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Sezione I - Giurisprudenza

documento 572/2006

 

 

 

 

 

 

Corte di Cassazione, sez. III, 9 novembre 2006, n. 23891 – Pres. Duva, Est. Massera.

 

Processo societario – Ordinanza di mutamento del rito – Ripartizione interna degli affari tra le sezioni del tribunale – Questione di competenza – Esclusione.

 

La ripartizione delle funzioni fra le sezioni destinate alla trattazione delle controversie a carattere societario in base al rito introdotto dal d.lgs. n. 5/03, così come la ripartizione tra le sezioni lavoro e quelle ordinarie è estranea al concetto di competenza e attiene alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice adito affermi la competenza di altra sezione del medesimo organo giudicante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

omissis

Fatto-Diritto

Premesso che M.C. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza in data 11 - 12 luglio 2005, con la quale il G.I. del Tribunale di Cuneo ha ordinato il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo sul rilievo che la causa ha ad oggetto rapporti societari con conseguente applicabilità del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 1, comma 5;

Considerato che il ricorrente, sostenuta l'ammissibilità del ricorso trattandosi di questione attinente alla ripartizione di funzioni, ha chiesto venisse dichiarata la competenza del giudice ordinario vertendosi in tema di rapporti di carattere personale e non di rapporti sociali;

Viste le richieste del P.M. e le memorie delle parti.

E' indubbio che un'ordinanza ha natura di sentenza implicita sulla competenza, impugnabile con l'istanza di regolamento, allorchè si tratti di provvedimento che, oltre a comportare una decisione irretrattabile e a provenire da un organo giudiziario dotato di potere decisorio, presupponga l'affermazione o la negazione della propria competenza, mentre è inammissibile il regolamento di competenza avverso un provvedimento di natura non decisoria, ma regolamentare dello svolgimento del processo, ed emesso da un organo giudiziario sprovvisto di potestas decidendi della controversia, con la conseguenza che non può predicarsi la natura di pronunce sulla competenza con riferimento a provvedimenti ordinatori retrattabili o, comunque, inidonei a pregiudicare la decisione della causa, quali quelli di trasformazione del rito, ove questi non comportino anche il trasferimento della causa ad altro giudice di grado diverso o speciale.

Pacificamente escluso nella specie il trasferimento della causa a giudice di grado diverso, occorre verificare se il giudice del processo societario possa essere ritenuto giudice speciale.

E' ormai pacifico il principio secondo cui la ripartizione delle funzioni fra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie di un organo giudicante è estranea al concetto di competenza e attiene alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice adito affermi la competenza di altra sezione del medesimo organo giudicante.

Ugualmente pacifico è anche il principio secondo cui (Cass. n. 736 del 2001) in base alla "ratio" fondativa del giudice specializzato agrario, come desumibile dalla normativa in materia anche non più vigente - "ratio" consistente nella considerazione sempre attribuita dal legislatore alle specifiche cognizioni tecniche della sezione specializzata agraria, che è integrata da componenti non togati forniti di specifica qualificazione tecnica nella materia -, dall'attribuzione alle sezioni specializzate agrarie (nuovamente costituite presso i tribunali e le corti d'appello in base alla L. 2 marzo 1963, n. 320) di "tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione di contratti associativi in affitto" deriva che si è in presenza di questioni qualificabili come di competenza e non di mero rito anche quando si discute se della causa debba conoscere il tribunale (non importa se con il rito ordinario o con quello del lavoro) oppure la relativa sezione specializzata agraria, benchè quest'ultima non risulti specificamente menzionata nell'art. 1 dell'ordinamento giudiziario (30 gennaio 1941 n. 12).

La normativa introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 1 è assimilabile alla prima e non alla seconda situazione.

Inducono a tale affermazione due considerazioni decisive.

In primo luogo, in conformità al "processo del lavoro" e in difformità dal "processo agrario", l'organo giudicante non è integrato da componenti non togati, ma ne viene solamente stabilito (peraltro non senza eccezioni) il carattere collegiale, analogamente a quanto stabilito, per il procedimento ordinario, dall'art. 50 bis c.p.p..

In secondo luogo, l'art. 1 citato, comma 5 prevede esplicitamente che, quando una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al precedente comma 1 sia stata proposta in forme diverse da quelle previste dallo stesso decreto, il giudice dispone con ordinanza il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo.

Non vi è dubbio, quindi, che si tratti di ripartizione interna degli affari tra le diverse sezioni del medesimo tribunale, disposta - conformemente a quanto rilevato dal P.M. - con un provvedimento avente natura di ordinanza che non ha risolto una questione di competenza, poichè essa può porsi solo con riguardo alla scelta tra giudici diversi appartenenti ad uffici diversi, per cui il regolamento di competenza non è proponibile.

Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e resta confermato il disposto mutamento del rito. Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento, liquidate a favore del resistente in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.














 

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