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Tribunale di
Venezia 2 maggio 2007 – Est. R. Simone.
Segnalazione
del Prof. Avv. Bruno Inzitari
Contratto
di deposito gratuito – Responsabilità del depositario – Diligenza del buon
padre di famiglia – Imputabilità del fatto dannoso al depositario –
Necessità.
Contratto
di parcheggio gratuito di autoveicoli – Responsabilità del depositario per
atti vandalici – Esclusione.
In tema di contratto di parcheggio, l'alternativa fra le norme
sulla responsabilità ex recepto ed il criterio generale di cui all'art.
1176 c.c. porta alla stessa conclusione in punto di diligenza da osservare e
di esonero da responsabilità del soggetto tenuto alla restituzione del bene
affidato. In altri termini, tanto l'articolo da ultimo citato, quanto l'art.
1768 c.c., individuano un solo criterio misuratore della diligenza, ossia si
riferiscono alla figura del “buon padre di famiglia”, che, tuttavia, deve
transitare per il crivello dell'art. 1218 c.c., come comprovato dall'art.
1780, 1° comma, c.c., che, ai fini dell'esonero da responsabilità per la
mancata restituzione del bene affidato, esige la prova del fatto non
imputabile al depositario. In sostanza, al fine di sottrarsi alla
responsabilità in subiecta materia non basta dimostrare il livello di
diligenza osservato, ma occorre provare che la mancata esecuzione della
prestazione derivi da causa non imputabile al debitore, perché estranea alla
sua sfera organizzativa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In presenza di una prestazione di parcheggio di natura gratuita,
l’art. 1768, comma 2, c.c. impone una valutazione meno stringente della colpa
e proprio l’assenza di corrispettivo rende impedisce di ritenere il
depositario responsabile per i danni provocati da atti vandalici.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
N.
3497/2000 R.
G. A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
l’atto di citazione in epigrafe indicato Paolo B.
conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia P. B..
Esponeva l’attore, premesso che era proprietario degli automezzi Mercedes
Benz 1833, 1831 e 1835 targati, rispettivamente, VE **, nonché utilizzatore
di altri due automezzi Mercedes Benz 2531 e 1835 targati ** di proprietà
della FIN-ECO Leasing s.p.a. e Locat s.p.a., con i quali svolgeva l’attività
di A.o per conto terzi, che il 1° aprile 1993 stipulava con il B., esercente
l’attività di carrozziere, un contratto per la manutenzione degli automezzi
indicati da effettuarsi nei tempi e modi stabiliti dal convenuto; in
relazione a tale contratto si richiedeva da parte del convenuto che gli
automezzi fossero sistemati nel parcheggio retrostante (il luogo di esercizio
del)la “carrozzeria” del B., consentendo la sosta senza alcun vincolo e per
tutto il periodo del rapporto; nelle notti tra il 19 ed il 21 febbraio 1999
scoppiavano due distinti incendi all’interno del piazzale dove gli automezzi
erano in sosta, i quali rimanevano distrutti.
Tanto
premesso, l’attore, assumendo la responsabilità del convenuto quale custode
dei mezzi a lui affidati, lamentava di aver subito ingenti danni (per perdita
dei mezzi, spese di reperimento di veicoli analoghi e demolizione targhe)
pari a Lire 1.296.465.359, mentre con riferimento all’automezzo tg. ** aveva
dovuto corrispondere alla Locat s.p.a. l’indennizzo di Lire 167.338.502 per
la risoluzione anticipata del rapporto, ed alla Fin-Eco Leasing s.p.a. aveva
corrisposto la somma di Lire 180.000 a titolo di riscatto dell’automezzo tg.
** e Lire 1.820.000 quale penalità per mancata restituzione.
L’attore
deduceva ancora che gli automezzi, prima della loro
distruzione, erano impiegati per il trasporto di merce
in favore della C. s.p.a., la quale aveva risolto il contratto per
l’impossibilità sopravvenuta a adempiere, poiché il reperimento di altri
mezzi avrebbe richiesto 6/7 mesi. In relazione alla perdita dei guadagni
ritraibili dal ridetto rapporto, considerato che il reddito prodotto annuo
era di Lire 250.000.000 e che il rapporto si sarebbe protratto per altri
dieci anni, l’attore chiedeva il risarcimento del danno nella misura di Lire
2.500.000.000.
