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Sezione I - Giurisprudenza

documento 917/2000

 

 

 

 

 

 

CORTE DI APPELLO DI CATANIA 20 ottobre 2000

 

 

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Il testo integrale della sentenza:

...omissis...

Con il primo motivo dell'appello principale (ricalcato dal terzo motivo dell'appello incidentale della Sicilcassa) si censura la statuizione con la quale il tribunale ha ritenuto la successione del Banco di Sicilia nella titolarità del rapporto in contestazione; si assume che, ai sensi dell'art. 90, comma 2, del richiamato t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con d.1gs. lo settembre 1993, n. 385, in caso di cessione delle attività e passività della Banca in liquidazione coatta amministrativa, la cessionaria risponde delle sole passività risultanti dallo stato passivo e che tale limitazione di responsabilità ha trovato espressa conferma nell'art. 2 dell'atto di cessione del 6 giugno 1997, che prevede la cessione, ai sensi della sopra richiamata disposizione, dalla Sicilcassa al Banco di Sicilia di tutte le attività e passività esistenti alla data dell'atto stesso (salvo alcune esclusioni) e dispone che «la cessionaria risponde delle passività oggetto della cessione soltanto nella misura in cui esse risultino dallo stato passivo ai sensi del citato art. 90, comma 2, del Testo Unico»; si deduce che il tribunale ha erroneamente interpretato le norme del Testo Unico e le clausole dell'atto di cessione, ricomprendendo nella cessione tutti i giudizi in corso, e si sostiene che non tutti i giudizi in corso al momento della cessione hanno formato oggetto di tale cessione e che, in particolare, devono ritenersi escluse dalla cessione le revocatorie fallimentari in corso, per le quali non era possibile, al momento della stipula del contratto, determinare non solo l'esito, ma anche l'ammontare.

L'assunto non può essere condiviso. Ed invero, come già rilevato nel- l'impugnata sentenza, esso trova smentita proprio nella formulazione letterale delle clausole contenute nell'invocato art. 2 dell'atto di cessione, in cui viene espressamente precisato che tale cessione comprende «ogni diritto, ragione, azione ed obbligo, spettante a qualsiasi titolo alla Sicilcassa soc. per al. in l.c.a., ... ivi compresi i giudizi attivi e passivi in corso», ed in cui, pur escludendo si dalla cessione alcune attività e passività ed alcune azioni, non si fanno rientrare in tali esclusioni le azioni revocatorie né i debiti da esse nascenti. Ed inoltre nella valutazione dei rapporti obbligatori attivi e passivi costituenti oggetto della cessione viene «compreso il valore dei giudizi attivi e passivi». Appare allora evidente che il riferimento alle passività risultanti dallo stato passivo non comporta l'esclusione dalla cessione dei debiti eventualmente nascenti dal positivo esperimento delle azioni revocatorie, ma va inteso nel senso che per le passività già esistenti alla data della cessione la responsabilità del cessionario rimane limitata a quelle accertate in seno allo stato passivo.

Pertanto questa corte non può che far proprie le puntuali ed ineccepibili argomentazioni al riguardo svolte nella sentenza impugnata, il chè comporta anche la reiezione del secondo motivo dell'appello del Banco di Sicilia (e del quarto motivo dell'appello incidentale della Sicilcassa), con cui si deduce l'erronea applicazione da parte del tribunale dell'art. 1362 cod. civ., per la considerazione che le clausole del contratto di cessione non si prestano ad interpretazioni, essendo chiare e precise: la proposizione va infatti ribaltata, non potendosi, di fronte alla inequivoca disposizione sopra richiamata (che comprende espressamente tra le attività e le passività cedute anche i giudizi attivi e passivi in corso), accedere all'interpretazione propugnata dall'Istituto appellante.

Analoghe osservazioni valgono per il terzo motivo di gravame (coincidente con il quinto dell'appello incidentale della Sicilcassa), con il quale si deduce l'erroneo riferimento operato dal tribunale all' art. 111 cod. proc. civ., che presuppone il trasferimento a titolo particolare del rapporto controverso, trasferimento che, secondo l'appellante, non si sarebbe nella specie verificato. Con il quarto motivo il Banco di Sicilia assume che, «anche a voler con- siderare la cessione delle attività e passività della Sicilcassa quale cessione di azienda, la domanda della curatela deve considerarsi improcedibile ed inammissibile, stante che l'art. 2560 cod. civ. stabilisce che il cessionario risponde dei debiti relativi alla azienda ceduta soltanto se essi risultano dai libri contabili obbligatori» (e nella specie il credito della curatela, essendo oggetto di contestazione giudiziaria, non risultava e non poteva risultare dai libri contabili della Sicilcassa).

Osserva in proposito il collegio che, anzitutto, la cessione ad altro istituto delle attività e delle passività di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa non può assimilarsi ad un trasferimento di azienda e che, comunque, non appare decisivo il riferimento all'art. 2560 cod. civ. che mira a tutelare, da un lato, i creditori dell' alienante, che rimane liberato dai debiti solo se i creditori vi consentano, e, dall'altro, l'acquirente, la cui responsabilità viene esclusa per i debiti che, non risultando dai libri contabili, non potevano essere da lui conosciuti (situazione certamente diversa da quella che ricorre nel caso in esame, in cui nel contratto di cessione sono espressamente specificate le passività che vengono trasferite al cessionario e si comprendono tra esse, come più volte rilevato, quelle connesse ai giudizi in corso).

...omissis...

 

 

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