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CORTE DI APPELLO DI CATANIA 20
ottobre 2000
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Il testo
integrale della sentenza:
Con atto
di citazione notificato il 18 luglio 1992 il curatore del fallimento della Autoetna
di Patané Salvatore, a ciò autorizzato con provvedimento emesso dal giudice
delegato al fallimento, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania
la Sicilcassa soc. a resp. lim.; esponeva che con decreto emesso dallo stesso
Tribunale in data 25 giugno 1987 la ditta individuale Autoetna di Patané
Salvatore era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e che con
successiva sentenza emessa in data 28 aprile 1988 il Patané era stato
dichiarato fallito; deduceva che il fallito, sin da 1986, aveva intrattenuto
con la Sicilcassa soc. per az. il rapporto di conto corrente bancario n.
93002/20, con affidamento sino ad un importo di lire 20.000.000; deduceva che
nell'anno anteriore all'ammissione del Patané alla procedura di concordato preventivo,
nel predetto conto, che presentava costantemente saldi passivi nettamente
superiori al fido concesso, erano confluite alcune rimesse aventi natura
solutoria e destinate a diminuire lo scoperto di conto, e precisamente: lire
68.180.000 in data 29 luglio 1986; lire 53.744.000 in data 5 agosto 1986;
lire 32.836.000 in data 8 agosto 1986 e lire 21.000.000 in data 15 gennaio
1987; deduceva che tali versamenti dovevano ritenersi revocabili, ai sensi
dell'art. 67, comma 2, legge fallim., poiché la Sicilcassa soc. per az. al
momento dei predetti versamenti era pienamente consapevole dello stato di
decozione in cui versava il Patanè; poi dichiarato fallito; chiedeva,
pertanto, dichiararsi inefficaci nei confronti della massa fallimentare i
predetti versamenti pari a complessive lire 175.760.000, eseguiti dal Patanè
in favore della convenuta, con la condanna di quest'ultima alla restituzione
di tale somma in favore della curatela, oltre interessi e rivalutazione dalla
domanda al soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
Costituitosi
il contraddittorio, la Sicilcassa soc. per az. contestava la fondatezza della
domanda; deduceva, preliminarmente, che l'azione revocatoria era da ritenersi
preclusa in seguito all'avvenuta ammissione in via definitiva del credito
vantato nei confronti del fallito in virtù dello scoperto del medesimo conto
corrente, con conseguente formazione del giudicato sulla esistenza ed entità
del credito di essa convenuta; contestava la dedotta natura solutoria dei
versamenti impugnati, rilevando che le rimesse erano servite esclusivamente a
ripristinare la provvista, tant'è che il fallito aveva continuato ad operare
sul conto, operando successivi prelevamenti, sino al momento della chiusura
del conto, che era avvenuta solo in data 6 marzo 1987; contestava di essere a
conoscenza dello stato d'insolvenza del correntista poi fallito al momento
dei versamenti impugnati; contestava, in subordine, di essere tenuta alla
corresponsione degli interessi e della rivalutazione; chiedeva, quindi, il
rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
In corso
di causa venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti; con ordinanza
del 3 febbraio 1994 il G.I. rigettava una richiesta di CTU; indi, sulle
conclusioni precisate dalle parti, come da relativo verbale in atti, la causa
veniva rimessa all'udienza collegiale per la discussione.
All'udienza
collegiale del 25 settembre 1997, essendo stato dichiarato dal procuratore ad
litem di parte convenuta che la Sicilcassa soc. per az. era stata posta in liquidazione
coatta amministrativa, il tribunale dichiarava interrotto il procedimento.
Con atto
di riassunzione notificato in data 7 aprile 1998 la curatela provvedeva a
riassumere il giudizio nei confronti della Sicilcassa soc. per az. in
liquidazione coatta amministrativa, e nei confronti del Banco di Sicilia soc.
per az., Divisione Sicilcassa, quale soggetto subentrato alla Sicilcassa soc.
per az. nei rapporti giuridici pendenti in forza dell'atto di cessione di
attività e passività in Notaio Serio da Palermo del 6 settembre 1997.
