|
IL CASO.it
|
Sezione I - Giurisprudenza
|
documento 592/2007
|
Tribunale di
Mantova 17 aprile 2007 – Est. Mauro Bernardi.
Adempimento
delle obbligazioni – Provvedimento amministrativo che impedisce l’adempimento
- Impossiblità sopravvenuta – Esclusione.
Contratto
con il consumatore – Efficacia della fideiussione subordinata a
controgaranzia da parte di terzo – Vessatorietà della clausola – Esclusione –
Limitazione delle responsabilità - Esclusione.
Ove il
debitore non adempia alla propria obbligazione nei termini contrattualmente
stabiliti non può invocare l'impossibilità della prestazione con riferimento
ad un provvedimento dell'autorità giurisdizionale amministrativa che fosse
ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza (nel caso di specie
il giudice amministrativo ebbe ad annullare una concessione edilizia relativa
ad una complesso alberghiero che avrebbe dovuto essere edificato su porzioni
di territorio sottoposte al vincolo di cui all’art. 10 della legge 353/00 in
quanto aree boscate e di pregio ambientale interessate da incendio) (mb)
Non è vessatoria
la clausola che condiziona l’efficacia della fideiussione alla prestazione da
parte del debitore garantito di una controgaranzia ipotecaria in favore del
garante né può considerarsi come limitatrice della responsabilità implicando
essa il mancato sorgere dell’obbligazione stessa. (mb)
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 23-3-2005 R. R. premettendo
di avere agito nella veste di consumatore, affermava a) di avere stipulato
presso la propria abitazione in Mantova con la M. G. s.p.a. un contratto
d’acquisto del diritto di soggiorno alberghiero di natura personale e durata
trentennale esercitabile su di una unità abitativa del complesso alberghiero
Club Hotel ** in Comune di Levanto; b) che la M. si era impegnata ad ultimare
il complesso edilizio entro il 30-5-2004; c) di avere versato, a titolo di
pagamento, la somma di euro 6.830,56; d) che a garanzia del rimborso di
quanto versato, in caso di mancato completamento dei lavori di costruzione
del complesso alberghiero, la venditrice aveva rilasciato la fideiussione n.
12350 emessa da L’I. s.p.a. per l’importo di € 6.830,56 poi sostituita con
altra polizza n. 57244 emessa dalla S. R. s.p.a. con durata dal
14-2004/1-4-2005; e) che la M., contrariamente agli impegni negoziali assunti,
anziché rilasciare una fideiussione a prima richiesta scritta e senza
eccezioni, gli avrebbe consegnato una fideiussione limitata nel tempo e
soggetta all’onere della preventiva completa escussione del contraente da
parte del beneficiario e che gli artt. 6 e 11 della polizza contenevano
ulteriori limitazioni dei diritti dell’attore da considerarsi inefficaci ex
art. 1469 bis c.c. ovvero nulli ex art. 1341 c.c.; f) di avere intimato in
data 12-11-2004 l’adempimento del contratto ex art. 1454 c.c. ma senza esito
e che la controparte aveva comunicato l’impossibilità di eseguire la
prestazione pattuita ma senza rimborsare alcunché: alla luce di quanto
esposto l’istante chiedeva che il contratto venisse dichiarato risolto per
inadempimento della controparte con la condanna alla restituzione
dell’importo versato nonché al risarcimento del danno da lucro cessante in
considerazione dell’incremento di valore del mercato immobiliare dal 2002 ad
oggi ed indicato nel 20% del valore iniziale del contratto (pari ad €
15.330,56), cui dovevano aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria.
Con il medesimo atto introduttivo l’attore chiedeva inoltre la
condanna della S. R. al pagamento in suo favore, in solido o in via
sussidiaria, della somma di € 6.830,56 con interessi e rivalutazione in virtù
della prestata fideiussione.
La M. si costituiva chiedendo il rigetto della domanda assumendo a)
che in relazione alla mancata edificazione del complesso alberghiero la
prestazione era divenuta impossibile a causa dell’intervenuto annullamento
della concessione edilizia da parte del T.A.R-Liguria, circostanza alla
medesima non imputabile e che avrebbe integrato la fattispecie di cui
all’art. 1463 c.c. con la conseguenza che all’attore sarebbe spettato solo la
restituzione di quanto versato ma non anche il risarcimento del danno; b) che
non era stata inadempiente all’obbligazione prevista dal d. lgs. 427/98
avendo consegnato idonea polizza fideiussoria ed avendo il R. dato esecuzione
al contratto anche dopo il ricevimento della polizza senza sollevare rilievi
di alcun genere; c) di essersi comportata lealmente avendo sospeso la
riscossione dei pagamenti mensili a seguito dell’interruzione dei lavori di
costruzione, offerto al cliente la possibilità di soggiornare presso altra struttura
alberghiera, dato ampia disponibilità di definire ogni questione relativa al
contratto ed infine di avere perseguito tutte le vie legali onde vedere
affermata la legittimità della concessione edilizia originariamente ad essa
rilasciata.
