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Fallimento – Cessione del credito
- Opponibilità Corte d’Appello di Brescia, Sez.
II – Sentenza 30 ottobre 1996 - Presidente Dott. Giuseppe Cusimano, Giudice
relatore Dott. Augusto Bitonte, Giudice Dott. Massimo Agnelli. Conclusioni DELL’APPELLANTE: In riforma dell’appellata sentenza, dato atto
dell’opponibilità delle cessioni di credito al fallimento, 1) ammettersi il
credito insinuato quale saldo debitore del c/c anticipi su contratti edili al
passivo del fallimento, dichiarando tuttavia illegittima e perciò eliminando
la riserva di restituzione delle somme riscosse dalla BAM e perciò
dichiarando tenuto il fallimento a versare alla BAM la somma di lire
21.560.151 già restituita al fallimento; 2) ammettersi al passivo in via
chirografaria condizionale il credito di lire 10.819.260. Così modificandosi
lo stato passivo. Spese ed onorari rifusi. Dell’appellato -Respingersi il gravame proposto
dalla Banca Agricola Mantovana Soc. Coop. a r.l. perché infondato in fatto e
in diritto. -Con vittoria di onorari e spese
del grado. Svolgimento
del processo Avverso il decreto del Giudice
Delegato che, in sede di verifica dello stato passivo del Fallimento della
S.r.l. MANTOVANA BITUMI, ne aveva degradato il credito di lire 60.081.821 al
rango chirografario con riserva di restituzione di lire 21.560.151 trattenute
dall’istante in virtù di cessione di credito ritenuta dal G.D. inopponibile
al Fallimento e aveva escluso il credito di lire 10.819.260 insinuato in via
“condizionale chirografaria”, proponeva tempestivamente opposizione ex art.
98 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 la BANCA AGRICOLA MANTOVANA, Società Cooperativa
a responsabilità limitata, insistendo nell’iniziale pretesa. Fissata l’udienza e costituitosi
il contraddittorio, resisteva il Fallimento deducendo l’infondatezza della
tesi dell’opponente. Prodotti documenti, la causa era
posta in decisione e, con sentenza del 17 febbraio 1993, il Tribunale
respingeva e condannava l’opponente alle spese. La sentenza era notificata il 15
aprile 1993 e appellata con citazione notificata il 20 aprile 1993. Nel contraddittorio del
Fallimento, che ritualmente si costituiva resistendo al gravame, la causa era
assegnata a sentenza sulle sopra trascritte conclusioni. Motivi
della decisione Con il primo motivo lamenta
l’appellante che il Tribunale abbia disatteso il principio di diritto secondo
cui l’opponibilità del negozio di cessione al Fallimento presuppone soltanto
che tale negozio abbia data certa e non anche che la cessione sia stata
notificata al debitore ceduto, tale ultima formalità avendo il solo e diverso
effetto di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto. Opina che
inapplicabile fosse, nella specie, l’art. 2914 c. l n. 2 del codice civile
cui il Tribunale ha invece ispirato la decisione. Il motivo è infondato. In fatto è accaduto che la Banca
abbia anticipato, accreditandoli sul conto intestato alla Mantovana Bitumi,
gli importi corrispondenti a quelli delle fatture da questa emesse e
presentate alla banca, contestualmente stipulando, per mezzo di specifici
atti aventi data certa attestata da timbro postale, negozi di cessione a sé
medesima dei crediti portati dalle fatture. E’ pacifico, però, che delle
avvenute cessioni non era stato notiziato il terzo debitore ceduto (nella
specie, il Comune di Porto Mantovano) le cui rimesse, pari appunto a lire
21.560.151, confluite, a norma di appalto, sul conto della Mantovana Bitumi
in essere presso la B.A.M., furono da questa trattenute in forza della
precedente cessione e furono poi versate al Curatore dietro sua richiesta, ma
con espressa riserva di ripetizione. Secondo l’appellante il
Tribunale avrebbe errato decidendo la fattispecie in base al disposto
dell’art. 2914 n. 2 poiché tale norma sarebbe inapplicabile alla ipotesi che
la cessione sia avvenuta, come nella specie le cessioni sono avvenute, con
atto di data certa anteriore al fallimento. L’assunto non può essere
condiviso. Seguendo tale tesi non si vede quali ipotesi sarebbero
disciplinate dalla norma, posto che per le cessioni non aventi data certa
anteriore al Fallimento dispone già l’art. 44 c. l R.D. 16 marzo 1942 n. 267,
mentre l’esigenza, ricavabile dalla norma, che la notifica della cessione al
debitore ceduto debba avvenire prima del Fallimento postula necessariamente
che si tratti di cessioni formalizzate prima, non certo dopo il Fallimento. D’altra parte, l’interpretazione
giurisprudenziale della lettera, peraltro sufficientemente chiara, della
norma, non lascia spazio alla tesi dell’appellante ove si consideri che,
anche in tempi recentissimi, è stato affermato che “… al fallimento del
cedente (Mantovana Bitumi, nella specie) possono essere opposte soltanto
quelle cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto
(Comune di Porto mantovano, nella specie) o dal medesimo accettate con atto
di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il
disposto dell’art. 2914 . 2 del codice civile secondo cui sono inefficaci nei
confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono
nell’esecuzione le cessioni di credito che, sebbene anteriori al
pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il
pignoramento, opera anche in caso di fallimento del creditore cedente.”
(Cassaz. Sezione I, 22 febbraio 1996 n. 1413). Col secondo motivo lamenta l’appellante
che il Tribunale ne abbia rigettato la domanda di ammissione del credito di
lire 10.819.260 in via condizionale. Si tratta, per quanto è dato capire
dalla laconica prospettazione fornita dalla Banca, di somme per le quali la
deducente, a garanzia della buona esecuzione di contratti di appalto da parte
della MANTOVANA BITUMI, aveva prestato fideiussione scadente due mesi dopo la
data di collaudo dei lavori. Il Tribunale ha respinto la pretesa dopo aver
accertato, sulla base degli elementi forniti dal Curatore, che i rapporti in
relazione ai quali erano state prestate, si erano da tempo esauriti con piena
soddisfazione dei committenti ANAS e Parco del Mincio, i quali avevano,
infatti, provveduto a saldarli integralmente versando corrispondenti somme sul
deposito intestato al Fallimento. Se ne duole l’appellante
osservando che, indipendentemente dall’esito dei rapporti garantiti, esisteva
l’obbligo (evidentemente a carico dei committenti cui le fideiussioni erano
state prestate) di restituire ad essa banca i documenti stessi (le lettere di
fideiussione), talchè, non essendo tali restituzioni avvenute, il credito
doveva essere ammesso subordinatamente alla condizione che quei documenti
venissero restituiti. Anche tale motivo è infondato.
Il diritto del fideiussore nei confronti del debitore principale è enunciato
dall’art. 1950 del codice civile che postula che egli abbia pagato. Ciò,
nella specie, è escluso in thesi, così che nulla può essere riconosciuto alla
Banca a questo titolo. Le considerazioni che precedono
impongono il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante a pagare
all’appellato le ulteriori spese del grado che si liquidano in complessive
lire 3.500.000, di cui lire 200.000 per esborsi e lire 900.000 per diritti. ptm Rigetta l’appello proposto dalla
BANCA AGRICOLA MANTOVANA Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
avverso la sentenza del Tribunale di Mantova pubblicata il 17 febbraio 1993 e
condanna l’appellante a rifondere al Fallimento della s.r.l. MANTOVANA BITUMI
le ulteriori spese del grado liquidate in complessive lire 3.500.000. |