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Massimario,
art. 15 l. fall.
Corte
Appello Palermo 18 maggio 2007 – Pres. F. Picone, Rel. G. Melisenda
Giambertoni.
Segnalazione
dell’Avv. Alessandro Palmigiano
Fallimento – Notificazione del ricorso e del
decreto di convocazione – Competenza dell’ufficiale giudiziario – Sussistenza
– Violazione – Inesistenza.
Il termine “notificazione” di cui al terzo comma
dell’art. 15 della legge fallimentare deve essere inteso in senso giuridico
di notificazione effettuata per il tramite di ufficiale giudiziario.
Pertanto, ove tale formalità venga eseguita da soggetti diversi (nella specie
ufficiali di PG) la stessa è inesistente e comporta la nullità di tutti gli
atti del procedimento e della relativa sentenza di fallimento nonchè la
rimessione degli atti al primo giudice. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza
n. 35/07 in data 7 marzo 2007 il Tribunale di Palermo, ad istanza del
Pubblico Ministero, dichiarava falliti la “Z. B. e figli s.n.c.” con sede
legale in Palermo, i soci illimitatamente responsabili P. Z. e G. Z. ed i
soci receduti illimitatamente responsabili B. Z. ed A. Z., rilevando che:
§
Il
decreto di convocazione ex art. 15 L.F. era stato regolarmente notificato nel
termine abbreviato in esso indicato (tre giorni liberi prima dell’udienza di
comparizione, fissata per il 6 marzo 2007) a P. Z. e G. Z. in proprio e nella
qualità di legali rappresentanti della società, mentre A. Z. si era reso
irreperibile, non operando, dunque, nei suoi riguardi l’onere della notifica;
§
nel
decreto predetto, per una mera svista, non era stato abbreviato il termine
per il deposito di memorie difensive e documenti, e però l’indicazione del
termine minimo ordinario (sino a sette giorni prima dell’udienza), per quanto
incompatibile con la tempistica della comparizione, non aveva prodotto
conseguenze di sorta, trattandosi di termine meramente ordinatorio e dunque
non implicante alcuna decadenza per la parte;
§
anche
B. Z. e A. Z. erano assoggettabili al fallimento, non essendo ancora decorso
alla data della sentenza (7 marzo 2007) l’anno da momento in cui la
cessazione della loro qualità di soci era divenuta opponibile ai terzi a
mente dell’articolo 147 comma secondo 147 L. F.;
§
ed
invero, come emerso dalla visura camerale in atti, i predetti avevano ceduto
le proprie quote di partecipazione in data 8 febbraio 2006 con atto iscritto
presso la Camera di Commercio in data 9 marzo 2006;
§
l’insolvenza
della società era comprovata da una rilevante esposizione debitoria (di gran
lunga superiore al limite minimo di legge di 25.000 euro), dalla circostanza
che l’attività era cessata da tempo ed infine dall’esistenza di numerose
procedure esecutive a carico della stessa “Z. B. e Figli s.n.c.” e di tutti i
suoi soci;
§
la
società resistente non aveva fornito alcuna prova in ordine all’eventuale
mancato superamento della soglia di fallibilità stabilita dall’art. 1 LF, né
alcun rilievo aveva sollevato sul punto G. Z., unico socio illimitatamente
responsabile ad essersi costituito in sede prefallimentare.
Con distinti
ricorsi, rispettivamente depositati in data 23 marzo 2007 e 6 aprile 2007, A.
Z., nonché B., P. e G. Z. (questi ultimi due in proprio e quali soci ed
amministratori della “Z. B. e Figli s.n.c.”) proponevano appello avverso
detta sentenza, invocandone la dichiarazione di nullità o comunque la revoca
sulla base delle articolate doglianze di cui si dirà appresso.
Notificati i
ricorsi, si costituiva in entrambi i procedimenti il Curatore del fallimento,
che resisteva alle impugnazioni contestando la fondatezza delle censure
dedotte dagli appellanti.
All’udienza
del 18 maggio 2007 le cause sono state discusse dalle parti e la Corte ha
pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo, con riserva di deposito
della motivazione entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere disposta, a mente
dell’articolo 335 c.p.c., la riunione delle impugnazioni separatamente
proposte da A. Z. e dai suoi congiunti avverso la sentenza dichiarativa del
fallimento.