Con
comparsa di costituzione depositata il 25 settembre 1998 si costituivano in
giudizio i commissari liquidatori della Sicilcassa soc. per az. in l.c.a.,
eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda,
sia perché, ai sensi dell'art. 83, n. 3, d.lgs. n. 385 dello settembre 1993,
dalla data d'insediamento dei commissari liquidatori non poteva essere
proseguita alcuna azione nei confronti della liquidazione coatta
amministrativa ed ogni pretesa avente carattere patrimoniale doveva essere
accertata nelle forme stabilite per l'accertamento del passivo, sia perché,
ai sensi del t.u. legge bancaria, per le azioni civili di qualsiasi natura
derivanti dalla liquidazione coatta era competenze esclusivamente il
Tribunale di Palermo, sede dell'istituto di credito assoggettato alla
procedura liquidatoria; in subordine contestavano nel merito i presupposti
della domanda, reiterando le difese precedentemente spiegate, e ne chiedevano
il rigetto, con il favore delle spese.
Con
comparsa di costituzione depositata in data 25 settembre 1998 si costituiva
in giudizio anche il Banco di Sicilia soc. per az., Divisione Sicilcassa,
eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva,
in quanto l'atto di cessione delle attività e passività del 6 settembre 1997
in Notaio Serio da Palermo non ricomprendeva il preteso credito vantato dalla
curatela attrice; deduceva che, con il predetto atto di cessione di attività
e passività posto in essere in conformità a quanto disposto dal T . U. Legge
Bancaria, la Sicilcassa soc. per az. in l.c.a. aveva ceduto al Banco di
Sicilia solo le passività esistenti al momento della cessione, tra le quali
non poteva ricomprendersi quella derivante dalla revocatoria instaurata da
parte attrice, e che, in ogni caso, in forza dell'espressa pattuizione
intercorsa inter partes, il Banco cessionario poteva essere chiamato a
rispondere delle passività oggetto della cessione solo nella misura in cui
esse fossero risultate dallo stato passivo formate ai sensi dell'art. 90 T.
U. legge bancaria; eccepiva, altresì, in via preliminare l'improponibilità
dell'azione in base al T.U. legge bancaria per ragioni analoghe a quelle
fatte valere dalla Sicilcassa soc. per az. in l.c.a.; contestava, nel merito,
l'esistenza sia del presupposto soggettivo che di quello oggettivo richiesto
dall'art. 67 legge fallim., anche in considerazione del fatto che il rapporto
di conto corrente intrattenuto dal Patané si era sciolto con la dichiarazione
di fallimento di quest'ultimo avvenuta in epoca di gran lunga anteriore
all'atto di cessione delle attività e passività, e quindi non poteva essere
ricompreso tra i rapporti in corso al momento della cessione; chiedeva,
quindi, preliminarmente dichiararsi la propria carenza di legittimazione
passiva ed in subordine l'improponibilità della domanda; nel merito chiedeva
il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi.
La
curatela, con memoria di replica depositata in data 5 ottobre 1998,
contestava tutte le eccezioni proposte in via preliminare dai convenuti
chiedendone il rigetto; deduceva che il giudizio era stato proseguito nei
confronti della Sicilcassa soc. per az. in l.c.a. in forza della competenza
funzionale spettante al Tribunale fallimentare ex art. 24 legge fallim. per
la pronunzia di revoca; rilevava che il credito litigioso oggetto del
giudizio rientrava per espressa previsione delle parti tra quelli oggetto
dell' atto di cessione d'attività e passività, per cui il cessionario Banco
di Sicilia era tenuto a risponderne.
