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Corte
Costituzionale 17 maggio 2007, n. 170 – Pres. Bile, Red. Tesauro.
Procedimenti in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale –
Applicazione delle norme del nuovo processo societario – Illegittimità
costituzionale – Sussistenza.
Dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
(Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti
giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui
cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano
ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV
del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in
attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);
Dichiara,
in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma
1, del decreto legislativo n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che
nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all'esercizio di
diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice
ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni
specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione
anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle
del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
SENTENZA N. 170
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Franco
BILE
Presidente
-
Giovanni Maria
FLICK Giudice
- Francesco
AMIRANTE
"
- Ugo
DE SIERVO
"
- Romano
VACCARELLA
"
- Paolo
MADDALENA
"
- Alfio
FINOCCHIARO "
- Alfonso
QUARANTA
"
- Franco
GALLO
"
- Luigi
MAZZELLA
"
- Gaetano
SILVESTRI
"
- Sabino
CASSESE
"
- Maria Rita
SAULLE
"
- Giuseppe
TESAURO
"
-
Paolo Maria
NAPOLITANO
"
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà
industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273),
nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), promosso con
ordinanza del 12 aprile 2006 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile
vertente tra Sterilfarma s.r.l. e Belmont s.r.l., iscritta al n. 536 del
registro ordinanze 2006 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno
2006.
Udito nella camera di consiglio del 21
marzo 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale di Napoli,
sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale,
con ordinanza del 12 aprile
2006, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1,
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà
industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273),
nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza).
2. – Il rimettente premette che
la controversia sottoposta al suo giudizio concerne una domanda di
accertamento della contraffazione di un marchio registrato e di atti di
concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale,
riservata alla cognizione della sezione specializzata in materia di proprietà
industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27
giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di
proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a
norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).
Inoltre, espone che, in virtù dell'art. 134,
comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, «nei procedimenti giudiziari in materia
di proprietà industriale e di concorrenza sleale […] ed in generale in materie
di competenza delle sezioni specializzate […] si applicano le norme dei capi I
e IV del titolo II e quelle del titolo III» del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in
attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) e, quindi, il
giudizio principale, tenuto conto della data di entrata in vigore del codice
della proprietà industriale ex art. 245, comma 1, del d. lgs. n. 30 del
2005, è disciplinato dalle norme che regolano il cosiddetto rito societario.
2.1. – L'art. 16 della legge n. 273
del 2002 ha
delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti ad
assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari
nelle materie ivi indicate, anche mediante l'istituzione delle sezioni
specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
Secondo il giudice a quo, la delega,
esercitata con l'emanazione del d. lgs. n. 168 del 2003, è anche scaduta ed ha
realizzato, dunque esaurito, i suoi effetti. Inoltre, poiché detto decreto
legislativo non conteneva norme di carattere processuale, fatta eccezione per
quelle in tema di collegialità dell'organo decidente e di attribuzioni del
presidente della sezione, alle controversie devolute alle sezioni
specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (infra, sezioni specializzate) sarebbero
state applicabili le norme del codice di procedura civile che disciplinano il
rito ordinario.
Sotto un primo profilo, il rimettente deduce
che il d. lgs. n. 30 del 2005 è stato emanato in virtù della delega prevista
dall'art. 15 della legge n. 273 del 2002, il quale non costituirebbe adeguata
base giuridica dell'art. 134, comma 1, del decreto delegato. L'art.
15 ha, invero, ad oggetto «il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale», allo scopo di
realizzare una «ripartizione della materia per settori omogenei e[d il]
coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire
coerenza giuridica, logica e sistematica» (comma 1, lettera a), anche al fine dello «adeguamento della normativa alla
disciplina internazionale e comunitaria» (comma 1, lettera b).
