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Tribunale di Mantova 23 aprile 2007 – Est. Laura De Simone. Revocatoria
fallimentare – Associazione temporanea di imprese – Obbligo della capogruppo di
pagamento dei corrispettivi alle associate – Contratto di mandato –
Revocabilità ex art. 67, II comma L.F. – Sussistenza. E’ revocabile ex art. 67, II comma L.F.
l’atto con il quale la capogruppo di un’associazione temporanea di imprese –
in adempimento ad accordo qualificabile come mandato - paghi alle altre
associate la quota loro spettante dei corrispettivi versati dal committente. (fb) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 23.6.2003 il Fallimento Belleli
S.p.A. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, conveniva in
giudizio la società O. T. S.p.A. di Villafranca (VR) affinché fosse revocati,
ai sensi dell’art. 67 comma II L.F., i pagamenti della somma di complessive
€540.916,95 eseguiti dalla società fallita in favore della O. T. S.p.A. a
mezzo di bonifici tra il dicembre 1994 e il marzo 1995, e affinché fosse
dichiarata l’inefficacia ex art. 167-188 L.F. di ulteriori pagamenti eseguiti
dalla società fallita in favore della convenuta per complessive €460.432,16
tra il luglio del 1996 e il maggio 1997. Esponeva
il Fallimento attore che questi ultimi
pagamenti erano stati eseguiti dopo l’apertura della procedura
concorsuale di amministrazione controllata e quindi erano inefficaci, essendo
relativi a debiti pregressi alla procedura, mentre i primi erano stati eseguiti nell’anno
anteriore alla data di ammissione della fallita alla procedura di
amministrazione controllata e quindi erano revocabili ex art. 67 II co L.F..
Non sussistevano dubbi in ordine alla conoscenza, da parte della società
convenuta, dello stato di insolvenza della Belleli S.p.A. in liquidazione,
come poteva evincersi dalla generalizzata consapevolezza della grave crisi
della Belleli S.p.A., riportata con allarmante frequenza dalla stampa,
evidenziata dalla pluralità delle esecuzioni pendenti, dalle revoche degli
affidamenti e dalle numerose iscrizioni ipotecarie. Doveva, inoltre,
considerarsi che la società convenuta era meglio di altri in grado di captare
i segnali di decozione del proprio contraente, poiché soggetto
imprenditoriale di notevoli dimensioni avente un rapporto commerciale
continuativo in essere con la società fallita. Nello specifico la O. T.
S.p.A. aveva più volte sollecitato Belleli S.p.A. ad effettuare i pagamenti
dovuti, aveva accettato persino un piano di smobilizzo proposto dalla
fallita, per arrivare nel novembre del 1995 – per mancato rispetto delle
scadenze concordate - a proporre un procedimento monitorio nei confronti
della stessa. Si
costituiva ritualmente in giudizio la O. T. S.p.A. eccependo di essere stata
consociata di Belleli S.p.A.
nell’Associazione Temporanea di Imprese costituita per l’esecuzione di
un appalto da parte di ENEL DCO di Milano finalizzato alla realizzazione
dell’edificio denominato ** della Centrale Enel di ***. Belleli S.p.A. dal giugno del 1995 si era resa inadempiente ai
propri obblighi nei confronti della consociata, omettendo di rigirare i
pagamenti maturati per gli stati d’avanzamento dei lavori eseguiti dalla
convenuta, nonostante la committente ENEL avesse regolarmene accreditato alla
capogruppo i compensi per le prestazioni eseguite. Dopo una temporanea stasi
delle attività lavorative, nel corso dell’amministrazione controllata di
Belleli S.p.A. il Commissario Giudiziale della stessa aveva approvato e
acconsentito la prosecuzione del rapporto in opera. Non sussistevano nella
specie i presupposti di cui all’art. 67 II co. L.F. atteso che gli atti
revocandi non avevano comportato alcun pregiudizio alla massa dei creditori,
non avendo la fallita corrisposto alla O. T. S.p.A. somme di denaro
rientranti nella propria sfera patrimoniale e in pagamento di un debito
proprio, ma avendo riversato alla convenuta unicamente compensi di pertinenza
di quest’ultima ad essa dovuti dall’ENEL per le attività prestate. In ogni
caso non si configurava alcuna lesione della par condicio creditorum, essendo
il debito nei confronti delle O. T. S.p.A. stato assunto e ripianificato da
Belleli in corso di amministrazione controllata con conseguente
prededucibilità dei crediti relativi. I pagamenti eseguiti, inoltre,
costituivano atti di ordinaria amministrazione che non richiedevano alcuna
autorizzazione. Comunque, la società convenuta non aveva conosciuto lo stato
di insolvenza di Belleli S.p.A., non provata e non desumibile dalle
documentazione prodotta dalla curatela. Il
procedimento veniva adeguatamente istruito mediante le produzioni documentali effettuate dalle parti e
parziale ammissione delle prove orali dedotte. Sulle conclusioni come sopra
riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza del
19.12.2006, ove era concesso alle parti il termine di cui all’art. 190 c.p.c.
per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Con riguardo alla domanda revocatoria formulata ex art. 67 II co.
