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Massimario, art. 669octies c.p.c.
Massimario, art.
700 c.p.c.
Tribunale di
Mantova 19 aprile 2007 – Pres. Est. Mauro Bernardi.
Ipoteca
– Cancellazione con provvedimento ex art. 700 c.p.c. – Natura definitiva –
Esclusione.
Non può
disporsi in via cautelare la cancellazione di ipoteca ai sensi dell’art. 2884
c.c. atteso che - nonostante l’attuale configurazione dell’ordinanza emessa
ai sensi dell’art. 700 c.p.c. alla luce di quanto disposto dall’art. 669
octies c.p.c. - a tale provvedimento non può riconoscersi natura definitiva e
ciò in considerazione del fatto che non è precluso alla parte interessata
introdurre il giudizio di merito, che l’efficacia della predetta misura
cautelare è limitata al procedimento in cui è stata emanata ed inoltre che la
stessa è comunque revocabile e modificabile. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
Tribunale Civile e Penale di Mantova
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Mantova,
riunito in Camera di Consiglio e composto da:
dott.
Mauro Bernardi
Presidente Rel.
dott. Laura De
Simone Giudice
dott. Alessandra Venturini Giudice
letto il reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il
provvedimento emesso dal Giudice Designato in data 28-2-2007 con il quale è
stato rigettato il ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. da C. E. volto ad
ottenere l’emissione dell’ordine nei confronti del Conservatore dei Registri
Immobiliari di Mantova di provvedere alla cancellazione dell’ipoteca iscritta
al n. 3618 r.g. e 587 r.p. sul presupposto dell’intervenuto pagamento del
prezzo della compravendita di un immobile (fabbricato sito in * e
identificato al n.c.e.u. di tale comune al fg. 23, m.n.
58/1-76/2-58/2-76/3-76/1) a garanzia del quale l’ipoteca era stata accesa;
esaminati gli atti difensivi;
osservato che il resistente ha chiesto la reiezione del reclamo
adducendo ragioni generiche, esponendosi in tal modo ad una possibile domanda
risarcitoria (cfr. Cass. 1-10-1999 n. n. 10893; Cass. 26-7-1994 n. 6958);
rilevato che l’istante censura l’impugnato provvedimento assumendo
che, per effetto della recente novella al codice di procedura civile,
l’ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. avrebbe natura di provvedimento
definitivo e, come tale, rientrerebbe nel novero degli atti alla stregua dei
quali sarebbe consentito disporre la cancellazione dell’ipoteca ai sensi
dell’art. 2884 c.c.;
ritenuto che, nonostante l’attuale configurazione dell’ordinanza
emessa ai sensi dell’art. 700 c.p.c. alla luce di quanto disposto dall’art.
669 octies c.p.c., a tale provvedimento non può riconoscersi natura
definitiva atteso che non è precluso alla parte interessata introdurre il
giudizio di merito, che l’efficacia della predetta misura cautelare è
limitata al procedimento in cui è stata emanata (v. art. 669 octies c.p.c.)
ed inoltre che la stessa è comunque revocabile e modificabile ex art. 669
decies c.p.c.;
osservato da ultimo che l’iscrizione, a suo tempo, dell’ipoteca è
avvenuta in modo del tutto legittimo;
ritenuto pertanto che il reclamo non può trovare accoglimento e che,
peraltro, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione fra le
parti delle spese della presente fase in considerazione del loro
comportamento negoziale e della novità della questione proposta;
P.T.M.
respinge il reclamo e
compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Mantova, li 19-4-2007.
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