Inoltre, benché alcune delle disposizioni
interessate dal «riassetto» avessero carattere procedurale, la delega non
concerneva la disciplina delle sezioni specializzate e del rito applicabile
alle controversie a queste attribuite, poiché detti profili costituivano
oggetto della distinta delega prevista dall'art. 16 della legge n. 273 del
2002. Ad avviso del rimettente, sebbene la relazione ministeriale al d. lgs.
n. 30 del 2005 esponga che il denunciato art. 134, comma 1, «attua ed integra
le prescrizioni della L. 273/02, nella parte in cui delega il Governo per
l'istituzione di sezioni specializzate», è assai dubbio che la più ampia
delega dell'art. 15 di detto decreto legislativo ricomprenda quella dell'art.
16, dovendo altresì escludersi che, anche implicitamente, sia stato prorogato
il termine di quest'ultima delega, avendo, peraltro, detta relazione dato atto
che il d. lgs. n. 30 del
2005 ha innovato la disciplina introdotta dal d. lgs. n.
168 del 2003.
Sotto un secondo profilo, l'ordinanza di
rimessione deduce che il censurato art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del
2005, innovando in materia di rito applicabile innanzi alle sezioni
specializzate (nonché in materia di competenza), e stabilendo che le relative
controversie (anche quelle in tema di diritto d'autore) sono disciplinate dal
rito societario, si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., in quanto
costituisce esercizio della delega, ormai attuata e scaduta, prevista
dall'art. 16 della legge n. 273 del 2002, che aveva ad oggetto l'istituzione
di dette sezioni e concerneva i profili sia organizzativi, sia processuali.
2.2. – In linea subordinata, il
giudice a quo sostiene che, qualora l'art. 16 della legge n. 273 del
2002 fosse interpretato nel senso che autorizzava il legislatore delegato a
disciplinare il rito applicabile alle controversie di competenza delle sezioni
specializzate, detta norma – ma anche l'art. 15 della stessa legge –
si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., per mancanza di princípi e
criteri direttivi, in quanto stabilisce soltanto che i decreti legislativi
avrebbero dovuto «assicurare una più rapida ed efficace definizione dei
procedimenti giudiziari». Dunque, l'estensione alle controversie attribuite
alla cognizione delle sezioni specializzate del rito disciplinato dal d. lgs.
n. 5 del 2003, che non è solo semplificato rispetto a quello ordinario, ma è
alternativo rispetto a quest'ultimo e caratterizzato da principi e presupposti
del tutto diversi, non rinverrebbe adeguato fondamento nell'art. 16 della
legge n. 273 del 2002.
Infine, conclude il rimettente, sulle
questioni non inciderebbe il sopravvenuto art. 70-ter delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, inserito
dall'art. 2, comma 3-ter, lettera a), del decreto legge 14 marzo 2005, n.
35 (Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale), aggiunto dalla relativa legge di
conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni,
d.l. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al
Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo
di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina
delle procedure concorsuali), poiché questa disposizione ha reso applicabile
il rito societario a tutte le controversie, indipendentemente dal loro
oggetto, ma esclusivamente nel caso in cui le parti, concordemente, abbiano
operato una tale scelta.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di Napoli,
sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale,
con ordinanza del 12 aprile
2006, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1,
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà
industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273),
nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza).
2 . – Secondo il rimettente,
l'art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce
che alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate
in materia di proprietà industriale ed intellettuale è applicabile il
cosiddetto rito societario, disciplinato dal decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in
attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), si porrebbe
in contrasto con l'art. 76 Cost.
La delega prevista dall'art. 15 della legge
n. 273 del 2002 non concerneva, infatti, le sezioni specializzate, sotto il
profilo organizzativo e della disciplina processuale, dato che queste
costituivano oggetto della diversa, distinta, delega contenuta nell'art. 16 di
detta legge. Inoltre, neanche la delega prevista da quest'ultima norma
costituirebbe adeguata base giuridica del citato art. 134, comma
1, in quanto alla data di emanazione del decreto
legislativo n. 30 del 2005 era ormai scaduta e neppure era compresa nella
delega dell'art. 15, quindi non può ritenersi prorogata, neppure
implicitamente.
