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Tribunale di Mantova 21 aprile 2007 – Est. Alessandra Venturini. Anatocismo – Legittimità della clausola di
capitalizzazione degli interessi – Deroga al divieto di anatocismo –
Specialità della normativa. Commissione di massimo scoperto – Applicabilità agli
importi utilizzati entro il limite del fido – Illegittimità. E’ legittima la clausola contrattuale che, in
conformità della delibera CICR 9 febbraio 2000, prevede la capitalizzazione degli
interessi debitori e creditori, atteso che la deroga alla norma imperativa di
cui all’art. 1283 c.c. è prevista dall’art. 120 T.U.B. - come modificato
dall’art. 25 D.Lgvo. n. 324/’99 - che delegando al CICR di stabilire modalità
e criteri “di produzione degli interessi sugli interessi” prevede una diversa
regolamentazione dell’anatocismo in materia di contratti bancari e, rispetto
alla disciplina civilistica,
costituisce norma speciale. (mb) Non sussistendo, entro il limite del
fido, per definizione, uno “scoperto” e potendo riconoscersi validità alle
clausole contrattuali che prevedano “commissioni di massimo scoperto”, solo
se costituenti corrispettivo per l’utilizzo, da parte del cliente, di importi
superiori al credito a sua disposizione, deve concludersi per l’illegittimità
della clausola contrattuale che ponga a carico del cliente il pagamento di
una somma, a tale titolo, da calcolarsi anche su importi entro il limite del
fido, in quanto priva di causa. (mb)
Svolgimento
del processo Con atto di citazione notificato il
10.11.2004 M. A., in proprio e quale legale rappresentante della società
semplice A. S. P. di G. P. & M. A., proponeva opposizione
avverso il decreto emesso dal Tribunale di Mantova in data 8.10.2004, ad
istanza di M. scarl, con cui era stato ingiunto alla società semplice A. S. P. e a G. P., quale socio illimitatamente responsabile, il
pagamento della somma di € 29.954,51, oltre ad interessi “a far data dal
7.10.2004 al tasso medio tempo per tempo pubblicato ai sensi della legge n.
108/96 per operazioni del medesimo tipo attualmente del 13,50%” e spese,
quale saldo del conto corrente n. 290454/36 (d.i. n. 1431/04). Con altro atto di citazione, notificato
in pari data, la stessa M. A. proponeva opposizione avverso il decreto (d.i.
n. 1465/04) provvisoriamente esecutivo, emesso in data 15.10.2004 dal
Tribunale di Mantova nei suoi confronti, quale socia illimitatamente
responsabile della società semplice A. S. P., ottenuto sempre da M. scarl per
il pagamento del medesimo credito capitale già oggetto del decreto ingiuntivo
n. 1431/04, “oltre agli interessi maturati e maturandi a far tempo dal
7.10.2004 al tasso del 13,50% all’effettivo saldo” e spese come liquidate. L’attrice contestava la sussistenza del
credito ingiunto per gli stessi motivi in entrambe le opposizioni svolte,
premesso di aver comunque provveduto in data 28.10.2004 ad estinguere ogni
debito mediante pagamento della somma di € 36.180,91, pretesa dalla banca per
concedere l’assenso alla cancellazione dell’ipoteca, iscritta in forza del
decreto provvisoriamente esecutivo n. 1465/04. In particolare l’opponente eccepiva: a)
la falsità delle firme a lei riferite su tutti i documenti contrattuali in
possesso della banca (contratto di apertura di conto corrente n. 290454 e
delle relative domande di fido); b) la richiesta, nel decreto n. 1431/04, di
interessi pari “al tasso medio tempo per tempo pubblicato ai sensi della l.
