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Tribunale di
Mantova ord. 4 maggio 2007– Est. Alessandra Venturini.
Rito societario - Notifica tra
difensori a mezzo fax - Validità.
E’
valida la notifica effettuata a mezzo fax direttamente dal difensore al
numero indicato allo scopo dalla controparte ai sensi dell’art. 17 del d. lgs.
5/03, in quanto modalità espressamente prevista dal legislatore in deroga
alle norme del codice di procedura civile: in assenza di norme che dettino particolari modalità
tecniche in relazione alla “sottoscrizione e trasmissione” dei documenti
inviati via fax, la parte che decida di utilizzare tale forma di notifica non
è tenuta a rispettare alcuna specifica prescrizione.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il Giudice relatore, dott.ssa A. Venturini, nel procedimento n.
2506/2006 R.G., promosso da G. G., con l’avv. **
contro
Banca XX s.p.a., con gli avv. ti **i,
ha emesso il seguente
DECRETO ex art. 12 D.Lgs. n.
5/2003
Vista l’istanza di fissazione di udienza ex art. 8 D.Lgs n. 5/2003
depositata in data 11.01.2007 da parte attrice;
premesso che in nota ex art. 10 D.Lgs n. 5/2003 parte convenuta ha
eccepito in via preliminare l’estinzione del processo per mancata notifica
della istanza di fissazione di udienza entro i termini previsti dall’art. 8
D.Lgs. n. 5/2003;
sentite le parti all’udienza del 12.04.06;
osserva quanto segue:
parte convenuta si è costituita con comparsa notificata in data
27.7.2006, assegnando a parte attrice il termine di gg. 40 per memoria di
replica; l’attore ha notificato a mezzo fax, al numero a tal fine indicato in
comparsa di costituzione, memoria ex art. 6 D. Lgs. 5/2003, assegnando a
propria volta alla convenuta termine di gg. 30 per memoria; parte convenuta
in data 14/16.11.2006 ha notificato la propria memoria di replica, assegnando
all’attore il termine di gg. 20 per eventuale replica, che questi ha
notificato, ancora una volta a mezzo fax, in data 5.12.2006, fissando alla
convenuta il termine di gg. 20 per ulteriore replica; nel suddetto termine
Banca XX spa non ha notificato altre memorie; in data 10.01.2007 parte
attrice, sempre a mezzo fax, ha notificato istanza di fissazione di udienza;
parte convenuta, in nota ex art. 10, ha eccepito la nullità della sola
notifica a mezzo fax della seconda memoria di replica di parte attrice, per
non essere stata la stessa eseguita per tramite dell’Ufficiale Giudiziario,
ma direttamente dal difensore, ed ha quindi eccepito l’estinzione del
giudizio “considerato che dopo l’avvenuta notifica della memoria di replica
il 14.11.2006 controparte non ha provveduto a notificare alcunchè”,
aggiungendo che “per giurisprudenza consolidata la notifica a mezzo fax non
può avvenire mediante scambio diretto tra i difensori, ma soltanto per
tramite dell’Ufficiale Giudiziario”
Le eccezioni di parte convenuta non possono essere accolte.
La prima, relativa alla invalidità della notifica a mezzo fax della
memoria ex art. 7 D.Lgs. n. 5/2003, effettuata direttamente dal difensore di
parte attrice, si fonda sull’interpretazione giurisprudenziale del disposto
dell’art. 17 D. lgs. N. 5/2003, secondo la quale la norma citata, non
autorizzando espressamente l’avvocato a notificare direttamente l’atto, non
costituirebbe deroga all’art. 137 c.p.c. (il quale prevede che “le
notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’Ufficiale
Giudiziario”); non contenendo l’ordinamento altra norma che consenta al
difensore di eseguire direttamente le notifiche a mezzo fax (in quanto non
possono concretamente applicarsi a tale forma di notifica le specifiche
modalità richieste dalla l. 53/94, che pure ha introdotto la possibilità, per
l’avvocato, munito della necessaria autorizzazione, di effettuare
direttamente notifiche a mani o per posta), dovrebbe quindi concludersi,
secondo la tesi più rigorosa, che la notifica a mezzo fax eseguita
direttamente dal difensore sia atto giuridicamente inesistente, o, secondo la
maggior parte della giurisprudenza di merito che si è pronunciata sulla
questione, che lo stesso sia comunque affetto da nullità, sanabile solo
qualora, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., l’atto abbia comunque raggiunto lo
scopo.
Questo Giudice ritiene che entrambe le tesi non possano essere
condivise.
