IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 588/2007

 

 

 

 

 

Massimario, art. 669octies c.p.c.

Massimario, art. 700 c.p.c.

 

Tribunale di Mantova 19 aprile 2007 – Pres. Est. Mauro Bernardi.

 

Ipoteca – Cancellazione con provvedimento ex art. 700 c.p.c. – Natura definitiva – Esclusione.

 

Non può disporsi in via cautelare la cancellazione di ipoteca ai sensi dell’art. 2884 c.c. atteso che - nonostante l’attuale configurazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 700 c.p.c. alla luce di quanto disposto dall’art. 669 octies c.p.c. - a tale provvedimento non può riconoscersi natura definitiva e ciò in considerazione del fatto che non è precluso alla parte interessata introdurre il giudizio di merito, che l’efficacia della predetta misura cautelare è limitata al procedimento in cui è stata emanata ed inoltre che la stessa è comunque revocabile e modificabile. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

 

 

Tribunale Civile e Penale di Mantova

Sezione Seconda Civile

Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Mauro Bernardi             Presidente Rel.

dott.  Laura De Simone         Giudice

dott. Alessandra Venturini     Giudice

 

letto il reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento emesso dal Giudice Designato in data 28-2-2007 con il quale è stato rigettato il ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. da C. E. volto ad ottenere l’emissione dell’ordine nei confronti del Conservatore dei Registri Immobiliari di Mantova di provvedere alla cancellazione dell’ipoteca iscritta al n. 3618 r.g. e 587 r.p. sul presupposto dell’intervenuto pagamento del prezzo della compravendita di un immobile (fabbricato sito in * e identificato al n.c.e.u. di tale comune al fg. 23, m.n. 58/1-76/2-58/2-76/3-76/1) a garanzia del quale l’ipoteca era stata accesa;

esaminati gli atti difensivi;

osservato che il resistente ha chiesto la reiezione del reclamo adducendo ragioni generiche, esponendosi in tal modo ad una possibile domanda risarcitoria (cfr. Cass. 1-10-1999 n. n. 10893; Cass. 26-7-1994 n. 6958);

rilevato che l’istante censura l’impugnato provvedimento assumendo che, per effetto della recente novella al codice di procedura civile, l’ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. avrebbe natura di provvedimento definitivo e, come tale, rientrerebbe nel novero degli atti alla stregua dei quali sarebbe consentito disporre la cancellazione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2884 c.c.;

ritenuto che, nonostante l’attuale configurazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 700 c.p.c. alla luce di quanto disposto dall’art. 669 octies c.p.c., a tale provvedimento non può riconoscersi natura definitiva atteso che non è precluso alla parte interessata introdurre il giudizio di merito, che l’efficacia della predetta misura cautelare è limitata al procedimento in cui è stata emanata (v. art. 669 octies c.p.c.) ed inoltre che la stessa è comunque revocabile e modificabile ex art. 669 decies c.p.c.;

osservato da ultimo che l’iscrizione, a suo tempo, dell’ipoteca è avvenuta in modo del tutto legittimo;

ritenuto pertanto che il reclamo non può trovare accoglimento e che, peraltro, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese della presente fase in considerazione del loro comportamento negoziale e della novità della questione proposta;

 P.T.M.

respinge il  reclamo e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Mantova, li 19-4-2007.














 

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