108/96 … attualmente del 13,50%”, mai pattuiti e quindi non dovuti; c)
l’usurarietà degli interessi pattuiti per l’apertura di credito, determinati
al tasso nominale del 14,375%, corrispondente ad un tasso effettivo del
15,16863% annuo, oltre ad altri oneri collegati all’erogazione del credito
(anatocismo, commissione di massimo scoperto, spese di “affidato”), quando il
D.M. 19 giugno 2002, in relazione al periodo luglio-settembre 2002, in cui il
contratto era stato concluso, determinava una soglia dell’usura del 14,67%;
in applicazione analogica dell’art. 1815 c.c., sosteneva l’attrice, nessun
interesse era quindi dovuto; d) dagli estratti conto risultava che la banca
aveva applicato la commissione trimestrale a tutte le partite debitorie del
conto, in modo illegittimo; e) nel caso la cliente non aveva sottoscritto
alcuna clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, come previsto
dall’art. 2 della delibera CICR 9 febbraio 2000, e per tale motivo
l’anatocismo degli interessi debitori applicato dalla banca doveva ritenersi
illegittimo; in qualsiasi caso l’opponente contestava la possibilità, per un
mero provvedimento amministrativo, quale la delibera del CICR in discussione,
di derogare alla norma primaria ed imperativa di cui all’art. 1283 c.c. Ciò premesso l’attrice concludeva in
entrambe le cause chiedendo, previa riunione dei due giudizi, la revoca dei
decreti opposti, la condanna della convenuta alla restituzione della somma
pagata oltre il dovuto da M. A., nonché al risarcimento del danno
patrimoniale cagionato alla società A. S. P., con la
violazione dell’art. 644 c.p., mediante pagamento di somma pari agli
interessi addebitati sul conto corrente dedotto in lite, nonché al danno
morale da liquidarsi in via equitativa e proposto nella misura di € 7.000,00. Nell’ambito dell’opposizione al decreto
ingiuntivo n. 1465/04 l’opponente contestava altresì la illegittimità della
clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento, in forza della quale la
banca opposta aveva potuto iscrivere ipoteca sui beni immobili dell’attrice,
clausola ottenuta assumendo che M. A. era “stata recentemente assoggettata ad
altra procedura monitoria … peraltro senza esito”, là dove la procedura
monitoria citata era costituita dal decreto ingiuntivo non esecutivo,
ottenuto l’8.10.2004 per il pagamento del medesimo credito e notificato in
pari data alla società A. S. P. e al solo socio G. P.;
contestava altresì la violazione, da parte della banca, del dovere di
correttezza, per aver proceduto in modo da gravare ingiustificatamente
l’esponente di spese doppie (atteso che invece l’istituto ben avrebbe potuto
agire anche nei confronti di quest’ultima con il ricorso di cui al primo
decreto n. 1431/04), e chiedeva, anche per tali motivi, la restituzione
“della somma pagata oltre al dovuto”. All’udienza dell’8.02.2005 in entrambi i
giudizi si costituiva M. scarl, la quale allegava l’infondatezza di tutte le
pretese di controparte, la piena validità del contratto di conto corrente e
relativa concessione di apertura di credito, comunque sottoscritti dal legale
rappresentante della società semplice G. P., e conformi alla normativa in
materia. Sostenendo la legittimità della
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la specifica
pattuizione in merito e il mai avvenuto superamento del tasso soglia ai fini
dell’usura, la banca sottolineava infine di aver agito legittimamente, prima
nei confronti della sola società semplice e del socio G. P. e poi, a fronte
del protratto inadempimento di questi, anche nei confronti della socia M. A.. Sotto il profilo procedurale eccepiva,
nell’ ambito dell’opposizione al di. n. 1431/04, la carenza di legittimazione
attiva di M. A. in proprio, soggetto che, quale persona fisica, non era
destinataria dell’ingiunzione. Trasmessi gli atti al Presidente del
Tribunale per i provvedimenti di competenza e da questi assegnate entrambe le
cause al medesimo Giudice, all’udienza del 5.04.2005 veniva disposta la
riunione del procedimento n. 4915/04 R.G. (di opposizione al d.i. n. 1465/04)
al procedimento n. 4914/04 R.G. (di opposizione al d.i. n. 1431/04). Esperiti gli adempimenti preliminari e
concessi termini ex art. 183, V° c. c.p.c., nonché per formulazione dei
rispettivi mezzi istruttori, il Giudice, con ordinanza 7.12.05, ritenuta