L’interpretazione dell’art. 17 citato non può infatti prescindere da
una lettura sistematica e complessiva della norma, dalla ratio che ispira
l’intera disciplina del c.d. processo societario, e dalle intenzioni del
legislatore, direttamente ricavabili sia dai principi sottesi a tale
disciplina, che dalla legge delega e dalla relazione al D.Lgs. n.
5/2003.
La legge prevede che nei rispettivi atti introduttivi vengano
indicati “il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui il
difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel
corso del procedimento”.
Mentre nel rito ordinario la notificazione costituisce il mezzo
attraverso il quale viene instaurato il contraddittorio fra le parti ed è
quindi prevista unicamente per la comunicazione al convenuto degli atti
introduttivi del giudizio (o al contumace degli ulteriori atti previsti
dall’art. 292 c.p.c.), avvenendo la comunicazione degli atti successivi mediante
deposito in cancelleria, nel rito societario, in cui tutta la fase
preparatoria del procedimento, di definizione del thema decidendum e del
thema probandum, si svolge esclusivamente fra le parti, è stato invece
previsto che lo scambio dei rispettivi atti avvenga mediante notifica.
All’art. 17 il legislatore ha quindi disposto che “Tutte le
notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte,
oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura
civile: a) con trasmissione dell’atto a mezzo fax; b) con trasmissione
dell’atto per posta elettronica; c) con scambio diretto tra i difensori
attestato da sottoscrizione per ricevuta sull’originale, apposta anche da
parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore.”
Tali nuove modalità di notifica degli atti sono espressamente
indicate come alternative a
tutte le forme previste dal codice di rito, di competenza esclusiva
dell’Ufficiale Giudiziario e rispondono, all’evidenza, alle esigenze di
semplificazione e celerità che il rito speciale dovrebbe soddisfare,
considerate altresì le particolari caratteristiche dello stesso e la
necessità di notificare tutti gli atti alle controparti, sino all’istanza di
fissazione di udienza; nella relazione relativa all’attuazione dell’art. 12
della legge delega n. 366/2001, si legge infatti che ”si è ritenuto di
realizzare la “concentrazione del procedimento e la riduzione dei tempi
processuali” attraverso la previsione di un rito caratterizzato da: … (omissis)
… comunicazioni tra difensori, nonché tra ufficio di cancelleria e difensori
nel corso del procedimento, sempre possibili in forme semplificate (telefax e
posta elettronica…)”; che la norma intenda introdurre la possibilità per i
difensori e per l’ufficio di cancelleria di procedere direttamente alle
notificazioni e comunicazioni emerge altresì dalla complessiva lettura
dell’art. 17.
Se la lett. c) parla espressamente di “scambio diretto tra i
difensori” (con modalità semplificate rispetto alla consegna dell’atto al
difensore prevista invece dalla l. 53/94) e se non pare possa dubitarsi che
la “trasmissione dell’atto per posta elettronica” di cui alla lettera b) si
riferisca del pari allo scambio diretto fra difensori, mediante l’utilizzo
del mezzo informatico (come già sottolineato dal Tribunale di Milano, anche
l’invio dell’atto mediante e-mail, risulta essere infatti, come disciplinato dal D.Lgs. n. 5/2003 -
che richiede al difensore la sola indicazione dell’indirizzo di posta
elettronica - forma semplificata rispetto alla regolamentazione dettata per
il processo informatico, che prevede invece l’assegnazione ai soggetti
abilitati di caselle certificate, cui confluiscono comunicazioni e
notificazioni), non vi è alcuna ragione per affermare che il legislatore
abbia ritenuto, per la sola
trasmissione via fax dell’atto, prevista dalla lettera a), che la stessa
debba essere invece effettuata non direttamente dal difensore, come nelle
altre due ipotesi, ma per tramite dall’Ufficiale Giudiziario, secondo quanto
previsto dall’art. 137 c.p.c. (ossia da norma cui espressamente deroga l’art.
17 citato).
Una simile interpretazione contrasta peraltro con lo scopo
dell’introduzione nel sistema della notifica a mezzo fax, che nessuna
utilità, dal punto di vista della semplificazione e rapidità, potrebbe
rivestire se affidata all’Ufficiale Giudiziario, rispetto ad una notifica che
lo stesso può eseguire nelle forme ordinarie (si pensi per esempio alla
notifica “in die”), e condurrebbe a ritenere ugualmente invalide le
comunicazioni via fax effettuate, nel rito societario, dalla Cancelleria ai
difensori (coerentemente con tale impostazione anche in tale ipotesi, per
tutti i casi in cui la cancelleria non consegni direttamente la copia
dell’atto al destinatario, alla notifica, anche a mezzo fax, dovrebbe infatti
provvedere, secondo il disposto dell’art. 136 u.c. c.p.c., l’ufficiale
Giudiziario).
