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Tribunale di
Mantova 26 luglio 2006 – Est. Luigi Pagliuca.
Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
amministrativo – Prelievo supplementare di quote latte – Opposizione ad
ingiunzione – Criteri di riparto della giurisdizione in relazione all’entrata
in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109.
Prelievo supplementare di quote latte – Opposizione ad ingiunzione –
Giudice competente per territorio – Luogo ove avrebbe dovuto essere versata
la somma trattenuta a titolo di prelievo – Tesoreria nominata dalla regione
per l’annata di competenza.
Con
riguardo alla richiesta di pagamento di prelievo supplementare di quote
latte, dopo l’entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, i criteri
per il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo
sono i seguenti: saranno di competenza del giudice amministrativo in via
esclusiva solo i procedimenti giudiziali in materia di prelievo sul latte
instaurati dopo il 26 giugno 2005; per i procedimenti giudiziali in materia
di prelievo sul latte instaurati prima di tale data resta invece confermata
la giurisdizione del giudice secondo le disposizioni normative in vigore al
momento della pronuncia del provvedimento impugnato, quindi per i
provvedimenti emessi prima del 30 dicembre 2004 quella del giudice amministrativo
e per quelli emessi nel semestre compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 25
giugno 2005 quella del giudice ordinario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La
competenza per territorio per i giudizi di impugnazione delle sanzioni per il
mancato versamento della somma trattenuta a titolo di prelievo sul latte
fornito dai produttori conferenti è del giudice del luogo ove ha sede
l’istituto bancario individuato quale tesoriere dalla regione. (Nel caso di
specie, è stata ritenuta la competenza del Tribunale di Milano, ove ha sede
l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane nominato tesoriere per la
Regione Lombardia con atto
antecedente l’inizio dell’annata lattiera 2004/2005). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato, il ricorrente sopra indicato
proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981 n.
689, avverso la comunicazione della Regione Lombardia del 16.2.2005, n.
MI20050004649/ocm GB/AC, con la quale si intimava il versamento
del prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino in eccesso
rispetto al QRI, per il mese di novembre 2004 per l’importo di € 38.103,07,
deducendo specifici profili di illegittimità e chiedendo l’annullamento di
detta comunicazione, previa sospensione della stessa.
Il Giudice sospendeva con ordinanza l’esecutività del provvedimento
impugnato, ai sensi dell’art. 22 ultimo comma della legge n. 689/81, e,
disponeva la comparizione personale delle parti.
Si
costituiva in giudizio la Regione Lombardia ed eccepiva l’inammissibilità del
ricorso per difetto di giurisdizione - non essendo il provvedimento impugnato
qualificabile quale sanzione amministrativa – e per carenza di legittimazione
ad agire in capo al ricorrente – in quanto il provvedimento impugnato non
aveva natura di ordinanza ingiunzione bensì di mera comunicazione - e
l’infondatezza del ricorso nel merito.
Alla prima udienza il giudice sottoponeva d’ufficio alle parti la
problematica inerente alla competenza territoriale dell’intestato Tribunale,
invitandole a prendere posizione.
Su richiesta delle parti il giudice assegnava termine per deposito
di memoria con cui prendere posizione sulle questioni pregiudiziali di
giurisdizione e competenza, rinviando la causa per la discussione.
All’udienza del 26.7.06, precisate le conclusioni come sopra, la
causa veniva discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo verificarsi se sussistano la giurisdizione e la
competenza del Giudice ordinario che, costituendo presupposti processuali,
devono necessariamente preesistere alla domanda, e, dunque, anche
all’accertamento in concreto dell’interesse della parte a proporla.
Invero, la Regione Lombardia ha eccepito il difetto di
legittimazione ad agire della ricorrente, contestando la titolarità in capo
alla cooperativa del diritto fatto valere in giudizio, ossia del diritto ad
opporsi alla pretesa avanzata dall’amministrazione, in quanto il
provvedimento impugnato non avrebbe valenza di ordinanza ingiunzione bensì di
mera comunicazione inidonea a spiegare effetti pregiudizievoli per il
ricorrente.
