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Sezione I - Giurisprudenza

documento 571/2007

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova ord. 4 maggio 2007– Est. Alessandra Venturini.

 

Rito societario - Notifica tra difensori a mezzo fax - Validità.

 

E’ valida la notifica effettuata a mezzo fax direttamente dal difensore al numero indicato allo scopo dalla controparte ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. 5/03, in quanto modalità espressamente prevista dal legislatore in deroga alle norme del codice di procedura civile:  in assenza di norme che dettino particolari modalità tecniche in relazione alla “sottoscrizione e trasmissione” dei documenti inviati via fax, la parte che decida di utilizzare tale forma di notifica non è tenuta a rispettare alcuna specifica prescrizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

Il Giudice relatore, dott.ssa A. Venturini, nel procedimento n. 2506/2006 R.G., promosso da G. G., con l’avv. **

contro

Banca XX s.p.a., con gli avv. ti **i,

ha emesso il seguente 

DECRETO ex art. 12 D.Lgs. n. 5/2003

Vista l’istanza di fissazione di udienza ex art. 8 D.Lgs n. 5/2003 depositata in data 11.01.2007 da parte attrice;

premesso che in nota ex art. 10 D.Lgs n. 5/2003 parte convenuta ha eccepito in via preliminare l’estinzione del processo per mancata notifica della istanza di fissazione di udienza entro i termini previsti dall’art. 8 D.Lgs. n. 5/2003;

sentite le parti all’udienza del 12.04.06;

osserva quanto segue:

parte convenuta si è costituita con comparsa notificata in data 27.7.2006, assegnando a parte attrice il termine di gg. 40 per memoria di replica; l’attore ha notificato a mezzo fax, al numero a tal fine indicato in comparsa di costituzione, memoria ex art. 6 D. Lgs. 5/2003, assegnando a propria volta alla convenuta termine di gg. 30 per memoria; parte convenuta in data 14/16.11.2006 ha notificato la propria memoria di replica, assegnando all’attore il termine di gg. 20 per eventuale replica, che questi ha notificato, ancora una volta a mezzo fax, in data 5.12.2006, fissando alla convenuta il termine di gg. 20 per ulteriore replica; nel suddetto termine Banca XX spa non ha notificato altre memorie; in data 10.01.2007 parte attrice, sempre a mezzo fax, ha notificato istanza di fissazione di udienza; parte convenuta, in nota ex art. 10, ha eccepito la nullità della sola notifica a mezzo fax della seconda memoria di replica di parte attrice, per non essere stata la stessa eseguita per tramite dell’Ufficiale Giudiziario, ma direttamente dal difensore, ed ha quindi eccepito l’estinzione del giudizio “considerato che dopo l’avvenuta notifica della memoria di replica il 14.11.2006 controparte non ha provveduto a notificare alcunchè”, aggiungendo che “per giurisprudenza consolidata la notifica a mezzo fax non può avvenire mediante scambio diretto tra i difensori, ma soltanto per tramite dell’Ufficiale Giudiziario”

Le eccezioni di parte convenuta non possono essere accolte.

La prima, relativa alla invalidità della notifica a mezzo fax della memoria ex art. 7 D.Lgs. n. 5/2003, effettuata direttamente dal difensore di parte attrice, si fonda sull’interpretazione giurisprudenziale del disposto dell’art. 17 D. lgs. N. 5/2003, secondo la quale la norma citata, non autorizzando espressamente l’avvocato a notificare direttamente l’atto, non costituirebbe deroga all’art. 137 c.p.c. (il quale prevede che “le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’Ufficiale Giudiziario”); non contenendo l’ordinamento altra norma che consenta al difensore di eseguire direttamente le notifiche a mezzo fax (in quanto non possono concretamente applicarsi a tale forma di notifica le specifiche modalità richieste dalla l. 53/94, che pure ha introdotto la possibilità, per l’avvocato, munito della necessaria autorizzazione, di effettuare direttamente notifiche a mani o per posta), dovrebbe quindi concludersi, secondo la tesi più rigorosa, che la notifica a mezzo fax eseguita direttamente dal difensore sia atto giuridicamente inesistente, o, secondo la maggior parte della giurisprudenza di merito che si è pronunciata sulla questione, che lo stesso sia comunque affetto da nullità, sanabile solo qualora, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo.

Questo Giudice ritiene che entrambe le tesi non possano essere condivise.

