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Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Conflitto
di interessi
Fattispecie negoziali
particolari, My way e 4you
Fattispecie negoziali
particolari, prodotti complessi
Tribunale di
Rimini 21 aprile 2007, n. 442 – Pres. Est. G. Federico.
Segnalazione dell’Avv.
Giovanni Cedrini
Intermediazione finanziaria – Disciplina contrattuale del diritto di
recesso – Mancanza di chiarezza – Valutazione del rischio – Incidenza –
Violazione dei doveri di informazione – Sussistenza.
Prodotto complesso –
Applicazione di un tasso superiore a quello di mercato – Violazione della best
execution rule – Sussistenza.
Conflitto di interessi –
Specificità dell’informazione – Necessità.
Obbligazione da contatto
sociale – Tutela dell’investitore – Obbligo di diligenza – Violazione –
Inadempimento – Sussistenza.
La
mancanza di chiarezza della disciplina contrattuale del diritto di recesso da
un contratto relativo ad un prodotto finanziario di lunga durata incide sulla
possibilità per l’investitore di valutare il rischio dell’operazione e si
risolve in una violazione da parte dell’intermediario dell’art. 21 del TUF e
dell’art. 28 del reg. Consob. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Costituisce
violazione della regola di cui all’art. 32 reg. Consob (cd. best execution)
l’applicazione, nell’ambito di un prodotto complesso, di un tasso passivo di
finanziamento superiore a quello di mercato per l’acquisto di analoghi
prodotti finanziari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’informazione
da parte dell’intermediario dell’esistenza del conflitto di interessi deve espressamente
illustrare la natura e le caratteristiche del conflitto e la situazione
concreta nella quale lo stesso si esplica. In difetto non può ritenersi
sussistente il consenso informato dell’investitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tra
intermediario e cliente si instaura per “contatto sociale” un rapporto
giuridico nell’ambito del quale l’intermediario assume anche una specifica
obbligazione di informazione e vigilanza nell’interesse del cliente a
salvaguardia dell’affidamento legittimamente ingenerato nel risparmiatore dal
carattere “protetto” dell’attività di intermediazione mobiliare: la fonte
dell’obbligazione è quindi il rapporto giuridico che si attua
antecedentemente alla conclusione del contratto ed il contenuto di essa è
dettagliatamente tipizzato dal complesso delle norme a tutela degli
investitori e dev’essere valutato ai sensi dell’art. 1176, II comma cod. civ.
sulla base delle regole della specifica attività professionale.
L’inosservanza di detta obbligazione costituisce pertanto inadempimento
imputabile all’intermediario e dà luogo a responsabilità contrattuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il testo
integrale
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