Il rilievo, a ben vedere, inerisce all’accertamento della titolarità
effettiva dell’azione in capo alla ricorrente e, come tale, costituisce
questione di merito, in relazione alla quale, l’accertamento della
giurisdizione e della competenza, rappresentano un antecedente logico.
1) Eccezione di difetto di
giurisdizione
Venendo quindi all’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione
sollevata dalla Regione Lombardia deve in primo luogo stabilirsi se la
comunicazione oggetto di impugnazione sia o meno assimilabile ad una
ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, impugnabile
quindi con il procedimento di
opposizione disciplinato dagli artt. 22 e 23 della citata legge n. 689/81.
Con detta comunicazione viene testualmente richiesto alla
cooperativa ricorrente il pagamento del prelievo supplementare sul latte
conferito dai soci ed a sostegno della richiesta viene invocato il disposto
dell’art. 5, comma 5 della legge 119/03 (secondo cui, anche nel caso di
mancata trattenuta, il primo acquirente è obbligato a versare il prelievo
supplementare) e quello dell’art. 1, comma 9 della stessa legge (secondo cui
in caso di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto la Regione,
dopo averne intimato il pagamento, procede alla riscossione coattiva mediante
ruolo).
Non vi è dubbio, quindi, che il provvedimento oggetto di
impugnazione avuto riguardo al suo contenuto specifico ed ai riferimenti
normativi in esso indicati debba essere qualificato quale vera e propria
richiesta di versamento del prelievo supplementare rivolta al primo
acquirente (evidentemente sul presupposto che questi sia obbligato verso la
PA, unitamente al produttore, al versamento del prelievo) e non quale provvedimento
applicativo a carico dello stesso primo acquirente della sanzione
amministrativa per mancata trattenuta prevista sempre dall’art. 5, comma 5
legge 119/03.
Appurato, quindi, che oggetto del presente giudizio è senz’altro una
richiesta di versamento del prelievo supplementare rivolta alla cooperativa
opponente, occorre stabilire la natura di detto provvedimento e, quindi, a
quale autorità spetti la
giurisdizione.
Sul punto la Corte di Giustizia Europea, nella pronuncia emessa in
data 25.3.04 e la Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 20252 del
14.10.04 dopo aver ripercorso le tappe dell’evoluzione della legislazione
comunitaria e nazionale, avevano individuato la funzione dei c.d. diritti di prelievo supplementare nel
raggiungimento delle finalità di politica agricola comune, ed in particolare,
nella esigenza di ristabilire l’equilibrio fra domanda e offerta sul mercato
lattiero, negando che essi avessero natura sanzionatoria. In particolare,
poteva leggersi nel provvedimento del Giudice Comunitario, che “il prelievo
supplementare non può essere considerato come una sanzione analoga alle
penalità previste negli artt. 3 e 4 del regolamento n. 536/93,……ma
costituisce una restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di
politica strutturale” e che “il prelievo supplementare ha anche una finalità
economica, in quanto mira a procurare alla Comunità i fondi necessari allo
smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto
alle loro quote”.
In tal senso, inoltre, si era già pronunciato anche il Consiglio di
Stato, con la decisione n. 6208 del 13.10.03, laddove aveva affermato la
giurisdizione del giudice amministrativo sui ricorsi avverso le comunicazioni
inerenti i diritti di prelievo supplementare, riconoscendo al prelievo la
natura di “prezzo amministrato” e non già di sanzione amministrativa.