superflua ai fini della decisione la CTU richiesta da parte opponente,
rinviava la causa per precisazione delle conclusioni. All’udienza del 5.12.2006, precisate
dalle parti le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, la causa
veniva quindi trattenuta in decisione, previa concessione di termini per
deposito di conclusionali e repliche. Motivi Preliminarmente deve essere accolta
l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, da parte di M. A. in
proprio, quale persona fisica, sollevata dalla convenuta in ordine
all’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1431/04, proposta nel procedimento
n. 4914/04 R.G., non essendo la stessa, in quanto tale, destinataria
dell’ingiunzione, emessa nei confronti della società semplice A. S. P. e del
socio G. P., con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale
proposta in tale sede dall’attrice, di restituzione della somma pagata oltre
al dovuto, risultando per tabulas che l’importo ingiunto è stato corrisposto
dalla stessa M. A. non come legale rappresentante della società (non avendo
speso il nome di quest’ultima), ma in proprio (come socia illimitatamente
responsabile); quale legale rappresentante della società, la stessa è invece
legittimata all’opposizione ed alla domanda di revoca del decreto (non
essendo stata eccepita l’acquiescenza della società al suddetto provvedimento
e non potendo tale effetto riconoscersi a seguito del mero pagamento,
corrisposto dalla M. come socia). Poiché nessuna questione procedurale
sussiste in ordine all’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
1465/04, oggetto del procedimento riunito n. 4915/06 R.G. ed emesso nei
confronti di M. A. in proprio, quale socia illimitatamente responsabile,
nell’ambito del quale sono state sollevate, in ordine all’esistenza del
credito monitoriamente azionato, doglianze analoghe a quelle già proposte nel
procedimento n. 4914/04 R.G., le domande tutte proposte dall’attrice devono
essere comunque esaminate. Ciò premesso in rito, sempre in via
preliminare, deve essere valutata la contestazione svolta dall’attrice in
relazione all’illegittimità della clausola di provvisoria esecuzione e della conseguente
domanda di ottenere, anche per tali motivi, la restituzione della “somma
versata oltre il dovuto”. Parte opponente non ha specificato in
atto di citazione per quali motivi la clausola relativa alla provvisoria
esecuzione sarebbe stata illegittima (adducendo solo tardivamente, in memoria
conclusionale, l’assenza, nel caso, del periculum in mora), né quali sarebbero le somme, che si
assumono non dovute, corrisposte in virtù di detta clausola (indicate ancora
una volta tardivamente in comparsa conclusionale nelle spese relative
all’iscrizione e cancellazione dell’ipoteca); in qualsiasi caso il mancato
pagamento, prima entro il termine assegnato con comunicazione di recesso da
parte della banca dal contratto di conto corrente, e poi a seguito della notifica
del decreto ingiuntivo notificato alla società semplice (di cui M. A. è socia
e legale rappresentante) giustificano, come sostenuto dalla convenuta, la
concessione della clausola impugnata, sulla base dei motivi esposti in
ricorso ed accolti dal giudice del monitorio. La domanda sul punto deve essere quindi
rigettata, così come, sulla base delle allegazioni dell’attrice, la domanda
di restituzione riferita alle spese del decreto ingiuntivo n. 1431/04, che si
afferma essere state “pretese” (illegittimamente) dalla banca per prestare il
consenso alla cancellazione dell’ipoteca iscritta in forza del secondo
decreto n. 1465/04. Nessuna prova è stata fornita in ordine
ad un immotivato rifiuto da parte della banca di consentire la cancellazione
a fronte del pagamento dell’importo portato dal solo decreto provvisoriamente
esecutivo. Essendo diritto della creditrice agire separatamente nei confronti
di più condebitori solidali e trovando quindi il pagamento delle spese di
lite per il decreto n. 1431/04 (che parte attrice avrebbe potuto omettere di
versare, all’epoca, non trattandosi di spese comprese nel credito garantito
da ipoteca) titolo nel suddetto provvedimento, le stesse non possono
ritenersi “somme non dovute”. La restituzione di quanto pagato a tale
titolo potrà quindi essere valutata solo a seguito della fondatezza o meno
