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Foglio di giurisprudenza |
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| Riviste: | Crisi d'Impresa e Fallimento | Diritto penale dell'Impresa |
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Dir. scientifico |
Comitato scientifico: |
Franco Benassi, Mauro Bernardi, Paolo Giovanni Demarchi Albengo, Bruno Inzitari. |
ISSN 1724-7578 |
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IL CASO.it, I, 7188 - pubb. 16/05/2012 Tribunale Palermo, 31 maggio 2011 - - Est. Claudia Spiga.
Procedimento civile - Ordine di esibizione ex artt. 210 c.p.c. e 119 T.U.B. - Ammissibilità - Limiti.
Il diritto soggettivo del correntista ad ottenere copia della documentazione relativa al rapporto bancario, ex art. 119 t.u.b., ben può essere legittimamente esercitato anche nel giudizio ed il mancato esercizio di tale facoltà prima del giudizio non vale a precludere la possibilità di chiederne l’esibizione ex art. 210 c.p.c. Peraltro tale soluzione appare conforme al principio della vicinanza della prova, posto che è indubbiamente più agevole per la banca il deposito di detta documentazione (sulla quale grava inoltre uno specifico obbligo di conservazione e rilascio copia), piuttosto che sul correntista, che, nella prassi commerciale è tempestato di documentazione cartacea, che nell’ambito di rapporti di durata (nella specie oltre ventennale), risulta indubbiamente di difficile conservazione e catalogazione. (Giorgio Algozini) (riproduzione riservata)
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"L’uomo deve capire che il destino non è un salto di morte sotto un treno ma un salto sotto un treno scampandone senza il minimo danno" Jiri Kolár, poeta ceco del ‘900. (Fotogramma tratto dal film "Il treno per il Darjeeling" del regista Wes Anderson).
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