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Foglio di giurisprudenza |
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| Riviste: | Crisi d'Impresa e Fallimento | Diritto penale dell'Impresa |
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Dir. scientifico |
Comitato scientifico: |
Franco Benassi, Mauro Bernardi, Paolo Giovanni Demarchi Albengo, Bruno Inzitari. |
ISSN 1724-7578 |
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IL CASO.it, I, 6845 - pubb. 23/01/2012 Tribunale Varese, 29 luglio 2011 - - Est. Cosentino.
Registro delle imprese – Principio di tipicità degli atti soggetti a iscrizione – Atti iscrivibili ex art. 2470 c.c. e ex art. 2300 c.c. – Conseguenze.
Il principio di tipicità degli atti soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese appare immanente alla stessa funzione pubblicitaria, la quale non tollera incertezza in ordine agli atti da pubblicizzare né ammette mere facoltà di pubblicizzare al di fuori dei casi previsti, pena la compromissione dell’affidamento dei terzi che rischierebbero di veder pubblicizzati atti dei quali si ignorava colpevolmente la soggezione a pubblicità. Essenziale ad ogni sistema di pubblicità è, infatti, la predeterminazione legale degli atti e dei fatti soggetti alla pubblicità stessa, onde consentire ai terzi di conoscere preventivamente quali di essi trovare rappresentati nel pubblico registro. L’iscrizione nel registro di atti e fatti non contemplati espressamente dalla legge deve dunque essere negata. Nel campo della disciplina delle società di persone, manca una disposizione quale quella dettata dall’art. 2470 c.c. in tema di società di capitali, norma che prevede l’iscrizione dell’atto che determini il trasferimento della titolarità della partecipazione. Tale norma prevede un obbligo di iscrizione del trasferimento della quota e introduce un criterio di soluzione del conflitto tra più aventi causa dal medesimo soggetto. Con riferimento alle società di persone è invece oggetto di pubblicità esclusivamente la modifica dell’atto costitutivo conseguente a vicende traslative di partecipazioni sociali (art. 2300 c.c.), mentre non vi sono regole specifiche ai fini della certezza e stabilizzazione della circolazione giuridica di tale “bene”. Tanto basta ad escludere l’illegittimità del rifiuto del Conservatore del registro delle imprese di iscrivere la domanda giudiziale posta dal ricorrente (nel caso di specie si trattava di una domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. di un atto di trasferimento di quote di una s.a.s. dal socio accomandatario al socio accomandante). (Andrea Paganini) (riproduzione riservata)
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"L’uomo deve capire che il destino non è un salto di morte sotto un treno ma un salto sotto un treno scampandone senza il minimo danno" Jiri Kolár, poeta ceco del ‘900. (Fotogramma tratto dal film "Il treno per il Darjeeling" del regista Wes Anderson).
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