Si
costituiva il B. e resisteva alla domanda proposta, chiedendo la condanna
dell’attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Deduceva il convenuto
di non aver mai assunto alcun obbligo di custodia rispetto agli autocarri in
questione, perché mai era avvenuta la consegna degli stessi non essendo
tenuto ad effettuare alcun intervento manutentivo. Infatti, gli automezzi, in
base alla dichiarazione di intenti del 1°-4-1983, si trovavano nel ridetto
piazzale, perché adibito a luogo di ricovero dei mezzi, mentre le chiavi
della relativa recinzione erano nella disponibilità dell’attore e dei suoi
dipendenti, i quali al mattino li prelevavano, la sera li risistemavano e poi
andavano via chiudendo il cancello.
Deduceva
ancora il convenuto che dopo l’incendio del 19.2.1999, nel quale erano
rimasti danneggiati solo tre dei cinque autocarri, il B. era stato nominato
custode giudiziario dei mezzi, sì che nessun rilievo poteva essergli mosso
quanto al secondo incendio di due giorni dopo, non senza considerare che la
vigilanza sull’area era stata affidata alla Serenissima s.r.l., la quale
espletava quattro passaggi notturni e che il piazzale era recintato oltre che
munito di cancello chiuso con lucchetto. Da ultimo il convenuto contestava la
legittimazione attiva dell’attore a reclamare il risarcimento dei danni con
riferimento agli autocarri concessigli in leasing e l’ammontare della pretesa
azionata con particolare riferimento al preteso danno da lucro cessante.
Radicato il contraddittorio, all’esito dell’udienza di
prima comparizione erano concessi i termini per il deposito di memorie ai
fini di cui all’art. 180, comma 2, c.p.c. A seguito di istruttoria orale e
documentale, disposte C.T.U. contabili, la causa, previa riassegnazione al
nuovo giudice istruttore a seguito della diversa tabellazione del precedente,
era trattenuta in decisione sulle conclusioni epigrafate all’udienza del
7.11.2006 a seguito di trattazione mista.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume
l’attore di aver concluso con il convenuto un contratto d’opera per la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli autocarri de quibus da
effettuarsi nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dal secondo. In
questo contesto, ha proseguito il B., dal convenuto era stato richiesto di
sistemare gli autocarri nel piazzale retrostante i locali di esercizio
dell’attività di carrozzeria, consentendo la sosta senza vincoli e per tutto
il periodo di durata del rapporto contrattuale relativo all’attività di
manutenzione degli automezzi. Il convenuto non contesta l’avvenuta
collocazione degli autocarri da parte dell’attore nello spazio retrostante il
capannone, posto che l’area doveva servire al relativo parcheggio, ma la
circostanza fondante la dedotta responsabilità da deposito o ex recepito,
ossia l’avvenuta consegna dei ridetti autocarri. Per converso, sempre secondo
il convenuto, le chiavi degli autocarri erano nella disponibilità esclusiva
del B. e dei suoi dipendenti, i quali “tutte le mattine si recavano colà,
aprivano il cancello, lasciavano il proprio automezzo, prelevavano
l’autocarro di propria competenza, si recavano presso le destinazioni
assegnate e la sera rientravano, posteggiavano gli autocarri, riprendevano i
propri mezzi, chiudevano il cancello e se se andavano” (cfr. pag. 2 della
comparsa di costituzione). In altri termini, poiché l’area in questione era a
totale disposizione dell’attore nessun obbligo di custodia potrebbe gravare
sul B..
La
netta contrapposizione delle tesi esposte rinviene una prima chiave di
lettura nella scrittura privata del 1° aprile 1983 (cfr. il doc. 8 del
fascicolo attoreo), dove si legge: “la Carrozzeria A. si dichiara disponibile
ad ospitare a titolo gratuito i mezzi della ditta T. di Paolo B., che
periodicamente abbisognano di sistemazione e lavori alle carrozzerie … allo
scopo di tenerli sempre in ottimo stato di conservazione. Ciò premesso la
Carrozzeria A. onde poter concordare sconti e tariffe particolarmente
vantaggiose per i lavori da effettuare, chiede espressamente che tutti i
mezzi della predetta T. debbano alloggiare nel piazzale retrostante il
capannone con l’obiettivo di poter effettuare i lavori nei modi e termini che
la stessa carrozzeria ritiene opportuno. Ciò detto ad ogni operazione
manutentiva seguirà regolare fatturazione secondo le modalità che la legge
finanziaria prescrive all’uopo”.
