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Massimario, art.
538 c.p.c.
Sequestro di azioni
e pignoramento di quote
Tribunale di
Bologna ord. 11-14 maggio 2007 – Est. Massimo Ferro.
Esecuzione forzata –
Pignoramento di quota di società a responsabilità limitata – Quote non
liberamente trasferibili – Tutela dell’interesse alla coesione sociale – Fissazione
del terzo incanto con ribasso del prezzo – Facoltà di presentazione di altro
acquirente di cui all’art. 2471 cod. civ. – Limite alla libera formazione del
prezzo di mercato – Ingiustificato pregiudizio dei creditori – Sussistenza –
Questione di costituzionalità – Rilevanza.
E’ rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2471 del
codice civile e 538 del codice di procedura civile - per contrasto con gli
artt. 3, 42, 24 e 111 Cost. - nella parte in cui non prevedono, in caso di
mancata vendita della quota pignorata di società a responsabilità limitata
anche dopo il secondo incanto e in difetto di altri beni pignorabili del
debitore esecutato, la possibilità per il giudice dell’esecuzione di disporre
nuovo incanto a prezzo ribassato fino ad un quinto escludendo che la società,
nei dieci giorni dall’aggiudicazione, possa presentare un altro acquirente
che offra lo stesso prezzo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
osserva in fatto e in diritto
1.
in data 27/29.3.2006 Banca ** procedeva a
pignoramento – tra le altre - delle quote di partecipazione di G. G. nella
società G. s.r.l., dopo avere intimato il 25.1.2006 il pagamento con precetto
della somma di Euro 4.044.237,40, sulla base di decreto ingiuntivo del
Tribunale di Bologna del 23.12.2005;
2.
in data 7.4.2006 E. spa sottoponeva a sua volta a
pignoramento le quote appartenenti a G. G. nella stessa misura del 20% del
capitale sociale di G. s.r.l. e fino a concorrenza di 7.000.000 Euro, avendo
agito sulla base di un precetto notificato il 13.1.2006 per un debito di Euro
6.900.467,02, con titolo esecutivo giudiziale (decreto ingiuntivo Trib.
Bologna del 5.1.2006);
3.
in data 30 maggio 2006 il debitore depositava in
cancelleria dichiarazione ai sensi dell’art. 492 co.4 c.p.c., esponendo che,
oltre le quote pignorate della predetta società, non vi erano nel suo
patrimonio altri beni ulteriormente aggredibili;
4.
nel corso del processo erano depositati i ricorsi
per intervento di Banca A spa;
5.
in seguito alle istanze di vendita il g.e.
nominava un custode delle quote (con provvedimenti del 17 e 19 maggio 2006),
all’udienza del 7 giugno 2006 dichiarava improseguibile il pignoramento delle
quote di altra società partecipata dal debitore (R.F. srl in liquidazione)
colpite dal medesimo atto del creditore Banca ** (in ragione della apparente mancanza
assoluta di valore delle stesse), dava atto della stima conferita con
l’incarico ad esperto contabile il 7.6.2006 e dunque in data 10 luglio 2006
disponeva la vendita all’incanto – ai sensi degli artt. 2471 c.c. e 538
c.p.c. – delle quote del debitore G. quali al medesimo appartenenti nella
misura del 20% del capitale sociale di G. s.r.l.; veniva disposta tale forma
di vendita poiché era stato constatato il difetto di qualsiasi <<accordo sulla vendita>> tra
creditori, debitore e società, condizione da verificarsi in relazione alla
qualità della partecipazione sotto il profilo della <<libera trasferibilità>>; dal
complesso delle clausole statutarie vigenti all’epoca del pignoramento, non mutate
in occasione delle attività interne al presente procedimento esecutivo e
comunque fino ad oggi, si evinceva invero che la circolazione delle quote
della citata s.r.l. G. è sottoposta alla limitazione di cui agli artt.7-8 e
9: le partecipazioni possono dunque trasferirsi tra vivi solo nel rispetto
della procedura prevista all’art. 7, con l’obbligo, a carico del socio che
intenda trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, di offrirla
preventivamente agli altri soci i quali hanno diritto di acquistarla alle
condizioni dal punto a) al punto l) del medesimo articolo; nello statuto era
ed è inoltre previsto che solo se nessun socio intenda acquistare la
partecipazione offerta nei termini e con le modalità di tale clausola il
socio offerente diviene libero di trasferire l’intera partecipazione
all’acquirente indicato in preventiva comunicazione da inviare ai soci; tale
vincolo alla libera trasferibilità della quota pignorata non è stato mai
oggetto di contestazione tra le parti ed invero il g.e., con la citata
ordinanza, ha dato atto che per effetto di esso <<l’aggiudicazione si intenderà definitiva se la società, entro 10
giorni dall’aggiudicazione provvisoria in favore del miglior offerente e
quale conseguita in udienza, non avrà presentato un altro acquirente per lo
stesso prezzo>>, facendosi dunque applicazione della disposizione
di cui all’art. 2471 comma 3 seconda parte c.c. in coordinamento con l’art.