L’interpretazione dell’art. 17 citato non può infatti prescindere da una lettura sistematica e complessiva della norma, dalla ratio che ispira l’intera disciplina del c.d. processo societario, e dalle intenzioni del legislatore, direttamente ricavabili sia dai principi sottesi a tale disciplina, che dalla legge delega e dalla relazione al D.Lgs. n. 5/2003. 

La legge prevede che nei rispettivi atti introduttivi vengano indicati “il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento”.

Mentre nel rito ordinario la notificazione costituisce il mezzo attraverso il quale viene instaurato il contraddittorio fra le parti ed è quindi prevista unicamente per la comunicazione al convenuto degli atti introduttivi del giudizio (o al contumace degli ulteriori atti previsti dall’art. 292 c.p.c.), avvenendo la comunicazione degli atti successivi mediante deposito in cancelleria, nel rito societario, in cui tutta la fase preparatoria del procedimento, di definizione del thema decidendum e del thema probandum, si svolge esclusivamente fra le parti, è stato invece previsto che lo scambio dei rispettivi atti avvenga mediante notifica.

All’art. 17 il legislatore ha quindi disposto che “Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile: a) con trasmissione dell’atto a mezzo fax; b) con trasmissione dell’atto per posta elettronica; c) con scambio diretto tra i difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull’originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore.”

Tali nuove modalità di notifica degli atti sono espressamente indicate come  alternative a tutte le forme previste dal codice di rito, di competenza esclusiva dell’Ufficiale Giudiziario e rispondono, all’evidenza, alle esigenze di semplificazione e celerità che il rito speciale dovrebbe soddisfare, considerate altresì le particolari caratteristiche dello stesso e la necessità di notificare tutti gli atti alle controparti, sino all’istanza di fissazione di udienza; nella relazione relativa all’attuazione dell’art. 12 della legge delega n. 366/2001, si legge infatti che ”si è ritenuto di realizzare la “concentrazione del procedimento e la riduzione dei tempi processuali” attraverso la previsione di un rito caratterizzato da: … (omissis) … comunicazioni tra difensori, nonché tra ufficio di cancelleria e difensori nel corso del procedimento, sempre possibili in forme semplificate (telefax e posta elettronica…)”; che la norma intenda introdurre la possibilità per i difensori e per l’ufficio di cancelleria di procedere direttamente alle notificazioni e comunicazioni emerge altresì dalla complessiva lettura dell’art. 17.

Se la lett. c) parla espressamente di “scambio diretto tra i difensori” (con modalità semplificate rispetto alla consegna dell’atto al difensore prevista invece dalla l. 53/94) e se non pare possa dubitarsi che la “trasmissione dell’atto per posta elettronica” di cui alla lettera b) si riferisca del pari allo scambio diretto fra difensori, mediante l’utilizzo del mezzo informatico (come già sottolineato dal Tribunale di Milano, anche l’invio dell’atto mediante e-mail, risulta essere infatti, come  disciplinato dal D.Lgs. n. 5/2003 - che richiede al difensore la sola indicazione dell’indirizzo di posta elettronica - forma semplificata rispetto alla regolamentazione dettata per il processo informatico, che prevede invece l’assegnazione ai soggetti abilitati di caselle certificate, cui confluiscono comunicazioni e notificazioni), non vi è alcuna ragione per affermare che il legislatore abbia  ritenuto, per la sola trasmissione via fax dell’atto, prevista dalla lettera a), che la stessa debba essere invece effettuata non direttamente dal difensore, come nelle altre due ipotesi, ma per tramite dall’Ufficiale Giudiziario, secondo quanto previsto dall’art. 137 c.p.c. (ossia da norma cui espressamente deroga l’art. 17 citato).

Una simile interpretazione contrasta peraltro con lo scopo dell’introduzione nel sistema della notifica a mezzo fax, che nessuna utilità, dal punto di vista della semplificazione e rapidità, potrebbe rivestire se affidata all’Ufficiale Giudiziario, rispetto ad una notifica che lo stesso può eseguire nelle forme ordinarie (si pensi per esempio alla notifica “in die”), e condurrebbe a ritenere ugualmente invalide le comunicazioni via fax effettuate, nel rito societario, dalla Cancelleria ai difensori (coerentemente con tale impostazione anche in tale ipotesi, per tutti i casi in cui la cancelleria non consegni direttamente la copia dell’atto al destinatario, alla notifica, anche a mezzo fax, dovrebbe infatti provvedere, secondo il disposto dell’art. 136 u.c. c.p.c., l’ufficiale Giudiziario).