dei motivi di opposizione proposti. Ancora una volta solo in memoria
conclusionale parte attrice ha eccepito la nullità del contratto di apertura
di conto corrente, così come della concessione degli affidamenti, per
inosservanza dell’obbligo di forma ex art. 117 D. Lgs. N. 385/93, avendo
l’opposta prodotto una mera dichiarazione unilaterale ricognitiva,
sottoscritta dai soci G. e M., della conclusione per iscritto del contratto, priva
di ogni manifestazione di volontà da parte della banca nonché della
sottoscrizione da parte di un funzionario di quest’ultima. Trattandosi di eccezione rilevabile
d’ufficio, essendo l’accertamento della validità del contratto e delle
successive pattuizioni presupposto della domanda svolta dalla convenuta,
anche tale eccezione va esaminata in via preliminare. La stessa, nel merito, è infondata e non
può essere accolta. In tema di contratti per i quali è
richiesta la forma scritta ad
substantiam (nel caso prescritta dall’art. 117 t.u.l.b.), il
contraente che non abbia materialmente sottoscritto il documento contrattuale
può infatti validamente perfezionare il negozio, con efficacia ex tunc, producendolo nel giudizio,
al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell’altro contraente, a
condizione che quest’ultimo, pur avendo sottoscritto validamente l’atto, non
abbia revocato medio tempore il proprio consenso, prima della proposizione
della domanda giudiziale (cfr. Cass. Civ. n. 27707/82, n. 460/83, n. 1414/99
e n. 4905/98). Nel caso, l’istituto di credito ha
prodotto in sede monitoria, unitamente al ricorso con cui è stata avanzata la
domanda oggetto del presente procedimento, il documento, sottoscritto dai
legali rappresentanti della società, che, anche se formulato in forma di
“lettera” diretta alla banca, contiene tutti gli elementi essenziali ed
accessori del contratto di apertura di conto corrente, così come in sede di
costituzione nel presente giudizio ha provveduto al deposito dei documenti contrattuali
relativi alla concessione di affidamenti sul predetto conto corrente; non
essendo stato allegato né dimostrato che il legale rappresentante della
società attrice, firmatario di tali documenti (qui G. P., avendo M. A.
disconosciuto la propria firma), abbia manifestato una precedente revoca del
proprio consenso, il contratto prodotto dalla banca in sede monitoria, così
come i contratti di apertura di credito dimessi con comparsa di risposta,
devono quindi ritenersi validi ed efficaci fra le parti, assumendo la domanda
giudiziale da parte del contraente non sottoscrittore valore equipollente
alla firma mancante. Solo per completezza di motivazione deve
rilevarsi che i precedenti contrari, citati da parte attrice, si riferiscono
tutti a fattispecie diverse, ossia a cause in cui la nullità dei contratti
era stata fatta valere dal contraente sottoscrittore prima della produzione
in giudizio, da parte del contraente non firmatario, dei contratti nulli, o a
cause in cui il contratto nullo era stato prodotto, sempre al fine di
invocarne la validità, dal successore del contraente non firmatario. Esclusa la fondatezza dell’eccezione di
nullità del contratto, devono quindi esaminarsi le ulteriori censure svolte
da parte attrice. Come sostenuto dalla convenuta non assume
alcuna rilevanza l’avvenuto disconoscimento, da parte di M. A., della firma
alla stessa apparentemente riferibile, apposta sui contratti dedotti in lite. Tutti i documenti contrattuali portano
infatti anche la sottoscrizione di G. P., che, come risulta dalle visure
camerali prodotte dall’opposta e come non è stato contestato dall’attrice, è
del pari socio e legale rappresentante della società semplice A. S. P.. I contratti sono stati quindi validamente
conclusi da quest’ultimo in nome e per conto della società. In ordine alla sussistenza o meno del
credito monitoriamente azionato deve quindi procedersi all’esame delle
eccezioni sollevate da parte opponente in ordine alle singole clausole
contrattuali. Parte opponente ha contestato in primo
luogo che nulla è dovuto alla convenuta per interessi, essendo stati questi
ultimi pattuiti in misura superiore al tasso soglia all’epoca vigente. In particolare, allega l’attrice, nel
prospetto allegato al modulo di apertura di conto corrente n. 290454, è
indicato quale “tasso per apertura di credito” il 14,375% nominale,
