IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 972/2007

 

 

data pubblicazione 19/09/2007

 

 

Massimario, art. 98 l. fall.

 

Tribunale di Mantova 23 agosto 2007 – Est. Mauro Bernardi.

 

Opposizione a stato passivo ex art. 98 l.f. nel testo previgente - Eccezioni in senso stretto sollevate dal curatore - Onere di formale costituzione - Necessità

 

Essendo il giudizio introdotto ex artt. 98 e segg. l.f. lo sviluppo in sede contenziosa, a cognizione piena e con rito conforme a quello ordinario - fatta esclusione per la parte introduttiva - della fase di accertamento dei crediti,  il curatore ove intenda far valere eccezioni in senso stretto (nella specie di prescrizione) ha l'onere di costituirsi formalmente in tale giudizio, non essendo sufficiente avere prospettato la questione in sede di verifica dello stato passivo. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

 

 

omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 11-1-2007 la Banca *** s.p.a. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con il quale gli organi del fallimento M. s.r.l. (di seguito M. s.r.l.) avevano rigettato la domanda di insinuazione al passivo, decisione adottata sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del credito.

L’istante censurava siffatta decisione deducendo che, essendo stato il debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni a seguito di decreto emesso il  16-10-1986, concordato poi dichiarato risolto con sentenza del 27-1-2006, il termine di prescrizione doveva ritenersi sospeso sino a tale momento ex art. 2941 n. 6 c.c..

Il curatore, rimasto contumace, non si opponeva all’accoglimento della domanda e, senza l’espletamento di attività istruttoria, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Motivi 

L’opposizione è fondata e merita accoglimento.

Premesso che il curatore (evidentemente alla luce delle ragioni in diritto esposte in sede di opposizione dal ricorrente e già condivise da questo tribunale nonché dalla corte d’appello che nelle more si sono più volte pronunciati in ordine alla applicabilità, alla fattispecie in esame, della norma di cui all’art. 2941 n. 6 c.c.) è rimasto contumace, occorre rilevare che l’opposizione allo stato passivo è un giudizio di cognizione di natura contenziosa sull'esistenza e l'efficacia, nei confronti del fallimento, del credito insinuato ed ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi della situazione giuridica vantata e della sua concorsualità, nonché dell'inesistenza, in via di eccezione, di elementi modificativi o estintivi della stessa costituendo una vera e propria impugnazione del provvedimento del giudice delegato (cfr. Cass. 13-4-2004 n. 7006) con la conseguenza che il tribunale non può pronunciarsi su questioni non dedotte dall'opponente, dal curatore e dagli altri creditori eventualmente intervenuti in causa, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 25-1-1993 n. 845).

Da ciò consegue che, essendo il giudizio di opposizione a stato passivo lo sviluppo in sede contenziosa, a cognizione piena e con rito conforme a quello ordinario - fatta esclusione per la parte introduttiva - della fase di accertamento dei crediti ( in tal senso vedasi Cass. 11-12-2003 n. 18935 nonché Cass. S.U. 28-8-1990 n. 8879 entrambe in motivazione), il curatore ha l'onere di costituirsi formalmente in tale fase onde far valere eventuali eccezioni in senso stretto sicché qualora egli, come nel caso di specie, abbia prospettato la prescrizione del credito in sede di verifica dello stato passivo, la relativa eccezione, per poter essere esaminata nell’ambito del giudizio instaurato ex art. 98 l.f., doveva essere riproposta nelle forme ordinarie in quanto non rilevabile d’ufficio (v. art. 2938 c.c.; cfr. Cass. S.U. 27-7-2005 n. 15661).

Poiché pertanto la questione della prescrizione e dell’eventuale sospensione del suo corso, nel presente giudizio, non può essere delibata, occorre verificare nel merito la fondatezza della domanda di insinuazione dovendosi rilevare al riguardo che il credito (non contestato né nell’an né nel quantum dal curatore) risulta adeguatamente comprovato alla stregua della documentazione dimessa, degli accertamenti svolti dal commissario giudiziale nell’ambito della procedura di concordato preventivo e del riconoscimento in quella sede effettuato dalla società debitrice.

Il comportamento processuale del curatore e la particolarità della fattispecie giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

in accoglimento della proposta opposizione ammette Banca *** s.p.a. al passivo del fallimento M. s.r.l. per € ** in via chirografaria ed ordina la conseguente modificazione dello stato passivo;

compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Cosi' deciso in Mantova, lì 23/08/2007.














 

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