IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 562/2007

 

 

 

Massimario, l. fall. art. 67

 

Tribunale di Mantova 23 aprile 2007 – Est. Laura De Simone.

 

Revocatoria fallimentare – Associazione temporanea di imprese – Obbligo della capogruppo di pagamento dei corrispettivi alle associate – Contratto di mandato – Revocabilità ex art. 67, II comma L.F. – Sussistenza.

 

E’ revocabile ex art. 67, II comma L.F. l’atto con il quale la capogruppo di un’associazione temporanea di imprese – in adempimento ad accordo qualificabile come mandato - paghi alle altre associate la quota loro spettante dei corrispettivi versati dal committente. (fb)

 

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 23.6.2003 il Fallimento Belleli S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio la società O. T. S.p.A. di Villafranca (VR) affinché fosse revocati, ai sensi dell’art. 67 comma II L.F., i pagamenti della somma di complessive €540.916,95 eseguiti dalla società fallita in favore della O. T. S.p.A. a mezzo di bonifici tra il dicembre 1994 e il marzo 1995, e affinché fosse dichiarata l’inefficacia ex art. 167-188 L.F. di ulteriori pagamenti eseguiti dalla società fallita in favore della convenuta per complessive €460.432,16 tra il luglio del 1996 e il maggio 1997.

       Esponeva il Fallimento attore che questi ultimi  pagamenti erano stati eseguiti dopo l’apertura della procedura concorsuale di amministrazione controllata e quindi erano inefficaci, essendo relativi a debiti pregressi alla procedura, mentre i primi  erano stati eseguiti nell’anno anteriore alla data di ammissione della fallita alla procedura di amministrazione controllata e quindi erano revocabili ex art. 67 II co L.F.. Non sussistevano dubbi in ordine alla conoscenza, da parte della società convenuta, dello stato di insolvenza della Belleli S.p.A. in liquidazione, come poteva evincersi dalla generalizzata consapevolezza della grave crisi della Belleli S.p.A., riportata con allarmante frequenza dalla stampa, evidenziata dalla pluralità delle esecuzioni pendenti, dalle revoche degli affidamenti e dalle numerose iscrizioni ipotecarie. Doveva, inoltre, considerarsi che la società convenuta era meglio di altri in grado di captare i segnali di decozione del proprio contraente, poiché soggetto imprenditoriale di notevoli dimensioni avente un rapporto commerciale continuativo in essere con la società fallita. Nello specifico la O. T. S.p.A. aveva più volte sollecitato Belleli S.p.A. ad effettuare i pagamenti dovuti, aveva accettato persino un piano di smobilizzo proposto dalla fallita, per arrivare nel novembre del 1995 – per mancato rispetto delle scadenze concordate - a proporre un procedimento monitorio nei confronti della stessa.

       Si costituiva ritualmente in giudizio la O. T. S.p.A. eccependo di essere stata consociata di Belleli S.p.A.  nell’Associazione Temporanea di Imprese costituita per l’esecuzione di un appalto da parte di ENEL DCO di Milano finalizzato alla realizzazione dell’edificio denominato ** della Centrale Enel di ***.

Belleli S.p.A. dal giugno del 1995 si era resa inadempiente ai propri obblighi nei confronti della consociata, omettendo di rigirare i pagamenti maturati per gli stati d’avanzamento dei lavori eseguiti dalla convenuta, nonostante la committente ENEL avesse regolarmene accreditato alla capogruppo i compensi per le prestazioni eseguite. Dopo una temporanea stasi delle attività lavorative, nel corso dell’amministrazione controllata di Belleli S.p.A. il Commissario Giudiziale della stessa aveva approvato e acconsentito la prosecuzione del rapporto in opera. Non sussistevano nella specie i presupposti di cui all’art. 67 II co. L.F. atteso che gli atti revocandi non avevano comportato alcun pregiudizio alla massa dei creditori, non avendo la fallita corrisposto alla O. T. S.p.A. somme di denaro rientranti nella propria sfera patrimoniale e in pagamento di un debito proprio, ma avendo riversato alla convenuta unicamente compensi di pertinenza di quest’ultima ad essa dovuti dall’ENEL per le attività prestate. In ogni caso non si configurava alcuna lesione della par condicio creditorum, essendo il debito nei confronti delle O. T. S.p.A. stato assunto e ripianificato da Belleli in corso di amministrazione controllata con conseguente prededucibilità dei crediti relativi. I pagamenti eseguiti, inoltre, costituivano atti di ordinaria amministrazione che non richiedevano alcuna autorizzazione. Comunque, la società convenuta non aveva conosciuto lo stato di insolvenza di Belleli S.p.A., non provata e non desumibile dalle documentazione prodotta dalla curatela.