Il
tribunale, con sentenza del 9 dicembre 1998, disattendeva le sollevate
eccezioni di improponibilità (o improseguibilità) della domanda e di
incompetenza del giudice adito, nonché le eccezioni preliminari sollevate dal
Banco di Sicilia circa l'esclusione dalla cessione in favore dello stesso del
credito costituente oggetto dell'azione revocatoria in corso, e, ritenuta
viceversa l'intervenuta successione a titolo particolare in tale credito del
detto Istituto, affermava la responsabilità di quest'ultimo in ordine
all'eventuale debito di restituzione conseguente alla revoca dei pagamenti,
ai sensi dell' art. 111 cod. proc. civ., rigettando l'ulteriore eccezione di
giudicato sollevata dalla Sicilcassa sotto il profilo che l'ammissione al
passivo del fallimento del credito residuo vantato dall' accipiens
precluderebbe la revoca dei pagamenti parziali effettuati dal solvens poi
fallito; accoglieva pertanto la domanda del- la curatela, ritenendo
sussistenti nella specie tutti i presupposti richiesti dall'art. 67, comma 2,
legge fallim., dichiarando conseguentemente l'inefficacia dei predetti
pagamenti nei confronti della massa dei creditori del fallimento della
Autoetna e condannando il Banco di Sicilia, Divisione Sicilcassa, alla restituzione
della somma di lire 175.760.000, oltre interessi legali dalla domanda, ed al
rimborso in favore della curatela delle spese processuali. Avverso la detta
sentenza il Banco di Sicilia proponeva appello avanti a questa Corte, con
atto notificato il 14 aprile 1999, chiedendo che, in riforma della stessa,
fosse rigettata la domanda della curatela e sollecitando, in subordine, una
consulenza tecnica volta ad accertare la natura, solutoria o ripristinatoria,
delle rimesse in oggetto. La curatela, costituitasi, deduceva l'infondatezza
dell'impugnazione e ne chiedeva il rigetto; inoltre, in via incidentale,
chiedeva riformarsi l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva negato il
diritto dell'attrice al risarcimento del maggior danno conseguente alla
svalutazione monetaria. Si costituiva anche la Sicilcassa in l.c., la quale,
mediante appello incidentale, chiedeva accogliersi le eccezioni di
improseguibilità della domanda, di incompetenza e di giudicato, sollevate in
primo grado e disattese dal Tribunale, e, nel merito, rigettarsi la domanda
della curatela per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per
l'esercizio dell'azione revocatoria.
Motivi della decisione
Il
tribunale rigettò le eccezioni di improseguibilità della domanda e di
incompetenza (sollevate dalla Sicilcassa in l. c.a. sotto il profilo che, ai
sensi dell'art. 83 n. 3, d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, dalla data di
insediamento dei commissari liquidatori nessuna azione poteva essere
proseguita nei confronti della liquidazione, dovendo ogni pretesa di natura
patrimoniale accertarsi nelle forme stabilite dalla legge per l'accertamento
del passivo, e che per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla
liquidazione coatta era competente esclusivamente il Tribunale di Palermo, luogo
in cui aveva sede l'Istituto assoggettato alla procedura liquidatoria) ed
osservò che, da un lato, l'azione promossa dalla curatela aveva per oggetto
un diritto che non preesisteva nel patrimonio del fallito, ma discendeva
dalla dichiarazione di fallimento, per cui la relativa azione rientrava nella
competenza funzionale del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge
fallim., e che, dall'altro, secondo l'orientamento della suprema Corte,
mentre il tribunale che ha dichiarato il fallimento del debitore che ha posto
in essere l'atto pregiudizievole resta competente a decidere, nelle forme
ordinarie, circa l'inefficacia o meno dell'atto impugnato, le pronunzie
conseguenziali alla declaratoria di inefficacia competono al tribunale che ha
dichiarato il fallimento del convenuto; disattese altresì l'eccezione del
Banco di Sicilia, secondo cui il rapporto oggetto del giudizio non
rientrerebbe nella cessione operata con atto 6 settembre 1997 in notar Serio,
che riguarderebbe solo le passività esistenti al momento del rogito, ed
osservò in proposito che dall'atto di cessione risultava il trasferimento in
favore del Banco di Sicilia di tutte le attività e passività della Sicilcassa
esistenti alla data dell'atto stesso, «ivi compreso il valore dei giudizi attivi
e passivi», e che non risultava alcun patto di esclusione dell'accollo di
eventuali debiti di restituzione nascenti dalle azioni revocatorie in corso
al momento della cessione; ritenne pertanto sussistenti la legittimazione
passiva e la responsabilità del Banco di Sicilia, quale successore a titolo
particolare, ai sensi dell' art. 111 cod. proc. civ., e disattese anche
l'eccezione di giudicato, sollevata dalla Sicilcassa, sotto il profilo sopra