L.F., eccepisce in primo luogo parte convenuta l’insussistenza del presupposto oggettivo di pregiudizio
per la massa creditoria, atteso che i compensi percepiti dalle O. T. non
erano provenienti dalla sfera patrimoniale di Belleli S.p.A. non integrando un pagamento di un debito
proprio in virtù di un ordinario rapporto commerciale, ma costituendo il
ritrasferimento alle O. T. S.p.A. dei compensi di pertinenza di quest’ultima
e ad essa dovuti dall’ENEL. Tali compensi, direttamente spettanti alla O. T. S.p.A., solo per il
formale meccanismo di funzionamento dell’A.T.I. erano transitati attraverso
la capogruppo mandataria, all’epoca in bonis. L’eccezione non può essere condivisa. L’Associazione temporanea tra imprese (abbreviata con l’acronimo
A.T.I.) non è in senso tecnico un’impresa ma un’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per
la realizzazione di un’opera o lo svolgimento di un’attività, limitatamente
al periodo necessario per il compimento di queste. Con la costituzione
dell’associazione temporanea più imprese si associano, pur restando
giuridicamente soggetti distinti, e formulano un’offerta unitaria,
obbligandosi a realizzarla congiuntamente. Detta offerta viene presentata per
il tramite di una delle imprese associate, che assume la veste di impresa
capogruppo e si assume l’impegno di curare i rapporti tra il raggruppamento
ed il committente. Il rapporto esistente
tra le associate e la capogruppo è qualificabile come mandato collettivo con
rappresentanza. Nel caso in esame il doc. 2 di parte convenuta, il c.d. “regolamento
del rapporto di mandato per l’attività dell’associazione temporanea
d’imprese” chiarisce i termini e le condizioni del mandato conferito alla
capogruppo e con riguardo specifico
ai pagamenti effettuati dalla committente all’A.T.I., attraverso la
capogruppo, l’art. 16 stabilisce che “Ciascuna impresa mandante fatturerà
alla mandataria le proprie prestazioni. La mandataria provvederà a preparare
ed inviare all’ENEL una fattura unica relativa alle prestazioni del
Raggruppamento. I pagamenti ricevuti dall’ENEL saranno trasferiti dalla
Mandataria alle Mandanti (per quanto di rispettiva competenza) nella stessa
data e alle stesse condizioni”.
Ora, sia ai sensi del regolamento negoziale, che ai sensi dell’art.
1713 c.c., sicuramente applicabile al caso in esame, in capo al mandatario
(Belleli S.p.A.) sussisteva l'obbligo di rendiconto e l’obbligo di rimettere
alle società mandanti (tra cui la O. T.) tutto ciò che aveva ricevuto a causa
del mandato. Se la convenzione stipulata tra le parti parla di obbligo di
trasferimento e la legge di obbligo di rimessione delle somme riscosse dalla
mandataria alle mandanti, ciò significa che le somme incassate si sono
confuse nel patrimonio della
mandataria Belleli S.p.A. – e questo per la caratteristica propria del
denaro, per sua natura insuscettibile di individuazione -, e dunque Belleli S.p.A. ne è divenuta
debitrice, contestualmente all’incasso, verso le mandanti. Il mandato è un
contratto ad effetti obbligatori e tra l’obbligazioni del mandatario vi è appunto quella di rimettere,
previo rendiconto, le somme al mandante (art. 1713 c.c.), obbligazione pecuniaria, questa, che
comporta, tra l’altro, per espressa disposizione di legge, quella accessoria
degli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante medesimo
(art. 1714) (in questo senso Cass.7.12.1999 n.13660). Conseguenza di tale impostazione è che nel momento in cui Belleli
S.p.A. ha rimesso alle mandanti gli importi di competenza ha, in realtà,
pagato un debito proprio e compiuto un atto espressamente soggetto a
revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma 2 legge fall.. Né può trovare applicazione nella specie l'art. 1388 c.c., pur
essendo pacifica la contemplatio domini, non potendo affermarsi che i
pagamenti eseguiti dall’ENEL a Belleli S.p.A. abbiano comportato il
trasferimento automatico delle somme di competenza della O. T. S.p.A. a
questa. Ciò, in via di principio, perché la natura del denaro (e, più in
generale, delle cose determinate solo nel genere) importa che la proprietà si trasmette solo con
l’identificazione (art. 1378 c.c.). Avvalora, peraltro, detta impostazione la stessa circostanza per cui
Belleli S.p.A., anziché essere vincolata nel rapporto interno con le mandanti
all’immediata individuazione delle somme di competenza della O. T. S.p.A.