Ciò posto, è evidente che all’epoca di dette pronunce ed avuto
riguardo alla disciplina di legge in allora in vigore doveva riconoscersi al
prelievo la natura giuridica di contributo (e non di sanzione
amministrativa), così come, peraltro, era dichiarato anche nella premessa non
solo del regolamento n. 857/84, ove si affermava che “l’importo di detto
prelievo deve coprire i costi di smaltimento del latte che supera il
quantitativo di riferimento”, ma anche del successivo regolamento n. 3950/92,
ove si leggeva che “il prelievo previsto dal presente regolamento è destinato
a regolarizzare e stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari e che
è pertanto opportuno destinarne il ricavato al finanziamento delle spese del
settore lattiero”.
All’epoca, quindi, doveva senz’altro ritenersi che la giurisdizione
a conoscere delle vertenze relative ai provvedimenti in materia di prelievo
sul latte non appartenesse al giudice ordinario, bensì a quello
amministrativo.
Il legislatore era poi intervenuto nella materia con l’art. 1 comma
551 della L. 30.12.2004 n. 311, che testualmente disponeva: “i
provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono
impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24.11.1981 n. 689”.
Da lì a poco la Cassazione, con la sentenza resa a sezione unite n. 7555 del 13.4.2005, pronunciata in relazione
ad una richiesta di versamento di prelievo antecedente l’entrata in vigore
della suddetta norma, aveva
chiarito che pur a fronte di
detto ius superveniens non poteva
riconoscersi natura sanzionatoria.ai provvedimenti in materia di prelievo
supplementare emessi prima dell’entrata in vigore della disposizione .
In particolare, nell’interpretare la portata innovativa dell’art. 1 c. 551 L.
311/04 la Suprema Corte aveva affermato che detta disposizione non dettava
una disciplina immediata e diretta della giurisdizione ma, richiamando la
legge 689/81 in materia di sanzioni amministrative ed istituendo una stretta
correlazione tra i rimedi ivi previsti ed i provvedimenti aventi natura
sanzionatoria assumeva valore di vera e propria disposizione sostanziale,
direttamente attributiva della natura di sanzione amministrativa al prelievo
supplementare.
In sostanza, solo per effetto della novella era stata attribuita
natura sanzionatoria a provvedimenti ai quali detta qualificazione non poteva
essere riconosciuta prima della
entrata in vigore della L. 311/04. La natura di norma meramente sostanziale e
non processuale implicava poi che la sua efficacia poteva spiegarsi soltanto
per l’avvenire, ovvero solo per i provvedimenti attinenti al prelievo
supplementare emessi successivamente all’entrata in vigore della disposizione
(quindi dopo il 30.12.04).
Per converso i provvedimenti in materia di prelievo sul latte già
anteriormente emessi (ossia prima del 30.12.04) continuavano a rimanere
estranei all’area del potere punitivo della amministrazione competente,
quindi privi della natura di sanzione amministrativa e, pertanto, sottratti
alla cognizione del giudice ordinario.
Riassumendo, quindi, dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 551
della legge 311/04 per i provvedimenti in materia di prelievo supplementare
emessi prima del 30.12.04 sussisteva la giurisdizione del giudice
amministrativo (in quanto atti privi della natura di sanzione
amministrativa), mentre per quelli emessi dopo tale data la giurisdizione
doveva essere riconosciuta in capo al giudice ordinario (in quanto l’art. 1,
comma 551 aveva attribuito a detti provvedimenti natura sanzionatoria).
Il legislatore è da ultimo nuovamente intervenuto con l’art. 2
sexies della legge 25 giugno 2005, n. 109 abrogando espressamente l’art. 1,
comma 551 della legge 311/04 e stabilendo che i giudizi in materia di
prelievo supplementare promossi in momento antecedente all’entrata in vigore
della legge stessa (26.6.2005) “restano
devoluti alla competenza del Giudice ordinario”.
Si pone quindi il problema di valutare l’incidenza di detta
disposizione sulla problematica della giurisdizione con riferimento ai
giudizi già instaurati alla data della sua entrata in vigore (quindi ante
26.6.05).