       Il procedimento veniva adeguatamente istruito mediante  le produzioni documentali effettuate dalle parti e parziale ammissione delle prove orali dedotte.

        Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza del 19.12.2006, ove era concesso alle parti il termine di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riguardo alla domanda revocatoria formulata ex art. 67 II co. L.F., eccepisce in primo luogo parte convenuta  l’insussistenza del presupposto oggettivo di pregiudizio per la massa creditoria, atteso che i compensi percepiti dalle O. T. non erano provenienti dalla sfera patrimoniale  di Belleli S.p.A. non integrando un pagamento di un debito proprio in virtù di un ordinario rapporto commerciale, ma costituendo il ritrasferimento alle O. T. S.p.A. dei compensi di pertinenza di quest’ultima e ad essa dovuti dall’ENEL.

Tali compensi, direttamente spettanti alla O. T. S.p.A., solo per il formale meccanismo di funzionamento dell’A.T.I. erano transitati attraverso la capogruppo mandataria, all’epoca in bonis.

L’eccezione non può essere condivisa.

L’Associazione temporanea tra imprese (abbreviata con l’acronimo A.T.I.) non è in senso tecnico un’impresa ma  un’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per la realizzazione di un’opera o lo svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo necessario per il compimento di queste. Con la costituzione dell’associazione temporanea più imprese si associano, pur restando giuridicamente soggetti distinti, e formulano un’offerta unitaria, obbligandosi a realizzarla congiuntamente. Detta offerta viene presentata per il tramite di una delle imprese associate, che assume la veste di impresa capogruppo e si assume l’impegno di curare i rapporti tra il raggruppamento ed il committente.

 Il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo è qualificabile come mandato collettivo con rappresentanza.

Nel caso in esame il doc. 2 di parte convenuta, il c.d. “regolamento del rapporto di mandato per l’attività dell’associazione temporanea d’imprese” chiarisce i termini e le condizioni del mandato conferito alla capogruppo  e con riguardo specifico ai pagamenti effettuati dalla committente all’A.T.I., attraverso la capogruppo, l’art. 16 stabilisce che “Ciascuna impresa mandante fatturerà alla mandataria le proprie prestazioni. La mandataria provvederà a preparare ed inviare all’ENEL una fattura unica relativa alle prestazioni del Raggruppamento. I pagamenti ricevuti dall’ENEL saranno trasferiti dalla Mandataria alle Mandanti (per quanto di rispettiva competenza) nella stessa data e alle stesse condizioni”.  

Ora, sia ai sensi del regolamento negoziale, che ai sensi dell’art. 1713 c.c., sicuramente applicabile al caso in esame, in capo al mandatario (Belleli S.p.A.) sussisteva l'obbligo di rendiconto e l’obbligo di rimettere alle società mandanti (tra cui la O. T.) tutto ciò che aveva ricevuto a causa del mandato.

Se la convenzione stipulata tra le parti parla di obbligo di trasferimento e la legge di obbligo di rimessione delle somme riscosse dalla mandataria alle mandanti, ciò significa che le somme incassate si sono confuse nel patrimonio della  mandataria Belleli S.p.A. – e questo per la caratteristica propria del denaro, per sua natura insuscettibile di individuazione -,  e dunque Belleli S.p.A. ne è divenuta debitrice, contestualmente all’incasso, verso le mandanti. Il mandato è un contratto ad effetti obbligatori e tra l’obbligazioni del mandatario  vi è appunto quella di rimettere, previo rendiconto, le somme al mandante (art. 1713 c.c.),  obbligazione pecuniaria, questa, che comporta, tra l’altro, per espressa disposizione di legge, quella accessoria degli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante medesimo (art. 1714) (in questo senso Cass.7.12.1999 n.13660).

Conseguenza di tale impostazione è che nel momento in cui Belleli S.p.A. ha rimesso alle mandanti gli importi di competenza ha, in realtà, pagato un debito proprio e compiuto un atto espressamente soggetto a revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma 2 legge fall..