Detta
scrittura in sé non è altro che una mera dichiarazione di intenti, peraltro
non pienamente perscrutabile sul piano della correlazione tra la possibilità
di ricollegare l’applicazione di tariffe vantaggiose e la sistemazione degli
autocarri nel parcheggio retrostante il capannone del B., da sola non
sufficiente a fondare la dedotta responsabilità se non al cospetto della
dimostrazione della consegna in favore del convenuto, sulla cui base fondare
la responsabilità da deposito o ex recepito correlata a quella di esecuzione
di un contratto d’opera.
In
ordine alla condizione dell’area di sosta degli automezzi, l’istruttoria
orale ha permesso di accertare che la stessa, dove erano ricoverati non solo
gli autocarri dell’attore, era recintata e munita di cancello chiuso con un
lucchetto, le cui chiavi erano, tra gli altri, nella disponibilità del B. e
dei suoi autisti, come peraltro ammesso dallo stesso attore in sede di
interrogatorio.
In particolare, il teste M., anch’egli fruitore
dell’area in questione, ha riferito che “ognuno aveva la sua chiave. Anch’io
disponevo di una chiave in quanto il B. mi aveva concesso di parcheggiare il
mio camion nell’area retrostante … Posso dire che quando io partivo dalla
carrozzeria vedevo anche gli autisti incaricati dal B. di partire … quando mi
trovavo in parcheggio vedevo i camion dell’attore ritornare”. In senso
analogo si possono leggere le dichiarazioni del teste B., il quale ha
dichiarato che: “... anch’io ero e sono in possesso di tali chiavi. Mi
risulta che nel piazzale fossero parcheggiati solo i mezzi del B.. Vi era poi
un autocarro del sig. M., che però si vedeva ogni tanto. Io ho la
disponibilità delle chiavi in quanto il cancello è unico per l’officina (sita
nel capannone vicino a quello del convenuto) e la carrozzeria”. Non
diversamente, il teste D., già dipendente del convenuto tra il 1996 ed il
1999, ha ricordato che alle 8.00 del mattino, quando arrivava al lavoro, non
vedeva più i camion, i quali tornavano la sera. Anche il D. ha confermato che
le chiavi del cancello erano a disposizione di varie persone oltre al B.. Del
pari il teste G., all’epoca dei fatti dipendente del convenuto, ha dichiarato
che le chiavi era nella disponibilità sua, del B. e del meccanico
dell’officina B., ma che i camion erano prelevati al mattino presto.
Anche la teste F., pur ignorando chi avesse la
disponibilità delle chiavi del cancello, ha rammentato di aver visto di notte
dei camion entrare nel parcheggio ovvero di averli visti parcheggiati
all’interno sempre di notte.
Anche i testi addotti dall’attore, come peraltro dallo
stesso ammesso in sede di interrogatorio hanno confermato che lo stesso ed i
suoi autisti avevano le chiavi del cancello. In tal senso si legga quanto
dichiarato dai testi P., D. e, sia pure implicitamente, dal teste B., laddove
ha riferito che i camion erano prelevati in vari orari a seconda dei servizi
da svolgere.
Chiarito chi avesse e come accesso all’area in
questione, mette conto verificare più da presso quale fosse in concreto la
disponibilità dei camion da parte del convenuto. Sul punto, occorre rilevare
una discrepanza tra quanto sostenuto dall’attore in sede di interrogatorio e
quanto esposto dai suoi autisti. Infatti, l’attore ha dichiarato che
“all’interno del piazzale avevo un camion vecchio che fungeva da deposito
delle chiavi degli altri miei automezzi. Tale camion veniva chiuso a chiave e
tali chiavi erano nella disponibilità mia e dei miei dipendenti. Se il
convenuto doveva accedere ai mezzi gli veniva consegnata la chiave. Oltre
alle chiavi degli automezzi contenute nel camion non ve ne erano altre
copie”. Per converso, i testi B. e D. hanno dichiarato, rispettivamente: “le
chiavi degli automezzi parcheggiati nel piazzale erano custodite dietro il
sedile in un contenitore all’interno di un camion parcheggiato nel piazzale,
la cui cabina rimaneva aperta e gli autisti potevano prendere le chiavi da
lì”; “le chiavi dei mezzi parcheggiati nel piazzale si trovavano in una
scatola riposta nella cabina di un camion parcheggiato nel piazzale e che
rimaneva aperta”.