A ben vedere la norma non sembra poter essere letta quale
disposizione innovativa ed attributiva di giurisdizione al G.O nei casi in
cui questi già non l’avesse in forza delle previgenti disposizioni di legge.
Infatti, considerato anche il tenore letterale della disposizione (ed in
particolare l’uso della locuzione “restano”,
compatibile più con la permanenza di una certa situazione pregressa,
piuttosto che con la sua modificazione), la norma sembra limitarsi a
confermare per i giudizi anteriori la competenza giurisdizionale del giudice
(ordinario o amministrativo) a cui la medesima già spettava in forza della
previgente normativa, senza innovare sul punto.
D’altra parte detta interpretazione ha ricevuto l’autorevole avallo
anche dalla Cassazione a sezioni unite (Cass. s.u. 29.11.05 n. 25889) che,
chiamata a valutare le ricadute sul riparto di giurisdizione dello ius superveniens costituito dall’art.
2 sexies legge 109/05, ha anch’essa rilevato che “è del tutto evidente che, se una controversia “resta” oggi devoluta
alla competenza di un determinato giudice, essa doveva già essergli in
precedenza affidata” e, con riguardo ad una richiesta di pagamento di
prelievo supplementare antecedente all’entrata in vigore della legge 109/05
(ed anche alla promulgazione dell’art. 1, comma 551 della legge 311/04), ha
appunto ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo.
La norma in esame,
quindi, modifica i criteri di riparto di giurisdizione (attribuendola
senz’altro al giudice amministrativo in via esclusiva) solo in riferimento ai
procedimenti giudiziali in materia di prelievo sul latte instaurati dopo il
26.6.05.
Per i procedimenti giudiziali in materia di prelievo sul latte
instaurati anteriormente al 26.6.05 resta invece confermata la giurisdizione
del giudice a cui essa spettava in forza delle disposizioni normative in
vigore al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, quindi per i
provvedimenti emessi prima del 30.12.04 quella del giudice amministrativo e
per quelli emessi nel semestre compreso tra il 31.12.04 e il 25.6.05 quella
del giudice ordinario.
Nella fattispecie il provvedimento impugnato è stato emesso in momento
successivo all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 551 legge 311/04 ma
anteriore all’entrata in vigore del citato art. 1, comma 551 e pertanto, alla luce di quanto sopra
esposto, la domanda ha ad oggetto la richiesta di annullamento di un atto
avente natura di sanzione (cui pertanto è applicabile lo speciale
procedimento previsto alla legge 689/1981), e deve essere perciò affermata la
giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente rigetto dell’eccezione
formulata dalla P.A.
2) Incompetenza del giudice
adito
In primo luogo deve evidenziarsi che quella a conoscere delle
impugnazioni avverso i provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative è
competenza di tipo funzionale ed inderogabile e, pertanto, l’eventuale
incompetenza può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice ai sensi
dell’art. 38 cpc (Cass. 9440/91, Cass. 6335/96, Cass. 8294/05, Cass.
27065/05), come avvenuto nella fattispecie.
V’è poi da dire che ai sensi dell’art. 22 della legge 689/81
l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione
amministrativa (com’è senz’altro qualificabile il provvedimento in esame
sulla scorta delle osservazioni di cui al punto precedente) deve essere
proposta dinanzi al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione,
salvo che la legge non disponga diversamente (art. 22 bis ultimo comma).
Stante il chiaro tenore letterale del dato normativo non può invece
ritenersi sempre e senz’altro competente il giudice del luogo ove la
violazione è stata accertata, come ipotizzato dalla P.A. resistente.