Con il ricorso iscritto al n. 642/2007 R.G. P. e G. Z. –
in proprio e nelle spiegate qualità – e B. Z. hanno esposto che:
§
l’istanza
di fallimento avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Palermo in data 2 febbraio 2007 aveva tratto origine dalla relazione del 5
dicembre 2006 con cui il Curatore del fallimento di altra società, la “Z. P.
e Z. G. s.d.f.”, aveva prospettato lo stato di insolvenza della “Z. B. e
Figli s.n.c.”;
§
con
decreto emesso il 27 febbraio 2007, notificato il 28 febbraio 2007 alla
società ed a P., G. e B. Z. a mezzo della Polizia Giudiziaria, il giudice
delegato dal Tribunale aveva disposto la convocazione delle parti per
l’udienza del 6 marzo 2007, assegnando termine ai debitori sino a sette
giorni prima per depositare documenti e memorie, ed onerando Pubblico
Ministero istante di notificare copia del ricorso e del decreto di
convocazione alla società ed ai soci almeno tre giorni prima;
§
soltanto
a seguito dell’esame della sentenza impugnata essi appellanti erano venuti a
conoscenza del fatto che il Presidente della Sezione fallimentare del
Tribunale, con separato decreto, loro non notificato, aveva disposto
l’abbreviazione dei termini a comparire previsti dall’art. 15 L.F. da
quindici a tre giorni.
Tanto
premesso, i predetti appellanti hanno eccepito la nullità del decreto di
convocazione e della sua notificazione, e dunque di tutti gli atti successivi
e della sentenza, deducendo che:
§
era
stato violato il termine a comparire di quindici giorni liberi previsto dal
terzo comma dell’art. 15 L.F., così come il termine di sette giorni per il
deposito di memorie e documenti assegnato nel decreto di convocazione a mente
del successivo quarto comma del medesimo art. 15, cosa che aveva loro
impedito di predisporre le proprie difese;
§
l’eccezione
non era superabile, come invece aveva ritenuto il Tribunale, sul rilievo che
il termine di 15 giorni liberi era stato abbreviato con decreto presidenziale
ai sensi dell’art. 15 quinto comma L.F.;
§
il
decreto, infatti, non era stato loro notificato unitamente al provvedimento
di convocazione, mentre avrebbe dovuto essere steso in calce all’atto
originale ed alle copie, dal momento che la struttura della fase
prefallimentare – formalmente camerale ma sostanzialmente contenziosa,
ispirata all’esigenza di garantire il contraddittorio tra le parti – avrebbe
postulato l’applicazione delle disposizioni del codice di rito e, dunque,
dell’art. 163 bis c.p.c.;
§
sul
piano sostanziale, essi appellanti non avevano avuto conoscenza della
disposta abbreviazione del termine di comparizione, e dunque, ritenendo leso
il loro diritto di difesa, si erano legittimamente astenuti dal compimento di
attività difensive, né era loro onere ricercare ed accertare aliunde le
ragioni della apparente
erroneità del termine di tre giorni indicato nel decreto loro notificato;
§
l’abbreviazione
del termine a comparire era stata illegittimamente disposta in assenza di
specifica richiesta del Pubblico Ministero istante, e pertanto con un
provvedimento ultra petita;
§
radicalmente
nulla doveva considerarsi la notificazione del decreto di convocazione, in
quanto eseguita dalla Polizia Giudiziaria e non a ministero dell’Ufficiale
Giudiziario, e quindi compiuta in violazione delle norme di cui agli artt.137
e ss. c.p.c. e dell’art. 106 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229;
§
il
Pubblico Ministero istante, infine, era del tutto carente di legittimazione,
dal momento che l’asserita insolvenza della società non gli era stata
segnalata da un Giudice che l’avesse rilevata nel corso di un giudizio
civile, come prescritto dall’art. 7 n. 2 L.F., ma risultava da una relazione
presentata dal curatore di altro fallimento.
******
A. Z. ha
affidato le proprie censure a cinque motivi di impugnazione
Con il primo
motivo ha dedotto che il 7 marzo 2007, data della sentenza dichiarativa di
fallimento, la sua qualità di socio della Z. B. s.n.c. era cessata da oltre
un anno, e pertanto il Tribunale avrebbe errato nel dichiararlo fallito.