Né può trovare applicazione nella specie l'art. 1388 c.c., pur essendo pacifica la contemplatio domini, non potendo affermarsi che i pagamenti eseguiti dall’ENEL a Belleli S.p.A. abbiano comportato il trasferimento automatico delle somme di competenza della O. T. S.p.A. a questa. Ciò, in via di principio, perché la natura del denaro (e, più in generale, delle cose determinate solo nel genere) importa che  la proprietà si trasmette solo con l’identificazione (art. 1378 c.c.).

Avvalora, peraltro, detta impostazione la stessa circostanza per cui Belleli S.p.A., anziché essere vincolata nel rapporto interno con le mandanti all’immediata individuazione delle somme di competenza della O. T. S.p.A. ritrasferiva gli importi dovuti  con una tempistica diversa.

Tanto osservato, può rilevarsi che la documentazione prodotta dal Fallimento attore consente di ritenere provato il presupposto oggettivo dell’azione promossa ex art. 67 II co. L.F., emergendo dalle produzioni effettuate  l'avvenuto pagamento di una pluralità di debiti liquidi ed esigibili  per mezzo di bonifici bancari emessi dalla società fallita in favore della O. T. S.p.A. per l’importo di £.235.807.228 il 2.12.1994 (doc. 3), di £.100.000.000 il 20.1.1995 (doc. 4), di £.200.000.000 il 17.2.1995 (doc. 5), di £.100.000.000  il 6.3.1995 (doc. 6), di £.411.554.037 il 17.3.1995 (doc. 7).

        Tra l’altro parte convenuta nulla eccepisce con riguardo alla documentazione dimessa e non nega di aver ricevuto gli importi documentati.

       Deve, altresì, affermarsi che i pagamenti indicati sono stati eseguiti nel termine annuale di cui all’art. 67 L.F., atteso che, nel caso di consecuzione di procedure concorsuali, per giurisprudenza consolidata e condivisibile, il termine a ritroso per la revoca dei pagamenti compiuti dall’imprenditore decorre dalla data del provvedimento di ammissione alla prima procedura -nel caso di specie l’amministrazione controllata a cui la Belleli S.p.A. è stata ammessa con decreto del 16.11.1995 -(Cass. 2.9.1996 n. 7994, Cass. 6.6.1997 n. 5071- nello stesso senso Corte Costituzionale nella sentenza n. 110/1995 e nelle ordinanze n. 224/1995 e n. 12/1997).

       Quanto al requisito soggettivo dell’azione proposta va preliminarmente osservato che non riveste alcuna rilevanza, ai fini che qui interessano, la prognosi favorevole circa il risanamento dell’imprenditore espressa dal Tribunale in sede di ammissione della Belleli S.p.A. alla procedura di amministrazione controllata in data 16.11.1995, quand’anche conosciuta o condivisa dal convenuto. Sia la Corte di Cassazione (Cass.29.9.1999 n.10792, Cass.21.2.1997 n. 1612) che  la stessa Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 110 del 1995, confermata nelle ordinanze n. 224/1995 e n. 12/1997) hanno più volte sottolineato  che l’amministrazione controllata ed il fallimento si distinguono tra loro principalmente nel giudizio prognostico in ordine alla possibile reversibilità della crisi in cui versa l’impresa. Questo in quanto “insolvenza” e “temporanea difficoltà” sono nozioni che divergono solo per l’aspetto quantitativo, dovendo qualitativamente anche la “temporanea difficoltà” valutarsi “insolvenza”, in quanto coincidente con l’incapacità dell’impresa di far fronte regolarmente alla proprie obbligazioni. E’ peraltro evidente che non si discute oggi della fondatezza della previsione di risanamento, essendo sopravvenuto fallimento e dovendo pertanto ritenersi acclarata sia l’insolvenza che la non reversibilità della crisi a quell’epoca evidenziatasi.

       Qui ci si occupa  del diverso profilo della consapevolezza in cui il creditore beneficiario degli atti revocandi versava circa lo stato patologico in cui si trovava l’impresa, a prescindere  che fosse sanabile o non l’insolvenza.

        Occorre, pertanto, unicamente  riscontrare se il creditore, sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili a sua disposizione, non poteva non rendersi conto dello stato di dissesto economico in cui versava il debitore.