Infatti, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione: “In tema di sanzioni amministrative ed
ai fini della individuazione del giudice competente, ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689, a decidere sull'opposizione (art. 22), il luogo della
commissione dell'illecito è da reputarsi coincidente con il luogo
dell'accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione
nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga
constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sè
idonea ad integrare contegno sanzionabile. L'operatività di detta presunzione
deve tuttavia essere esclusa, per assenza della base logica su cui riposa, quando
la stessa imputazione indichi un luogo della commissione del fatto diverso da
quello dell'accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimento delle
prove di un illecito commesso altrove” (Cass. 18075/04, Cass. 10917/03)”.
In sostanza, la normale coincidenza tra il luogo di commissione
della violazione e quello del suo accertamento da parte della P.A., se da una
parte può senz’altro fondare e giustificare la presunzione che il giudice
competente per l’opposizione ex art. 22 legge 689/81 possa coincidere proprio
con quello del luogo ove è avvenuto l’accertamento, dall’altra non può certo
implicare una deroga al criterio legale di attribuzione della competenza
laddove risulti che nel caso specifico il luogo ove la violazione è stata
commessa diverge da quello in cui è avvenuto l’accertamento. In
quest’ipotesi, infatti, non vi sono i presupposti perché possa operare la
presunzione che consente di individuare il giudice competente in quello del
luogo dell’accertamento e dovrà invece senz’altro trovare applicazione il
criterio legale di cui all’art. 22 legge 689/81, con conseguente competenza
del giudice del luogo ove la violazione è stata commessa.
Più esattamente, il criterio del luogo dell’accertamento della
violazione potrà essere applicato anche in ipotesi in cui sia noto il luogo
di commissione della violazione, ma solamente nei casi in cui vengano in
rilievo più violazioni commesse in luoghi diversi ma avvinte dal vincolo
della continuazione ex art. 8 legge 689/81, ovvero nel caso di unica violazione
di tipo permanente la cui consumazione sia avvenuta in più luoghi.
In questi casi, infatti, se si avesse riguardo al criterio del luogo
della commissione della violazione concorrerebbero più competenze
territoriali e pertanto, in mancanza di una norma che stabilisca quale
giudice sia competente nella fattispecie (come è invece previsto in ambito
penale: cfr artt. 12 e 16 cpp), il criterio che individua il giudice
competente in quello del luogo ove la violazione è stata accertata (luogo che
ovviamente dovrà corrispondere a quello in cui è stata commessa almeno una
delle violazioni in continuazione ovvero in cui è avvenuta una parte della
consumazione dell’illecito) appare senz’altro idoneo a dirimere il conflitto,
consentendo di radicare la competenza in relazione alla violazione continuata
o permanente dinanzi ad uno stesso giudice (cfr Cass. 9708/01, Cass.
10243/00, Cass. 1876/00, Cass. 11774/01).
In conclusione:
a) la possibilità di ritenere competente il giudice del luogo
dell’accertamento presuppone che detto luogo coincida con quello in cui la
violazione è stata commessa;
b) in generale, in assenza di elementi da cui risulti il luogo in
cui la violazione è stata commessa, può presumersi che detto luogo coincida
con quello dell’accertamento e, quindi, può affermarsi la competenza del
giudice del luogo dell’accertamento;
c) qualora invece risulti il luogo in cui la violazione è stata
commessa e questo diverga da quello in cui la stessa è stata accertata, non
potendosi derogare al criterio legale di cui all’art. 22 legge 689/81 in
assenza di espressa previsione di legge ex art. 22 bis ultimo comma, va
senz’altro ritenuto competente il giudice del luogo in cui la violazione è
stata commessa;
d) infine, in caso di violazione continuata o permanente consumata
in più luoghi, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in
cui la violazione è stata accertata.
Ciò premesso va detto che nella fattispecie viene in rilievo
un’unica violazione e di tipo omissivo.
Infatti la violazione che viene imputata al ricorrente nel
provvedimento impugnato consiste nel mancato versamento della somma
trattenuta a titolo di prelievo sul latte fornito dai produttori conferenti,
entro il termine previsto dall’art. 5, comma 2 legge 119/03.
