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Sezione I - Giurisprudenza

documento 573/2007

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova – ordinanza 4 maggio 2007 -  Est. Cristina Ardenghi.

 

Decreto di citazione a giudizio - Costituzione di parte civile – Deposito lista testi Nullità del decreto di citazione a giudizio – Regressione del procedimento – Nuovo decreto di citazione a giudizio – Necessità di rinnovazione della costituzione di parte civile – Non sussiste – Necessità di rinnovazione della lista testi – Sussiste.

 

Nota*

 

 

ORDINANZA

Il Tribunale, sciogliendo la riserva espressa all’udienza del 2 marzo 2007; vista l’eccezione di nullità (rectius di tempestiva carenza di riproposizione) della costituzione di Parte Civile avanzata dal Difensore dell’imputata, trattandosi di costituzione avvenuta nel medesimo procedimento conclusosi tuttavia con ordinanza dichiarativa della nullità del decreto di citazione a giudizio e conseguente restituzione degli atti al P.M.; considerato che la nullità del decreto di citazione a giudizio non comporta ex se nullità della costituzione di Parte Civile, posto che tra tali atti non sussiste quel rapporto di consecutività e dipendenza previsto dall’articolo 185 c.p.p. (Cassazione Sezione II 2 marzo 2005 n. 15074); che peraltro nel vigente sistema processuale penale vige il principio di immanenza dalla parte Civile, sicché una volta intervenuta la costituzione di Parte Civile produce e conserva i suoi effetti in ogni stato e grado del processo ai sensi dell’articolo 76 c.p.p; che pertanto in presenza di una situazione di legittima regressione del procedimento la costituzione di Parte Civile già avvenuta nel giudizio conserva la propria validità ed efficacia non necessitando di alcuna formale riproposizione o rinnovazione (e ciò ovviamente a differenza della lista testi della Parte Civile che assume efficacia solo rispetto al dibattimento cui inerisce)

P.Q.M.

Rigetta l’eccezione avanzata dal Difensore dell’imputata e dispone procedersi oltre.

______________________________

* La Difesa aveva sostenuto che il principio dell’immanenza della Parte Civile non potesse trovare applicazione nella fattispecie, in quanto detta costituzione era comunque avvenuta in una fase viziata del procedimento, instaurata sulla base di un decreto di citazione nullo, per omesso interrogatorio dell’indagato che ne aveva fatto  richiesta nei termini di cui all’art. 415 bis C.p.p. Inoltre, si era sostenuto che vi fosse il rapporto di consecutività e dipendenza previsto dall’articolo 185 c.p.p fra decreto di citazione e costituzione Parte Civile, in quanto quest’ultima presuppone il valido esercizio dell’azione penale. Da ultimo, aveva aggiunto la Difesa, la Corte di Cassazione, con la sentenza  2 marzo 2005 n. 15074, ha ritenuto – peraltro senza troppe certezze e con motivazione alquanto succinta - che la costituzione di Parte Civile sia valida come “atto storico”, mentre la verifica andava svolta sul piano processuale. (Gaetano Alaia)














 

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