Si costituiva in giudizio anche la S. R. la quale eccepiva
l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale, l’inefficacia della
fideiussione ai sensi degli artt. 6 e 10 del contratto, l’inoperatività dello
stesso in relazione alla pretesa attorea di risarcimento del danno, la
decadenza dalle pretese sia in virtù dell’art. 6 della polizza che ex art.
1956 e 1957 c.c.: concludeva quindi per il rigetto della domanda e, in via
riconvenzionale, chiedeva di essere manlevata dalla M. ove le pretese attoree
avessero trovato accoglimento.
All’udienza di prima comparizione la difesa della M. eccepiva
l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta contro di essa dalla
S. R. per mancato rispetto del termine di cui all’art. 167 II co. c.p.c..
Rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa
veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe
riportate.
Motivi
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In primo luogo va ribadito il giudizio negativo già espresso nel
corso dell’istruttoria in ordine all’ammissione delle prove orali dedotte
dall’attore e dalla S. R. (la M. non ha invece formulato conclusioni
istruttorie) e per il cui ingresso esse hanno insistito in sede di
precisazione delle conclusioni atteso che i capitoli formulati appaiono
superflui ovvero di contenuto valutativo o negativo.
Va poi precisato che non è controverso fra le parti che l’attore,
residente in Mantova, abbia agito in qualità di consumatore sicché ai sensi
dell’art. 1469 bis III co. n. 19 c.c. per tutte le domande introdotte (e in
particolare per quella proposta contro la S. R.) deve ritenersi competente il
Tribunale adito, conseguendone che l’eccezione al riguardo sollevata dalla
difesa della garante deve ritenersi infondata (cfr. in generale Cass. S.U.
1-10-2003 n. 14669 e, per una fattispecie analoga v. Cass. 12-1-2005 n. 449):
in proposito occorre sin d’ora precisare, a fronte delle difese al riguardo
svolte dalla società S. R., che è considerato
"professionista" ai sensi degli artt. 1469 bis c.c. e segg. la
persona sia fisica che giuridica che utilizza il contratto nel quadro della
sua attività imprenditoriale o professionale ed avendo il predetto ente come
oggetto sociale proprio la prestazione di garanzie a favore di terzi, ne
deriva che anche la figura negoziale in esame rientra nell’ambito di
applicazione delle regole poste a tutela del consumatore (cfr. Cass.
13-6-2006 n. 13643; è invece infondata la deduzione attorea circa
l’inefficacia di alcune clausole ai sensi dell’art. 1341 c.c. atteso che
l’obbligo formale sancito da tale norma è stato osservato avendo apposto il
cliente una duplice sottoscrizione).
Non vi è poi dubbio alcuno in ordine all’avvenuta risoluzione del
contratto e, preso atto che la sentenza del T.A.R.-Liguria 21-2-2003 n. 225
di annullamento della
concessione ad edificare il complesso alberghiero per cui è causa è stata
confermata dal Consiglio di Stato, occorre verificare se l’impossibilità di
adempiere sia o meno imputabile alla convenuta.
In proposito va rammentato che ove il debitore non abbia
adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti,
egli non può invocare l'impossibilità della prestazione con
riferimento ad un provvedimento dell'autorità pubblica (nel caso di specie
giurisdizionale) che fosse ragionevolmente prevedibile secondo la comune
diligenza (cfr. Cass. 28-11-1998 n. 12093): nel caso di specie dalla lettura
della menzionata sentenza del T.A.R. si desume la manifesta gravità e
molteplicità delle violazioni di legge perpetrate dal Comune nel rilasciare
l’atto concessorio (in particolare occorre rilevare che la progettata
edificazione riguardava porzioni di territorio sottoposte al vincolo di cui
all’art. 10 della legge 353/00 in quanto aree boscate e di pregio ambientale
interessate da incendio, circostanze di fatto, queste ultime, facilmente
percepibili da chiunque stante la loro evidenza) nè va sottaciuto che il
contratto era stato stipulato con l’attore in epoca antecedente di qualche
mese rispetto al rilascio della
concessione edilizia.