Trattandosi di illecito amministrativo di tipo omissivo deve
ritenersi che la violazione si sia consumata al momento della scadenza del
termine per il pagamento e nel luogo ove detto pagamento avrebbe dovuto
avvenire.
Invero, come è noto, a seguito della promulgazione della legge
689/81 all’illecito amministrativo sono considerati in generale applicabili i
principi di teoria generale elaborati in ambito penale in relazione al reato.
Pertanto, atteso che secondo pacifico indirizzo dottrinale e
giurisprudenziale (cfr Cass. pen 3985 del 24.11.00, Cass. pen 6850 del
4.12.97, Cass. pen. 2136 del 14.7.89, Cass. pen 505 del 27.2.89, Cass. pen
2602 del 23.10.89, Cass. pen. 3452 del 24.9.87 pronunciate in relazione ad
ipotesi di omesso versamento all’INPS di contributi trattenuti dal datore di
lavoro sugli stipendi dei dipendenti, caso invero del tutto simile a quello
in esame, in cui l’opponente è tenuto a versare alla P.A. il prelievo
trattenuto in sostituzione del produttore conferente) in caso di reato
omissivo proprio (ossia in ipotesi in cui è sanzionata l’omissione di un
comportamento imposto dalla norma) il reato si considera commesso nel luogo
in cui avrebbe dovuto essere compiuta l’azione imposta dalla norma, deve
parimenti ritenersi che anche l’illecito amministrativo di tipo omissivo
venga a consumarsi nel luogo in cui doveva avvenire il comportamento imposto
dalla legge.
Nella fattispecie, quindi, l’illecito è stato commesso nel luogo in
cui l’opponente avrebbe dovuto effettuare il versamento della somma
trattenuta a titolo di prelievo supplementare.
Ebbene ai sensi dell’art. 5, comma 2 della legge 119/03 gli
acquirenti sono tenuti a versare gli importi trattenuti in un apposito conto
corrente acceso presso l’istituto tesoriere dell’Agea.
A seguito delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 213 cpc
alla Regione Lombardia è emerso che per l’annata lattiera 2004/05 per cui è
causa e ben prima dell’inizio della medesima con apposita convenzione
stipulata in data 11.12.02 a seguito di gara indetta con bando del 3.5.02 l’AGEA
aveva individuato quale proprio istituto tesoriere per la Regione Lombardia -
presso il quale (su apposito conto corrente) avrebbero dovuto essere
effettuati tutti i versamenti di somme trattenute dagli acquirenti a titolo
di prelievo - l’Istituto Centrale
delle Banche Popolari Italiane, con sede in Milano, corso Europa 18.
E’quindi evidente che nella fattispecie in esame l’istituto
tesoriere dell’Agea a cui fa riferimento l’art. 5, c. 2 legge 119/03,
individuato dalla stessa mediante atto di portata generale antecedente
l’inizio della campagna, aveva sede in Milano.
Di conseguenza l’obbligazione gravante sugli acquirenti poteva
ritenersi adempiuta solamente allorché la somma fosse stata effettivamente
accreditata sul conto corrente acceso presso il sopraindicato istituto
tesoriere, essendo evidente che un versamento effettuato entro il termine di
legge ma in modo erroneo (ad esempio per errore nella indicazione delle
coordinate bancarie), senza accredito delle somme a favore dell’istituto
tesoriere dell’Agea, non sarebbe stato idoneo ad estinguere
l’obbligazione.
E’quindi logico ritenere che dal punto di vista giuridico il luogo
dove doveva avvenire il pagamento (ossia dove dovevano infine pervenire o
comunque essere accreditate le somme trattenute) era proprio la sede
dell’istituto tesoriere dell’Agea per la Regione Lombardia e, quindi, Milano
D’altra parte, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, non
può invece prendersi a riferimento quale luogo del pagamento quello in cui
l’acquirente materialmente dispone l’operazione di pagamento e quindi, ad
esempio, la banca presso la quale viene effettuata l’operazione di bonifico o
l’abitazione e/o ufficio da cui tramite collegamento internet con la banca si
effettua l’operazione di pagamento.