Tutto ciò premesso deve quindi concludersi per la validità, in sé,
della notifica effettuata a mezzo fax direttamente dal difensore (così come delle
comunicazioni ai difensori da parte della cancelleria), al numero indicato
allo scopo dalla controparte, in quanto modalità espressamente prevista dal
legislatore in deroga alle norme del codice di procedura civile.
Il secondo comma dell’art. 17 specifica che “le trasmissioni di atti
ai sensi del comma I, lettere a) e b), devono essere effettuate nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la
trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi”.
Com’è noto, mentre una discplina legislativa sussiste in relazione
ai documenti informatici, nessuna regolamentazione, né primaria, né
secondaria, è attualmente prevista in relazione alla “sottoscrizione e
trasmissione” dei documenti inviati via fax; allo stato pertanto, in assenza
di norme che dettino particolari modalità tecniche, la parte che decida di
utilizzare tale forma di notifica non è tenuta a rispettare alcuna specifica
prescrizione.
Non si nega che le interpretazioni della norma sopra avversate si
fondano molto probabilmente sull’esigenza di sopperire proprio a tale lacuna
legislativa, ed al conseguente minor grado di certezza in ordine alla
avvenuta trasmissione e ricezione dell’atto, insiti nella notifica a mezzo
fax effettuata direttamente dal difensore, rispetto ai mezzi tradizionali di
notifica, ma l’individuazione di ulteriori parametri di validità e
l’introduzione di criteri o modalità tecniche che assicurino miglior
affidabilità ad un mezzo di notifica già introdotto nell’ordinamento, senza
alcuna riserva (il comma due dell’art. 17 si riferisce infatti alla normativa
esistente o che potrà in futuro regolare la materia, ma non contiene alcuna
previsione di rinvio ad emananda normativa di attuazione specifica), rientra
nelle competenze esclusive del legislatore.
All’interprete spetta invece la risoluzione delle problematiche che
possono sorgere dall’utilizzo di
tale forma di notifica, in relazione agli eventuali motivi di nullità
previsti dall’art. 160 c.p.c., risoluzione che, allo stato, può fondarsi unicamente
sui principi generali dell’ordinamento, applicabili alle fattispecie
concrete.
Nel caso in esame, non avendo parte convenuta allegato ulteriori e
specifici motivi di nullità, e risultando dal rapporto di trasmissione
relativo che la memoria di parte attrice è stata regolamente trasmessa e
ricevuta in data 5.12.2006 dal numero di fax indicato in comparsa di risposta
(così come peraltro la precedente memoria e la successiva istanza di
fissazione di udienza), deve quindi rigettarsi l’eccezione di “mancata
notifica” della suddetta memoria di replica e la conseguente eccezione di
estinzione del giudizio per mancata notifica, nei termini di legge,
dell’istanza di fissazione di udienza (che è stata tempestivamente notificata
da parte attrice nei venti giorni successivi alla scadenza del termine
assegnato alla convenuta per ulteriore replica e da questa non
utilizzato).
Ciò accertato, rilevato, nel merito:
che non può essere accolta l’istanza di “verificazione della pagina
Web”, “disconosciuta” da parte convenuta, avanzata dall’attore ai sensi
dell’art. 216 c.p.c., trattandosi di istituto applicabile solo al
disconoscimento di scrittura privata e che allo stato non appare necessario
procedere alla CTU richiesta da parte attrice, su quesiti che appaiono meramente
esplorativi;
che risultano invece ammissibili le prove per interpello e testi
richieste dalla convenuta in nota ex art. 10, limitatamente ai capitoli 1),
4), 5), 6), 9), 11), (vertendo i capitoli 2), 3), 10) su circostanze
irrilevanti ai fini della decisione, i capitoli 7), 8) e 12) su circostanze
pacifiche e documentate);
che il numero dei testi richiesto da parte convenuta risulta
eccessivo a deve essere limitato a due, fra quelli indicati;
P.Q.M.
Visto l’art. 12 D.Lgs. n. 5/2003;
rigetta l’eccezione di estinzione del procedimento sollevata da
parte convenuta;
FISSA per i provvedimenti di cui all’art. 16 d.lgs. n. 5/2003,
l’udienza collegiale del 31.05.2007 ad ore 11.30 invitando le parti a comparire personalmente alla suddetta
udienza per l’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione;
RIGETTA le istanze istruttorie avanzate da parte attrice;
AMMETTE le prove per interpello e testi richieste da parte
convenuta, con i limiti di cui in motivazione;
INVITA le parti a depositare, almeno cinque giorni prima
dell’udienza sopra fissata, memorie conclusionali, anche indicando le
questioni bisognose di trattazione. Si comunichi.
Mantova, 4/05/2007
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