Egli,
infatti:
§
aveva
ceduto la propria quota di partecipazione a G. Z. in data otto febbraio 2006,
come risultava dall’autentica notarile delle firme apposte in calce all’atto
di cessione, dal certificato della CCIAA di Palermo- Ufficio del Registro
delle Imprese e dallo stesso ricorso del Pubblico ministero istante;
§
aveva,
inoltre, osservato le formalità per rendere nota ai terzi la cessione delle
quote, curando il deposito dell’atto presso il registro delle Imprese di
Palermo in data 13 febbraio 2006, prot. 4163, con la conseguenza che
l’iscrizione dello scioglimento del rapporto sociale aveva avuto efficacia
dopo cinque giorni dal deposito, ossia dal 18 febbraio 2006.
Operavano,
dunque, per un verso, il disposto dell’art. 147 secondo comma L.F., secondo
cui <<il fallimento dei soci
di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo
scioglimento del rapporto sociale se sono state osservate le formalità per
rendere noti ai terzi i fatti indicati…>>; per altro verso, la
previsione dell’articolo 11 comma 8, del D.P.R. n. 581/95 (Regolamento di attuazione dell’art. 8
della l. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro
delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile), secondo cui le
iscrizioni richieste devono essere eseguite entro il termine di cinque giorni
dalla data di deposito in via telematica.
Peraltro, la
richiesta di iscrizione era perfettamente conoscibile da tutti gli Uffici
Giudiziari, grazie alla interconnessione telematica operante tra il sistema
informatico delle Camere di commercio e il sistema informatico
dell’Amministrazione della giustizia. Qualsiasi interessato, inoltre, avrebbe
potuto richiedere idonea attestazione all’Ufficio del Registro delle Imprese
circa l’esistenza e la data di una richiesta di tal fatta.
Il Tribunale,
dunque, pur muovendo dalla corretta premessa che l’anno dallo scioglimento
del rapporto sociale di cui all’art. 147 L.F. decorre dall’esecuzione delle
formalità atte a rendere noto lo scioglimento stesso ai terzi, ne aveva
tratto una conseguenza erronea, e cioè che solo la data d’iscrizione nel
Registro delle imprese potesse costituire il momento da cui far decorrere il
termine annuale per l’estensione del fallimento all’ex socio.
In tal modo,
hanno soggiunto gli appellanti, era stata operata un’indebita commistione
della disciplina della dichiarazione del fallimento dell’imprenditore cessato
(per il quale l’art. 10 L.F. individua espressamente la decorrenza del
termine annuale nella data di cancellazione dal registro delle imprese) e del
socio cessato (nei cui riguardi, ancorata ex art. 147 L.F. all’osservanza
delle <<formalità per rendere
noti ai terzi i fatti indicati>>).
Con il
secondo motivo di appello A. Z. ha lamentato che il Tribunale avrebbe errato
nel ritenerlo irreperibile sulla scorta delle mere indicazioni contenute
nella relazione di servizio in data 2 marzo 2007 della sezione di P. G.
Carabinieri della Procura della Repubblica di Palermo, prodotta all’udienza
del 6 marzo 2007 dal Pubblico Ministero.
La Polizia
Giudiziaria, infatti, aveva dato atto di avere “cercato” esso appellante a
casa (il giorno 28 febbraio di pomeriggio), presso i genitori e presso il
luogo della sua attività lavorativa senza rintracciarlo, e di avere
ripetutamente chiamato il numero del suo telefono cellulare, senza che
nessuno rispondesse.
Orbene, la
necessaria applicazione delle norme del codice di rito in tema di
notificazioni avrebbe imposto, nel caso di mancato rinvenimento del debitore
(e di altre persone abilitate a ricevere l’atto) presso l’abitazione
risultante dai registri anagrafici, constatato dall’ufficiale giudiziario, di
effettuare la notificazione nelle forme prescritte dall’art. 140 c.p.c..
Nell’ipotesi,
poi, in cui vi fossero stati elementi idonei ad evidenziare il verificarsi di
un trasferimento in altro luogo sconosciuto, la notifica del decreto di
convocazione avrebbe dovuto essere fatta con il rito degli irreperibili.
Poiché, in
concreto, come emerso dalla citata relazione della Polizia Giudiziaria, erano
noti sia l’abitazione che il domicilio di esso appellante, il Pubblico
Ministero istante avrebbe dovuto curare la notifica nelle forme di cui
all’articolo art. 140 c.p.c.: il non averlo fatto aveva determinato un
insanabile vizio del procedimento.