       Nel caso di specie è  incontestato che la O. T. S.p.A.  aveva in corso un rapporto continuativo con la società fallita, essendo consociata della stessa  - all’epoca denominato Società Meridionale per lo Sviluppo Industriale S.r.l. - nell’A.T.I.  per il cantiere ENEL di Brindisi, come da contratto in data 13.5.1992. In qualità di capogruppo mandataria Belleli S.p.A. riceveva i pagamenti da ENEL in relazione agli avanzamenti dell’opera da realizzare ma, contravvenendo agli obblighi contrattuali, sin dall’inizio dei lavori, non aveva provveduto con tempestività a ritrasferire alle mandanti le quote di compenso di competenza delle stesse. Parte attrice ha documentato che già nel gennaio del 1995 la convenuta aveva incaricato un legale per lamentare gli inadempimenti di Belleli S.p.A. e recuperare i propri crediti, all’epoca già di oltre £.600.000.000, di cui i primi risalenti all’aprile del 1994 (doc. 14 della curatela). Belleli S.p.A. riusciva quindi ad ottenere una dilazione, concordando un pagamento rateizzato (doc. 15 della curatela). Gli accordi non erano rispettati, i termini ulteriormente prorogati, il debito veniva riconosciuto ma mai soddisfatto,  sino a quando la società convenuta si determinava a promuovere procedura monitoria depositando ricorso per ingiunzione il 4.11.1995 per £.2.044.113.768, ove riassumeva l’evolversi del rapporto, la gravità dell’inadempimento e descrivendo il fatto notorio del dissesto di Belleli S.p.A., rappresentandolo come già evidente nei bilanci della società relativi agli anni 1993 e 1994  (doc. 16 della curatela).

       Ritiene il giudicante che la documentazione descritta espliciti in maniera significativa la percezione da parte del creditore di un’evoluzione negativa dell’affidabilità del proprio contraente e la consapevolezza di una sua sempre più precaria situazione economica.

       Il Fallimento attore ha poi anche posto in luce alcuni indicatori oggettivi dai quali è possibile desumere che la situazione di insolvenza della società fallita era, non solo conosciuta da chi aveva rapporti diretti con la Belleli S.p.A., come i fornitori abituali, ma addirittura di pubblico dominio, all’epoca del pagamenti revocandi, come si evince dalla pluralità di ipoteche iscritte sui beni della fallita e   dalle allarmanti notizie di stampa - anche a livello nazionale -(si vedano in particolare gli articoli in atti del Sole 24 Ore e Milano e Finanza  precedenti ai pagamenti per cui è causa) (per la rilevanza presuntiva delle circostanze indicate Cass. 23.1.1997 n. 699, Cass. 14.4.1983 n. 2607, Trib. Roma 31.1.1987, Trib. Cagliari 26.2.1998).

        Ora, dagli articoli dei quotidiani prodotti si ricava che nell’estate del 1995 la Belleli S.p.A. non erogava, se non con grandi ritardi, gli stipendi ed i salari dei dipendenti, e gli Istituti di credito avevano iniziato a valutare ogni possibile rimedio al grave indebitamento del Gruppo, tanto che era stato affidato incarico all’advisor milanese Vitale e Borghesi di redigere un piano di ristrutturazione industriale e finanziario dell’intero Gruppo.

       Soprattutto il problema degli stipendi ed il rischio di licenziamenti era particolarmente avvertito nella realtà mantovana e di Taranto per questo si susseguirono - nel periodo che qui interessa  - manifestazioni sindacali dentro e fuori gli stabilimenti, scioperi e interventi della pubblica amministrazione.

Si aggiunga che è documentato che già a partire dal 1993 diversi Istituti di Credito avevano revocato gli affidamenti concessi a Belleli S.p.A.  e vari creditori, in molte parti d’Italia, avevano promosso attività giurisdizionale di recupero dei propri crediti.

       Se questa era la situazione in cui si trovava Belleli S.p.A. non rileva se nello specifico i vertici della società convenuta avessero letto i singoli articoli dei quotidiani prodotti o compiuto accessi presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari, dovendo ritenersi che, avendo la O. T. S.p.A. in corso un importante rapporto continuativo con la fallita – si pensi anche solo alle maestranze che lavoravano congiuntamente nel cantiere ENEL di Brindisi (v. deposizione teste Roncada Angelo)- , essa aveva senz’altro avuto occasione di percepire il disagio di dirigenti e operai per le problematiche finanziarie ed economiche aziendali, tanto gravi da aver portato nell’estate del 1995 addirittura a  forti ritardi nel pagamento degli stipendi.