In linea subordinata, il Tribunale di
Napoli, per il caso in cui si ritenga il citato art. 134, comma 1,
riconducibile alla delega di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 273 del
2002, censura dette norme in riferimento all'art. 76 Cost. La genericità di
entrambe le deleghe e la mancanza di specifici principi e criteri direttivi
non avrebbero, infatti, permesso di stabilire l'applicabilità del rito
societario alle controversie attribuite alle sezioni specializzate, dal
momento che tale rito non è meramente semplificato rispetto a quello
ordinario, ma è alternativo rispetto a quest'ultimo e caratterizzato da
principi del tutto diversi.
3. – Prima di esaminare nel
merito le censure, va osservato che il Tribunale di Napoli ha denunciato sia
l'art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, sia le norme della legge
delega che ne costituirebbero la base giuridica (artt. 15 e 16 della legge n.
273 del 2002), ponendo i quesiti di costituzionalità in rapporto di
subordinazione logica; pertanto, le questioni devono ritenersi ammissibili
(ordinanze n. 14 del 2003 e n. 273 del 2002).
Il rimettente ha, inoltre, non
implausibilmente motivato in ordine all'applicabilità al giudizio principale
del citato art. 134, comma 1, anche se, in considerazione dell'oggetto della
controversia, come identificato dalla stessa ordinanza, la questione deve
ritenersi rilevante esclusivamente in riferimento alla parte della
disposizione concernente i procedimenti giudiziari in materia di proprietà
industriale e di concorrenza sleale.
4. – La questione avente ad
oggetto l'art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, preliminare rispetto
alle altre sotto il profilo logico-giuridico, è fondata.
Secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte, il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa si
esplica attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici
paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e
i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo
contesto di norme in cui si collocano e si individuano le ragioni e le
finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle
norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato
compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega (ex plurimis,
sentenze n. 54 del 2007; n. 280 del 2004; n. 199 del 2003).
Inoltre, qualora, come nella specie, la
delega abbia ad oggetto il riassetto di norme preesistenti, questa finalità
giustifica l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al
sistema legislativo previgente soltanto se siano stabiliti principi e criteri
direttivi volti a definire in tal senso l'oggetto della delega ed a
circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato (sentenze n. 239 del
2003 e n. 354 del 1998).
La norma censurata, come dedotto dal
rimettente, sia pure con qualche incertezza, rinviene la sua base giuridica
esclusivamente nell'art. 15 del d. lgs. n. 30 del 2005.
Decisiva è in tal senso la circostanza che
nella stessa premessa del decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il generico
riferimento alla legge delega n. 273 del 2002, è richiamato espressamente
soltanto l'art. 15, non anche l'art. 16 della stessa legge. D'altra parte, il
termine per l'esercizio della delega prevista dal citato art. 16 era comunque
scaduto alla data di emanazione del decreto legislativo n. 30 del
2005. In particolare, detto termine era scaduto già alla
data in cui è stato prorogato, per la prima volta, quello della delega
conferita con l'art. 15, ad opera dell'art. 2 della legge 27 luglio 2004, n.
186, il quale aveva avuto ad oggetto soltanto il termine fissato dall'art. 15.
La delega prevista dal citato art. 15
concerne «il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà
industriale» e la sua formulazione, anche in considerazione dei principi e dei
criteri direttivi enunciati, è riferibile esclusivamente alle norme di diritto
sostanziale, a quelle di diritto processuale previste dalle leggi speciali
oggetto del riassetto, alla disciplina dei procedimenti amministrativi
richiamati in detti principi e criteri, alla modalità di realizzazione della
semplificazione e del riassetto normativo (in virtù del rinvio all'art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1,
della legge 29 luglio 2003, n. 229, e del comma 2 di quest'ultima norma).