Con il terzo
motivo di appello è stato dedotto che il Pubblico Ministero si sarebbe
limitato a chiedere, col proposto ricorso, il fallimento della <<Z. B. e figli s.n.c.” e dei singoli soci illimitatamente
responsabili>>, e non anche quello degli ex soci A. e B. Z.,
dichiarato, pertanto, in violazione dell’articolo 6 L.F., e cioè in difetto
del ricorso del debitore, di uno o più creditori o del Pubblico Ministero
stesso.
D’altra
parte, non avrebbe potuto essere invocato il disposto dell’articolo 147 L.F.
secondo cui il fallimento di una società in nome collettivo produce anche il
fallimento dei soci illimitatamente responsabili, essendo egli un ex socio,
assoggettabile al fallimento solo a condizione che i debiti fossero sorti
antecedentemente al suo recesso.
Sotto altro
profilo – è stato dedotto con il quarto motivo di appello, coincidente con
una delle doglianze spiegate da P., G. e B. Z. – l’iniziativa del Pubblico
Ministero era stata sollecitata dal curatore di altro fallimento e non da un
Giudice che avesse rilevato l’insolvenza nel corso di un giudizio civile,
come, invece, prescritto dall’articolo 7 comma secondo L.F..
Infine, con
il quinto motivo di appello è stata sostenuta l’insussistenza dei requisiti
dimensionali previsti dall’articolo 1 L.F., dal momento che la società era
inattiva da anni, e dunque nell’ultimo triennio non aveva conseguito alcun
ricavo, mentre gli investimenti non avevano raggiunto i 300.000 euro.
*****
Esigenze di
priorità logica inducono ad esaminare, innanzitutto, le censure riguardanti
la notifica del decreto di convocazione delle parti, omessa nei confronti di
A. Z. perché ritenuto colpevolmente irreperibile ed effettuata nei riguardi
degli altri appellanti non a ministero dell’Ufficiale Giudiziario, ma a mezzo
della Polizia Giudiziaria e su autonomo impulso del Pubblico Ministero
istante.
Benchè non
constino specifici precedenti in termini, ritiene questo collegio che il
tenore letterale del novellato articolo 15 comma terzo L.F.<(“Tra la data della notificazione, a cura di
parte, del decreto di convocazione e del ricorso…”) non consenta di
dichiarare il fallimento in difetto di una notificazione in senso giuridico
del decreto in parola; indicazione, questa, coerente con i principi
ispiratori della nuova istruttoria prefallimentare, volta a garantire la
piena realizzazione del principio del contraddittorio, pur se nelle forme
camerali.
In questa
prospettiva, è stato persuasivamente sostenuto che il rischio di atti
distrattivi o di fuga del debitore, ovvero la prossimità del consolidamento
di ipoteche, della scadenza del termine annuale ex artt. 10 o 147 L.F. o
della irrevocabilità dei pagamenti concretano le “particolari ragioni di urgenza” previste dall’articolo 15
quinto comma L.F.. Si giustifica, dunque, in presenza di eventualità
siffatte, l’abbreviazione del termine a
comparire sino a tre giorni liberi, così come la prescrizione di modalità
semplificate di notifica autorizzate dal giudice a mente dell’articolo 151
c.p.c.; non è consentito, però, di prescindere dall’onere della notifica.
L’articolo
15 L.F. in altri termini, non prevede deroghe, espresse o implicite, nelle
ipotesi, precedentemente delineate dalla prassi giurisprudenziale in sintonia
con la sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 1970, di irreperibilità
derivante dal comportamento del debitore e non superabile se non tramite
complesse indagini; ipotesi nelle quali le esigenze di celerità della
procedura fallimentare e gli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti da
una convocazione non immediata possono trovare rimedio, quando non si
determinano decadenze, nella adozione dei provvedimenti cautelari o
conservativi atipici previsti dall’articolo 15 comma ottavo L.F..
Nel caso di
specie, è pacifico che nessuna forma di notifica del decreto di convocazione
delle parti è stata fatta ad A. Z., nei cui confronti, come risulta dalla già
citata relazione di servizio in data 2 marzo 2007 della sezione di P.G.
Carabinieri della locale Procura della Repubblica, vennero effettuate delle
mere ricerche.
Dalla
materiale inesistenza della notifica discende la nullità di tutti gli atti
successivi al decreto di convocazione, e dunque della sentenza dichiarativa
del fallimento dello stesso A. Z., che comporta la rimessione degli atti al
Tribunale.