evidenziato, richiamando la giurisprudenza del supremo Collegio, secondo cui
la definitiva ammissione al passivo del credito residuo vantato dall'
accipiens non preclude la revoca dei pagamenti parziali effettuati dal
solvens poi fallito; ritenne infine sussistenti i presupposti per
l'esperimento dell'azione revocatoria, e cioè il presupposto temporale
(riferito nella specie alla data di ammissione alla procedura di concordato
preventivo), il presupposto oggettivo (natura solutoria dei pagamenti di cui
trattasi, dal momento che alle date delle effettuate rimesse il conto
presentava un saldo passivo di gran lunga superiore al limite del fido
accordato) ed il presupposto soggettivo (ossia la conoscenza da parte del
Banco dello stato di insolvenza del solvens, desumibile dalle lettere inviate
al Patanè, nelle quali si rilevava, tra l'altro, che il conto corrente
risultava immobilizzato in eccedenza da lungo tempo, con saldo debitore
eccedente di lire 84.000.000 circa il fido, e che risultavano contabilizzati
al conto in tolleranza effetti scontati protestati per circa lire
60.000.000). Riveste carattere preliminare l'esame dei primi due motivi
dell'appello incidentale della Sicilcassa in l.c.a., con i quali si reiterano
le eccezioni di improponibilità ed improseguibilità della domanda e di
incompetenza del giudice adito e si sostiene l'erroneità della sentenza
impugnata, che ha rigettato le suddette eccezioni sulla base delle
argomentazioni sopra esposte; si deduce la violazione del disposto dell'art.
83 d.lgs. lo settembre 1993, n. 385, a norma del quale è preclusa nei confronti
della banca in liquidazione coatta amministrativa la prosecuzione di ogni
azione individuale ed è competente a conoscere delle azioni civili di
qualsiasi natura nei confronti di un Istituto in l.c.a. il tribunale del
luogo in cui tale istituto ha sede legale. In particolare, la Sicilcassa, in
ordine alla prima eccezione, richiama il costante orientamento
giurisprudenziale secondo cui durante la fase amministrativa di accertamento
dello stato passivo davanti ai competenti organi della liquidazione deve
ritenersi il difetto temporaneo di giurisdizione, con conseguente
improponibilità ed improseguibilità della domanda giudiziale, atteso che ogni
credito nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa deve
essere riconosciuto ed ammesso mediante la procedura di verifica dello stato
passivo; ed in ordine alla seconda eccezione rileva l'erronea interpretazione
del citato art. 83, che, secondo il tribunale, riguarderebbe le azioni legali
attinenti alla liquidazione e non quelle ad essa preesistenti. Osserva in
proposito la corte che, anche prescindendo dalle altre considerazioni svolte
nella sentenza impugnata, è sufficiente obiettare che l'anzidetto principio
non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui, dopo la
dichiarata interruzione del processo per la messa in liquidazione della
Sicilcassa, il giudizio è stato proseguito e la pronunzia è stata emessa nei
confronti del Banco di Sicilia, quale successore a titolo particolare della
Sicilcassa, ai sensi dell' art. 111 cod. proc. civ.
Con il
primo motivo dell'appello principale (ricalcato dal terzo motivo dell'appello
incidentale della Sicilcassa) si censura la statuizione con la quale il
tribunale ha ritenuto la successione del Banco di Sicilia nella titolarità
del rapporto in contestazione; si assume che, ai sensi dell'art. 90, comma 2,
del richiamato t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato
con d.1gs. lo settembre 1993, n. 385, in caso di cessione delle attività e
passività della Banca in liquidazione coatta amministrativa, la cessionaria
risponde delle sole passività risultanti dallo stato passivo e che tale
limitazione di responsabilità ha trovato espressa conferma nell'art. 2
dell'atto di cessione del 6 giugno 1997, che prevede la cessione, ai sensi della
sopra richiamata disposizione, dalla Sicilcassa al Banco di Sicilia di tutte
le attività e passività esistenti alla data dell'atto stesso (salvo alcune
esclusioni) e dispone che «la cessionaria risponde delle passività oggetto
della cessione soltanto nella misura in cui esse risultino dallo stato
passivo ai sensi del citato art. 90, comma 2, del Testo Unico»; si deduce che
il tribunale ha erroneamente interpretato le norme del Testo Unico e le
clausole dell'atto di cessione, ricomprendendo nella cessione tutti i giudizi
in corso, e si sostiene che non tutti i giudizi in corso al momento della
cessione hanno formato oggetto di tale cessione e che, in particolare, devono
ritenersi escluse dalla cessione le revocatorie fallimentari in corso, per le
quali non era possibile, al momento della stipula del contratto, determinare
non solo l'esito, ma anche l'ammontare.
