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Foglio di giurisprudenza |
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| Riviste: | Crisi d'Impresa e Fallimento | Diritto penale dell'Impresa |
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Dir. scientifico |
Comitato scientifico: |
Franco Benassi, Mauro Bernardi, Paolo Giovanni Demarchi Albengo, Bruno Inzitari. |
ISSN 1724-7578 |
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IL CASO.it, I, 7370 - pubb. 27/06/2012 Giudice di Pace Napoli, 23 marzo 2012 - - Est. D'Onofrio. Giudice di Pace – Mediazione in funzione di conciliazione – D.lgs. 28 del 2010 – Inapplicabilità. In ragione del fatto che nel procedimento dinnanzi al Giudice di Pace è già prevista sia una conciliazione in sede contenziosa, in virtù del primo comma dell’art. 320 c.p.c., che in sede non contenziosa, ai sensi dell’art. 322 c.p.c., l’istituto della mediazione in funzione di conciliazione previsto dal d.lgs. 28/2010 non trova applicazione, stante, da una parte, il principio interpretativo secondo il quale lex posterior generalis non derogat priori speciali e, dall’altra, l’insussistenza di alcun richiamo nel decreto medesimo né l’espressa abrogazione degli articoli succitati. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
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"L’uomo deve capire che il destino non è un salto di morte sotto un treno ma un salto sotto un treno scampandone senza il minimo danno" Jiri Kolár, poeta ceco del ‘900. (Fotogramma tratto dal film "Il treno per il Darjeeling" del regista Wes Anderson).
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