|
Tribunale di Mantova 29 maggio 2007– Est. Mauro Bernardi. Concordato fallimentare -
Nuovo rito - Comitato dei Creditori - Parere – Natura Proposta di concordato
deliberata da società di capitali diversa dalla fallita - Verbale notarile -
Necessità – Esclusione Società controllante di
società fallita - Presentazione di domanda di concordato - Rispetto del
limite temporale previsto dall’art. 124 l.f. - Necessità Il parere che il Comitato dei
Creditori è chiamato ad esprimere ai sensi dell’art. 125 l.f. ha natura
obbligatoria ma non vincolante. (mb) La redazione del verbale
notarile previsto dall’art. 152 l.f. è imposta unicamente per la proposta
concordataria formulata dalla società fallita e non invece per quella
presentata da un terzo. (mb) La società controllante di
società fallita può presentare domanda di concordato fallimentare ma nel
rispetto del termine stabilito dall’art. 124 l.f. dovendosi applicare a tale
fattispecie, in via di interpretazione estensiva, la disciplina prevista dal
primo comma parte seconda di tale norma. (mb) Il
Giudice Delegato,
letta
la proposta di concordato presentata il 10-4-2007 (integrata con atto depositato
il 16-4-2007) dalla società A. s.r.l. in relazione al fallimento G. s.r.l.
(n. 38/05) che prevede l’integrale pagamento di tutti i creditori privilegiati e chirografari
nonché delle spese entro sei mesi dal passaggio in giudicato del
provvedimento di omologazione a
condizione che tutte le attività del fallimento rimangano di proprietà della
fallita; considerato
che, in virtù di quanto disposto dall’art. 150 d. lgs. 5/06, alla proposta in
questione trovano applicazione le norme di cui agli artt. 124 e segg. l.f.
nel testo novellato dal menzionato decreto legislativo; visto
il parere favorevole espresso dal Curatore; rilevato,
quanto al Comitato dei Creditori, che uno dei componenti ha votato in senso
favorevole, un altro in senso contrario mentre il terzo si è astenuto e che,
peraltro, la proposta può essere sottoposta al vaglio dei creditori in quanto
ai sensi dell’art. 125 l.f. il Comitato dei Creditori è chiamato ad esprimere
un parere ma non in modo vincolante; considerato
che il requisito formale previsto dall’art. 152 l.f. è imposto unicamente per
la proposta concordataria proveniente dalla società fallita e non invece per
quella formulata, come nel caso di specie, da un terzo; osservato
che la A. s.r.l. detiene il 98% del capitale della G. s.r.l. (di cui è
pertanto la controllante ex art. 2359 c.c.) e che la norma che prevede
delle restrizioni in ordine alla
presentazione della proposta di concordato da parte di soggetti collegati al
fallito ha natura speciale (in quanto tiene conto della particolare
condizione in cui si trovano costoro) rispetto a quella che disciplina, in
generale, la legittimazione a proporre la domanda ex art. 124 l.f. e,
pertanto, ne è consentita l’interpretazione estensiva ove ricorra una
fattispecie avente identità di ratio rispetto a quella espressamente
contemplata (cfr. sul tema Cass. 1-9-1999 n. 9205); ritenuto
che la ratio sottesa alla previsione di legge (avuto riguardo al termine
biennale che viene in considerazione nel caso in esame) va rinvenuta nella
necessità di favorire la sollecita presentazione di proposte di concordato da
parte di soggetti collegati al fallito al fine, da un lato, di scongiurare
comportamenti da parte degli stessi che possano ritardare la liquidazione e,
dall’altro, di indurli a gestire l’impresa fallita, situazioni queste
ravvisabili sia nel caso (espressamente previsto) di società controllata dal
soggetto fallito sia in quello (del tutto analogo ma non direttamente
contemplato) di società controllante quella dichiarata fallita, rilevandosi
inoltre che una diversa interpretazione consentirebbe la facile elusione del
dettato normativo; osservato
che la proposta è stata tempestivamente depositata atteso che lo stato
passivo è stato dichiarato esecutivo il 22-11-2005 e che, comunque, deve
condividersi l’orientamento
giurisprudenziale secondo cui il termine biennale previsto dall’art. 124 l.f.
