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Offerta fuori sede, recesso
Promotore finanziario,
responsabilità dell’intermediario
Tribunale di
Milano 3 aprile 2007, n. 4542 – Pres. Est. A. S. Di Blasi.
Segnalazione dell’Avv. Anna
Campilii
Intermediazione finanziaria – Ordine di negoziazione fuori sede –
Omessa menzione della facoltà di recesso – Nullità – Sussistenza.
E’
nullo l’acquisto di prodotti finanziari (nella specie obbligazioni Cirio)
effettuato con ordine di negoziazione conferito per il tramite di promotore
finanziario presso il domicilio dell’investitore ove manchi la menzione della
facoltà di recesso prevista dall’art. 30 Dlgs 58/98. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 21-23/6/05, P.E.
conveniva in giudizio la Banca F. e A.M. per sentire dichiarare la nullità ex
art. 1418 CC, ovvero la annullabilità ex art. 1427 CC, ovvero ancora la
risoluzione ex art. 1453 CC dei contratti di acquisto di bond Cirio,
stipulati con la Banca convenuta, nel mese di giugno 2001, a mezzo di
intermediazione finanziaria del promotore. Assumeva l’attore la violazione,
nella contrattazione intervenuta, delle norme imperative e di quelle
comportamentali, previste dal TUF n. 58/98 e dal regolamento Consob n.
11522/98, chiedendo la condanna delle controparti alla restituzione del
capitale investito, pari ad € 56.195,54, oltre rivalutazione e interessi,
nonché al risarcimento del danno esistenziale e di quello conseguente alle
occasioni di investimento perdute, il tutto con la liquidazione equitativa.
I convenuti si costituivano in giudizio, contestando la
Banca la domanda attrice, chiedevano la reiezione, e eccependo il promotore
M. la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a quanto proposto
dall’attore nei confronti dell’altra convenuta.
All’udienza di discussione i difensori delle parti si
riportavano ai rispettivi atti difensivi e la causa veniva quindi trattenuta
per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice merita accoglimento.
E’ risultato pacifico in causa che il promotore
finanziario A. M. fece firmare i fogli di acquisto dei titoli de quibus
presso l’abitazione dell’attore, formulando in tal modo offerte fuori sede ai
sensi dell’art. 30 Dlgs 58/98, ossia in luogo diverso dalla sede o dalle
dipendenze di chi promuoveva o collocava il servizio.
La prova scritta della sottoscrizione dei contratti
fuori sede risulta dalla stipulazione da parte del promotore finanziario e
dalla precisazione, secondo cui, in base alla predisposizione della
convenuta, gli ordini impartiti attraverso i promotori finanziari si
intendevano conferiti a Banca F. nel momento in cui pervenivano presso la
dipendenza di quest’ultima.
Nei moduli consegnati all’investitore, e da quest’ultimo
sottoscritti, non risulta menzionata, però, la facoltà di recesso entro sette
giorni prescritti dalla legge (art. 30 Dlgs 58/98, co. 6, 7, 8) per
l’esercizio dello ius poenitendi, per garantire all’investitore la
facoltà di liberarsi dall’impegno, già assunto o in corso di formazione, nel
predetto termine successivo alla apposizione della sottoscrizione.
E’ dato infatti rilevare che nei moduli consegnati
all’attore esiste un riquadro con la dicitura “revoca d’ordine”, ma tale
riquadro non fa alcuna menzione della facoltà di recesso nel termine di legge
sopra richiamato.
Ora, essendo l’indicazione di tale facoltà di recesso
prevista a pena di nullità (considerata conseguente a difetto di forma), e
che è venuto a mancare all’attore il previsto diritto al periodo di
ripensamento, ne consegue, in ordine ai titoli de quibus e in
relazione alla decisiva e non contestata circostanza che gli stessi sono
stati venduti a domicilio da promotore finanziario, la dichiarazione di
nullità legislativamente comminata; statuizione nella quale deve ritenersi
assorbita ogni ulteriore e subordinata argomentazione.
A tale statuizione consegue l’obbligo della convenuta
Banca F. di restituire il capitale investito dall’attore, con interessi
legali dalla domanda; mentre non può essere accolta la domanda risarcitoria
per danno esistenziale e morale, mancando la prova dei presupposti relativi,
e, quanto al danno da occasioni di investimento perdute, oltre a non
risultare investimenti in BOT, per parametrare l’asserita perdita, vi è per
contro la prova della percezione di cedole Cirio, che vale a denotare in
contrario.
Quanto, da ultimo, alla posizione del convenuto M, ne va
dichiarata la carenza di legittimazione passiva, in ordine alla domanda
restitutoria e/o risarcitoria avanzata dall’attore, quale conseguenza di vizi
per anomalia genetica o funzionale dei contratti di acquisto delle
obbligazioni de quibus, per non essere stato parte in tale contrattazione.
Le spese del giudizio seguono soccombenza tra attore e
convenuta banca F. (omissis), mentre ricorrono giustificati motivi per
compensarle tra l’attore e il convenuto M.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, condanna la convenuta Banca F. alla
restituzione in favore dell’attore della somma di € 56.195,54, con interessi
legali dalla domanda, per i motivi di cui sopra, oltre al pagamento delle
spese processuali, liquidate in € 350 per esborsi, € 2250 per diritti ed in €
4000 per onorari; dichiara la carenza di legittimazione passiva del convenuto
M, con compensazione delle spese.
Così deciso in Milano il 4 aprile 2007
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