ritrasferiva gli importi dovuti
con una tempistica diversa. Tanto osservato, può rilevarsi che la documentazione prodotta dal Fallimento
attore consente di ritenere provato il presupposto oggettivo dell’azione
promossa ex art. 67 II co. L.F., emergendo dalle produzioni effettuate l'avvenuto pagamento di una pluralità
di debiti liquidi ed esigibili
per mezzo di bonifici bancari emessi dalla società fallita in favore
della O. T. S.p.A. per l’importo di £.235.807.228 il 2.12.1994 (doc. 3), di
£.100.000.000 il 20.1.1995 (doc. 4), di £.200.000.000 il 17.2.1995 (doc. 5),
di £.100.000.000 il 6.3.1995
(doc. 6), di £.411.554.037 il 17.3.1995 (doc. 7). Tra l’altro parte convenuta nulla
eccepisce con riguardo alla documentazione dimessa e non nega di aver
ricevuto gli importi documentati. Deve,
altresì, affermarsi che i pagamenti indicati sono stati eseguiti nel termine
annuale di cui all’art. 67 L.F., atteso che, nel caso di consecuzione di
procedure concorsuali, per giurisprudenza consolidata e condivisibile, il
termine a ritroso per la revoca dei pagamenti compiuti dall’imprenditore
decorre dalla data del provvedimento di ammissione alla prima procedura -nel
caso di specie l’amministrazione controllata a cui la Belleli S.p.A. è stata
ammessa con decreto del 16.11.1995 -(Cass. 2.9.1996 n. 7994, Cass. 6.6.1997
n. 5071- nello stesso senso Corte Costituzionale nella sentenza n. 110/1995 e
nelle ordinanze n. 224/1995 e n. 12/1997). Quanto
al requisito soggettivo dell’azione proposta va preliminarmente osservato che
non riveste alcuna rilevanza, ai fini che qui interessano, la prognosi
favorevole circa il risanamento dell’imprenditore espressa dal Tribunale in
sede di ammissione della Belleli S.p.A. alla procedura di amministrazione
controllata in data 16.11.1995, quand’anche conosciuta o condivisa dal
convenuto. Sia la Corte di Cassazione (Cass.29.9.1999 n.10792, Cass.21.2.1997
n. 1612) che la stessa Corte
Costituzionale (Corte Cost. n. 110 del 1995, confermata nelle ordinanze n.
224/1995 e n. 12/1997) hanno più volte sottolineato che l’amministrazione controllata ed il fallimento si
distinguono tra loro principalmente nel giudizio prognostico in ordine alla
possibile reversibilità della crisi in cui versa l’impresa. Questo in quanto
“insolvenza” e “temporanea difficoltà” sono nozioni che divergono solo per
l’aspetto quantitativo, dovendo qualitativamente anche la “temporanea
difficoltà” valutarsi “insolvenza”, in quanto coincidente con l’incapacità
dell’impresa di far fronte regolarmente alla proprie obbligazioni. E’
peraltro evidente che non si discute oggi della fondatezza della previsione
di risanamento, essendo sopravvenuto fallimento e dovendo pertanto ritenersi
acclarata sia l’insolvenza che la non reversibilità della crisi a quell’epoca
evidenziatasi. Qui ci si occupa del diverso profilo della
consapevolezza in cui il creditore beneficiario degli atti revocandi versava
circa lo stato patologico in cui si trovava l’impresa, a prescindere che fosse sanabile o non
l’insolvenza. Occorre, pertanto, unicamente riscontrare se il creditore, sulla
base degli elementi conosciuti o conoscibili a sua disposizione, non poteva
non rendersi conto dello stato di dissesto economico in cui versava il
debitore. Nel
caso di specie è incontestato
che la O. T. S.p.A. aveva in
corso un rapporto continuativo con la società fallita, essendo consociata
della stessa - all’epoca
denominato Società Meridionale per lo Sviluppo Industriale S.r.l. -
nell’A.T.I. per il cantiere ENEL
di Brindisi, come da contratto in data 13.5.1992. In qualità di capogruppo
mandataria Belleli S.p.A. riceveva i pagamenti da ENEL in relazione agli