deve farsi decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (in tal
senso vedasi Trib. Palermo 3-4-2007; Trib. Salerno 12.1.2007, Trib. Roma
30.11.2006); ritenuto
che, alla stregua delle nuove disposizioni e mancando la suddivisione dei
creditori in classi, è preclusa al G.D. ogni valutazione in ordine sia alla
convenienza della proposta che alla determinazione dei termini previsti per
l’adempimento del concordato peraltro precisamente indicati in ricorso; rilevato
inoltre che al G.D. non è consentito svolgere alcuna considerazione in ordine
alla adeguatezza delle garanzie offerte atteso che la loro indicazione non
costituisce più un requisito di ammissibilità della proposta concordataria; considerato
pertanto che in ordine alla convenienza della proposta ed alla natura e
serietà delle garanzie sono chiamati a pronunciarsi, nei rispettivi ambiti,
il Curatore, il Comitato dei Creditori nonché i singoli creditori in sede di
espressione del voto; rilevato
che il Curatore ha fornito adeguate informazioni in ordine sia alla
fattibilità e convenienza della proposta che ai presumibili risultati della
liquidazione, indicazioni sulla cui completezza deve ritenersi per contro
esercitabile il vaglio
preventivo da parte del Giudice (in aggiunta a quello di legittimità: cfr.
artt. 25 e 124 l.f.) onde consentire ai creditori una consapevole espressione
del loro voto; ritenuto,
quanto alla istanza di sospensione della liquidazione dell’attivo formulata
dal proponente, che è venuta meno la disposizione contenuta nell’originario
comma terzo dell’art. 125 l.f.; considerato
che l’art. 150 del d. lgs. 5/06 stabilisce che le procedure di concordato fallimentare
già pendenti alla data di entrata in vigore di tale decreto sono definite
secondo la legge anteriore sicché quelle presentate in un momento successivo
vengono disciplinate dal d. lgs. 5/06 che regola in via generale il potere di
sospensione della liquidazione da parte del G.D. all’art. 108 l.f.; ritenuto
che fra gli altri interessati cui l’art. 108 l.f. fa cenno va annoverato
anche il soggetto proponente il concordato potendo la prosecuzione
dell’attività di liquidazione contrastare se non pregiudicare gli obiettivi
in vista dei quali egli si è indotto a formulare l’istanza ex art. 124 l.f.; osservato
che la presentazione della domanda di concordato fallimentare costituisce
giustificata ragione per disporre la sospensione della liquidazione e che,
quanto al profilo della gravità dei motivi, alcuni degli immobili (di
rilevante valore) facenti parte dell’attivo non appaiono facilmente vendibili
sicché sussiste il pericolo che, proseguendo nella liquidazione, essi vengano
alienati ad un prezzo vile senza che ciò rechi alcun vantaggio ai creditori
e, per contro, pregiudicando l’interesse del proponente il concordato; considerato
pertanto che va disposta la sospensione della liquidazione dell’attivo; P.T.M. ordina
che il Curatore provveda alla immediata comunicazione della proposta, dei
pareri e del presente decreto alla società fallita, a tutti i creditori
ammessi al passivo tramite
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, in difetto al riguardo
di tassativa prescrizione normativa, con altro mezzo anche telematico purché
tale da consentire la prova dell’effettivo invio (cfr. artt. 26, 41 l.f.) e
lo autorizza a divulgare tali atti sul sito internet tribunaledimantova.net,
documenti che sono peraltro consultabili dai creditori presso la Cancelleria
fallimentare; dispone
la sospensione della liquidazione dell’attivo; ordina
che le dichiarazioni di voto debbano pervenire in Cancelleria entro le ore
13,00 del giorno 27-6-2007. Mantova,
li 29-5-2007. Il
Giudice Delegato dott.
Mauro Bernardi |