534 e s. c.p.c.; tali norme, invero, dettate in materia di espropriazione di
beni mobili, possono estendersi anche alla regolazione della espropriazione
di un bene, la quota di s.r.l., per la quale con la riforma di cui all’art. 3
co.1 d.lgs. 17 gennaio 2003,n.6 e a decorrere dal 1 gennaio 2004 il
pignoramento, ai sensi dell’art. 2471 co.1 c.c., si effettua in modo diretto,
con notifica al debitore ed alla società e iscrizione successiva nel registro
delle imprese;
6.
nella fattispecie l’asta seguita all’ordinanza di
vendita all’incanto fissata per l’udienza del 18.10.2006 è stata dichiarata
deserta, essendo la quota rimasta <invenduta>;
fatta applicazione dell’art. 538 c.p.c. e dunque fissato un nuovo incanto a
prezzo ribassato di un quinto ed ancora avanti al g.e. anche tale
esperimento, all’udienza del 9.1.2007, non ha fatto conseguire alcuna aggiudicazione,
per mancanza di offerte; in occasione di tale udienza e su sollecitazione
officiosa le parti – permanendo dissenso sulla vendita ai sensi dell’art.
2471 co.3 c.c. - hanno interloquito sulla forma di vendita, richiedendosi da
parte dei creditori di disporre vendita all’incanto o tramite commissionario,
a prezzo eventualmente ribassato fino ad un quinto ma <<in ogni caso dando atto della non
ricorrenza per entrambi i casi della facoltà della società G. s.r.l. di
indicare all’esito della vendita e nei 10 giorni successivi soggetti diversi
dall’eventuale acquirente, contestando perciò la ricorrenza, almeno ora,
delle guarentigie di cui all’art. 2471 c.c.>>, un’istanza fatta
propria altresì dal debitore G.; a sua volta la società partecipata, G. s.r.l.
ha comunque chiesto che, disposta la vendita ancora con incanto e a prezzo
ribassato o solo in subordine tramite commissionario, sia in ogni caso
salvaguardato ed esplicitato il diritto della società stessa di <<designazione alternativa ai sensi dell’art.
2471 c.c.>>;
7.
rileva questo G.E. che, in effetti, l’indirizzo
formatosi, dopo la riforma societaria di cui al d.lgs. 6/03, per cui il
pignoramento delle quote societarie si attua nelle forme dirette richiamanti
l’esecuzione mobiliare e non più ai sensi dell’espropriazione presso terzi,
imponga un coordinamento sia sul piano della forma della vendita sia sul
limite sino al quale essa debba a sua volta rispettare il dettato, in
apparenza generale, di cui all’art. 2471 c.c.; per esso, in difetto di accordo
tra le parti, vi sarebbe in ogni caso l’obbligo da parte del giudice di
procedere con una specifica forma (la vendita con incanto) e con la
previsione legale della perdita di effetti dell’aggiudicazione se la società,
a parità di condizioni di prezzo, indichi un altro acquirente nei 10 giorni
successivi; ritiene questo giudice che, qualunque sia la specie di rinvio
operata dalla disposizione sostanziale rispetto al codice di rito, nel
frattempo e successivamente riformato posteriormente al 1.1.2004 ed in particolare
con la legge 24.2.2006,n.52 all’art. 538 c.p.c. e con effetti dal 1.3.2006,
dunque da data anteriore al pignoramento, la questione della applicazione di
tale guarentigia a favore della società è, nel caso di specie, rilevante;
invero la norma di cui all’art. 2471 c.c. appare speciale rispetto alla
disposizione del codice di rito in quanto sembra assumere un metodo, la
formazione del prezzo per effetto di un pubblico incanto e dunque con la
ricerca dell’acquirente in sede di esperimento d’asta, quale procedimento
intimamente rispettoso della salvaguardia delle ragioni di coesione
realizzate per la società a responsabilità limitata con la clausola che
limiti, in qualsiasi modo, la circolazione verso terzi non soci delle
relative partecipazioni; sul punto della vendita all’incanto non esistono
netti dissensi tra le parti, mentre la questione dell’applicazione di tale
regime, pur non ulteriormente previsto in via espressa dal tenore letterale
dell’art. 538 c.p.c. e dunque anche per un incanto successivo al secondo
andato deserto, potrebbe essere ricomposta opinando, in ragione della
ricordata specialità dell’art. 2471 c.c., per una prevalenza di tale norma e
dunque la sua necessaria applicazione, in virtù del richiamo di tutte le
ulteriori regole di funzionamento dettate dal codice di rito e compatibili,
tra cui l’apparente automatismo del ribasso di un quinto del prezzo e
successivo incanto <<quando una
cosa resta invenduta>>, condizione sussistente non solo per effetto
del primo e secondo incanto ma per ogni esperimento successivo, almeno
nell’ipotesi in cui la permanenza di tale unico sistema di liquidazione sia
imposta – come nel caso – da altra norma;
1.