Il contratto va quindi dichiarato risolto per grave inadempimento
della M. rilevandosi che il preteso inadempimento concernente il contenuto
convenzionale della polizza fideiussoria non sussiste avendo l’attore sottoscritto sia l’originario
contratto sia una successiva integrazione così dimostrando di averne
accettato le clausole: ne deriva che l’istante va risarcito dei danni subiti
che si compendiano nel danno emergente costituito dal versamento dell’importo
di € 6.830,56 corrispondente in valori
attuali ad € 7.090,98 cui debbono aggiungersi gli interessi legali a
far data dal 23-12-2004 (data in cui la M. G. ha comunicato di non poter
adempiere) sino al saldo definitivo sulla somma di € 6.830,56 rivalutata anno
per anno secondo gli indici Istat ex art. 150 disp. att. c.p.c.. Non spetta
invece all’attore il lucro cessante non essendo stata fornita idonea prova
del maggior valore che avrebbe assunto il proprio diritto ove il contratto
fosse stato eseguito non potendosi equiparare il diritto di soggiorno alberghiero,
come pretenderebbe l’istante, a quello di proprietà immobiliare, diritto
peraltro che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non avrebbe mai
potuto sorgere stante l’illiceità della situazione giuridica e di fatto che
ne avrebbe costituito il fondamento.
In ordine alla domanda spiegata nei confronti della S.R. privo di pregio è l’assunto secondo
cui la garanzia non avrebbe ad oggetto il rimborso degli importi versati
dall’attore bensì e diversamente l’adempimento dell’obbligo di completamento
dei lavori cui l’attore, chiedendo la risoluzione del contratto avrebbe
rinunciato, atteso che una siffatta interpretazione della clausola negoziale
oltre a contrastare con il significato letterale delle espressioni usate e
con l’intenzione perseguita dai contraenti, non sarebbe comunque conforme a
buona fede: peraltro va ricordato che le clausole inserite in formulari
unilateralmente predisposti dalla controparte, come nel caso di specie, nel
dubbio si interpretano a favore del c.d. contraente debole e, comunque, del
consumatore (v. art. 1370 e 1469 quater c.c.).
In relazione alle numerose eccezioni di inoperatività della polizza
sollevate dalla S. R. sono infondate quelle riguardanti pretese inosservanze
di oneri formali sanciti dall’art. 10 del contratto: in proposito va rilevato
che l’attore ha prodotto in giudizio copia del contratto firmato da tutte le
parti (e non disconosciuto) ove è scritto che la fideiussione è stata emessa
in triplice esemplare a Firenze sicché deve dedursi oltre al perfezionamento del
contratto anche che il fideiussore (la cui sede commerciale è ubicata in
Firenze e che ha sottoscritto l’atto sotto il timbro portante la dizione
“Direzione Commerciale”) ne abbia trattenuto copia.
Risulta invece fondata l’eccezione concernente l’inefficacia della
fideiussione a causa della mancata prestazione a favore della S. R. di una
controgaranzia ipotecaria di pari importo da parte della M. G. s.p.a.: non
controversa tale circostanza fra le parti, va infatti osservato che la
clausola di sospensione dell’efficacia del contratto contemplata all’art. 10
non può considerarsi vessatoria non dipendendo l’operatività della garanzia
dal comportamento del professionista tenuto alla prestazione bensì da quello
di altra parte negoziale né trattandosi di clausola limitatrice della
responsabilità implicando essa il mancato sorgere dell’obbligazione stessa.
Stante l’esito della lite nessuna statuizione può adottarsi in
ordine alla domanda di manleva formulata dalla S. R. (peraltro tardivamente e
perciò inammissibilmente proposta).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
nei rapporti fra l’attore e la M. G. mentre l’incertezza della lite
giustifica l’integrale compensazione delle spese nei rapporti fra costui e la
S. R..
P.Q.M.
il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così
provvede:
dichiara risolto per grave inadempimento della M. G. s.p.a. il
contratto stipulato con l’attore in data 14-6-2002 e, per l’effetto, condanna
quest’ultima a pagare all’attore la somma di euro 7.090,98 oltre agli
interessi legali sulla somma di € 6.830,56 a far data dal 23-12-2004 sulla
somma rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat ex art. 150 disp.
att. c.p.c. sino al saldo definitivo;
condanna M. G. s.p.a. a rifondere all'attore le spese di lite
liquidandole in complessivi euro 4.539,45 di cui € 189,45 per spese, €
2.100,00 per diritti ed € 2.250,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario
delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
rigetta la domanda proposta dall’attore contro la S. R. s.p.a. e
compensa integralmente fra tali
parti le spese di lite.
Cosi' deciso in Mantova, lì 17-4-2007.
|