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Tribunale
di Mantova 23 agosto 2007 – Est. Mauro Bernardi. Opposizione a stato passivo ex art. 98 l.f. nel testo previgente -
Eccezioni in senso stretto sollevate dal curatore - Onere di formale
costituzione - Necessità Essendo il giudizio introdotto ex artt. 98 e segg. l.f. lo sviluppo
in sede contenziosa, a cognizione piena e con rito conforme a quello
ordinario - fatta esclusione per la parte introduttiva - della fase di
accertamento dei crediti, il
curatore ove intenda far valere eccezioni in senso stretto (nella specie di
prescrizione) ha l'onere di costituirsi formalmente in tale giudizio, non
essendo sufficiente avere prospettato la questione in sede di verifica dello
stato passivo. (mb) Svolgimento
del processo
Con ricorso notificato in data 11-1-2007
la Banca *** s.p.a. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f.
avverso il provvedimento con il quale gli organi del fallimento M. s.r.l. (di
seguito M. s.r.l.) avevano rigettato la domanda di insinuazione al passivo,
decisione adottata sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del credito.
L’istante censurava siffatta decisione deducendo che, essendo stato
il debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo con cessione dei
beni a seguito di decreto emesso il
16-10-1986, concordato poi dichiarato risolto con sentenza del
27-1-2006, il termine di prescrizione doveva ritenersi sospeso sino a tale
momento ex art. 2941 n. 6 c.c.. Il curatore, rimasto contumace, non si opponeva all’accoglimento
della domanda e, senza l’espletamento di attività istruttoria, la causa
veniva rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe
riportate. Motivi L’opposizione è fondata e merita accoglimento. Premesso che il curatore (evidentemente alla luce delle ragioni in
diritto esposte in sede di opposizione dal ricorrente e già condivise da
questo tribunale nonché dalla corte d’appello che nelle more si sono più
volte pronunciati in ordine alla applicabilità, alla fattispecie in esame,
della norma di cui all’art. 2941 n. 6 c.c.) è rimasto contumace, occorre
rilevare che l’opposizione allo stato passivo è un giudizio di cognizione di
natura contenziosa sull'esistenza e l'efficacia, nei confronti del
fallimento, del credito insinuato ed ha ad oggetto l'accertamento della
sussistenza degli elementi costitutivi della situazione giuridica vantata e
della sua concorsualità, nonché dell'inesistenza, in via di eccezione, di
elementi modificativi o estintivi della stessa costituendo una vera e propria
impugnazione del provvedimento del giudice delegato (cfr. Cass. 13-4-2004 n.
7006) con la conseguenza che il tribunale non può pronunciarsi su questioni
non dedotte dall'opponente, dal curatore e dagli altri creditori
eventualmente intervenuti in causa, salvo che si tratti di questioni
rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 25-1-1993 n. 845). Da ciò consegue che, essendo il giudizio di opposizione a stato
passivo lo sviluppo in sede contenziosa, a cognizione piena e con rito
conforme a quello ordinario - fatta esclusione per la parte introduttiva -
della fase di accertamento dei crediti ( in tal senso vedasi Cass. 11-12-2003
n. 18935 nonché Cass. S.U. 28-8-1990 n. 8879 entrambe in motivazione), il
curatore ha l'onere di costituirsi formalmente in tale fase onde far valere
eventuali eccezioni in senso stretto sicché qualora
egli, come nel caso di specie, abbia prospettato la prescrizione del credito
in sede di verifica dello stato passivo, la relativa eccezione, per poter
essere esaminata nell’ambito del giudizio instaurato ex art. 98 l.f., doveva
essere riproposta nelle forme ordinarie in quanto non rilevabile d’ufficio
(v. art. 2938 c.c.; cfr. Cass. S.U. 27-7-2005 n. 15661). Poiché pertanto la questione della prescrizione e dell’eventuale
sospensione del suo corso, nel presente giudizio, non può essere delibata,
occorre verificare nel merito la fondatezza della domanda di insinuazione
dovendosi rilevare al riguardo che il credito (non contestato né nell’an né
nel quantum dal curatore) risulta adeguatamente comprovato alla stregua della
documentazione dimessa, degli accertamenti svolti dal commissario giudiziale
nell’ambito della procedura di concordato preventivo e del riconoscimento in
quella sede effettuato dalla società debitrice. Il comportamento processuale del curatore e la particolarità della
fattispecie giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese
di lite. P.Q.M. il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede: in accoglimento della proposta opposizione ammette Banca *** s.p.a.
al passivo del fallimento M. s.r.l. per € ** in via chirografaria ed ordina
la conseguente modificazione dello stato passivo; compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Cosi' deciso in Mantova, lì 23/08/2007. |