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Corte Appello Brescia, Sez. I
civile – Sentenza del giorno 11 giugno 2003.
Opposizione a dichiarazione di
fallimento - Termine breve per l'impugnazione - Decorrenza - Formale notifica
al debitore - Necessità.
Istanza di fallimento - Diritto
di difesa del debitore a fronte di altre istanze successivamente presentate da
altri creditori - Rinnovo della convocazione per ciascuna nuova istanza -
Esclusione.
Trasferimento della sede legale
nell'imminenza della presentazione delle istanze di fallimento - Mancato
trasferimento del centro propulsore dell'azienda - Prosecuzione dell'effettivo
esercizio dell'attività nella vecchia sede - Incompetenza del tribunale
fallimentare - Insussistenza.
Prevalenza di attività
commerciale rispetto a quella agricola - Fallibilità.
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Mantova con
sentenza 28 gennaio — 4 febbraio 1999
dichiarava il fallimento della società SAL.CO S.r.l.. Con atto di
citazione notificato il 16 marzo 1999 detta società citava a comparire davanti
a quel Tribunale il Fallimento, in persona del curatore, nonché il creditore
istante SIPRA S.P.A. proponendo opposizione alla sentenza predetta. Premesso
che quest'ultima mai le era stata formalmente comunicata, la società opponente
eccepiva che essa, operante nel settore dell'allevamento come ritenuto nella
stessa sentenza dichiarativa di fallimento, non avrebbe potuto essere
dichiarata fallita in quanto esercente un'impresa agricola. In secondo luogo
negava di versare in stato di insolvenza atteso che essa poteva contare su
consistenti attività e sul credito delle banche e che due dei tre creditori
che avevano presentato istanza erano stati transattivamente tacitati. Inoltre,
evidenziato che la sede della società era stata spostata da Gonzaga a Serra
San Bruno,
eccepiva anche l'incompetenza del Tribunale di Mantova a decidere sulle
istanze di fallimento per essere competente il Tribunale di Vibo Valentia
negando in particolare che detto trasferimento fosse stato meramente fittizio
o strumentale. Evidenziava ancora, sul piano processuale, di non essere stata
oggetto di convocazione dopo il deposito dell'istanza di fallimento da parte
di SIPRA, avvenuto dopo che a tale creditore era stata versata la somma di L. 52 milioni in virtù di
transazione e dopo che altre due istanze di fallimento erano state oggetto di
desistenza. Concludeva l'opponente perché preliminarmente venisse dichiarata
l'incompetenza per territorio del Tribunale che aveva dichiarato il
fallimento; perché in subordine fosse dichiarata la nullità del procedimento
sfociato nella sentenza opposta per omessa audizione del debitore e perché,
comunque, il fallimento fosse revocato per insussistenza dei requisiti
richiesti per la relativa dichiarazione.
Si costituivano i convenuti che, pur costituiti con separate difese,
replicavano entrambi che il trasferimento della società a Serra San Bruno era
ininfluente sulla competenza del Tribunale di Mantova a dichiarare il
fallimento in quanto posteriore o di poco anteriore alla presentazione delle
domande di fallimento; che la fallita aveva comunque intrapreso attività
commerciali e industriali ricomprese nel suo oggetto sociale; che lo stato di
insolvenza di SAL.CO era dimostrato dalla pendenza di numerose procedure
esecutive pendenti a suo carico.
Nel così costituito
contraddittorio, la causa era decisa con sentenza in data 30 novembre 2000
(depositata il successivo 9 febbraio 2001). Il Tribunale, premesso di avere
attinto elementi di conoscenza dal fascicolo fallimentare com'era in suo
potere attesi i profili officiosi caratterizzanti la
procedura di opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, così
riteneva in relazione ai diversi motivi esposti dall'opponente. Il
trasferimento della società nel circondario del Tribunale calabrese era
ininfluente ai fini della competenza sia perché avvenuto allorché le prime
istanze di fallimento già erano state presentate sia perché non aveva
comportato (come risultava anche da informazioni assunte a mezzo della polizia
giudiziaria) lo spostamento della sede operativa della società stessa rimasta
invero in Bondeno di Gonzaga. Nessuna violazione vi era stata del diritto di
difesa della debitrice perché, dopo la presentazione dell'istanza di
fallimento di SIPRA, a SAL.CO era stato assegnato un termine per il deposito
di memoria difensiva. La società opponente ben poteva essere assoggettata a
fallimento poiché nell'oggetto sociale erano indicate talune delle attività
contemplate nell'art. 2195 cod. civ. le quali, peraltro, risultavano essere
state effettivamente esercitate, giusta i risultati delle informazioni
acquisite. Lo stato di insolvenza, infine, era conclamato dall'esistenza di
debiti per complessivi 2 miliardi e mezzo di lire cui faceva riscontro un
attivo composto da merci e attrezzature, crediti e liquidità ammontanti,
ciascuna voce, a poche centinaia di migliaia di lire. In forza di questi
argomenti, il Tribunale di Mantova rigettava dunque l'opposizione e condannava
l'opponente alla rifusione delle spese in favore dei convenuti opposti.