L'assunto
non può essere condiviso. Ed invero, come già rilevato nel- l'impugnata
sentenza, esso trova smentita proprio nella formulazione letterale delle
clausole contenute nell'invocato art. 2 dell'atto di cessione, in cui viene
espressamente precisato che tale cessione comprende «ogni diritto, ragione,
azione ed obbligo, spettante a qualsiasi titolo alla Sicilcassa soc. per al.
in l.c.a., ... ivi compresi i giudizi attivi e passivi in corso», ed in cui,
pur escludendo si dalla cessione alcune attività e passività ed alcune
azioni, non si fanno rientrare in tali esclusioni le azioni revocatorie né i
debiti da esse nascenti. Ed inoltre nella valutazione dei rapporti
obbligatori attivi e passivi costituenti oggetto della cessione viene
«compreso il valore dei giudizi attivi e passivi». Appare allora evidente che
il riferimento alle passività risultanti dallo stato passivo non comporta
l'esclusione dalla cessione dei debiti eventualmente nascenti dal positivo
esperimento delle azioni revocatorie, ma va inteso nel senso che per le
passività già esistenti alla data della cessione la responsabilità del
cessionario rimane limitata a quelle accertate in seno allo stato passivo.
Pertanto
questa corte non può che far proprie le puntuali ed ineccepibili
argomentazioni al riguardo svolte nella sentenza impugnata, il chè comporta
anche la reiezione del secondo motivo dell'appello del Banco di Sicilia (e
del quarto motivo dell'appello incidentale della Sicilcassa), con cui si
deduce l'erronea applicazione da parte del tribunale dell'art. 1362 cod.
civ., per la considerazione che le clausole del contratto di cessione non si
prestano ad interpretazioni, essendo chiare e precise: la proposizione va
infatti ribaltata, non potendosi, di fronte alla inequivoca disposizione
sopra richiamata (che comprende espressamente tra le attività e le passività
cedute anche i giudizi attivi e passivi in corso), accedere all'interpretazione
propugnata dall'Istituto appellante.
Analoghe
osservazioni valgono per il terzo motivo di gravame (coincidente con il
quinto dell'appello incidentale della Sicilcassa), con il quale si deduce
l'erroneo riferimento operato dal tribunale all' art. 111 cod. proc. civ.,
che presuppone il trasferimento a titolo particolare del rapporto
controverso, trasferimento che, secondo l'appellante, non si sarebbe nella
specie verificato. Con il quarto motivo il Banco di Sicilia assume che,
«anche a voler con- siderare la cessione delle attività e passività della
Sicilcassa quale cessione di azienda, la domanda della curatela deve
considerarsi improcedibile ed inammissibile, stante che l'art. 2560 cod. civ.
stabilisce che il cessionario risponde dei debiti relativi alla azienda
ceduta soltanto se essi risultano dai libri contabili obbligatori» (e nella
specie il credito della curatela, essendo oggetto di contestazione
giudiziaria, non risultava e non poteva risultare dai libri contabili della
Sicilcassa).
Osserva
in proposito il collegio che, anzitutto, la cessione ad altro istituto delle
attività e delle passività di una banca posta in liquidazione coatta
amministrativa non può assimilarsi ad un trasferimento di azienda e che,
comunque, non appare decisivo il riferimento all'art. 2560 cod. civ. che mira
a tutelare, da un lato, i creditori dell' alienante, che rimane liberato dai
debiti solo se i creditori vi consentano, e, dall'altro, l'acquirente, la cui
responsabilità viene esclusa per i debiti che, non risultando dai libri
contabili, non potevano essere da lui conosciuti (situazione certamente
diversa da quella che ricorre nel caso in esame, in cui nel contratto di
cessione sono espressamente specificate le passività che vengono trasferite
al cessionario e si comprendono tra esse, come più volte rilevato, quelle
connesse ai giudizi in corso).
