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Corte di
Cassazione, sez. III, 9 novembre 2006, n. 23891 – Pres. Duva, Est. Massera.
Processo societario –
Ordinanza di mutamento del rito – Ripartizione interna degli affari tra le
sezioni del tribunale – Questione di competenza – Esclusione.
La ripartizione delle funzioni fra le
sezioni destinate alla trattazione delle controversie a carattere societario
in base al rito introdotto dal d.lgs. n. 5/03, così come la ripartizione tra
le sezioni lavoro e quelle ordinarie è estranea al concetto di competenza e
attiene alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio, con
conseguente inammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso
l'ordinanza con la quale il giudice adito affermi la competenza di altra
sezione del medesimo organo giudicante.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Fatto-Diritto
Premesso che M.C. ha proposto istanza
di regolamento di competenza avverso l'ordinanza in data 11 - 12 luglio 2005,
con la quale il G.I. del Tribunale di Cuneo ha ordinato il mutamento del rito
e la cancellazione della causa dal ruolo sul rilievo che la causa ha ad
oggetto rapporti societari con conseguente applicabilità del D.Lgs. n. 5 del
2003, art. 1, comma 5;
Considerato che il ricorrente,
sostenuta l'ammissibilità del ricorso trattandosi di questione attinente alla
ripartizione di funzioni, ha chiesto venisse dichiarata la competenza del
giudice ordinario vertendosi in tema di rapporti di carattere personale e non
di rapporti sociali;
Viste le richieste del P.M. e le
memorie delle parti.
E' indubbio che un'ordinanza ha
natura di sentenza implicita sulla competenza, impugnabile con l'istanza di
regolamento, allorchè si tratti di provvedimento che, oltre a comportare una
decisione irretrattabile e a provenire da un organo giudiziario dotato di
potere decisorio, presupponga l'affermazione o la negazione della propria
competenza, mentre è inammissibile il regolamento di competenza avverso un
provvedimento di natura non decisoria, ma regolamentare dello svolgimento del
processo, ed emesso da un organo giudiziario sprovvisto di potestas decidendi
della controversia, con la conseguenza che non può predicarsi la natura di
pronunce sulla competenza con riferimento a provvedimenti ordinatori
retrattabili o, comunque, inidonei a pregiudicare la decisione della causa,
quali quelli di trasformazione del rito, ove questi non comportino anche il
trasferimento della causa ad altro giudice di grado diverso o speciale.
Pacificamente escluso nella specie il
trasferimento della causa a giudice di grado diverso, occorre verificare se il
giudice del processo societario possa essere ritenuto giudice speciale.
E' ormai pacifico il principio
secondo cui la ripartizione delle funzioni fra le sezioni lavoro e le sezioni
ordinarie di un organo giudicante è estranea al concetto di competenza e attiene
alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio, con
conseguente inammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso
l'ordinanza con la quale il giudice adito affermi la competenza di altra
sezione del medesimo organo giudicante.
Ugualmente pacifico è anche il
principio secondo cui (Cass. n. 736 del 2001) in base alla "ratio"
fondativa del giudice specializzato agrario, come desumibile dalla normativa
in materia anche non più vigente - "ratio" consistente nella
considerazione sempre attribuita dal legislatore alle specifiche cognizioni
tecniche della sezione specializzata agraria, che è integrata da componenti
non togati forniti di specifica qualificazione tecnica nella materia -,
dall'attribuzione alle sezioni specializzate agrarie (nuovamente costituite
presso i tribunali e le corti d'appello in base alla L. 2 marzo 1963, n. 320)
di "tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti
alla conversione di contratti associativi in affitto" deriva che si è in
presenza di questioni qualificabili come di competenza e non di mero rito
anche quando si discute se della causa debba conoscere il tribunale (non
importa se con il rito ordinario o con quello del lavoro) oppure la relativa
sezione specializzata agraria, benchè quest'ultima non risulti specificamente
menzionata nell'art. 1 dell'ordinamento giudiziario (30 gennaio 1941 n. 12).
La normativa introdotta dal D.Lgs. 17
gennaio 2003, n. 5, art. 1 è assimilabile alla prima e non alla seconda
situazione.
Inducono a tale affermazione due
considerazioni decisive.
In primo luogo, in conformità al
"processo del lavoro" e in difformità dal "processo
agrario", l'organo giudicante non è integrato da componenti non togati,
ma ne viene solamente stabilito (peraltro non senza eccezioni) il carattere
collegiale, analogamente a quanto stabilito, per il procedimento ordinario,
dall'art. 50 bis c.p.p..
In secondo luogo, l'art. 1 citato,
comma 5 prevede esplicitamente che, quando una causa relativa ad uno dei
rapporti di cui al precedente comma 1 sia stata proposta in forme diverse da
quelle previste dallo stesso decreto, il giudice dispone con ordinanza il
mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo.
Non vi è dubbio, quindi, che si
tratti di ripartizione interna degli affari tra le diverse sezioni del
medesimo tribunale, disposta - conformemente a quanto rilevato dal P.M. - con
un provvedimento avente natura di ordinanza che non ha risolto una questione
di competenza, poichè essa può porsi solo con riguardo alla scelta tra
giudici diversi appartenenti ad uffici diversi, per cui il regolamento di
competenza non è proponibile.
Pertanto il ricorso va dichiarato
inammissibile e resta confermato il disposto mutamento del rito. Le spese
seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente alle spese del procedimento, liquidate a favore del
resistente in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese
generali e accessori di legge.
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