IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 574/2007

 

 

 

 

Tribunale di Mantova 8 maggio 2007 -  Est. Laura De Simone.

 

Società a capitale pubblico – Adeguamento dello statuto – Attribuzione ai soci di potere di controllo – Ammissibilità.

 

E' possibile l'adeguamento degli statuti delle società a capitale pubblico finalizzato a consentire un controllo da parte degli enti pubblici titolari del capitale sociale analogo a quello dai medesimi esercitato sui propri servizi se le modificazioni introdotte sono unicamente finalizzate a consentire agli enti pubblici soci, sia collettivamente che individualmente, un potere di controllo concreto circa l’organizzazione delle attività e le erogazioni dei servizi affidati alla società, come consentito dall’art. 2364 n. 5 c.c., rimanendo attribuiti al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di amministrazione e gestione della società, in conformità con la previsione dell’art. 2380 bis c.c., ed al Collegio Sindacale le prerogative di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. (fb)

 

 

Il Giudice del Registro

presso il Tribunale di Mantova

 

visti gli atti del procedimento n.1603/07 volont. promosso dalla Società Intercomunale Ecologica Mantovana -  S.I.E.M. S.p.A. ai sensi dell’art.2436 IV co. c.c.,

premesso che la Società Intercomunale Ecologica Mantovana -  S.I.E.M. S.p.A. è società che nasce nel 1995 a seguito della trasformazione del Consorzio Intercomunale Mantovano per l’Ecologia in società per azioni, il capitale sociale  è interamente posseduto da 69 dei 70 Comuni della Provincia di Mantova e dalla stessa Provincia di Mantova e l’oggetto sociale è la raccolta, il recupero, la trasformazione, il trasporto e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti con la gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti l’igiene urbana, e l’attività è svolta nell’interesse dei Comuni soci;

considerato che con verbale di assemblea straordinaria del 26.2.2007  è stata approvata la modificazione degli artt.3, 5, 13, 21, 21/bis, 21/ter e 23 dello statuto societario come  proposta dal Consiglio di Amministrazione, e questo al fine di adeguare lo statuto alle indicazioni dei più recenti orientamenti della giurisprudenza comunitaria e amministrativa e così adottare una formula organizzativa in grado di consentire un controllo da parte degli enti pubblici titolari del capitale sociale analogo a quello dai medesimi esercitato sui propri servizi, e di potersi così rendere affidataria in via diretta dei servizi pubblici di  cui sono titolari i rispettivi enti soci (secondo il sistema denominato in house providing) ed assolvere in tal modo la propria specifica finalità istituzionale,

valutata la peculiarità del soggetto giuridico di cui si discute, caratterizzato da capitale interamente pubblico e da uno scopo non prettamente speculativo, che rende ineludibile la necessità di prevedere statutariamente un raccordo tra i poteri degli organi sociali e gli enti territoriali soci, soprattutto alla luce  dell’art.113 V co. del D.Lgs.18.8.2000 n.267, attutivo della direttiva europea del 18.6.1992, 92/50/CE,

esaminate le modificazioni statutarie deliberate da S.I.E.M. S.p.A. e ritenuto che esse non contrastino con la disciplina civilistica che regola le competenze ed i poteri degli organi delle  società per azioni, essendo unicamente finalizzate a consentire agli enti pubblici soci, sia collettivamente che individualmente, un potere di controllo concreto circa l’organizzazione delle attività e le erogazioni dei servizi affidati alla società, come consentito dall’art.2364 n.5 c.c., rimanendo attribuiti al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di amministrazione e gestione della società, in conformità con la previsione dell’art.2380 bis c.c., ed al Collegio Sindacale le prerogative di cui agli artt.2403 e 2403 bis c.c.;

valutato, pertanto, che la deliberazione effettuata debba ritenersi legittima,

sentito il Pubblico Ministero,

 

accoglie

 

il ricorso e ordina l’iscrizione della deliberazione di modifica dello statuto adottata dalla Società Intercomunale Ecologica Mantovana -  S.I.E.M. S.p.A. con verbale di assemblea straordinaria del 26.2.2007 nel Registro delle Imprese di Mantova.

Si comunichi.

 

Mantova, lì 8 maggio 2007

 

                                                  Il Giudice del Registro

                                                   Dott.Laura De Simone