IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 5799

 

 

data pubblicazione 01/08/2010

 

 

 

Cassazione Sez. Un. Civili , 09 maggio 2011, n. 10068 - Pres. Vittoria - Est. Fioretti.

 

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Contratti della P.A. - In genere - Controversia per l'annullamento di una convenzione tra società a capitale pubblico e banca per la concessione di prestiti dietro cessione del quinto dello stipendio - Natura di organismo di diritto pubblico della società stipulante - Sussistenza - Atto a titolo gratuito della convenzione - Esclusione - Accordo quadro - Configurabilità - Valore sotto soglia comunitaria - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.

 

È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa da un privato per ottenere l'annullamento della convenzione, stipulata da una società a capitale interamente posseduto da enti pubblici con una banca, al fine di consentire ai dipendenti della società stipulante l'ottenimento di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio. Da un lato, infatti, una simile società possiede tutti i requisiti di cui all'art. 3, comma 26, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per essere definita organismo di diritto pubblico e, in quanto tale, è tenuta, nella scelta dei contraenti, al rispetto della normativa comunitaria e dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale; da un altro lato, poi, la convenzione, pur non prevedendo alcun compenso per la società stipulante, non può per questo dirsi atto a titolo gratuito, rientrando piuttosto nella categoria degli accordi quadro di cui all'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006; né, infine, può assumere rilievo il fatto che la convenzione stessa sia sotto la soglia prevista per l'applicazione della normativa comunitaria, perché l'art. 121 del d.lgs. n. 163 del 2006 dispone che anche ai contratti sotto soglia si applichino una serie di norme del decreto medesimo, fra i quali l'art. 244 che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (massima ufficiale)

 

Il testo integrale

 

 














 

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