IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 7038

 

 

data pubblicazione 14/03/2012

 

 

 

Tribunale Novara, 23 giugno 2011 - - Est. Felice.

 

Intermediazione finanziaria – Regolamentazione contrattuale – Contratto quadro – Integrazione normativa.

Intermediazione finanziaria – Disciplina generale – Contratto quadro – Mandato in rem propriam.

Intermediazione finanziaria – Controversia relativa al contratto di investimento – Onere delle parti in giudizio.

Intermediazione finanziaria – Oneri informativi dell’intermediario –Modulazione dell’onere della prova – Relevatio ab onere probandi – Rischio generale – Rischio emittente specifico.

Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi dell’intermediario – Informazione iniziale – Obbligo di informazione continuata di matrice contrattuale.

Intermediazione finanziaria – Flessione del titolo – Obblighi informativi dell’intermediario – Opportunità di formulare una valutazione in termini negativi del rischio – Insussistenza.

Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi – Condotta rimproverabile dell’intermediario – Mutamento del rischio dei titoli.

 

Il contratto quadro che disciplina ed indica tutti i servizi di investimento oggetto della prestazione costituisce regolamentazione applicabile, in via di integrazione, ai contratti relativi alle singole operazioni di investimento, senza che a dette operazioni possa, però, disconoscersi il proprium di autonome operazioni contrattuali. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Lo schema contrattuale del contratto normativo è apprezzabile alla stregua di un mandato in rem propriam conferito dal cliente all’istituto bancario, di guisa che esso istituto agisce, quale mandatario, per conto del mandante, ma nell’interesse proprio, ovvero acquistando per sé gli strumenti finanziari oggetto di pattuizione e rivendendoli, poi, con veri e propri contratti esecutivi del mandato, al medesimo cliente. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Fermo restando l’onere probatorio dell’attore in ordine al nesso di causalità che tesse condotta negligente e danno subito, in virtù dell’art. 23, sesto comma, TUF, è onere dell’intermendiario quello di fornire la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.(Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il rispetto degli oneri informativi normativamente previsti, che deve essere provato dall’intermediario giusta la revelatio di cui all’art.23, comma sesto, TUF, comporta che l’intermediario debba fornire agli investitori notizie specifiche sui rischi connessi ai singoli investimenti (c.d. rischio emittente specifico) essendo a tale fine insufficienti le informazioni di carettere generale contenute nel documento di cui all’allegato 3 al Regomamento Consob n. 11522 (c.d. rischi generali). (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Sebbene, al contrario degli oneri informativi ‘iniziali’, un obbligo informativo ‘continuato’ (o di monitoraggio) non sia evincibile dalla disciplina normativa, nulla esclude che fonte dello stesso possa essere di matrice convezionale costituita da pattuizioni contrattuali aggiuntive alla mera negoziazione del contratto quadro. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La semplice flessione del prezzo dei titoli, se accompagnata dalla stabile permanenza di un rating positivo presso le agenzie internazionali, non può ritenersi circostanza tale da indurre gli intermediari a formulare una valutazione di rischio in termini negativi. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Non può essere rimproverata di alcuna violazione dell’obbligo di informazione e monitoraggio, sebbene di fonte convenzionale, assunto nei confronti del cliente, la banca convenuta che non si trovi nella reale possibilità di cogliere tempestivamente il mutamento del rischio dei titoli oggetto della pattuizione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

 

Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro


Contratti, natura e contenuto

Ordini di negoziazione, natura

Doveri informativi dell'intermediario, violazione, rimedi a disposizione del cliente, onere della prova e nesso di causalità

Doveri informativi dell’intermediario, singole operazioni

Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto, disinvestimento

Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto, know your merc. rule


Il testo integrale

 

 













 

Nuova pagina 1
   Tutto  IL CASO.it
 

 

 

 

Massimari e codici

Codice civile

Legge fallimentare

Codice di proc. civile

Contr. e mercati finanz.

Processo societario

Fallimentare

Novità

Archivi

Leasing e Fallimento

Dottrina

Trust e crisi impresa

Legge fallimentare

Processo civile

Novità

Cass. S.U. 19246/2010

Archivi

Dottrina

Processo societario

Codice di proc. civile

Diritto societario

Novità

Archivi

Dottrina

Registro Imprese

Codice civile

Processo societario

Finanziario e bancario

Novità

Arch. finanzario

Arch. bancario

Dottrina

Contr. e mercati finanz.

Normativa comunitaria

Diritto civile

Persone e famiglia

Diritto civile

Archivi

Lavoro

Sez. Un. Civ. C. Cassaz.

Archivi

 

Giurisprudenza ABF

Novità

Ricerca documenti

Ricerca

Tutti gli archivi

Diritto Fallimentare

Diritto Finanziario

Diritto Bancario

Procedura Civile

Diritto Societario

Registro Imprese

Diritto Civile

Persone e Famiglia

Sez. Un. Civ. Corte di
  Cassazione

In libreria

In libreria

Vendite competitive

Prossime vendite

Convegni

Prossimi convegni


 

IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli

Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201; C.F.: 01762090205

e-mail: assistenza@ilcaso.it
Concessionaria per la pubblicità: IUS di Stamura Bortesi, con sede in 46029 - Suzzara (MN), Via Biocheria n. 23. P. Iva: 02389250206.