Invero le regole che disciplinano la competenza dei giudici sono
poste a tutela dell’interesse costituzionalmente garantito alla
precostituzione per legge del giudice naturale ed è quindi ovvio che il
magistrato competente deve poter essere individuato sulla scorta di criteri
prestabiliti, obiettivi e non rimessi alla scelta della parte.
Ebbene se si accedesse alla tesi dell’opponente secondo cui luogo
del pagamento è quello dove l’acquirente di fatto dispone l’operazione
bancaria di bonifico sul conto corrente milanese dell’istituto tesoriere
dell’Agea, atteso che si tratta di operazione bancaria che può essere posta
in essere non necessariamente nel luogo ove si trova la sede dell’azienda
dell’acquirente ma in qualunque parte del territorio nazionale (e, a ben
vedere, del mondo intero), si rimetterebbe di fatto all’acquirente medesimo
la scelta di volta in volta del giudice competente (c.d. fenomeno di forum
shopping).
Se si ha invece riguardo al luogo dove il pagamento deve giungere,
ossia la sede dell’istituto tesoriere dell’Agea (che quest’ultima,
all’evidente fine di dare attuazione
al disposto dell’art. 5, c. 2 legge 119/03, provvede ad individuare
con proprio provvedimento di portata generale, vincolante per tutti i
soggetti primi acquirenti ed emesso prima dell’inizio della campagna, con
conseguente esclusione di ogni finalità di predeterminazione del giudice
competente in caso di contestazioni) viene ad essere individuato un luogo
predeterminato, certo e non modificabile, che consente di stabilire con
certezza ed ex ante il giudice
competente per l’eventuale impugnazione, nel pieno rispetto del principio di
immodificabilità del giudice naturale di cui all’art. 25, c. 1 Cost.
In conclusione deve senz’altro affermarsi che il pagamento doveva
avvenire entro il termine di legge in Milano e che, pertanto, proprio nella
città meneghina si è consumata la violazione.
Sulla scorta di quanto sopra affermato, atteso che risulta accertato
il luogo ove è stata commessa la violazione, deve poi senz’altro escludersi
che il giudice competente possa essere individuato in quello del posto in cui
è avvenuto l’accertamento, dovendosi peraltro rilevare che anche utilizzando
detto criterio la competenza a decidere della controversia apparterebbe
comunque al Tribunale di Milano, atteso che proprio in detta città si trovano
gli uffici regionali che hanno provveduto a rilevare il mancato versamento
del prelievo da parte dell’opponente ed hanno quindi proceduto
all’accertamento della violazione per cui è causa
In conclusione, competente a conoscere dell’opposizione avverso il
provvedimento impugnato è, ai sensi dell’art. 22 legge 689/81, il giudice del luogo ove è avvenuta
la violazione e, quindi, il Tribunale di Milano.
Va pertanto dichiarata l’incompetenza dell’adito Tribunale a favore
di quello di Milano, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro
il termine massimo di cui all’art. 50 cpc.
3) Spese
La complessità della normativa, che ha richiesto anche un intervento
interpretativo della Corte di Giustizia CEE, giustifica l’integrale
compensazione delle spese
processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa
domanda, istanza ed eccezione:
- rigetta l’eccezione di difetto di giurisdizione;
- dichiara l’incompetenza dell’intestato Tribunale ed individua
quale giudice competente il Tribunale di Milano;
- fissa in mesi sei il termine per la riassunzione del presente
giudizio dinanzi al Tribunale di Milano;
- compensa integralmente le spese di lite;
- revoca l’ordinanza con cui era stata sospesa l’esecutività del
provvedimento impugnato.
Così deciso in Castiglione delle Stiviere, il 26.7.06
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