la questione appare dunque <<rilevante>>, inoltre, in quanto
l’adozione della peculiare procedura di vendita all’incanto con il rispetto
della facoltà di designazione alternativa da assicurare ancora alla società
nei dieci giorni dall’aggiudicazione costituisce un aspetto essenziale del
regime specifico della vendita forzata della quota di s.r.l. che, per le
caratteristiche di massima trasparenza e pubblicità dell’espropriazione,
dovrebbe essere enunciata in modo espresso già in questa fase del processo
esecutivo e dunque nel provvedimento giudiziale con cui la stessa vendita è
ordinata, costituendo essa uno specifico modello provvedimentale prima ancora
che una facoltà collaterale attribuita dall’ordinamento ad un soggetto
interessato e scaturente dall’evento, futuro ed incerto, dell’aggiudicazione;
così la disposizione di complemento di cui all’art. 490 c.p.c., invero,
impone la pubblica notizia di <<tutti
i dati che possono interessare il pubblico>> e a sua volta il co.2
dello stesso art. prescrive una speciale pubblicità anche sui siti internet
<<in caso di espropriazione di
beni mobili registrati per un valore superiore a 25.000 euro>>,
condizione ricorrente e già applicata da questo g.e. nella fattispecie, in
quanto la quota è stata posta in vendita al primo incanto a 483.000 euro e
con ribasso successivo ancora per un prezzo diminuito entro un quinto ma ben
superiore a 25.000 euro; la questione risulterebbe, come premesso, rilevante
ritenendo il G.E. che il difetto, anche dopo il secondo incanto andato
deserto, di una tipologia dell’ordinanza di vendita di quote di s.r.l. che
instauri una competitività pura fra offerenti, cioè senza soggezione
potenziale alla designazione alternativa dell’aggiudicatario, impone
l’applicazione prevalente su ogni modello di vendita, ed ancor più se
all’incanto, della prerogativa di cui all’art. 2471 co.3 c.c. e, con esso, il
riconoscimento che, allo stato, questo giudice non potrebbe, anche in via
definitiva, che emettere un’ordinanza ricognitiva di tale facoltà adattando
ad essa le norme sull’espropriazione dei beni mobili;
2.
tale conseguenza provvedimentale è ritenuta altresì
<<non manifestamente priva di
dubbi circa la sua correttezza costituzionale>>; questo G.E.
ritiene che l’applicazione di tale norma, apparentemente resa necessaria
dalla complessiva specialità dell’intero comma 3 dell’art. 2471 c.c. e dunque
imponendo la necessità di disporre, nonostante il secondo incanto andato
deserto e nonostante la dichiarata impossidenza del debitore, ancora la
vendita all’incanto, a prezzo ribassato fino ad un quinto ma condizionando la
definitività dell’aggiudicazione al mancato esercizio da parte della società
del diritto di <<presentare un
altro acquirente che offra lo stesso prezzo>>, sia dubitabile di
coerenza con le disposizioni costituzionali di cui all’art. 3, 24 e 111 e 42
Cost.;
3.
