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Corte d’Appello di Brescia, Sez.
I - Decreto 7 aprile 1999 - Presidente Dott. Giulio Lussana, Giudice
estensore Dott. Giovanni Calamita, Giudice Dott. Stefi Nalin.
Imprenditore artigiano –
Fallibilità – Limiti dimensionali dell’impresa.
omissis
Decreto
Con ricorso depositato il 23dicembre
1998 la S.p.A. CARIPLO (Cassa di Risparmio delle Province Lombarde) chiedeva
al Tribunale di Mantova di dichiarare il fallimento di Neri Giorgio, quale
titolare dell’omonima ditta individuale.
Esponeva di essere sua
creditrice di L.159.922.482, oltre accessori, in forza del decreto ingiuntivo
21settembre 1998 n. 270 del Presidente del Tribunale di Mantova; di aver
notificato al debitore precetto per L. 166.631.702, oltre accessori; di aver
pignorato alcuni beni mobili del medesimo, del valore di L.4.300.000; e di
non aver potuto procedere al pignoramento di metà della casa di abitazione di
cui egli era proprietario, perché essa era gravata da tre ipoteche
giudiziali, per debiti superiori ai 290 milioni. Aggiungeva che debitore
aveva cessato l’attività il 20 aprile 1998.
Si costituiva NERI GIORGIO, il
quale chiedeva il rigetto del ricorso. Affermava di essere artigiano,
svolgendo l’attività di carpentiere con l’ausilio della moglie, della figlia
e di tre dipendenti, che il capitale investito nell’azienda era modesto; che
le attrezzature erano oggetto di contratto di leasing; che aveva in affitto
il capannone in cui si svolgeva la sua attività; e che la propria impresa
aveva un fatturato di circa 600 milioni. Egli contestava poi anche la
sussistenza dello stato di insolvenza, affermando che non aveva subito
protesti, che le ipoteche giudiziali derivavano da mutui artigiani; che le
proprie passività ammontavano a L.300 milioni, e che egli e la moglie avevano
un immobile del valore di L. 220 milioni.
Il Tribunale di Mantova, con
decreto 18 febbraio 1999, respingeva il ricorso, affermando che il NERI era
imprenditore artigiano, iscritto nel relativo albo, che la sua impresa doveva
considerarsi artigiana, per le sue modeste dimensioni, desumibili dal numero
dei dipendenti e dall’entità del giro di affari.
Con
atto depositato il 16 marzo 1999 la S.p.a. Cariplo proponeva reclamo contro
il decreto, ai sensi dell’art. 22 L.F.-
In primo luogo contestava la
natura artigiana dell’impresa del debitore, affermando che il lavoro
personale del medesimo e della sua famiglia non prevaleva sul capitale
investito, che il NERI aveva avuto da 5 ad 8 dipendenti; che il suo giro di
affari era di L. 500/600 milioni annui, che egli aveva fatto ricorso al
credito bancario per somme ingenti (circa L.450 milioni); e che egli aveva
stipulato nel 1995 un contratto di leasing per L.181 milioni e nel 1996 un
altro contratto di leasing per L. 174 milioni.
In secondo luogo la reclamante
contestava l’affermazione scritta a stampa sul modulo sul quale il tribunale
aveva redatto il decreto e non cancellata, secondo cui NERI non era
insolvente per la modestia del debito, affermando che i debiti del medesimo
ammontavano a 300 milioni di lire.
Si costituiva NERI GIORGIO, il
quale chiedeva il rigetto del reclamo affermando di essere un imprenditore
artigiano. Affermava che il 13 settembre 1995 egli aveva subito un grave
incidente, che lo aveva costretto ad assumere due dipendenti; che
nell’impresa operava la sua famiglia e che il fatturato di 500 – 600 milioni
di lire era il minimo per coprire le spese e dare un ricavo tale da
consentire il mantenimento della famiglia medesima; che il citato fatturato
non era elevato, tenuto anche conto che nell’impresa operavano anche sua
moglie e sua figlia; e che i suoi debiti ammontavano a L. 300 milioni e non a L.450 milioni.
Egli contestava poi anche la
sussistenza dello stato di insolvenza, ribadendo di non aver mai subito
protesti e di essere proprietario con la moglie di un immobile del valore di
L. 220.000.00.
Non può essere messo in dubbio
che l’impresa del NERI versa in uno stato, non transeunte, di impotenza
patrimoniale e finanziaria e che non è in grado di adempiere tempestivamente
e con mezzi normali alle sue obbligazioni.
Ed invero, da un lato, lo stesso
NERI riconosce di aver debiti per 300 milioni di lire e, dall'altro lato, è
evidente che egli non può soddisfarli con mezzi normali, dal momento che
sostiene che essi potrebbero trovare, parzialmente, soddisfazione con il
ricavato della vendita dell’immobile di proprietà sua e della moglie.
Precisato
ciò, va aggiunto che l’impresa NERI, che ha cessato l’attività il 20 aprile
1998, non è però soggetta al fallimento, perché essa ha carattere artigiano.
Sussistono
invero tutti i requisiti che, a norma degli artt. 3 e 4 della legge 8 agosto
1985 n. 443, consentono di qualificare quale artigiana l’impresa del NERI ,
in quanto:
-il NERI svolgeva attività di
carpenteria meccanica ed egli, con la famiglia (moglie e figlia), prestava
personalmente la propria opera, anche manuale, nell’impresa;
-l’impresa ha avuto in media sei
dipendenti, ivi compresa la figlia del reclamato; il numero dei dipendenti
non ha mai superato le otto unità;
-il capitale investito non
superava i 400 milioni (va tenuto conto, a tal fine, anche di quello
impiegato per i contratti di leasing e per l’affitto del capannone) ed esso
non era di importo tale da attribuire all’attività natura industriale;
-il giro di affari di L.500 –
600 milioni annui dava luogo ad un utile netto, dedotti gli oneri finanziari,
che non assumeva il carattere del profitto, tenuto conto che nell'impresa
oltre al reclamato operava anche sua moglie (la loro figlia figurava a libro
paga, come dipendente, e percepiva quindi un autonomo salario);
-il lavoro della famiglia NERI
aveva pertanto natura prevalente sul capitale e lo sviluppo aziendale non ha
assunto carattere industriale e fini speculativi;
-il credito della reclamante non
è di entità tale da risultare incompatibile con la natura artigiana dell’impresa NERI.
Il
reclamo proposto dalla S.p.A. Cariplo avverso il decreto 18 febbraio 1999 del
Tribunale di Mantova deve quindi essere respinto.
Equa è
la compensazione delle spese del grado della procedura.
pqm
Respinge
il reclamo proposto dalla S.p.A. Cariplo avverso il decreto 18 febbraio 1999
del Tribunale di Mantova.
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