corrispondente, come riportato nello stesso modulo, ad un tasso effettivo del
15,16863% annuo; poiché il D.M. 19 giugno 2002 determina, in relazione al
periodo luglio-settembre 2002, nel quale il contratto è stato concluso, una
soglia dell’usura per operazioni analoghe del 14,67%, ne consegue che il
tasso effettivo pattuito, anche senza tener conto degli ulteriori oneri
collegati all’erogazione del credito, quali l’anatocismo, la commissione per
massimo scoperto e le spese di “affidato”, supera il suddetto tasso soglia. L’eccezione è infondata. Come rilevato dalla convenuta parte
attrice allega riferimenti contrattuali e criteri di calcolo che non trovano
riscontro nella legge n. 108/96, né nelle “Istruzioni per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla
Banca d’Italia. Il valore del 15,16863% è stato indicato
in contratto come “tasso effettivo annuo” in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, rappresentando il valore
assunto dal tasso di interesse per effetto della capitalizzazione
infrannuale; la disposizione citata prevede infatti che “nei casi in cui è
prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore
del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della
capitalizzazione”, effetti che, come correttamente sostenuto dalla convenuta,
non vengono invece presi in considerazione ai fini della determinazione del
tasso effettivo globale medio di cui alla legge n. 108 del 7 marzo 1996. Nel calcolo del c.d. “tasso soglia” è
esclusa infatti sia la capitalizzazione degli interessi debitori, sia la
commissione di massimo scoperto, che viene rilevata a parte. Nel caso il tasso d’interesse previsto
nel contratto stipulato il 12.08.2002 era quindi quello indicato nella misura
del 14,375% annuo, inferiore alla soglia del 14,67%, fissata dal D.M. 19
giugno 2002, con conseguente validità della relativa clausola. Parte attrice ha quindi contestato la
legittimità della clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione degli
interessi debitori e creditori, allegando la mancata sottoscrizione specifica
della convenzione anatocistica, ai sensi dell’art. 3 della delibera CICR 9
febbraio 2000, e sostenendo comunque la nullità e/o illegittimità di tale
delibera, non potendo un mero provvedimento amministrativo derogare alla
norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. La prima affermazione di parte attrice è
smentita dai documenti contrattuali dimessi, sottoscritti anche per specifica
approvazione di una serie di clausole, fra le quali è espressamente
richiamata la clausola anatocistica (v. doc. 8 parte convenuta). La tesi dalla stessa sostenuta in ordine
alla (implicita) richiesta di disapplicazione della delibera CICR, sul
presupposto che la stessa non avrebbe potuto derogare a quanto previsto
dall’art. 1283 c.c. deve essere del pari disattesa. La deroga alla norma imperativa è infatti
prevista non dalla suddetta Circolare, ma direttamente dall’art. 120 T.U.B.,
come modificato dall’art. 25 D.Lgvo. n. 324/’99, che delegando al CICR di
stabilire unicamente modalità e criteri “di produzione degli interessi sugli
interessi” (e quindi rinviando alla norma regolamentare, in virtù della
particolare tecnicità della materia, unicamente l’attuazione del dettato
normativo) prevede con ciò stesso una diversa regolamentazione
dell’anatocismo in materia di contratti bancari, derogando alla disciplina
civilistica contenuta nell’art. 1283 c.c., rispetto al quale l’articolo
citato costituisce norma speciale. Deve essere invece accolta la
contestazione di illegittimità, sollevata da parte attrice, in ordine
all’applicazione, nel corso del rapporto, da parte della banca, di
“commissione per massimo scoperto”, nei limiti in cui tale onere aggiuntivo è
stato calcolato sugli importi “entro fido”. Preliminarmente occorre rilevare che la
“commissione di massimo scoperto” costituisce istituto che non trova, neppure
nei manuali in materia bancaria, una chiara definizione ed una certa
individuazione sotto il profilo causale. Accedendo ad un contratto di apertura di
credito, sul piano economico, secondo una prima interpretazione, tale
commissione costituirebbe la remunerazione spettante alla banca per la messa
a disposizione in favore del cliente di determinati fondi, per un certo lasso
di tempo, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione (con conseguente