Quanto alla modalità con cui i camion erano messi a disposizione
per l’esecuzione dei lavori, il teste B. ha dichiarato che “quando il B.
aveva tempo ci diceva di lasciare il camion davanti al capannone, oppure gli
venivano lasciate le chiavi. Poteva succedere che fosse il B. a dirmi di
lasciare il camion per l’esecuzione dei lavori”. Il teste D., invece, si è
limitato a dire che il “B. mi diceva che come concordato con la segreteria
del B. dovevo lasciare giù il camion per gli interventi. In ufficio sentivo
dire che quando il B. aveva tempo gli venivano lasciati i camion per gli
interventi”. Anche la teste P., collaboratrice dell’attore, ha rammentato che
“poteva succedere che il convenuto chiedesse che il mezzo venisse lasciato
davanti il capannone al fine di eseguire il servizio oppure che il B. si
prendeva le chiavi dei mezzi custodire in una cassettina all’interno di un
camion-deposito lasciato nel piazzale non chiuso a chiave”.
A parte la singolarità delle affermazioni fatte dagli
autisti del B. e della P., ossia che il camion-deposito delle chiavi (degli
autocarri incendiati) rimanesse aperto, nonostante la pluralità di persone
nella disponibilità delle chiavi del cancello, in aperto contrasto con quanto
detto dal B. in sede di interrogatorio, nulla permette di corroborare la
versione della P. (ed in parte dal B.), ossia che il B. potesse provvedere
direttamente a far spostare i camion per l’esecuzioni dei lavori, posto che
gli autisti hanno riferito che i mezzi erano lasciati davanti al capannone,
per quanto poi non sia dato sapere se, una volta eseguite le prestazioni
dovute, i camion fossero spostati dal personale del convenuto. Circostanza,
quest’ultima, alquanto inverosimile considerate le dimensioni degli
automezzi.
Fatte queste premesse, mette conto guardare più da
presso la ragione dell’odierna controversia, cercando di verificare
l’imputabilità, o no, al convenuto della distruzione degli autocarri del B..
Si badi che il convenuto ha non solo contestato in radice la sussistenza di
un’obbligazione di custodia sia in via principale, sia quale forma responsabilità
ex recepito correlata al contratto d’opera, ma anche negato l’imputabilità
della distruzione degli autocarri sul presupposto dell’adeguatezza delle
misure precauzionali adottate: la predisposizione di una recinzione munita di
cancello chiuso e la stipulazione di un contratto di vigilanza notturna con
quattro passaggi (cfr. il doc. 1 del fascicolo di parte convenuta). In altri
termini, il B. ha eccepito l’estraneità dell’evento in esame rispetto
all’area del rischio contrattuale.
L’esperita istruttoria ha permesso di accertare che fra
le parti in causa è intervenuto un contratto misto dove confluiscono elementi
del contratto d’opera (per quanto concerne le riparazioni da eseguire sugli
autocarri) e del contratto (atipico) di parcheggio (cfr. da ultima Cass.
12-04-2006, n. 8629). Al riguardo, anche sulla scorta di Tribunale Venezia
15.3.2004 (in Foro it., 2005, I, 1968), occorre rilevare che il contratto di
parcheggio di autovettura, qualora non si risolva nella mera messa a
disposizione di un’area predeterminata, è un contratto atipico, la cui
disciplina è assimilabile al contratto di deposito, con conseguente
affidamento del mezzo in custodia al gestore del servizio e con obbligo per
quest’ultimo di custodia e restituzione dei beni depositati (cfr. Cass.
15-11-2002, n. 16079; Trib. Roma, 13-01-2001; App. Milano, 30-05-2000;
1°-02-2000; Cass. 1°-10-1999, n. 10892; 14-6-1996, n. 5461; 23-8-1990, n.
8615; 12-12-1989, n. 5546; 22-12-1983, n. 7557; 27-5-1983, n. 3288;
25-2-1981, n. 1144; 16-11-1979, n. 5959; 27-7-1965, n. 1768). Contratto,
quest’ultimo, che si conclude con il semplice ingresso del mezzo all’interno
di un’area delimitata, non occorrendo la dazione delle chiavi, ma rilevando
sul piano dell’obbligazione di custodia l’affidamento indotto dalla presenza
di misure di protezione e comunque in grado di condizionare la fruizione da
parte di terzi (cfr. Cass. 20.12.2005, n. 28232).
