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Contratti, forma
Contratti,
nullità
Ordini di negoziazione, nullità
Tribunale di
Mantova 22 marzo 2007 – Pres. M. Bernardi, Rel. Laura De Simone.
Intermediazione
finanziaria – Nullità del contratto quadro sottoscritto da una sola parte –
Conseguente nullità dei singoli ordini di negoziazione – Sussistenza –
Convalida – Esclusione.
E’ nullo per violazione
del requisito della forma scritta prescritta ad substantiam dall’art.
23 d. lgs. n. 58/98, il contratto quadro per la negoziazione di strumenti
finanziari che sia stato sottoscritto dalla sola parte che producendolo in
giudizio ne abbia eccepito l’invalidità. E poiché gli ordini di borsa
traggono la loro origine ed efficacia dalla conclusione del contratto di
negoziazione e sono traducibili in atti di esecuzione del rapporto
contrattuale, alla nullità del contratto quadro consegue la nullità di tutti
gli ordini impartiti in esecuzione dello stesso non essendo peraltro
ammissibile la convalida mediante esecuzione del negozio nullo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione notificato alla Banca * S.p.A. in data 6.9.2002 Z. D. e Z. L. esponevano:
- che
gli istanti da tempo avevano rapporti con la Banca * S.p.A., avendo in essere
un conto corrente presso la Filiale di Sermide;
- che in data 25.3.1999, al fine di investire i propri risparmi, gli
attori avevano sottoscritto un modulo conferendo alla banca mandato per la
negoziazione di strumenti finanziari, ricevendo un documento sui rischi
generali degli investimenti e aprendo un deposito titoli;
- che non avendo alcuna esperienza in materia finanziaria gli attori
si erano sempre affidati ai consigli dei funzionari dell’istituto, investendo
principalmente in titoli di stato e obbligazioni di istituti di credito
italiani, nonché, per importi modesti, in azioni della stessa Banca * S.p.A.;
- che nel gennaio 2000 essi erano stati consigliati, sempre da un
funzionario dell’Agenzia dell’Istituto, ad acquistare obbligazioni argentine;
- che quindi il 20.1.2000 Z. e la Z.
avevano acquistato obbligazioni Argentina 10,25% 00/07 per un controvalore di
€25.050,00;
- che
agli inizi del 2002, non avendo ricevuto il pagamento di ulteriori cedole,
oltre alla prima riscossa il 26.1.2001, avevano appreso che lo Stato
Argentino aveva cessato di onorare le proprie obbligazioni e i titoli avevano
perduto ogni valore.
Alla
luce di tali fatti gli attori chiedevano che venisse dichiarata preliminarmente la nullità del
contratto quadro per la negoziazione di strumenti finanziari per violazione
dell’art. 23 D.Lgs. n. 58/98 in relazione all’art. 30 Reg. Consob n. 11522/98
per inosservanza dell’obbligo di forma nella sua stipulazione, trattandosi di
dichiarazione unilaterale di una sola delle parti e mancando l’accettazione
scritta della banca, e comunque nel merito che fosse dichiarato nullo, o
annullato ovvero risolto per fatto e colpa della Banca * S.p.A. l’ordine di acquisto di
obbligazioni argentine del 25.1.2000, per mancata informazione degli attori
circa la natura, rischi e implicazioni della specifica operazione posta in essere
e circa l’inadeguatezza dell’operazione, per tipologia, oggetto e dimensione,
attesa l’età degli investitori e
la loro condizione di pensionato e casalinga. Eccepivano ancora gli
attori che i titoli venduti
erano riservati ad investitori professionali, che la Banca aveva effettuato
l’operazione in conflitto di interessi, e che non aveva informato i clienti -
in qualità di custode e amministratore dei titoli - dell’aggravarsi della
situazione finanziaria dell’emittente al fine di consentirne il
disinvestimento. Tutto questo in violazione dell’art. 21 co. I lett. a) e b)
D.lgs. n. 58/98, in relazione agli artt. 27, 28 co. II , 29 Reg. Consob n. 11522/98 per cui in ogni caso era
richiesta la condanna della Banca convenuta alla restituzione della somma
investita in titoli argentini ovvero al risarcimento del danno, oltre agli
interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
Si
costituiva ritualmente in giudizio la Banca * S.p.A. eccependo e documentando la
sussistenza di un contratto di deposito titoli, di un contratto per la
negoziazione di strumenti finanziari e raccolta ordini, del documento sui
rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, del questionario
per l’investitore in strumenti finanziari, tutti documenti sottoscritti dagli
attori, nonché principalmente affermando di aver rispettato il disposto degli
art. 21 D.Lgs. n. 58/98 e artt 28, 29 e 30 Reg. Consob avendo adeguatamente
informato i clienti delle caratteristiche dei titoli che volevano acquistare,
tenuto conto della propensione al rischio caratterizzata dalla “compresenza
di redditività e rivalutabilità in un quadro di media rischiosità”. Concludeva la convenuta insistendo
per il rigetto di tutte le domande svolte ed in via subordinata
riconvenzionale per la condanna degli attori alla restituzione delle somme
percepite a titolo di interessi, ovvero alla compensazione con la somma che
la Banca dovesse eventualmente essere tenuta a restituire, nonché la condanna
degli attori alla restituzione delle obbligazioni per cui è causa.
