IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 5479

 

 

data pubblicazione 01/08/2010

 

 

 

Corte Costituzionale , 21 giugno 2007, n. 230 - Pres. Bile - Est. De Siervo.

 

Oggetto: Regioni - Variazioni territoriali - Ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione dichiarativa della legittimità della richiesta di referendum per il distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Conseguenti deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione del decreto di indizione del referendum e decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum per il giorno 18 marzo 2007. Istanza di sospensione degli atti impugnati.
Dispositivo: estinzione del processo.

 

 

 

 

 

ORDINANZA N. 230 ANNO 2007

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2006, con la quale è stato approvato il decreto di indizione del referendum sul distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, da svolgersi domenica 18 marzo 2007; del decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 22 dicembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2007, con il quale è stato indetto, per il giorno 18 marzo 2007, il referendum popolare nel territorio del Comune di Carema per il distacco del predetto Comune dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta e di ogni atto presupposto o conseguente, promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta, notificato il 20 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 28 febbraio 2007 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2007.

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 febbraio 2007 al solo Presidente del Consiglio dei ministri e depositato in cancelleria il successivo 28 febbraio, la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione: all'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, emessa il 28 settembre 2006, dichiarativa della legittimità della richiesta di referendum per il distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta; alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2006, con la quale è stato approvato il decreto di indizione del referendum sul distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, da svolgersi il 18 marzo 2007; al decreto del Presidente della Repubblica, adottato in data 22 dicembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 2, del 3 gennaio 2007, con il quale è stato indetto, per il giorno 18 marzo 2007, il referendum sul distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta;

che, secondo la ricorrente, gli atti impugnati lederebbero il riparto delle competenze costituzionali e statutarie, previste dagli artt. 6, 57, terzo comma, 116, primo comma, della Costituzione, nonché dagli artt. 1, secondo comma, 44, terzo comma, e 50 dello statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e meriterebbero pertanto di essere annullati, previa declaratoria di non spettanza allo Stato del potere di attivare il procedimento di modifica del territorio della Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione;

che, ad avviso della difesa regionale, il territorio della Regione Valle d'Aosta è stato delimitato dallo statuto, con riguardo alle circoscrizioni e ai Comuni che vi appartenevano alla data dell'11 marzo 1948, ossia ai Comuni tassativamente individuati nella tabella allegata al decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta);

che per effetto di tale “costituzionalizzazione”, le variazioni territoriali potrebbero essere introdotte solo mediante il procedimento di revisione dello statuto, anziché in forza dell'art. 132 della Costituzione;

che alla luce degli artt. 6 e 116, primo comma, della Costituzione, la necessità di «idonei strumenti di garanzia delle peculiarità linguistiche e culturali della comunità valdostana» verrebbe lesa dall'alterazione dell'ambito territoriale della Regione, e si ripercuoterebbe sulle competenze costituzionali «sotto il profilo della relativa sfera spaziale di efficacia»;

che, prosegue la ricorrente, una indiscriminata possibilità di aggregazione alla Regione Valle d'Aosta potrebbe determinare un incremento della popolazione residente, rilevante sul piano della attribuzione dei seggi senatoriali, ai sensi dell'art. 57, secondo comma, della Costituzione;

che, infine, in violazione dell'art. 44, terzo comma, dello statuto, il Consiglio dei ministri avrebbe deliberato l'indizione del referendum in assenza, e comunque senza preavviso, del Presidente della Regione, cui spetta invece di intervenire alle sedute del Consiglio medesimo quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione;

che, considerati gli effetti finanziari e politico-istituzionali imputabili allo svolgimento del referendum, la Regione ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti oggetto di conflitto, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 87 del 1953;

che il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito;

che, in prossimità della camera di consiglio, la Regione ricorrente ha depositato in cancelleria, il 17 maggio 2007, atto di rinuncia al ricorso, in forza della deliberazione assunta, l'11 maggio 2007, dalla Giunta regionale.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'articolo 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, sentenza n. 167 del 2006; ordinanze n. 217 del 2005, n. 245 del 1998 e n. 524 del 1995).

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA














 

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