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IL CASO.it
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Sezione I - Giurisprudenza
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documento 573/2007
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Tribunale di
Mantova – ordinanza 4 maggio 2007 -
Est. Cristina Ardenghi.
Decreto
di citazione a giudizio - costituzione di parte civile – deposito lista testi
- nullità del decreto di citazione a giudizio – regressione del procedimento
– nuovo decreto di citazione a giudizio – necessità di rinnovazione della
costituzione di parte civile – non sussiste – necessità di rinnovazione della
lista testi – sussiste.
Nota*
ORDINANZA
Il Tribunale, sciogliendo la riserva espressa all’udienza del 2
marzo 2007; vista l’eccezione di nullità (rectius di tempestiva carenza di
riproposizione) della costituzione di Parte Civile avanzata dal Difensore
dell’imputata, trattandosi di costituzione avvenuta nel medesimo procedimento
conclusosi tuttavia con ordinanza dichiarativa della nullità del decreto di
citazione a giudizio e conseguente restituzione degli atti al P.M.;
considerato che la nullità del decreto di citazione a giudizio non comporta
ex se nullità della costituzione di Parte Civile, posto che tra tali atti non
sussiste quel rapporto di consecutività e dipendenza previsto dall’articolo
185 c.p.p. (Cassazione Sezione II 2 marzo 2005 n. 15074); che peraltro nel
vigente sistema processuale penale vige il principio di immanenza dalla parte
Civile, sicché una volta intervenuta la costituzione di Parte Civile produce
e conserva i suoi effetti in ogni stato e grado del processo ai sensi
dell’articolo 76 c.p.p; che pertanto in presenza di una situazione di
legittima regressione del procedimento la costituzione di Parte Civile già
avvenuta nel giudizio conserva la propria validità ed efficacia non
necessitando di alcuna formale riproposizione o rinnovazione (e ciò
ovviamente a differenza della lista testi della Parte Civile che assume
efficacia solo rispetto al dibattimento cui inerisce)
P.Q.M.
Rigetta l’eccezione avanzata dal Difensore dell’imputata e dispone
procedersi oltre.
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*La Difesa
aveva sostenuto che il principio dell’immanenza della Parte Civile non
potesse trovare applicazione nella fattispecie, in quanto detta costituzione
era comunque avvenuta in una fase viziata del procedimento, instaurata sulla
base di un decreto di citazione nullo, per omesso interrogatorio
dell’indagato che ne aveva fatto
richiesta nei termini di cui all’art. 415 bis C.p.p. Inoltre, si era
sostenuto che vi fosse il rapporto di consecutività e dipendenza previsto
dall’articolo 185 c.p.p fra decreto di citazione e costituzione Parte Civile,
in quanto quest’ultima presuppone il valido esercizio dell’azione penale. Da
ultimo, aveva aggiunto la Difesa, la Corte di Cassazione, con la
sentenza 2 marzo 2005 n. 15074,
ha ritenuto – peraltro senza troppe certezze e con motivazione alquanto
succinta - che la costituzione di Parte Civile sia valida come “atto storico”,
mentre la verifica andava svolta sul piano processuale. (Gaetano Alaia)
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