In quest’ordine d’idee, pertanto, appare irrilevante
stabilire chi avesse le chiavi degli automezzi, per quanto, a parte la
dichiarazione della teste P., gli autisti abbiano riferito che per
l’esecuzione delle riparazioni erano soliti posizionarli davanti al capannone
(il solo B. ha riferito che in alternativa le chiavi erano lasciate al B.).
Ciò, peraltro, è in linea con quanto affermato dall’attore: all’interno del
piazzale avevo un camion vecchio che fungeva da deposito delle chiavi degli
altri miei automezzi. Tale camion veniva chiuso a chiave e tali chiavi erano
nella disponibilità mia e dei miei dipendenti. Se il convenuto doveva
accedere ai mezzi gli veniva consegnata la chiave. Oltre alle chiavi degli
automezzi
contenute nel camion non ve ne erano altre copie”.
Sennonché, la questione della disponibilità delle chiavi
potrebbe avere un qualche peso rispetto all’eventualità di un furto degli
autocarri, dovendo in tal caso valutare l’adeguatezza delle misure
precauzionali sotto il profilo della non imputabilità ex art. 1780 c.c. a
fronte di un uso promiscuo dell’area in questione: le chiavi del cancello
erano nella disponibilità di una pluralità di persone.
L’aspetto più assorbente nel caso all’esame del
Tribunale, per quanto inizialmente non adeguatamente messo in evidenza
dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio, è che la distruzione degli
autocarri è avvenuta a causa di due distinti incendi dolosi avvenuti a
distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, completando con l’incendio del
21.2.1999 quanto iniziato il 19.2.1999. Al riguardo, che si sia trattato di
episodi dolosi, non può sorgere alcun dubbio alla luce della documentazione
versata in atti e prodotta dalla difesa del convenuto all’udienza del
18.7.2003 (cfr. le schede di intervento redatte dai VV.FF. del 19.2.1999 e
del 21.2.1999, nonché la comunicazione della notizia di reato del 23.2.1999
della Questura di Venezia).
Tanto
premesso, osserva il giudicante che il Supremo collegio ha da tempo statuito
che, laddove l'obbligazione di custodia non si configuri come l'unica
prestazione qualificatrice del rapporto, ma si atteggi come prestazione
accessoria, il criterio di misura della diligenza va individuato nell'art.
1176 c.c. (Cass. 23-1-1986, n. 430, 27-10-1981, n. 5618; nella stessa
direzione cfr. Cass. 25-9-1995, n. 10116 e la già citata Cass. 10-12-1996, n.
10986). Per contro, è stata sostenuta in dottrina e giurisprudenza
l'applicabilità delle norme sulla responsabilità ex recepto, con il
conseguente limite del caso fortuito, ogniqualvolta taluno sia tenuto per
legge o per contratto ad un'obbligazione di custodia, anche se quest'ultima
non assuma carattere principale nell'ambito del rapporto (Cass. 12-04-2006,
n. 8629; 1-7-2005, n. 14092; 19-07-2004, n. 13359; 18-10-1991, n. 11010;
21-12-1990, n. 12120; Trib. Napoli 12-7-1988; Cass. 17-5-1969, n. 1702).
In realtà, a ben vedere, l'alternativa fra le norme
sulla responsabilità ex recepto ed il criterio generale di cui all'art. 1176
c.c. porta alla stessa conclusione in punto di diligenza da osservare e di
esonero da responsabilità del soggetto tenuto alla restituzione del bene
affidato. In altri termini, tanto l'articolo da ultimo citato, quanto l'art.
1768 c.c., individuano un solo criterio misuratore della diligenza, ossia si
riferiscono alla figura del “buon padre di famiglia” (come da ultimo
evidenziato anche da Cass. 10-12-1996, n. 10986), che, tuttavia, deve transitare
per il crivello dell'art. 1218 c.c., come comprovato dall'art. 1780, 1°
comma, c.c., che, ai fini dell'esonero da responsabilità per la mancata
restituzione del bene affidato, esige la prova del fatto non imputabile al
depositario (cfr. Pret. Bari 23-03-1993). In sostanza, al fine di sottrarsi
alla responsabilità in subiecta materia non basta dimostrare il livello di
diligenza osservato, ma occorre provare che la mancata esecuzione della
prestazione derivi da causa non imputabile al debitore, perché estranea alla
sua sfera organizzativa (cfr. Cass. 12-04-2006, n. 8629; 10-11-2003, n.
16826).