Va a
questo punto esaminato il sesto motivo dell' appello incidentale della
Sicilcassa, con il quale viene reiterata l'eccezione di giudicato sollevata
in primo grado e disattesa dal tribunale, sotto il profilo che la
proposizione dell'azione revocatoria fallimentare sarebbe preclusa in
conseguenza della definitiva ammissione al passivo del fallimento di un
credito del Patanè fondato sul medesimo rapporto di conto corrente da costui
intrattenuto ed al quale si riferiscono le rimesse costituenti oggetto del
giudizio. .)
Il primo
giudice ha rigettato l'eccezione osservando che, «secondo l'orientamento
pacifico in giurisprudenza, la definitiva ammissione al passivo del credito
residuo vantato dall' accipiens non preclude la revocabilità dei pagamenti
parziali effettuati dal solvens poi fallito, né è richiesta alcuna riserva di
agire in revocatoria al momento dell'ammissione al passivo, in quanto
l'accertamento di un credito in sede concorsuale non influisce
sull'accertamento autonomamente richiesto al giudice ordinario in ordine alla
validità o all'efficacia del singolo atto solutorio posto in essere inter
partes in costanza del loro rapporto di durata». Poiché la Sicilcassa non ha
in alcun modo censurato siffatte argomentazioni (che peraltro questa corte
piena- mente condivide, trovando esse riscontro in numerose sentenze del
supremo Collegio, menzionate nella sentenza impugnata), il motivo risulta
inammissibile.
Il quinto
motivo dell'appello principale ed il settimo motivo di quello incidentale
attengono al merito dell'azione revocatoria.
L'impugnata
sentenza viene anzitutto censurata per aver ritenuto sussistente il
presupposto soggettivo della scientia decoctionis sulla base di presunzioni
desunte dalla qualità del soggetto accipiens e dalla mera conoscibilità dello
stato di insolvenza del debitore, in contrasto con la previsione del- l'art.
67 legge fallim., che richiede viceversa la prova, da parte della curatela,
della effettiva conoscenza del detto stato; si assume al riguardo che il
ritardo in taluni pagamenti e le lettere di sollecitazione rivolte al
correntista non possono costituire sufficiente dimostrazione dell'esistenza
del presupposto in esame.
Osserva al
riguardo la corte che, se è vero che incombe sulla curatela l'onere di
provare la scientia decoctioms e che quest'ultima non può intendersi come
mera conoscibilità astratta, è altresì vero che, secondo un costante e
consolidato orientamento giurisprudenziale, la ricorrenza del suddetto
elemento può essere provata anche mediante presunzioni e che la qualità del
soggetto convenuto in revocatoria assume notevole rilievo nella valutazione
degli elementi indiziari, dovendosi ritenere che un istituto di credito, per
la sua struttura e per la sua organizzazione, abbia, rispetto ad altri
soggetti, maggiori possibilità di conoscere l'effettiva situazione dei propri
clienti. Sulla base di tali premesse, poste in risalto nella sentenza
impugnata, appare corretta la conclusione cui è pervenuto il tribunale, che
ha desunto la scientia decoctionis da alcuni elementi probatori
particolarmente significativi acquisiti in processo, e cioè da una lettera
datata 21 novembre 1986, indirizzata, oltre che al Patanè, all'Ispettorato
Rischi di Palermo ed all'Ufficio Vigilanza Rischi della Provincia di Catania
(con la quale la banca rilevava che il conto del Patanè recava un saldo
debitore superiore di circa 84 milioni al limite del fido e che risultavano
contabilizzati al conto tolleranza effetti scontati protestati per circa 60
milioni ed invitava il Patanè a ripianare l'esposizione debitoria, assumendo
di non poter ulteriormente tollerare tale situazione), da un telegramma del
23 dicembre 1986 (con il quale il Patanè veniva invitato a recarsi
urgentemente presso la banca per motivi che lo riguardavano) e da una lettera
del 6 marzo 1987 (con la quale veni- vano revocati i fidi accordati al Patanè
e veniva dettagliatamente descritta la pesante situazione debitoria del
medesimo). A fronte di tali risultanze non può condividersi l'assunto
dell'appellante secondo cui le lettere di sollecitazione al pagamento ed il