In
giurisprudenza, invero, è stato chiarito che per i procedimenti che iniziano
con citazione non si fa luogo a rimessione al primo giudice, ai sensi
dell’articolo 354 c.p.c., quando la notifica dell’atto introduttivo non sia
nulla, ma sia addirittura omessa o inesistente, dovendo il giudice di appello
limitarsi a dichiarare la nullità dell’intero giudizio (Cass. 99/259 Cass.
91/5368).
Viceversa,
con riferimento ai procedimenti che iniziano con ricorso, il giudice di
appello che rilevi l’inesistenza della notificazione, una volta perfezionata
la fase dell’ “editio actionis”
con il tempestivo deposito del ricorso stesso, deve dichiarare la nullità
della sentenza impugnata, non essendosi in quella fase instaurato il
contraddittorio per mancata attuazione della “vocatio in ius” e, in applicazione analogica dell’art. 354
cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice.
Sarà il
primo giudice ad assegnare termine perentorio per la notificazione, da
eseguire o da rinnovare, onde consentire il realizzarsi del contraddittorio
con la controparte, non rilevando che l’inesistenza della notificazione
dell’atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della
notificazione) contemplata dall’art. 354 cod. proc. civ., atteso che tale
articolo fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione. In questi
ultimi, infatti, l’iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia
intervenuta la notifica della citazione stessa, e non tiene conto della
scissione tra “editio actionis e
vocatio in jus”, che si verifica
nei procedimenti introdotti con ricorso (in termini, Cassazione civile, sez.
lav., 8 settembre 2004, n. 18081).
****
Il
riferimento all’ipotesi di omessa notifica del ricorso e del decreto di
convocazione offre il destro per esaminare la censura – proposta da B., P. e
G. Z. (gli ultimi due anche nella spiegata qualità) – riguardante il difetto
assoluto di competenza della Polizia Giudiziaria ad effettuare la
notificazione di quegli atti.
Giova
premettere, in punto di fatto, che il Pubblico Ministero non era stato
autorizzato né dal Presidente del Tribunale, né dal Tribunale, né dal Giudice
relatore delegato, ad effettuare la notifica del decreto di convocazione ex
art. 15 comma terzo L.F. a mezzo della Polizia Giudiziaria, vale a dire in
una delle possibili forme speciali che l’organo giudicante può prescrivere a
mente dell’art. 151 c.p.c..
Ora –
ribadito che il già menzionato riferimento testuale contenuto nell’articolo
15 comma terzo L.F. evoca la fattispecie della notificazione in senso
giuridico – deputato alla notificazione degli atti processuali civili, “quando non è disposto altrimenti”
(art. 137 c.p.c.) è l’Ufficiale Giudiziario, tanto che, ove vi provveda un
soggetto diverso ed estraneo al suo ufficio, l’attività di notifica deve
considerarsi inesistente, e cioè eccentrica rispetto al suo modello legale.
In
particolare, con la sentenza n. 1195 del 1999 (si esprime nei medesimi
termini la sentenza n. 2635 del 1999, resa con riguardo ad identica
fattispecie) la Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto giuridicamente
inesistente e non suscettibile di sanatoria, né per mezzo della rinnovazione
disposta dal giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c., né mediante la
costituzione in giudizio dell’altra parte, <<la notificazione dell’atto processuale che, fuori dai casi
espressamente previsti dalla legge(…) lungi dall’essere eseguita
dall’ufficiale giudiziario, sia effettuata da un altro soggetto, non importa
se pubblico ufficiale, non essendo tale diverso soggetto legittimato a
svolgere la funzione>>.
Nella motivazione
di detta sentenza, dopo l’indicazione in via esemplificativa di alcuni tra
<<i casi espressamente
previsti dalla legge>> in deroga alla esclusiva potestà
notificatoria dell’Ufficiale Giudiziario, si fatto espressamente salve
<<le diverse modalità che
possono essere disposte dal giudice a norma dell’art. 151 c.p.c.>>;
norma processuale in bianco nella indicazione dei presupposti e dello
sviluppo del procedimento notificatorio.
In termini
ancora più espliciti, con la sentenza n. 5392 del 2004 la Corte di
nomofilachia ha dichiarato inammissibile il ricorso per cessazione proposto
dal Ministero dell’Interno e dal Prefetto di Milano – notificato a mezzo di
un Ufficiale di Polizia Giudiziaria – avverso il provvedimento con cui il
Tribunale aveva dichiarato illegittima l’espulsione di un extracomunitario.