In tal senso, è significativo che la
relazione al disegno di legge poi divenuto legge n. 273 del
2002, in riferimento alla delega prevista dall'art. 15,
precisa che sua finalità era il «riordino normativo della disciplina sulla
proprietà industriale», che «passa, dunque, attraverso la razionalizzazione e
la semplificazione delle disposizioni di diritto sostanziale». Con detta
delega, pertanto, è stato conferito al legislatore il potere di comporre in un
testo normativo unitario le molteplici disposizioni vigenti nella materia,
modificandole nella misura strettamente necessaria, adeguandole alla
disciplina internazionale e comunitaria, organizzandole in un quadro nuovo,
ponendo in rilievo i nessi sistematici esistenti tra i molteplici diritti di
proprietà industriale.
Nessuno dei principi
e criteri direttivi permette di ritenere che, sia pure implicitamente, il
legislatore delegato sia stato autorizzato a stabilire la disciplina
processuale delle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni
specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, mediante
la previsione dell'applicabilità di un rito diverso da quello ordinario,
caratterizzato da elementi peculiari rispetto a quest'ultimo, realizzando in
tal modo una sostanziale innovazione del regime vigente. Peraltro, alla data
di promulgazione della legge delega (12 dicembre 2002), la disciplina del
processo societario non era stata ancora emanata (in quanto stabilita dal d.
lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), sicché, avendo riguardo alla data della delega,
non erano enunciabili neppure principi e criteri direttivi stabiliti per
relationem, mediante rinvio, sia pure implicito, ad una disciplina già
presente nell'ordinamento.
Il contesto normativo nel quale è inserita
la delega in esame conforta questa interpretazione.
Nella stessa legge n. 273 del 2002, subito
dopo l'art. 15, e cioè nell'art. 16, è stata infatti prevista una distinta ed
ulteriore delega, avente ad oggetto l'emanazione di decreti legislativi
diretti proprio «ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei
procedimenti giudiziari», esercitata mediante l'emanazione del d. lgs. n. 168
del 2003, che ha istituito le sezioni specializzate in materia di proprietà
industriale ed intellettuale, intervenendo anche sulla disciplina del processo
(sia pure limitatamente alla previsione della riserva di collegialità e delle
attribuzioni del presidente della sezione: artt. 2, comma 1, e 5).
La disciplina in una stessa legge di queste
due distinte deleghe, una delle quali (quella dell'art. 16) concerneva dette
sezioni specializzate, in relazione ai profili inerenti sia all'organizzazione
che alla disciplina del processo, è univocamente espressiva dell'intento del
legislatore delegante di escludere tali profili dalla delega oggetto dell'art.
15.
Le ragioni di opportunità e la finalità di
«maggiore efficienza», richiamate nella relazione ministeriale al d. lgs. n.
30 del 2005 a
conforto dell'intervento sulla disciplina del processo, non giustificano,
inoltre, una soluzione adottata in difetto di ogni previsione in tal senso nel
citato art. 15 e che, conseguentemente, neppure rientra nella sfera di
discrezionalità spettante al legislatore delegato.
Deve essere, pertanto, dichiarata, per
violazione dell'art. 76 Cost., l'illegittimità costituzionale, dell'art. 134,
comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che nei
procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza
sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, ivi comprese quelle
che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme
dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5, restando assorbite le ulteriori questioni.
Le considerazioni svolte valgono anche al
fine di affermare che il legislatore delegato era privo del potere di
stabilire che in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di
proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli
articoli 81 e 82 del Trattato CE, la cui cognizione è del giudice ordinario,
ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, ivi
comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si
applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato
art. 134, comma 1, anche in questa parte.
PER
QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che nei
procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza
sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle
che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme
dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto
societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e
creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n.
366);
dichiara, in applicazione dell'art.
27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma
1, del decreto legislativo n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che
nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all'esercizio di
diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice
ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni
specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione
anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle
del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE,
Presidente
Giuseppe TESAURO,
Redattore
Maria
Rosaria FRUSCELLA,
Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 17 maggio 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
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