ritardo in taluni pagamenti non assumerebbero un significato univoco al fine
della dimostrazione della scientia decoctionis e vanno viceversa condivise le
considerazioni svolte nell'impugnata sentenza dal tribunale, che ha ritenuto
acquisita la prova del presupposto soggettivo, osservando che i primi tre
versamenti oggetto di revocatoria erano avvenuti nel luglio e nell'agosto 1986,
e cioè in un periodo in cui il conto era costantemente passivo ben oltre il
limite del fido accordato, e che l'ultima rimessa risaliva al gennaio 1987 ed
era quindi ad- dirittura successiva alla citata lettera del 15 gennaio 1987 e
rilevando altresì l'inconducenza della circostanza addotta dalla banca
(l'essere stato il conto chiuso solo dopo alcuni mesi dagli effettuati
versamenti) alla luce del principio, più volte affermato dalla suprema Corte,
secondo cui non può escludersi che il creditore, pur pienamente consapevole
dello stato di dissesto del fallendo, continui il rapporto con costui nella
speranza di ottenere il paga- mento di notevoli precedenti esposizioni
debitorie. Per quanto concerne le censure attinenti al presupposto oggettivo
l'appellante principale sostiene anzitutto che, essendosi il contratto di
conto corrente sciolto con l'ammissione dell'impresa alla procedura
concorsuale, verificatasi prima della stipula dell'atto di cessione, e non
potendo si quindi il rapporto di conto corrente far rientrare tra quelli in
corso al momento di tale cessione, la banca cessionaria non può essere
chiamata a rispondere di pretesi debiti per rimesse in un conto corrente già
estinto. L'argomento risulta superato da quanto in precedenza osservato circa
la portata della effettuata cessione, nella quale devono ritenersi compresi i
diritti e gli obblighi connessi ai giudizi in corso.
La
doglianza risulta viceversa parzialmente fondata nella parte in cui si deduce
che le operazioni effettuate dal correntista non avevano funzione solutoria,
ma ripristinatoria della provvista, e che la curatela avrebbe dovuto
dimostrare quale parte dei versamenti fosse stata operata oltre il limite
dell'affidamento, per cui non poteva il tribunale ritenere revocabile
l'intera somma risultante dalle rimesse in conto nel periodo sospetto, senza
alcun riferimento all'importo rientrante nell'affidamento concesso al
correntista.
Osserva
in proposito la Corte che è pacifico in atti che il limite del fido era di
lire 20.000.000, onde occorre accertare non tanto (come asserito dal
tribunale) se ed in qual misura i quattro versamenti di cui si è chiesta la
revoca siano affluiti su un conto «scoperto», in seguito allo sconfinamento
dal fido, oppure su un conto meramente «passivo», e cioè con un saldo passivo
rientrante nei limiti del fido accordato, quanto accertare se le rimesse in
questione siano servite a ripristinare, in tutto o in parte, la provvista o
se, nonostante l'effettuazione delle stesse, il passivo del conto sia rimasto
eccedente l'importo del fido, poiché, secondo l'ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale cui si fa riferimento nell'impugnata sentenza,
la rimessa ha natura solutoria, ed è quindi soggetta a revoca, in quanto
lesiva della par condicio, solo se non giova (o nella parte in cui non giova)
a ricondurre la scopertura nei limiti del fido. li primo giudice ha ritenuto
la natura solutoria dei pagamenti per la considerazione che «al momento in
cui furono effettuate tutte e quattro le rimesse oggetto del giudizio... il
conto presentava un saldo passivo di gran lunga superiore al limite del fido
accordato», sicché le dette rimesse apparivano manifestamente finalizzate al
ripianamento, sia pure parziale, del saldo passivo del conto, non assumendo
rilevanza il fatto che dopo ciascun versamento il correntista avesse
effettuato dei prelevamenti, atteso che ciò che rileva ai fini della
revocatoria fallimentare è il singolo atto estintivo dell'obbligazione, che
va valutato nel momento in cui esso viene compiuto dal correntista, a
prescindere dall'ulteriore erogazione del credito eventualmente consentita
dalla banca.