La rilevata
inesistenza della notifica del ricorso è stata fatta derivare dalla
considerazione che <<l’Ufficiale
di P. G. è assolutamente incompetente a compiere notifiche di atti
processuali civili e, ove vi provveda, non ha nè veste né poteri diversi da
quelli di un qualsiasi privato cittadino che si arroghi la medesima funzione.
Tale incompetenza – si ripete, assoluta – non consente di ravvisare una
ipotesi di nullità, sanabile con il rinnovo della notifica in forma rituale,
perché, non provenendo l’atto da persona investita del potere di
certificazione, non assume nessun rilievo né quanto la “relata” attesta, né
il fatto che l’atto scritto sia, materialmente, pervenuto nella sfera del
destinatario. La legittimazione di chi provvede alla notifica è infatti
condizione essenziale perché la notificazione esplichi, almeno in parte, gli
effetti che le sono propri>> (nei medesimi termini, Cass.
19921/2004, resa con riguardo ad analoga fattispecie, nella quale il ricorso
per cassazione del Prefetto di Salerno, riguardante una contestazione per
eccesso di velocità, era stato “notificato” a mezzo del locale Commissario di
P. S.).
Venendo al
caso di specie, l’ipotesi che la Polizia Giudiziaria possa esercitare una
generale potestà notificatoria degli atti civili in forza di un ordine del
Pubblico Ministero, impartitole al di fuori di una speciale autorizzazione
del giudice ex art. 151 c.p.c., non trova alcun avallo nelle norme del R. D.
30 gennaio 1941 n. 12 sull’ordinamento giudiziario (segnatamente,
nell’articolo 83, a mente del quale <<Il Procuratore Generale esercita la sorveglianza sull’osservanza
delle norme relative alla diretta disponibilità della Polizia Giudiziaria da
parte dell’AG>>) né, tanto meno, in quelle del codice di
procedura civile.
Tale potere,
del resto, è espressamente limitato ad ipotesi specifiche anche nell’ambito
del procedimento penale, se si considera che gli articoli 58 e 59 del codice
di rito – rispettivamente riguardanti la disponibilità della Polizia
Giudiziaria da parte delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali
e le subordinazione delle relative sezioni ai magistrati che dirigono gli
uffici presso cui le stesse sono istituite – non valgono ad ampliare l’ambito
applicativo dell’articolo 151 c.p.p. (“Notificazioni
richieste dal Pubblico ministero”), che recita al primo comma:
<< Le notificazioni di atti
del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite
dall’ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di
atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata
a compiere o è tenuta ad eseguire>>.
In concreto,
il Pubblico Ministero istante ha fatto “notificare” il decreto di
convocazione a P. Z. e G. Z., sia in proprio che nella qualità di legali
rappresentanti della “Z. B. e figli s.n.c.” ed al socio receduto B. Z., alla
stregua di una mera prassi, che – forgiata dai Tribunali nell’ambito della
disciplina precedente alla entrata in vigore del D. lgs n. 5 del 9 gennaio
2006 – non può, oggi, trovare cittadinanza in difetto di una specifica
autorizzazione del giudice, emessa ai sensi dell’articolo 151 c.p.c.;
autorizzazione idonea a radicare, nel singolo caso, il potere di notifica in
testa alla Polizia Giudiziaria.
Rilevata,
dunque, la giuridica inesistenza della notificazione del decreto di
convocazione – non sanabile e non sanata dalla costituzione, nella fase
prefallimentare, di G. Z. – e dunque la nullità di tutti gli atti successivi,
l’appellata sentenza va dichiarata nulla anche nei confronti di P. Z. e G.
Z., sia in proprio che nella qualità di legali rappresentanti della “Z. B. e
figli s.n.c.” e del socio receduto B. Z..
Per le
medesime ragioni esposte nella trattazione dell’appello proposto da A. Z., la
causa va rimessa al primo giudice.
Sussistono
giusti motivi, in considerazione delle peculiarità delle fattispecie
all’esame di questa Corte, per dichiarare interamente compensate le spese tra
le parti le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte,
definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti,
dichiara la
nullità della sentenza n. 35/07 in data 7 marzo 2007 del Tribunale di Palermo
dichiarativa del fallimento della Z. B. e Figli s.n.c. e dei soci
illimitatamente responsabili Z. P., Z. G., nonché dei soci receduti
illimitatamente responsabili Z. B. e Z. A. e rimette la causa al primo
giudice. Compensa integralmente tra le parti le spese di questo grado del
giudizio.
Palermo, 18
maggio 2007
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