La sentenza era
impugnata dalla soccombente. SALCO, con atto notificato il 6 febbraio 2002,
citava infatti a comparire davanti alla Corte di appello di Brescia sia il
Fallimento che SIPRA. Sviluppava a sostegno della richiesta riforma della
decisione di prime cure quattro motivi
corrispondenti ai punti su cui si era imperniata l'opposizione; in relazione a
ciascuno contestava le conclusioni di rigetto cui era pervenuto il Tribunale.
Si costituivano entrambi
gli appellati che insistevano per la reiezione del gravame e per la conferma
della decisione gravata.
La causa era chiamata
per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 marzo 2003. A questa,
esperito l'incombente, era trattenuta per la decisione, previa concessione
alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi
finali. Spirati detti termini, era decisa nella camera di consiglio dell'11
giugno 2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa di SIPRA ha
riproposto in questa sede l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione alla
sentenza dichiarativa di fallimento proposta da SAL.CO che, già formulata da
entrambi i convenuti, a dire della società appellata non sarebbe stata
esaminata dal giudice di primo grado. Evidenzia la società che in data 23
febbraio 1999 l'amministratore unico di SAL.CO venne sentito dal curatore del
fallimento acquisendo così compiuta conoscenza della procedura aperta 'a
carico della società e che l'opposizione venne poi proposta a mezzo della
notificazione dell'atto di citazione solo il 16 marzo 1999 e cioè oltre i
quindici giorni previsti, a pena di decadenza, dall'art. 18 legge
fallimentare.
La Corte rileva che
detta eccezione è stata in realtà esaminata dal giudice di primo grado e da
questo rigettata, sia pure in forza di una motivazione non compiutamente
esplicitata. In apertura di motivazione, infatti, i giudici mantovani hanno
avuto cura di annotare che l'opposizione era da considerarsi proposta entro il
limite temporale stabilito dalla norma appena citata che decorreva non già
dalla comunque acquisita conoscenza di mero fatto dell'avvenuta emissione
della sentenza dichiarativa del fallimento ma dal momento della sua conoscenza
legale data esclusivamente dalla comunicazione della sentenza medesima.
Questa annotazione,
all'evidenza, non si giustifica se non come risposta all'eccezione formulata
dai due convenuti.
La posizione assunta dal
giudice di primo grado sull'argomento, ad avviso della Corte, merita di essere
confermata. Essa è invero perfettamente coerente con l'interpretazione
giurisprudenziale dell'art. 18 legge fallimentare che, dopo la nota pronuncia
della Corte Costituzionale n. 51 del 1980, è approdata alla definitiva
sistemazione offerta da Cassazione civile sez. un., 3 giugno 1996, n. 5104.
Quest’ultima ha invero insegnato - e questo.Collegio non ha davvero motivi per
disattendere tale insegnamento — che perché decorra il termine breve di
quindici giorni per proporre opposizione alla sentenza dichiarativa di
fallimento occorre che il cancelliere provveda a comunicare al fallito per
estratto la sentenza stessa e che, in difetto di tale comunicazione, residua
la possibilità per il fallito stesso di proporre l'impugnazione entro
l'ordinario termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ.. Non può
essere in particolare condivisa la tesi della società appellata secondo la
quale detto termine breve dovrebbe altresì decorrere, pur in assenza della
menzionata comunicazione, dal momento in cui il fallito abbia avuto conoscenza,
quantomeno di fatto, dell'apertura della procedura concorsuale a suo carico.
Appare infatti estraneo al sistema delle impugnazioni l'ancoraggio dei termini
brevi per impugnare anziché all'esperimento di atti formalità, come tali
agevolmente e indiscutibilmente collocabili nel tempo, a mere valutazioni di
ordine empirico quali quelle che intendono accertare, sulla base di meri
indici di fatto, l'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del titolare del
diritto di impugnazione.
Confermato quindi che, come ha giustamente reputato il giudice di primo
grado, l'opposizione proposta da SAL.CO deve ritenersi tempestiva non
risultando essere stata eseguita la comunicazione alla società della sentenza
dichiarativa di fallimento, può principiarsi l'esame del merito
dell'impugnazione.
Col primo motivo, SAL.CO
censura la sentenza di prime cure per avere disatteso l'eccezione di nullità
dell'intero procedimento e quindi della sentenza di questo conclusiva per
violazione dell’art. 15 della legge fallimentare. Secondo l’appellante, il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere soddisfatto il diritto di difesa del
debitore semplicemente per effetto dell’invito, allo stesso rivolto, di
presentare eventuale memoria difensiva dopo che altro creditore e precisamente
SAL.CO, avrebbe consentito a questi di adeguatamente controbattere alle
ragioni del creditore anche a fronte delle conseguenze del tutto
disastrose che l’accogliemnto dell’istanza avrebbe avuto sulle sorti del
debitore medesimo.
