|
CORTE DI APPELLO DI CATANIA 20
ottobre 2000
vai alla massima
Il testo
integrale della sentenza:
...omissis...
Con il
primo motivo dell'appello principale (ricalcato dal terzo motivo dell'appello
incidentale della Sicilcassa) si censura la statuizione con la quale il
tribunale ha ritenuto la successione del Banco di Sicilia nella titolarità del
rapporto in contestazione; si assume che, ai sensi dell'art. 90, comma 2, del
richiamato t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con
d.1gs. lo settembre 1993, n. 385, in caso di cessione delle attività e
passività della Banca in liquidazione coatta amministrativa, la cessionaria
risponde delle sole passività risultanti dallo stato passivo e che tale
limitazione di responsabilità ha trovato espressa conferma nell'art. 2
dell'atto di cessione del 6 giugno 1997, che prevede la cessione, ai sensi
della sopra richiamata disposizione, dalla Sicilcassa al Banco di Sicilia di
tutte le attività e passività esistenti alla data dell'atto stesso (salvo
alcune esclusioni) e dispone che «la cessionaria risponde delle passività
oggetto della cessione soltanto nella misura in cui esse risultino dallo stato
passivo ai sensi del citato art. 90, comma 2, del Testo Unico»; si deduce che
il tribunale ha erroneamente interpretato le norme del Testo Unico e le
clausole dell'atto di cessione, ricomprendendo nella cessione tutti i giudizi
in corso, e si sostiene che non tutti i giudizi in corso al momento della
cessione hanno formato oggetto di tale cessione e che, in particolare, devono
ritenersi escluse dalla cessione le revocatorie fallimentari in corso, per le
quali non era possibile, al momento della stipula del contratto, determinare
non solo l'esito, ma anche l'ammontare.
L'assunto
non può essere condiviso. Ed invero, come già rilevato nel- l'impugnata
sentenza, esso trova smentita proprio nella formulazione letterale delle
clausole contenute nell'invocato art. 2 dell'atto di cessione, in cui viene
espressamente precisato che tale cessione comprende «ogni diritto, ragione,
azione ed obbligo, spettante a qualsiasi titolo alla Sicilcassa soc. per al.
in l.c.a., ... ivi compresi i giudizi attivi e passivi in corso», ed in cui,
pur escludendo si dalla cessione alcune attività e passività ed alcune azioni,
non si fanno rientrare in tali esclusioni le azioni revocatorie né i debiti da
esse nascenti. Ed inoltre nella valutazione dei rapporti obbligatori attivi e
passivi costituenti oggetto della cessione viene «compreso il valore dei
giudizi attivi e passivi». Appare allora evidente che il riferimento alle
passività risultanti dallo stato passivo non comporta l'esclusione dalla
cessione dei debiti eventualmente nascenti dal positivo esperimento delle
azioni revocatorie, ma va inteso nel senso che per le passività già esistenti
alla data della cessione la responsabilità del cessionario rimane limitata a
quelle accertate in seno allo stato passivo.
Pertanto
questa corte non può che far proprie le puntuali ed ineccepibili
argomentazioni al riguardo svolte nella sentenza impugnata, il chè comporta
anche la reiezione del secondo motivo dell'appello del Banco di Sicilia (e del
quarto motivo dell'appello incidentale della Sicilcassa), con cui si deduce
l'erronea applicazione da parte del tribunale dell'art. 1362 cod. civ., per la
considerazione che le clausole del contratto di cessione non si prestano ad
interpretazioni, essendo chiare e precise: la proposizione va infatti
ribaltata, non potendosi, di fronte alla inequivoca disposizione sopra
richiamata (che comprende espressamente tra le attività e le passività cedute
anche i giudizi attivi e passivi in corso), accedere all'interpretazione
propugnata dall'Istituto appellante.
Analoghe
osservazioni valgono per il terzo motivo di gravame (coincidente con il quinto
dell'appello incidentale della Sicilcassa), con il quale si deduce l'erroneo
riferimento operato dal tribunale all' art. 111 cod. proc. civ., che
presuppone il trasferimento a titolo particolare del rapporto controverso,
trasferimento che, secondo l'appellante, non si sarebbe nella specie
verificato. Con il quarto motivo il Banco di Sicilia assume che, «anche a
voler con- siderare la cessione delle attività e passività della Sicilcassa
quale cessione di azienda, la domanda della curatela deve considerarsi
improcedibile ed inammissibile, stante che l'art. 2560 cod. civ. stabilisce
che il cessionario risponde dei debiti relativi alla azienda ceduta soltanto
se essi risultano dai libri contabili obbligatori» (e nella specie il credito
della curatela, essendo oggetto di contestazione giudiziaria, non risultava e
non poteva risultare dai libri contabili della Sicilcassa).
Osserva in
proposito il collegio che, anzitutto, la cessione ad altro istituto delle
attività e delle passività di una banca posta in liquidazione coatta
amministrativa non può assimilarsi ad un trasferimento di azienda e che,
comunque, non appare decisivo il riferimento all'art. 2560 cod. civ. che mira
a tutelare, da un lato, i creditori dell' alienante, che rimane liberato dai
debiti solo se i creditori vi consentano, e, dall'altro, l'acquirente, la cui
responsabilità viene esclusa per i debiti che, non risultando dai libri
contabili, non potevano essere da lui conosciuti (situazione certamente
diversa da quella che ricorre nel caso in esame, in cui nel contratto di
cessione sono espressamente specificate le passività che vengono trasferite al
cessionario e si comprendono tra esse, come più volte rilevato, quelle
connesse ai giudizi in corso).
...omissis...
Vai al testo integrale della sentenza
|
|