IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 560/2007

 

 

 

 

 

Massimario, art. 1 l. fall.

 

Tribunale di Mantova 8 maggio 2007 – Pres. Rel. Mauro Bernardi.

 

Fallimento – Art. 1 l.f. Attività imprenditoriale di durata inferiore al triennio Ricavi lordi Ambito temporale di riferimento Computo della fase di liquidazione Esclusione.

 

Ove l’attività imprenditoriale abbia avuto durata inferiore al triennio, al fine di stabilire se siano stati superati i parametri stabiliti dall’art. 1 l.f. si deve avere riguardo ai ricavi lordi realizzati dall’inizio dell’attività e cioè a quelli maturati dall’impresa nel corso del suo effettivo e normale esercizio stante il collegamento posto dalla norma fra la durata e l’attività mentre non si può tener conto del successivo periodo in cui la società è stata posta in liquidazione stante la diversa natura di tale fase di esistenza dell’impresa cui non può attribuirsi valore indicativo delle sue reali dimensioni. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

 

 

SENTENZA

Avente per oggetto: dichiarazione di fallimento.

Letto il ricorso n. 8/07 presentato da F.lli B. s.r.l. per la dichiarazione di fallimento della società C. I. s.r.l. in liquidazione;  

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in conformità di quanto richiesto in considerazione dell’esito negativo della esperita procedura esecutiva mobiliare, delle condizioni patrimoniali, quali si desumono dalla nota informativa redatta dalla Guardia di Finanza, rivelanti l’impossibilità che gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (cfr. Cass. 6-9-2006 n. 19141) e dell’esistenza di numerosi protesti per importo complessivo di euro 40.194,00;

rilevato che il liquidatore non è comparso nè ha presentato la situazione patrimoniale di cui all’art. 15 l.f. e che non risulta depositato il bilancio d’esercizio;

ritenuto che la società ha operato per il solo anno 2005 conseguendo ricavi per euro 347.948,00 e che, successivamente, è stata posta in liquidazione;

rilevato che, alla stregua di quanto stabilito dall’art. 1 l.f., si deve avere riguardo ai ricavi lordi calcolati dall’inizio dell’attività se la stessa (come nel caso in esame) ha avuto durata inferiore al triennio, espressione da intendersi nel senso che si deve tenere conto dei ricavi maturati dall’impresa nel corso del suo effettivo e normale esercizio stante il collegamento posto dalla norma fra la durata e l’attività la quale è completamente diversa da quella che si svolge durante la liquidazione (cfr. artt. 2485 e 2489 c.c.), non potendosi quindi prendere in considerazione il successivo periodo di non operatività apparendo  siffatta opzione interpretativa conforme all’intento del legislatore il quale se pure ha perseguito l’obiettivo di evitare fallimenti privi di attivo da distribuire fra i creditori ha però inteso individuare, per la sottoposizione alla procedura concorsuale, determinati parametri sintomatici dell’esistenza di imprese la cui insolvenza crea allarme sociale laddove, all’assenza di ricavi connessa alla mancata operatività, non può attribuirsi valore indicativo della reale dimensione dell’impresa, risultando inoltre ingiustificato subordinare la soggezione al fallimento ad un dato variabile e casuale costituito dal tempo di presentazione dell’istanza di fallimento e da quello occorrente per la decisione sulla stessa (entro, beninteso, il limite temporale previsto dall’art. 1 l.f.);

ritenuto che questo Tribunale è competente ai sensi dell’art. 9 del  R.D. 16.3.1942 n. 267  poiché  la  sede  principale  dell’impresa  della  società debitrice si trova in G., via A. n. 4;

ritenuto che la predetta società è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell’art. 1 del R.D. citato, in quanto è imprenditore esercente attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio nonché di produzione, lavorazione e posa in opera di materiali edili ed altro;

considerato che la procedura non riveste particolare complessità;

P.Q.M.

omissis

Così deciso in Mantova, li 8-5-2007














 

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