Il motivo, a giudizio della Corte, è del tutto infondato e immeritevole di
accoglimento.
Risulta pacifico in atti
(anche perché adeguatamente comprovato dai verbali del Tribunale fallimentare)
che in data 1 ottobre 1998 il Tribunale di Mantova, in relazione ai
procedimenti scaturiti da due istanze di fallimento già presentate a carico di
SAL.CO., prese atto della richiesta di termini avanzata dalla difesa e rilevò
che, nelle more, era stata presentata un'ulteriore istanza da parte della
creditrice SIPRA; ritenne che il richiesto termine potesse essere concesso e
riservò ogni decisione sulle predette istanze di fallimento fino al 12
novembre 1998. Successivamente e precisamente il 19 novembre 1998 lo stesso
Tribunale prese atto che in relazione alle prime due istanze era stata
presentata desistenza e che della terza istanza (quella presentata da SIPRA)
non risultava che la società debitrice avesse avuto conoscenza. Pertanto,
concesse nuovo termine a SAL.CO fino al I4 gennaio 1999 per il deposito di
eventuale memoria difensiva anche in relazione al nuovo ricorso presentato da
SIPRA, mandando peraltro alla Cancelleria di acquisire anche informazioni a
mezzo di P.G. sul trasferimento della società debitrice
In Serra San Bruno,
al fine di appurare se lo stesso dovesse considerarsi meramente fittizio. La
ordinanza suddetta fu notificata il 28 novembre 1998 alla società debitrice la
quale fu così in grado di far pervenire al Tribunale, "in relazione al proc.
fallimentare n. 208/98" (quello instauratosi a seguito dell'istanza di SIPRA)
memoria difensiva nella
quale si eccepiva al qui
richiamato l'univoco insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha
più volte avuto modo di chiarire che "nel procedimento camerale e sommario che
precede la dichiarazione di fallimento, una volta che il debitore sia stato
informato dell'avvio della procedura nei suoi confronti e sia stato posto in
condizione di svolgere le sue difese, non è necessario che egli sia nuovamente
convocato ed avvertito ogni qualvolta si aggiungano istanze di fallimento da
parte di altri creditori, avendo egli l'onere di seguire lo sviluppo della
procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine sia alle eventuali
informazioni richieste d'ufficio dal Tribunale sulle condizioni soggettive ed
oggettive dell'impresa, sia alle eventuali ulteriori pretese creditorie
inserite nel coacervo delle istanze e delle prove a suo carico" (Cassazione
civile, sez. I, 2 agosto 1990 n. 7757; Cassazione civile, sez. I, 3 novembre
1983 n. 6472). Anche nelle pronunce che più hanno accentuato l'esigenza di
garantire il pieno dispiegarsi del diritto di difesa del fallito si esclude
comunque la necessità di rinnovare la sua convocazione per ciascuna delle
istanze che vengano via via presentate, reputandosi sufficiente, ai fini della
tutela del diritto suddetto, "che il debitore sia di fatto in grado di
chiarire tempestivamente all'organo fallimentare ogni elemento utile per
valutare la sua situazione commerciale e patrimoniale" (Cassazione civile sez.
I, 25 maggio 1994, n. 5101).
Nel caso di specie, non
può dubitarsi che questa condizione si sia pienamente verificata. Vi era un
procedimento prefallimentare già aperto a carico di SAL.CO nel quale la
società aveva avuto modo di esercitare i propri diritti di difesa anche
chiedendo e ottenendo termini per la sistemazione stragiudiziale di alcune
posizioni debitorie; intervenuta altra istanza di fallimento, questa fu
portata a conoscenza della debitrice che
fu invitata a difendersi sul punto e che, in effetti, esercitò la propria
difesa a mezzo della memoria sollecitata dallo stesso Tribunale. Non si vede
proprio in quale modo la mancata nuova convocazione del debitore davanti al
Tribunale fallimentare abbia potuto pregiudicare il suo diritto di difesa
perché non si scorge quale ulteriore argomento difensivo quegli avrebbe potuto
sviluppare oltre a quanto già versato in causa relativamente alle sue
condizioni generali a mezzo della audizione nella camera di consiglio e
relativamente alla specifica posizione di SIPRA a mezzo della memoria
autorizzata.