       Poiché la pluralità delle circostanze esposte costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della scientia decoctionis in capo alla società convenuta, deve ritenersi fondata l'azione revocatoria proposta ex art. 67 II co. L.F..

       Conseguentemente devono essere revocati i pagamenti eseguiti dalla società fallita in favore della O. T. S.p.A.  di £.235.807.228 il 2.12.1994, di £.100.000.000 il 20.1.1995, di £.200.000.000 il 17.2.1995, di £.100.000.000  il 6.3.1995, di £.411.554.037 il 17.3.1995 e condannata parte  convenuta  alla  restituzione al Fallimento attore  dell’importo  complessivo di € 540.916,95, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Nulla compete a titolo di rivalutazione monetaria,  atteso che il  negozio  oggetto di  azione revocatoria fallimentare e' dotato di causa  lecita   e  la   sua  inefficacia   sorge  solo   per  effetto dell'accoglimento dell'azione, che ha  natura  costitutiva, per cui quando quest'ultima ha ad oggetto una somma liquida di denaro,  il  relativo  debito  restitutorio ha  natura  di  debito di valuta, da maggiorarsi dei soli interessi al saggio legale a far data dalla  domanda giudiziale,  salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. (Cassazione civile sez. I, 24 gennaio 1998, n. 690), non fornita in questa sede.

                Quanto alla declaratoria di inefficacia ex artt. 188 e 167 L.F. per i pagamenti di complessive £.891.520.997 (pari a €460.432,16), eseguiti quanto a £.412.895.497 il 10.7.1996, a £.150.000.000 il 26.7.1996, a £.150.000.000 il 22.8.1996, a £.89.312.750 il 6.2.1997, a £.89.312.750 il 23.5.1997, deve innanzi tutto ritenersi  provato, alla luce della documentazione in atti (doc. da 8 a 12 di parte attrice), l’effettuazione dei versamenti di cui si discute.

       Osserva il giudicante che in virtù dei principi ricavabili dal disposto dell’art. 188 L.F. e dalle norme in esso richiamate, deve ritenersi che con l’ammissione del debitore all’amministrazione controllata egli conservi l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa ma con un  potere di disposizione che può dirsi limitato, non potendo egli compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione ed incidenti negativamente sul proprio patrimonio senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato (art. 167 II co. L.F.).

       Senz’altro il pagamento di debiti pregressi - quali sono quelli in oggetto (v. doc. 26 bis di parte convenuta) - , di cui non sia possibile valutare la significatività ai fini del risanamento dell’impresa, attesa l’assenza di qualsiasi riscontro probatorio offerto sul punto, deve presumersi che  pregiudichi la consistenza del patrimonio del debitore, in quanto verosimilmente compromette la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori dello stesso, alla cui tutela la misura della preventiva autorizzazione è disposta.

       Nella specie non vi è riscontro in atti di alcuna autorizzazione ai pagamenti di cui si discute.

E’ senz’altro vero che la prosecuzione dell’attività nell’ambito dell’A.T.I. non necessitava di autorizzazione del Giudice Delegato, ma lo stesso non può dirsi per il pagamento dei debiti sorti prima dell’ammissione all’amministrazione controllata, quand’anche relativi al medesimo appalto, atteso il principio della “cristallizzazione” dei crediti che appunto si verifica alla data di apertura della procedura concorsuale. 

       Sussistono, pertanto,  tutti  i  presupposti  previsti dagli artt. 188, 167, 168 L.F. per la declaratoria di inefficacia dei pagamenti indicati.

       Tutto questo considerato, deve essere dichiarata l’inefficacia dei pagamenti eseguiti da Belleli S.p.A. a O. T. S.p.A. di £.412.895.497 eseguito il 10.7.1996, di £.150.000.000 il 26.7.1996, di £.150.000.000 il 22.8.1996, di £.89.312.750 il 6.2.1997, di £.89.312.750 il 23.5.1997 e condannata la convenuta alla restituzione al Fallimento attore degli importi indicati, di pari a complessive €460.432,16 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ai sensi dell’art. 2033 c.c., presumendosi la buona fede dell’accipiens.

       Le spese legali sostenute dal Fallimento attore, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

omissis