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Sezione I - Giurisprudenza

documento 917/2000

 

 

 

 

 

CORTE DI APPELLO DI CATANIA 20 ottobre 2000

La massima:

In caso di successione di un istituto di credito ad altro, e di esercizio di azione revocatoria contro l’istituto succeduto determinata da fatti anteriori all’evento successorio, se l’istituto che ha dato causa alla successione è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, con conseguente competenza di un giudice diverso, resta ferma la competenza del giudice dinanzi al quale è stata introdotta l’azione revocatoria discendente dal rapporto tra l'istituto dante causa e un suo cliente anteriore alla verificatasi successione.

 

La cessione ad altro istituto di credito delle attività e passività di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa non può assimilarsi ad un trasferimento d'azienda cui vada applicata la norma dell’art. 2560 cod. civ. e pertanto, tranne espressa esclusione, l’istituto cessionario risponde dei debiti derivanti dai rapporti in corso al momento della cessione e tra essi quelli dipendenti dall'esercizio di una revocatoria fallimentare introdotta contro l'istituto cedente, ancorché il debito scaturente dall' esercizio della revocatoria non sia stato considerato nei libri contabili obbligatori della cedente.

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Brevi note

 

L’ammissione al passivo del credito residuo vantato dall'accipiens non preclude la revoca dei pagamenti parziali effettuati dal solvens poi fallito.

 

La scientia decoctionis può essere provata mediante presunzioni e la qualità del soggetto convenuto in revocatoria assume notevole rilievo nella valutazione degli elementi indiziari, dovendosi ritenere che un Istituto di credito per la sua struttura e la sua organizzazione abbia, rispetto ad altri soggetti la possibilità di conoscere l'effettiva situazione dei propri clienti.

 

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