avanzamenti dell’opera da realizzare ma, contravvenendo agli obblighi
contrattuali, sin dall’inizio dei lavori, non aveva provveduto con
tempestività a ritrasferire alle mandanti le quote di compenso di competenza
delle stesse. Parte attrice ha documentato che già nel gennaio del 1995 la
convenuta aveva incaricato un legale per lamentare gli inadempimenti di
Belleli S.p.A. e recuperare i propri crediti, all’epoca già di oltre
£.600.000.000, di cui i primi risalenti all’aprile del 1994 (doc. 14 della
curatela). Belleli S.p.A. riusciva quindi ad ottenere una dilazione,
concordando un pagamento rateizzato (doc. 15 della curatela). Gli accordi non
erano rispettati, i termini ulteriormente prorogati, il debito veniva
riconosciuto ma mai soddisfatto,
sino a quando la società convenuta si determinava a promuovere
procedura monitoria depositando ricorso per ingiunzione il 4.11.1995 per
£.2.044.113.768, ove riassumeva l’evolversi del rapporto, la gravità
dell’inadempimento e descrivendo il fatto notorio del dissesto di Belleli
S.p.A., rappresentandolo come già evidente nei bilanci della società relativi
agli anni 1993 e 1994 (doc. 16
della curatela). Ritiene
il giudicante che la documentazione descritta espliciti in maniera
significativa la percezione da parte del creditore di un’evoluzione negativa
dell’affidabilità del proprio contraente e la consapevolezza di una sua
sempre più precaria situazione economica. Il
Fallimento attore ha poi anche posto in luce alcuni indicatori oggettivi dai
quali è possibile desumere che la situazione di insolvenza della società
fallita era, non solo conosciuta da chi aveva rapporti diretti con la Belleli
S.p.A., come i fornitori abituali, ma addirittura di pubblico dominio,
all’epoca del pagamenti revocandi, come si evince dalla pluralità di ipoteche
iscritte sui beni della fallita e
dalle allarmanti notizie di stampa - anche a livello nazionale -(si
vedano in particolare gli articoli in atti del Sole 24 Ore e Milano e Finanza precedenti ai pagamenti per cui è
causa) (per la rilevanza presuntiva delle circostanze indicate Cass.
23.1.1997 n. 699, Cass. 14.4.1983 n. 2607, Trib. Roma 31.1.1987, Trib.
Cagliari 26.2.1998). Ora, dagli articoli dei quotidiani
prodotti si ricava che nell’estate del 1995 la Belleli S.p.A. non erogava, se
non con grandi ritardi, gli stipendi ed i salari dei dipendenti, e gli
Istituti di credito avevano iniziato a valutare ogni possibile rimedio al
grave indebitamento del Gruppo, tanto che era stato affidato incarico
all’advisor milanese Vitale e Borghesi di redigere un piano di ristrutturazione
industriale e finanziario dell’intero Gruppo. Soprattutto
il problema degli stipendi ed il rischio di licenziamenti era particolarmente
avvertito nella realtà mantovana e di Taranto per questo si susseguirono -
nel periodo che qui interessa -
manifestazioni sindacali dentro e fuori gli stabilimenti, scioperi e
interventi della pubblica amministrazione. Si aggiunga che è documentato che già a partire dal 1993 diversi
Istituti di Credito avevano revocato gli affidamenti concessi a Belleli
S.p.A. e vari creditori, in
molte parti d’Italia, avevano promosso attività giurisdizionale di recupero
dei propri crediti. Se
questa era la situazione in cui si trovava Belleli S.p.A. non rileva se nello
specifico i vertici della società convenuta avessero letto i singoli articoli
dei quotidiani prodotti o compiuto accessi presso le Conservatorie dei
Registri Immobiliari, dovendo ritenersi che, avendo la O. T. S.p.A. in corso
un importante rapporto continuativo con la fallita – si pensi anche solo alle
maestranze che lavoravano congiuntamente nel cantiere ENEL di Brindisi (v.
