Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8417 - pubb. 30/01/2013
ABF Roma 06 dicembre 2012, n. 4147 - Pres. Marziale - Est. Gemma.
Mutuo – Estinzione anticipata – Diritto del cliente – Obbligo di rimborso.
Mutuo – Estinzione anticipata di contratto assicurativo collegato – Diritto del cliente – Obbligo di rimborso.
In ipotesi di estinzione anticipata di finanziamento, il cliente ha diritto al rimborso di parte delle spese sostenute all’atto di stipula ma che, soggette a maturazione periodica, si riferiscono al periodo successivo all’estinzione. (Alessia Pecora) (riproduzione riservata)
In ipotesi di estinzione anticipata di finanziamento cui è collegato contratto di assicurazione, la banca è tenuta al rimborso delle spese assicurative non godute per estinzione anticipata del rischio, se ha operato come mandatario nella riscossione del premio. (Alessia Pecora) (riproduzione riservata)
|
|