indisponibilità per la banca della somma concessa); in tale ipotesi la stessa
dovrebbe quindi calcolarsi sull’importo del credito accordato,
indipendentemente dall’importo utilizzato; secondo altra interpretazione,
invece, la c.m.s. costituirebbe la controprestazione per il rischio crescente
che la banca assume in proporzione all’ammontare dell’utilizzo concreto dei
fondi messi a disposizione, da calcolarsi sul massimo importo utilizzato in
un determinato periodo, secondo una terza interpretazione la commissione è un
accessorio che si aggiunge agli interessi passivi. La Suprema Corte sembra aver ritenuto
preferibile, nell’unica sentenza che risulta in argomento, la prima delle
interpretazioni proposte: “o tale commissione è un accessorio che si aggiunge
agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall’esser
conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale
dell’esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme
effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è
trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale,
come per gli interessi…, o ha una funzione remunerativa dell’obbligo della
banca di tenere a disposizione dell’accreditato una determina somma per un
determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, come sembra
preferibile ritenere anche alla luce della circolare della Banca d’Italia del
primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia,
in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve
esser computata ai fini della rilevazione dell’interesse globale di cui alla
legge 7 marzo 1996 n. 108, ed allora dovrebbe esser conteggiata alla chiusura
definitiva del conto.” (v. Cass. Civ.11772/2002). Gli istituti di credito non ne fanno però
una simile applicazione, calcolandola solitamente sull’importo utilizzato, e
non su quello messo a disposizione del cliente, né può affermarsi che in tale
calcolo venga seguita una prassi uniforme, tale da attribuire un significato
univoco alla clausola; a volte il calcolo viene effettuato sul massimo saldo
dare di un determinato periodo (normalmente un trimestre), oltre il fido
concesso; a volte sia sull’importo affidato che, una seconda volta, sul
massimo saldo dare extra fido; a volte sull’importo massimo che rientri in
una ininterrotta situazione debitoria di durata superiore ad un periodo del pari
variamente determinato. Ad un attento esame le varie ipotesi
sopra esemplificate non possono però ricondursi ad un’unica fattispecie
giuridica. Se si ritiene che l’obbligazione del
cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso, per l’apertura di
credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, possa essere sorretta da
causa lecita, in quanto, appunto, remunerazione correlata all’obbligo, a
carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo
importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca
assume, in proporzione all’ammontare dell’utilizzo concreto di detto credito
da parte del cliente, nel contratto dovrà essere espressamente specificato
che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento concesso, o su
quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la
periodicità di calcolo; in tali casi appare evidente però che una simile
“commissione” costituirebbe un costo ed un onere connesso al finanziamento,
che si aggiunge agli interessi dovuti e che, nel caso di apertura di credito,
dovrebbe calcolarsi entro il limite del fido; non potrebbe quindi rientrare
nella dizione “commissione di massimo scoperto”. Tale sintetica espressione implica
infatti che si tratti di un costo applicato dalla banca in relazione ad
importi utilizzati oltre l’affidamento concesso (ossia sullo “scoperto”);
interpretazione che risulta sorretta dalla definizione che alla stessa viene
data dalla Banca d’Italia proprio nelle “Istruzioni per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”, aggiornate al
dicembre 2002 (in cui, come già si è detto, la c.m.s. viene esclusa dal
calcolo del c.d. “tasso soglia”, non essendo considerata quale onere relativo
al credito concesso), così formulata: “Tale commissione nella tecnica
bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per
compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di
fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto.
Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente
risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato
in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di
riferimento”. La “commissione di massimo scoperto”
contenuta nei contratti bancari, così denominata e senza altra
specificazione, può quindi ritenersi sorretta da causa lecita solo in
relazione allo scoperto di conto. Qualora la banca ritenga di dover
richiedere una commissione anche per il credito affidato o per il credito
utilizzato, la relativa pattuizione dovrà essere esplicita in tal senso,
dimostrativa della causa giuridica che la sorregge, ed il relativo importo
dovrà aggiungersi agli interessi pattuiti nel “costo” del finanziamento
concesso. Nel caso in esame la clausola contenuta
nel contratto di apertura di conto corrente è così formulata “commissione
trimestrale sul massimo scoperto: 0,75%”; la stessa può quindi unicamente
interpretarsi, e ritenersi validamente pattuita, solo sugli importi
utilizzati oltre il fido concesso, ossia sullo “scoperto” di conto. In occasione delle pattuizioni intercorse
fra le parti relative alla concessione, da parte della banca, di “apertura di
credito” alla cliente, sul suddetto conto corrente, prima sino all’importo di
€ 25.000,00 e poi sino ad € 40.000,00 (v. doc. 6 e 7 parte convenuta),
secondo quanto risulta dai fogli informativi analitici allegati (regolarmente
sottoscritti), è stata prevista, alla voce “scoperti di conto corrente” una
“commissione trimestrale sul massimo scoperto massimo 0,75% nel limite di
fido e dello 0,75% oltre il limite di fido, con capitalizzazione
trimestrale”, pattuizione che la banca ha invocato al fine di affermare la
legittima applicazione di tale percentuale sia sugli importi rientranti
nell’affidamento che sullo scoperto di conto. Non sussistendo, entro il limite del
fido, per definizione, uno “scoperto” e potendo riconoscere validità, per
quanto sopra esposto, alle clausole contrattuali che prevedano “commissioni
di massimo scoperto”, solo se costituenti corrispettivo per l’utilizzo, da
parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione, deve
concludersi per l’illegittimità della clausola contrattuale che ponga a
carico del cliente il pagamento di una somma, a tale titolo, da calcolarsi
anche su importi entro il limite del fido, in quanto priva di causa. Nel caso va quindi rilevata la nullità
della clausola sopra riportata, nella parte in cui la commissione è stata
prevista anche “nel limite di fido”, con conseguente illegittimità degli
addebiti relativi. Tali somme dovranno essere decurtate dal
credito vantato, (con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi), unitamente
agli interessi sulle stesse corrisposti in corso di rapporto, da calcolarsi
nella misura media dell’8% (tenuto conto degli interessi via applicati dalla
banca in misura diversa sugli importi entro il fido ed extra fido), dalle
date dei singoli addebiti sino alla data della chiusura del conto. Dall’esame degli estratti conto e
riepiloghi trimestrali in particolare risultano addebitati, a titolo di
c.m.s. entro il fido i seguenti importi: € 196,75 al 30/9/2002; € 31,25 al
31/12/2002; € 46,74 al 31/3/2003; € 300,00 al 30/06/2003; € 300 al
30/09/2003; € 295,52 al 31/12/2003; € 298,19 al 31/03/2004 ed € 300,00 al
30/6/04, per la somma complessiva di € 1.768,45, che dovrà quindi essere
restituita all’attrice, unitamente agli interessi via via corrisposti sui
singoli importi (anch’essi costituenti indebito oggettivo), dalla data di
addebito dei singoli importi, sino alla chiusura del conto, come sopra
esposto. Su detta somma complessiva, ai sensi
dell’art. 2033 c.c., saranno inoltre dovuti interessi legali, ex art. 2033
c.c., dalla data della domanda (non essendo stata allegata e dimostrata la
mala fede della convenuta) sino al saldo effettivo. L’ultimo motivo di opposizione proposto è
relativo alla misura degli interessi moratori richiesti dalla banca nei due
decreti ingiuntivi, in misura pari al 13,50% e, nel decreto ingiuntivo n.
