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Tribunale di Mantova 8 maggio 2007 – Pres. Rel. Mauro Bernardi. Fallimento – Art. 1 l.f. -
Attività imprenditoriale di durata inferiore al triennio - Ricavi lordi - Ambito temporale di
riferimento - Computo della fase di liquidazione - Esclusione Ove l’attività imprenditoriale abbia avuto durata inferiore al triennio, al fine di stabilire se siano stati superati i parametri stabiliti dall’art. 1 l.f. si deve avere riguardo ai ricavi lordi realizzati dall’inizio dell’attività e cioè a quelli maturati dall’impresa nel corso del suo effettivo e normale esercizio stante il collegamento posto dalla norma fra la durata e l’attività mentre non si può tener conto del successivo periodo in cui la società è stata posta in liquidazione stante la diversa natura di tale fase di esistenza dell’impresa cui non può attribuirsi valore indicativo delle sue reali dimensioni. (mb) SENTENZA
Avente per oggetto: dichiarazione di fallimento. Letto il ricorso n. 8/07 presentato da F.lli B. s.r.l. per la
dichiarazione di fallimento della società C. I. s.r.l. in liquidazione; vista la documentazione allegata; ritenuto che sussistono i presupposti e le condizioni per la
pronuncia del fallimento in conformità di quanto richiesto in considerazione
dell’esito negativo della esperita procedura esecutiva mobiliare, delle
condizioni patrimoniali, quali si desumono dalla nota informativa redatta
dalla Guardia di Finanza, rivelanti l’impossibilità che gli elementi attivi
del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale
soddisfacimento dei creditori sociali (cfr. Cass. 6-9-2006 n. 19141) e
dell’esistenza di numerosi protesti per importo complessivo di euro
40.194,00; rilevato che il liquidatore non è comparso nè ha presentato la
situazione patrimoniale di cui all’art. 15 l.f. e che non risulta depositato
il bilancio d’esercizio; ritenuto che la società ha operato per il solo anno 2005
conseguendo ricavi per euro 347.948,00 e che, successivamente, è stata posta
in liquidazione; rilevato che, alla stregua di quanto stabilito dall’art. 1
l.f., si deve avere riguardo ai ricavi lordi calcolati dall’inizio
dell’attività se la stessa (come nel caso in esame) ha avuto durata inferiore
al triennio, espressione da intendersi nel senso che si deve tenere conto dei
ricavi maturati dall’impresa nel corso del suo effettivo e normale esercizio
stante il collegamento posto dalla norma fra la durata e l’attività la quale
è completamente diversa da quella che si svolge durante la liquidazione (cfr.
artt. 2485 e 2489 c.c.), non potendosi quindi prendere in considerazione il
successivo periodo di non operatività apparendo siffatta opzione interpretativa conforme all’intento del
legislatore il quale se pure ha perseguito l’obiettivo di evitare fallimenti
privi di attivo da distribuire fra i creditori ha però inteso individuare,
per la sottoposizione alla procedura concorsuale, determinati parametri
sintomatici dell’esistenza di imprese la cui insolvenza crea allarme sociale
laddove, all’assenza di ricavi connessa alla mancata operatività, non può
attribuirsi valore indicativo della reale dimensione dell’impresa, risultando
inoltre ingiustificato subordinare la soggezione al fallimento ad un dato
variabile e casuale costituito dal tempo di presentazione dell’istanza di
fallimento e da quello occorrente per la decisione sulla stessa (entro,
beninteso, il limite temporale previsto dall’art. 1 l.f.); ritenuto che questo Tribunale è competente ai sensi dell’art.
9 del R.D. 16.3.1942 n. 267 poiché la sede principale dell’impresa
della società debitrice
si trova in G., via A. n. 4; ritenuto che la predetta società è soggetta alle disposizioni
sui procedimenti concorsuali ai sensi dell’art. 1 del R.D. citato, in quanto
è imprenditore esercente attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio
nonché di produzione, lavorazione e posa in opera di materiali edili ed
altro; considerato che la procedura non riveste particolare
complessità; P.Q.M. omissis Così deciso in Mantova, li 8-5-2007. Il Cancelliere Il Presidente Est. dott. Mauro Bernardi |