A
seguito delle scambio degli atti e della istanza di fissazione di udienza
presentata ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 5/03 il Giudice relatore, con
decreto del 23.2.2006, ammetteva la consulenza tecnica richiesta descrittiva
dei titoli oggetto della controversia e le modalità seguite per il loro collocamento,
nonché le prove orali dedotte.
All'udienza
del 23.3.2006 il Tribunale, all'esito della relazione del Giudice e della
discussione dei difensori, confermava il decreto del Giudice relatore.
Esaurita
l’istruzione probatoria la causa era trattenuta in decisione all’udienza del
22.3.2007, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La
presente motivazione è da intendersi redatta in forma abbreviata ai sensi
dell’art. 16 lett. 5) D.Lgs 5/2003.
L’eccezione di nullità del contratto
per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti
finanziari è fondata e merita
accoglimento.
L’art.
23 D.Lgs. n. 58/98, anche specificato dall’art. 30 Reg. Consob n. 11522/98,
prevede espressamente che il contratto per la negoziazione di strumenti
finanziari debba necessariamente stipularsi per iscritto a pena di nullità. Nei casi di inosservanza
della forma scritta il contratto è nullo (comma 1) e la nullità può essere
fatta valere solo dal cliente (comma 3).
Per regola generale, nei contratti
nei quali la forma scritta è prescritta ad substantiam, tale forma è
richiesta come elemento costitutivo del negozio, ragion per cui in difetto
del suddetto requisito il negozio non si perfeziona.
Il
contratto di negoziazione di cui si discute nella presente causa,
prodotto sia da parte attrice
che da parte convenuta, risulta sottoscritto unicamente da Z. D. e Z. L..
Né può ritenersi che la produzione in
giudizio ad opera della parte che non ha sottoscritto il contratto determini
il perfezionamento del negozio nella forma documentale prescritta, posto che
l’incontro delle volontà può dirsi determinato solo se la controparte del
processo, che ha già sottoscritto il contratto, al momento della produzione
non manifesti la volontà di revoca (Cass. 14.4.2004 n. 7075, Cass. 11.3.2000
n. 2826).
E’
anche vero che nel documento in
atti è specificato che “un esemplare del presene contratto mi/ci viene
rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarvi”,
per cui potrebbe apparire che la stipulazione sia avvenuta, a mente del
disposto dell’art. 1326 c.c., ma nessuna delle due parti ha prodotto il
documento contrattuale recante la sottoscrizione dell’Istituto bancario, per
cui - allo stato degli atti -
considerata la contestazione specifica sollevata, e valutato che sussistenza
del requisito formale non può essere ricavata aliunde, attraverso la
produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, lo stesso
non può ritenersi sussistente.
Considerato
peraltro che gli attori hanno prodotto in giudizio unicamente il contratto
dagli stessi sottoscritto, deve ritenersi che proprio questo e solo questo
sia stato agli stessi consegnato dalla Banca, apparendo del tutto
inverosimile che l’Istituto di Credito abbia rilasciato due copie del
medesimo documento, l’una sottoscritta dai clienti e l’altra sottoscritta
dalla Banca.