È evidente come il livello di diligenza e, quindi, il
novero degli eventi prevedibili debba essere graduato in funzione del
carattere professionale, o no, dell'obbligazione presa in esame, con il
conseguente ampliamento dell'area degli eventi imputabili, quando si sia in
presenza di una prestazione resa nell'esercizio di un'attività d'impresa
(Cass. ex plurimis Cass. 6-11-1996, n. 9643; 28-3-1994, n. 3023; 29-11-1984,
n. 6257). Da ciò deriva che, dovendosi valutare la condotta del debitore alla
luce delle c.d. regulae artis, su quest'ultimo ricadono quegli avvenimenti,
che, secondo una valutazione in termini di normalità sociale, risultano
prevedibili ed evitabili, perché legati al tipo di attività esercitata e,
quindi, ricomprensibili nei costi d'impresa, stante la possibilità di
predisporre particolari cautele, o in ultimo, al cospetto di rischi
insopprimibili, mediante il ricorso allo strumento assicurativo.
Sennonché,
premesso che è pacifico che il parcheggio degli autocarri avveniva
gratuitamente essendo funzionale all’esecuzione del contratto d’opera, non
pare che il rischio incendio da atto vandalico, considerato l’ambito
dell’attività esercitata dal B., potesse essere incluso nel novero degli
eventi prevedibili ed evitabili da parte dello stesso. In altri termini,
l’apparato precauzionale posto in essere dal B., in assenza di un
corrispettivo per il parcheggio degli autocarri, è in linea con quello esigibile
nei confronti di un operatore mediamente avveduto. Nella specie, l’area era
delimitata da una recinzione munita di cancello chiuso ed era sorvegliata
nottetempo da un istituto di vigilanza privata (cfr. il doc. 1 del fascicolo
di parte convenuta). È pur vero che secondo un approccio di tipo
economicistico la sopportazione di un rischio (in termini di adozione di
misure precauzionali o di ricorso allo strumento assicurativo) deve gravare
sul soggetto che meglio è in grado di stimarlo, di modo che il soggetto in
questione potrà scegliere se sopportare il costo di prevenzione ovvero
risarcire il danno. Sta di fatto che al cospetto di una prestazione di
parcheggio di natura gratuita, l’art. 1768, comma 2, c.c. impone una
valutazione meno stringente della colpa e proprio l’assenza di corrispettivo
rende impraticabile, mediante il ricorso al senno di poi, l’imposizione del
ricorso al meccanismo assicurativo contro gli atti vandalici. Si aggiunga,
che la transazione intercorsa tra la Assicurazioni Generali s.p.a. ed il B.
in data 31.3.2004 sul presupposto della pendenza di altro giudizio dinanzi al
Tribunale di Venezia rubricato al n. 4970/01 RGA (cfr. la documentazione
prodotta dal convenuto all’udienza dell’11.6.2004), mediante la quale
all’attore è stato riconosciuto per i fatti di causa l’importo di € 125.000,
poggia esattamente sull’addebito all’agente della ridetta compagnia di non
aver adeguatamente rappresentato che nei contratti di assicurazione stipulati
non era compreso il rischio di atti vandalici. Ciò a riprova di quale fosse
il soggetto meglio posizionato a valutare la presenza del rischio ridetto al
cospetto di automezzi destinati all’impiego sul territorio.
All’infuori dello strumento assicurativo in esame, sul
piano precauzionale l’alternativa poteva essere data forse solo da una
sorveglianza continuativa in sede, il cui costo, all’evidenza, avrebbe pesato
non poco sull’azienda gestita dal B. in modo sicuramente più oneroso rispetto
a quello connesso al contratto di vigilanza posto in essere. D’altronde, e
questo rileva sul piano degli obblighi informativi tra le parti del
contratto, lo stesso B. aveva operato una sottostima del rischio di custodia
degli autocarri, posto che le uniche chiavi degli automezzi erano riposte
all’interno di un camion-deposito, la cui cabina, a dire degli autisti,
rimaneva aperta.
La domanda proposta, pertanto, deve essere rigettata. Va
da sé che anche la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto per
quanto indicato a proposito dell’insorgenza dell’obbligazione di custodia
deve essere rigettata.
Le spese di lite, per la natura della controversia,
possono essere compensate.
Le spese di C.T.U. devono essere poste a definitivo
carico dell’attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in
epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Paolo B.;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da P.
B.;
3) spese di lite compensate;
4) spese di C.T.U. a definitivo carico dell’attore.
Venezia, li 23
febbraio 2007
PUBBLICATA IL 2 MAGGIO 2007
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