dagli atti, in particolare dalla stima, dall’andamento
delle operazioni di custodia e dal resoconto delle attività espletate
dall’ausiliario nella ricerca informativa di possibili acquirenti, è emerso
che tale clausola non è estranea al meccanismo determinativo del prezzo
finale ed anzi alla stessa effettività della partecipazione di terzi; si
tratta di una circostanza che assume rilievo non solo in fatto (con
inevitabile opinabilità della ricostruzione della dinamica economica pur
versata in atti dal custode e relativa alla formazione dell’incontro tra
domanda ed offerta in questo settore di mercato) ma nella misura in cui essa,
già in astratto, incida ex art. 42 Cost. sulla proiezione (anche processuale
ex art. 24 Cost.) del diritto di credito di coloro che promuovono o
partecipano con titolo ex art. 499 c.p.c. al processo esecutivo, i creditori
da un lato e sul diritto alla massima valorizzazione del proprio patrimonio,
che anche il debitore, dall’altro, esprime; entrambi - come accaduto
nell’esecuzione in oggetto – convergono sul medesimo interesse a che il
prezzo d’asta si formi secondo un meccanismo competitivo puro; ed allora la
deroga all’ordinario regime d’asta, fondato per la generalità dei beni su una
rigida competitività e dunque sul solo criterio del prezzo più alto, va qui
dubitata laddove assicura all’interesse tutelato dall’art. 2471 c.c. – la
protezione della coesione societaria dall’ingresso nella s.r.l. di soggetti
non graditi – una prevalenza tale da alterare il modello ottimale del miglior
prezzo di mercato, con attribuzione di proprietà se da chiunque offerto, che
è invece coerente con l’interesse alla tutela del credito e della proprietà
al contempo, alla stregua dell’art. 42 Cost. che tra l’altro protegge altresì
l’accessibilità più ampia a chiunque anche della proprietà privata; tale
sbilanciamento in favore della società, se posto in termini assoluti e
dunque, come nella fattispecie, anche dopo un secondo incanto deserto e pure
- ex art. 492 c.p.c. - in mancanza di altri beni su cui i creditori possano
soddisfarsi, costituisce all’apparenza un assetto normativo che eccede la sua
giustificazione protettiva originaria dell’interesse alla coesione della
compagine sociale; esso invero, precludendo che un terzo divenga l’acquirente
della partecipazione societaria sulla sola base del prezzo più alto offerto
durante l’asta della procedura esecutiva, rivela un irrazionale, anche perché
assoluto, indice di debolezza dello statuto normativo della quota; la
compresenza della aggiudicazione condizionata alla scelta della società
implica, nel sistema dell’art. 2471 c.c., innanzitutto un pregiudizio per il
diritto del creditore (del socio di società a responsabilità limitata) in
quanto egli, riponendo proprio sulla garanzia patrimoniale offerta dal
debitore attraverso quel bene la propria aspettativa di realizzo del credito,
mostra di essere preferito dall’ordinamento rispetto alla maggior tutela
offerta alla società che, pur non impedendo in assoluto la circolazione anche
nell’ambito espropriativo della quota, dunque la sua piena qualità di <<bene>>,
conserva un potere - permettere ex post l’aggiudicazione subordinandola alla
mancata indicazione di altro socio - che delimita la libera formazione del
prezzo di mercato del bene stesso; a tale processo economico, del tutto
recepito dai processi esecutivi giurisdizionali che tendono nell’interesse
dei creditori e del debitore all’ottimizzazione delle fasi liquidatorie, non
può dirsi in alcun modo estranea la sussistenza o meno – come proprio dei
regimi di prelazione legale, ad es. nel settore dei beni di vincolo artistico
– di delimitazioni soggettive finali preclusive dell’acquisto; le stesse
considerazioni debbono esprimersi con riguardo all’esecutato, almeno
nell’ipotesi limite verificatasi nella presente procedura esecutiva, ove G.
F. – dichiaratosi ex art. 492 c.p.c., anche con responsabilità penale ex art.
388 c.p. in caso di omissione o falsità, privo di altri beni utilmente
pignorabili – resta titolare di un patrimonio, segregato nella quota di
s.r.l., senza poterne valorizzare, neanche dopo il secondo incanto deserto,
ogni potenzialità ai fini della responsabilità patrimoniale ex art. 2740
c.c.; la sua posizione soggettiva, di debitore esecutato che con tale bene di
proprietà è privato della libera facoltà di trasferimento della
partecipazione societaria, appare ingiustificatamente deteriore – ex att. 42
e 3 Cost. – poiché trattata ad identico modo del socio che voglia
autonomamente trasferire inter vivos la quota di una società in cui viga il
principio della non libera circolazione, nonostante le due situazioni siano
almeno in parte diverse; mentre con la seconda il socio in bonis tende solo
al perseguimento dell’interesse egoistico del realizzo dell’investimento da
contemperare all’esigenza societaria di barriera all’ingresso, in caso di
socio che subisce l’espropriazione dal proprio creditore particolare è la
stessa applicazione della regola della responsabilità patrimoniale ex art.