1431/04 con ulteriore specificazione di riferimento al “tasso medio tempo per
tempo pubblicato a sensi della l. 108/96”, in quanto tasso, secondo le
allegazioni di parte opponente “mai pattuito”. La doglianza è infondata; gli interessi
moratori erano stati previsti e pattuiti dalle parti nella misura del
14,375%; nel caso la banca ha invece richiesto la corresponsione di interessi
moratori in misura inferiore a quella inizialmente prevista in contratto,
limitandola (correttamente) alla misura del c.d. “tasso soglia” (interessi
che superino tale limite, anche se previsti validamente in contratto, per
effetto della variazione nel tempo del “tasso soglia” non potrebbero infatti
ritenersi comunque esigibili). L’opposizione può quindi essere accolta
solo per i motivi indicati. I due decreti opposti, emessi per credito
in parte insussistente, devono essere quindi revocati. Essendo intervenuto l’integrale
pagamento, da parte di M. A., della somma corrispondente al credito
complessivo monitoriamente azionato, costituito dalla somma capitale, dagli
interessi maturati e dalle spese legali relative ad entrambi i provvedimenti,
alla prima spetta la ripetizione di quanto versato sine titulo, ossia, come
sopra esposto, degli importi corrispondenti agli addebiti, risultanti dagli
estratti conto in atti, per “commissione massimo scoperto” applicata entro i
limiti del fido, con interessi nella misura dell’8%, da calcolarsi dalle
singole date di addebito in conto sino alla chiusura dello stesso, oltre agli
interessi legali su tale somma complessiva dalla domanda al saldo. Stante la parziale soccombenza di
entrambe le parti e in particolare la soccombenza dell’attrice sul maggior
importo contestato e comunque dovuto alla convenuta, si ritiene sussistano
giusti motivi per addebitare all’opponente le spese della fase monitoria, che
non dovranno pertanto essere restituite, nonostante la revoca dei decreti
ingiuntivi, e compensare fra le parti il 40% delle spese di lite relative
alla presente fase della procedura, con condanna dell’attrice, soccombente
sul maggior importo contestato, alla rifusione a parte convenuta del residuo
60% delle spese di lite da questa sostenute, che vengono liquidate come
indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell’attività
svolta. P.Q.M. Il Tribunale di Mantova, in composizione
monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa, così giudica: dichiara inammissibili le domande svolte
da M. A. in proprio nell’ambito del procedimento n. 4914/04 R.G. revoca i decreti ingiuntivi n. 1413/04 e
n. 1465/04, per le causali di cui in motivazione; dichiara tenuta e condanna la convenuta
alla restituzione, in favore di M. A., della somma di € 1.768,65, oltre ad
interessi al tasso dell’8% annuo da calcolarsi quanto ad € 196,75 dal
30/9/2002; quanto ad € 31,25 dal 31/12/2002; quanto ad € 46,74 al 31/3/2003;
quanto ad € 300,00 dal 30/06/2003; quanto ad € 300 dal 30/09/2003; quanto ad
€ 295,52 al 31/12/2003; quanto ad € 298,19 dal 31/03/2004 e quanto ad €
300,00 dal 30/6/04, sino alla data di chiusura del conto (7.10.2004); sulla
somma complessiva così ottenuta sono dovuti interessi legali dalla domanda
(10.11.2004) al saldo; rigetta tutte le ulteriori domande svolte
da parte attrice; pone a carico di parte attrice le spese
di lite della fase monitoria; dichiara compensate fra le parti le spese
del presente giudizio di opposizione, nella misura del 40%; dichiara tenuta e condanna parte attrice
a rifondere alla convenuta opposta il residuo 60% delle spese di lite da
questa sostenute, percentuale che liquida in complessivi € 4.270,74 (di cui €
156,54 per spese, € 1.324,20 per diritti, € 2.790,00 per onorari) oltre a
rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Mantova, lì 21/04/2007. Il Giudice (dott.ssa Alessandra Venturini) |