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CORTE DI APPELLO DI CATANIA 20
ottobre 2000 La
massima: In caso
di successione di un istituto di credito ad altro, e di esercizio di azione
revocatoria contro l’istituto succeduto determinata da fatti anteriori all’evento
successorio, se l’istituto che ha dato causa alla successione è sottoposto a
liquidazione coatta amministrativa, con conseguente competenza di un giudice
diverso, resta ferma la competenza del giudice dinanzi al quale è stata
introdotta l’azione revocatoria discendente dal rapporto tra l'istituto dante
causa e un suo cliente anteriore alla verificatasi successione. La
cessione ad altro istituto di credito delle attività e passività di una banca
posta in liquidazione coatta amministrativa non può assimilarsi ad un
trasferimento d'azienda cui vada applicata la norma dell’art. 2560 cod. civ.
e pertanto, tranne espressa esclusione, l’istituto cessionario risponde dei
debiti derivanti dai rapporti in corso al momento della cessione e tra essi
quelli dipendenti dall'esercizio di una revocatoria fallimentare introdotta
contro l'istituto cedente, ancorché il debito scaturente dall' esercizio
della revocatoria non sia stato considerato nei libri contabili obbligatori
della cedente. Vai alla motivazione sul punto L’ammissione
al passivo del credito residuo vantato dall'accipiens non preclude la revoca
dei pagamenti parziali effettuati dal solvens poi fallito. La
scientia decoctionis può essere provata mediante presunzioni e la qualità del
soggetto convenuto in revocatoria assume notevole rilievo nella valutazione
degli elementi indiziari, dovendosi ritenere che un Istituto di credito per
la sua struttura e la sua organizzazione abbia, rispetto ad altri soggetti la
possibilità di conoscere l'effettiva situazione dei propri clienti. Vai al testo integrale della sentenza |