2740 c.c. con tutti i beni a subire, a detrimento del socio-debitore, una
compressione; il socio-debitore – come nel caso di specie – patisce una
limitazione nel regime di circolazione della quota che, normativamente, non
mostra di distinguere situazioni differenti, immotivatamente rese omogenee
dalla comune disciplina ispirata all’identico favor verso la elettività della
composizione societaria a scapito anche della nozione di patrimonio in sé
della quota;
4.
altro profilo vulnerato sembra poi, nell’ambito
del processo esecutivo quale contesto di organizzazione della difesa dei diritti
di credito e di proprietà e di attuazione con il ministero dello Stato della
tutela satisfattiva contro l’inadempiente, l’effettività del diritto di
difesa ex art. 24 Cost. e del diritto ad un giusto processo di ragionevole
durata ex art. 111 Cost.; la segregazione patrimoniale conseguita dal
debitore attraverso l’allocazione di parte del proprio patrimonio nell’ambito
di una partecipazione societaria di s.r.l. ha riconfigurato, in difetto
comprovato processualmente di altri beni, la responsabilità patrimoniale
dello stesso socio; verso tale soggetto, divenuto debitore di terzi e perciò
esecutato, i creditori possono esercitare le sole azioni espropriative di cui
al pignoramento di quota che, per i limiti considerati ex art. 2471 c.c.,
subiscono una rimodulazione attenuativa della loro attitudine satisfattoria;
esse cedono a fronte di un interesse che non appare equiordinato, in quanto
la guarentigia concessa alla società non è espressione di un trattamento di
maggior favore normativamente dato alla condizione soggettiva di un creditore
diversamente meritevole; il conflitto, interno al processo, rivela invece un
profilo di irrazionalità di tutela ex art. 3 Cost. laddove sacrifica il ceto
creditorio rispetto all’esigenza della società di preservazione della
coesione soggettiva alla vita societaria; in realtà la cennata alterazione
della metodologia di formazione del prezzo, pregiudizievole sia per i
creditori sia per il debitore e nonostante la inesistenza di altri beni
aggredibili, introduce un’assolutezza di tutela della società non compatibile
con un ordinato e celere svolgimento dello stesso processo espropriativo;
questo resta vincolato al perseguimento del suo naturale risultato
liquidatorio ma, a differenza di ogni altro processo esecutivo, non si può
declinare sulla massima valorizzazione del bene messo in vendita,che non è
acquistabile dagli interessati per il solo merito competitivo delle offerte;
oltre alla cennata obbligatorietà della vendita all’incanto – dovuta alla
specialità dell’art. 2471 c.c. – la permanenza ad ogni incanto altresì della
prelazione designativa in favore della società confligge con un accesso al
processo espropriativo proporzionatamente agevole per il creditore, oltre che
ispirato ad una fattibilità in tempi ragionevolmente celeri della fase
liquidatoria che, come nella fattispecie, ha assunto un tempo ben eccedente
l’ordinario periodo richiesto agli organi di coaudizione, nelle more
presposti ad atti conservativi, per la ricerca degli interessati;
p.q.m.
visti gli artt.2471 codice
civile, 538 codice di procedura civile, 1 legge costituzionale 9 febbraio
1948,23 legge 11 marzo 1953,n.87;
dichiara, d’ufficio, rilevante
e non manifestamente infondata nel presente giudizio la questione di
legittimità costituzionale, di cui in motivazione, relativa agli artt. 2471
codice civile e 538 codice di procedura civile - per contrasto con gli
artt.3, 42, 24 e 111 Cost. - nella parte in cui tali norme non prevedono, in
caso di mancata vendita della quota pignorata di società a responsabilità
limitata anche dopo il secondo incanto e pur se in difetto di altri beni del
debitore esecutato proprietario della quota, la possibilità per il giudice
dell’esecuzione di disporre nuovo incanto a prezzo ribassato fino ad un
quinto ma con esclusione della possibilità della società di presentare un
altro acquirente che offra lo stesso prezzo entro dieci giorni
dall’aggiudicazione;
sospende il presente giudizio;
dispone che la presente
ordinanza, a cura della Cancelleria, sia con urgenza notificata alle parti in
causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, sia comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento e trasmessa, insieme a tutti gli
atti del procedimento (previa formazione dell’indice ex art. 36 disp.att. c.p.c.) e con la prova delle predette
notificazioni e comunicazioni, alla Corte Costituzionale.
Così deciso in Bologna, nella
camera di consiglio della IV sezione civile del Tribunale 20 aprile 2007.
Bologna,
11 maggio 2007
depositata 14.5.2007
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