In
questa sede neppure può tenersi in considerazione dell’esecuzione del
contratto, manifestata anche con l’acquisto delle obbligazioni argentine per
cui è causa, non essendo ammissibile la convalida del negozio nullo, atteso
il disposto dell’ art. 1423 c.c..
Dalle
considerazioni che precedono deriva che il contratto di negoziazione sopra
indicato deve essere dichiarato nullo per carenza di forma.
Si
consideri ora che il contratto di negoziazione, nella specie nullo per
difetto dei requisiti formali, altro non è che un incarico gestorio,
qualificabile come un mandato fra il cliente e l’intermediario, avente ad
oggetto l’attività di negoziazione di strumenti finanziari. Depongono in
questo senso le varie espressioni utilizzate nel regolamento negoziale: “vi
conferiamo l’incarico di negoziare gli strumenti finanziari di cui agli
ordini che vi saranno impartiti…
(art. 1703 c.c.); “art. 12: commissioni e spese (art. 1720 c.c.); “art. 13:
per ogni operazione eseguita la Banca invierà al cliente, entro il settimo
giorno… (artt. 1712 e art. 1713 c.c.); “art. 14: durata del contratto. Il
presente contratto è a tempo indeterminato e il cliente può recedervi in
qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi
dell’art. 1727 c.c. … (artt.
1722, 1723, 1727 c.c.).
Dalla
lettura delle clausole indicate si evince in maniera evidente che la
stipulazione nelle forme previste dalla legge avrebbe comportato per i
contraenti l’immediato insorgere di diritti e obblighi e questo consente di
escludere la qualificazione del contratto di negoziazione come contratto
normativo, unicamente finalizzato a disciplinare eventuali e futuri negozi
giuridici (Cassazione civile, sez. II, 18 dicembre 1981, n. 6720).
Questo
ritenuto, ne consegue che i singoli successivi ordini di acquisto – con le
relative compravendite dei titoli –, impartiti dal cliente alla Banca,
costituiscono il momento esecutivo del
contratto di mandato, l’attività di attuazione del programma negoziale
contenuto proprio nel contratto di prestazione di servizi d’investimento
(nello stesso senso Trib.Venezia 8.6.2005, Trib.Palermo 16.3.2005, Trib.Monza
– sez. Desio 27.7.2004, Trib.Firenze 29.5.2006). Per questa ragione l’obbligo
di forma scritta è previsto dagli art. 23 D.lgs. n. 58/98 e art. 30 Reg.
Consob unicamente per il contratto relativo alla prestazione di servizi di
investimento, mentre gli ordini d’acquisto - che autonomi contratti non sono
- possono essere impartiti con
le modalità concordate tra le parti, ed anche telefonicamente (artt. 29-30
Reg.Consob).
Gli ordini di borsa, quindi, traggono
la loro origine ed efficacia dalla conclusione del contratto di negoziazione
e sono traducibili in atti di esecuzione del rapporto
contrattuale.
Conseguentemente
alla nullità del contratto di negoziazione consegue la nullità di tutti gli
ordini impartiti in esecuzione dello stesso e, nella specie, la nullità
dell’ordine di acquisto di obbligazioni Argentina 10,25% 00/07 impartito il
20.1.2000 da Z. e Z. per un
controvalore di €25.050,00.
Dalla
declaratoria di nullità del contratto di mandato deriva la fondatezza delle
domande restitutorie svolte da entrambe le parti processuali, non trovando
causa le attribuzioni patrimoniali eseguite.
La
Banca * S.p.A. deve essere condannata a restituire a Z. D. e Z. L. l’importo
di € 22.807,90, pari all’importo inizialmente investito detratto la cedola
incassata (€ 25.050,00 - € 2.242,1), oltre interessi dalla domanda al saldo,
dovendo ritenersi la banca convenuta in buona fede nel ricevere il pagamento
indebito ex art. 2033 c.c., avendo eseguito il contratto.
Nulla
è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta
e non di valore.
Di
converso, Z. D. e Z. L. devono essere condannati a restituire alla Banca *
S.p.A. le obbligazioni Argentina 10,25% 00/07 acquistate il 20.1.2000.
Le
considerazioni che precedono rendono superfluo l’esame di ogni ulteriore
domanda svolta.
Le
spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le
spese relative alla consulenza tecnica espletata sono poste definitivamente a
carico della Banca convenuta.
(omissis)
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