deposizione teste Roncada Angelo)- , essa aveva senz’altro avuto occasione di
percepire il disagio di dirigenti e operai per le problematiche finanziarie
ed economiche aziendali, tanto gravi da aver portato nell’estate del 1995
addirittura a forti ritardi nel
pagamento degli stipendi. Poiché
la pluralità delle circostanze esposte costituiscono indizi gravi, precisi e
concordanti della scientia decoctionis in capo alla società convenuta, deve ritenersi
fondata l'azione revocatoria proposta ex art. 67 II co. L.F.. Conseguentemente
devono essere revocati i pagamenti eseguiti dalla società fallita in favore
della O. T. S.p.A. di
£.235.807.228 il 2.12.1994, di £.100.000.000 il 20.1.1995, di £.200.000.000
il 17.2.1995, di £.100.000.000
il 6.3.1995, di £.411.554.037 il 17.3.1995 e condannata parte convenuta alla
restituzione al Fallimento attore dell’importo
complessivo di € 540.916,95, oltre interessi legali dalla domanda al
saldo. Nulla compete a titolo di rivalutazione monetaria, atteso che il negozio oggetto di azione
revocatoria fallimentare e' dotato di causa lecita
e la sua inefficacia
sorge solo per effetto dell'accoglimento dell'azione, che ha natura costitutiva, per cui quando quest'ultima ha ad oggetto una
somma liquida di denaro, il relativo debito
restitutorio ha
natura di debito di valuta, da maggiorarsi dei
soli interessi al saggio legale a far data dalla domanda giudiziale,
salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.
(Cassazione civile sez. I, 24 gennaio 1998, n. 690), non fornita in questa
sede. Quanto
alla declaratoria di inefficacia ex artt. 188 e 167 L.F. per i pagamenti di
complessive £.891.520.997 (pari a €460.432,16), eseguiti quanto a
£.412.895.497 il 10.7.1996, a £.150.000.000 il 26.7.1996, a £.150.000.000 il
22.8.1996, a £.89.312.750 il 6.2.1997, a £.89.312.750 il 23.5.1997, deve
innanzi tutto ritenersi provato,
alla luce della documentazione in atti (doc. da 8 a 12 di parte attrice),
l’effettuazione dei versamenti di cui si discute. Osserva
il giudicante che in virtù dei principi ricavabili dal disposto dell’art. 188
L.F. e dalle norme in esso richiamate, deve ritenersi che con l’ammissione
del debitore all’amministrazione controllata egli conservi l’amministrazione
dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa ma con un potere di disposizione che può dirsi limitato, non potendo
egli compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione ed incidenti
negativamente sul proprio patrimonio senza l’autorizzazione scritta del
giudice delegato (art. 167 II co. L.F.). Senz’altro
il pagamento di debiti pregressi - quali sono quelli in oggetto (v. doc. 26
bis di parte convenuta) - , di cui non sia possibile valutare la
significatività ai fini del risanamento dell’impresa, attesa l’assenza di
qualsiasi riscontro probatorio offerto sul punto, deve presumersi che pregiudichi la consistenza del
patrimonio del debitore, in quanto verosimilmente compromette la capacità di
soddisfare le ragioni dei creditori dello stesso, alla cui tutela la misura
della preventiva autorizzazione è disposta. Nella
specie non vi è riscontro in atti di alcuna autorizzazione ai pagamenti di
cui si discute. E’ senz’altro vero che la prosecuzione dell’attività nell’ambito
dell’A.T.I. non necessitava di autorizzazione del Giudice Delegato, ma lo
stesso non può dirsi per il pagamento dei debiti sorti prima dell’ammissione
all’amministrazione controllata, quand’anche relativi al medesimo appalto,
atteso il principio della “cristallizzazione” dei crediti che appunto si
verifica alla data di apertura della procedura concorsuale. Sussistono,
pertanto, tutti i presupposti
previsti dagli artt. 188, 167, 168 L.F. per la declaratoria di
inefficacia dei pagamenti indicati. Tutto
questo considerato, deve essere dichiarata l’inefficacia dei pagamenti
eseguiti da Belleli S.p.A. a O. T. S.p.A. di £.412.895.497 eseguito il
10.7.1996, di £.150.000.000 il 26.7.1996, di £.150.000.000 il 22.8.1996, di
£.89.312.750 il 6.2.1997, di £.89.312.750 il 23.5.1997 e condannata la
convenuta alla restituzione al Fallimento attore degli importi indicati, di
pari a complessive €460.432,16 oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
ai sensi dell’art. 2033 c.c., presumendosi la buona fede dell’accipiens. Le
spese legali sostenute dal Fallimento attore, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza. omissis |