Orbene,
se la conclusione cui è pervenuto il tribunale è indubbiamente esatta per gli
ultimi tre pagamenti (lire 53.744.000 versate in data 5 agosto 1986, lire
32.836.000 versate in data 8 agosto 1986 e lire 21.000.000 versate in data 15
gennaio 1987) - atteso che, come risulta dal prodotto estratto conto, tali
versamenti hanno fatto discendere l'esposizione debitoria rispettivamente a
lire 71.137.150, a lire 38.301.150 ed a lire 88.879.108, e quindi ad importi
pur sempre eccedenti l'ammontare del fido -, altrettanto non può dirsi per il
primo versamento di lire 68.180.000 effettuato il 29 luglio 1986, per effetto
del quale il saldo passivo del conto si ridusse a lire 1.804.230. E’
evidente, dunque, che tale versamento servì a ripristinare quasi per intero
la provvista - esattamente per lire 18.195.770, pari alla differenza tra
l'importo del fido ed il residuo saldo passivo di lire 1.804.230 - e che
pertanto la parte di esso avente natura solutoria e soggetta a revocatoria va
limitata a lire 49.984.230 (lire 68.180.000 -lire 18.195.770) e la condanna
del Banco di Sicilia alla restituzione va ridotta a lire 157.564.230,
risultando superfluo il sollecitato accertamento tecnico volto alla
determinazione dell'importo suscettibile di revoca.
Non può
trovare accoglimento l'appello incidentale della curatela, con il quale si
lamenta il rigetto della domanda di risarcimento del maggior danno da
svalutazione monetaria, atteso che nel periodo in contestazione il saggio
degli interessi legali è stato notoriamente superiore al tasso di inflazione.
In
considerazione del parziale accoglimento dell'appello principale e del
rigetto di quello incidentale si reputa equo compensare per un quarto tra il
Banco di Sicilia e la curatela le spese dei due gradi del giudizio, spese che
per i rimanenti tre quarti vanno poste a carico del primo e, per quanto
riguarda questo grado, liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al
valore della controversia ed alle attività svolte. (Omissis)
Ricorrono
giusti motivi per compensare interamente le spese di appello tra la
Sicilcassa in liquidazione coatta amministrativa e la curatela fallimentare.
P.Q.M.
la Corte,
definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal Banco di Sicilia soc.
per az. avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 9 dicembre 1998, con
atto notificato il 14 aprile 1999 alla Sicilcassa soc. per az. in
liquidazione coatta amministrativa ed alla curatela del fallimento della
Autoetna di Patanè Salvatore, nonché sugli appelli incidentali di questi
ultimi, rigetta gli appelli incidentali e, in parziale accoglimento
dell'appello principale, riduce a lire 157.564.230 (lire
centocinquantasettemilioni- cinquecentosessantaquattromiladuecentotrenta),
oltre gli interessi legali
dalla
domanda, la somma alla cui restituzione il Banco di Sicilia, Divisione
Sicilcassa, è stato condannato in favore della curatela fallimentare e
compensa per un quarto le spese del giudizio di primo grado tra la curatela
ed il Banco di Sicilia; conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna il
Banco di Sicilia a rimborsare alla curatela i tre quarti delle spese del
giudizio di appello, che per la rimanente parte compensa tra le dette parti e
che, nell'intero, liquida in lire 1l.490.000, ivi comprese lire 2.970.000 per
competenze di procuratore e lire 8.000.000 per onorari di avvocato; compensa
le spese del giudizio di appello tra la curatela e la Sicilcassa soc. per az.
in liquidazione coatta amministrativa.
Così deciso in Catania, nella
camera di consiglio della sezione civile del- la Corte di Appello, il 26
maggio 2000.
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