Tutto ciò premesso deve quindi concludersi per la validità, in sé, della notifica effettuata a mezzo fax direttamente dal difensore (così come delle comunicazioni ai difensori da parte della cancelleria), al numero indicato allo scopo dalla controparte, in quanto modalità espressamente prevista dal legislatore in deroga alle norme del codice di procedura civile.

Il secondo comma dell’art. 17 specifica che “le trasmissioni di atti ai sensi del comma I, lettere a) e b), devono essere effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi”.

Com’è noto, mentre una discplina legislativa sussiste in relazione ai documenti informatici, nessuna regolamentazione, né primaria, né secondaria, è attualmente prevista in relazione alla “sottoscrizione e trasmissione” dei documenti inviati via fax; allo stato pertanto, in assenza di norme che dettino particolari modalità tecniche, la parte che decida di utilizzare tale forma di notifica non è tenuta a rispettare alcuna specifica prescrizione.

Non si nega che le interpretazioni della norma sopra avversate si fondano molto probabilmente sull’esigenza di sopperire proprio a tale lacuna legislativa, ed al conseguente minor grado di certezza in ordine alla avvenuta trasmissione e ricezione dell’atto, insiti nella notifica a mezzo fax effettuata direttamente dal difensore, rispetto ai mezzi tradizionali di notifica, ma l’individuazione di ulteriori parametri di validità e l’introduzione di criteri o modalità tecniche che assicurino miglior affidabilità ad un mezzo di notifica già introdotto nell’ordinamento, senza alcuna riserva (il comma due dell’art. 17 si riferisce infatti alla normativa esistente o che potrà in futuro regolare la materia, ma non contiene alcuna previsione di rinvio ad emananda normativa di attuazione specifica), rientra nelle competenze esclusive del legislatore.

All’interprete spetta invece la risoluzione delle problematiche che possono sorgere  dall’utilizzo di tale forma di notifica, in relazione agli eventuali motivi di nullità previsti dall’art. 160 c.p.c., risoluzione che, allo stato, può fondarsi unicamente sui principi generali dell’ordinamento, applicabili alle fattispecie concrete.

Nel caso in esame, non avendo parte convenuta allegato ulteriori e specifici motivi di nullità, e risultando dal rapporto di trasmissione relativo che la memoria di parte attrice è stata regolamente trasmessa e ricevuta in data 5.12.2006 dal numero di fax indicato in comparsa di risposta (così come peraltro la precedente memoria e la successiva istanza di fissazione di udienza), deve quindi rigettarsi l’eccezione di “mancata notifica” della suddetta memoria di replica e la conseguente eccezione di estinzione del giudizio per mancata notifica, nei termini di legge, dell’istanza di fissazione di udienza (che è stata tempestivamente notificata da parte attrice nei venti giorni successivi alla scadenza del termine assegnato alla convenuta per ulteriore replica e da questa non utilizzato).  

Ciò accertato, rilevato, nel merito:

che non può essere accolta l’istanza di “verificazione della pagina Web”, “disconosciuta” da parte convenuta, avanzata dall’attore ai sensi dell’art. 216 c.p.c., trattandosi di istituto applicabile solo al disconoscimento di scrittura privata e che allo stato non appare necessario procedere alla CTU richiesta da parte attrice, su quesiti che appaiono meramente esplorativi;

che risultano invece ammissibili le prove per interpello e testi richieste dalla convenuta in nota ex art. 10, limitatamente ai capitoli 1), 4), 5), 6), 9), 11), (vertendo i capitoli 2), 3), 10) su circostanze irrilevanti ai fini della decisione, i capitoli 7), 8) e 12) su circostanze pacifiche e documentate);

che il numero dei testi richiesto da parte convenuta risulta eccessivo a deve essere limitato a due, fra quelli indicati;

P.Q.M.

Visto l’art. 12 D.Lgs. n. 5/2003;

rigetta l’eccezione di estinzione del procedimento sollevata da parte convenuta;

FISSA per i provvedimenti di cui all’art. 16 d.lgs. n. 5/2003, l’udienza collegiale del 31.05.2007 ad ore 11.30  invitando le parti a comparire personalmente alla suddetta udienza per l’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione;

RIGETTA le istanze istruttorie avanzate da parte attrice;

AMMETTE le prove per interpello e testi richieste da parte convenuta, con i limiti di cui in motivazione;

INVITA le parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell’udienza sopra fissata, memorie conclusionali, anche indicando le questioni bisognose di trattazione. Si comunichi.

Mantova, 4/05/2007














 

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