La circostanza,
evidenziata nell'atto di gravame, che SAL.CO non sia stata posta in grado di
conoscere tempi, motivi, termini di quanto contenuto nella nuova istanza di
fallimento è poi del tutto irrilevante perché, una volta portata a conoscenza
della debitrice l'esistenza di quella istanza di fallimento, incombeva
certamente alla stessa di assumere tutte le più opportune informazioni onde
apprestarenel modo più efficace la propria difesa a mezzo dello strumento
individuato dal Tribunale.
Deve conclusivamente escludersi, quindi, che il Tribunale fallimentare di
Mantova abbia violato il disposto dell'art. 15 legge fallimentare e deve
confermarsi la pronuncia dei giudici dell'opposizione che hanno, del tutto
correttamente, rigettato la relativa eccezione.
Col secondo motivo di
gravame, l'appellante torna a insistere sull'eccezione di incompetenza,
censurando la sentenza di primo grado che la stessa ha disatteso. Contesta
l'appellante che il suo trasferimento in Serra San Bruno sia stato meramente
fittizio e pretestuoso, come sostenuto dal Tribunale, e al riguardo sottolinea
la propria correttezza commerciale che la portò, pur dopo essersi colà
trasferita, a sanare le due posizioni dei creditori istanti per il fallimento.
Ma, secondo SAL.CO, soprattutto avrebbe trascurato il Tribunale le reali
motivazioni del perché una ditta "in epoca di globalizzazione" possa spostare
la propria sede da un luogo a un altro. Al riguardo, spiega che il
trasferimento in Calabria fu originato dall'"incremento del settore di
attività agricole (oggetto sociale della SAI..CQ) collegate à future
prospettazioni nel campo turistico, anche in considerazione di contributi
regionali", dall'"incremento nel settore degli allevamenti, nell'ambito di
un'economia collinare (altopiano delle Serre)", dal progettato acquisto di
terreni "per attività specifiche, stante una politica di agevolazioni
creditizie". Il trasferimento, dunque vero e reale, avrebbe dovuto radicare la
competenza presso il Tribunale fallimentare di Vibo Valentia e non varrebbero,
in contrario, le considerazioni svolte dal primo giudice circa la diversa
localizzazione dì altri insediamenti commerciali, circa il persistente inoltro
di corrispondenza alla volta della "vecchia" sede in Bondeno di Gonzaga e
circa la chiusura dei locali in Serra San Bruno riscontrata dalla polizia
giudiziaria attivata dal Tribunale fallimentare mantovano. Questi elementi,
secondo l'appellante, sarebbero infatti destinati a cedere a fronte della
necessaria considerazione dell'"ambulatorietà ... del titolare della ditta,
portatosi di volta involta nei luoghi congegnali alla sua attività, muovendosi
dal centro propulsore di Serra S. Bruno a prescindere da altro luogo di
ubicazione dei fattori produttivi", In ogni caso, conclude l'appellante, il
curatore non sarebbe riuscito a vincere la presunzione di identità tra sede
legale e sede effettiva.
Anche questo motivo si rivela, a giudizio della Corte, del tutto infondato.
Va immediatamente
segnalata l'estrema carnosità delle ragioni che a dire dell'appellante
avrebbero imposto il suo trasferimento in Serra San Bruno. Essa risalta ancora
più se si considera che nella citata memoria difensiva depositata presso il
Tribunale fallimentare dette ragioni erano di segno tutt'affatto diverso
essendo individuate nella necessità di reperire una sede più vicina a un porto
– quello di Gioia Tauro – in cui particolarmente fiorenti erano i traffici con
l'estremo oriente dei quali la società si giovava nella sua attività di import
– export. Sennonché non interessa in questa sede approfondire la questione
circa l'effettività di questo trasferimento, essendo invece rilevante valutare
la realtà dell'apertura della sede in Serra San Bruno nella generale economia
dell'attività sociale, avendo presenti le regole che in tema di competenza del
Tribunale fallimentare sono poste dalla giurisprudenza di legittimità. E in
esito a questa valutazione non dubita la Corte che vada confermata la
conclusione cui è approdato íl giudice di primo grado.
Anche di recente è stato
ribadito che "ai fini della corretta individuazione del tribunale
territorialmente competente a conoscere della domanda di fallimento di società
commerciale, aí sensi dell'art. 9 l. fall., la presunzione di coincidenza
della sede effettiva con la sede legale dell'ente opera, nel caso di
trasferimento, con riferimento alla sede precedente, e non a quella successiva
al trasferimento stesso, nei casi seguenti: a) quando il trasferimento sia
temporalmente vicino all'istanza di fallimento, e quindi compreso in epoca in
cui debba considerarsi già manifestata o quantomeno imminente la crisi
economica dell'impresa, atteso che in tale evenienza, poiché viene a mancare
un collegamento con una qualsiasi evoluzione delle esigenze dell'impresa
stessa, il trasferimento della sede diviene equivoco (se non fittiziamente
preordinato ad incidere proprio sulla competenza territoriale) e non consente,
dunque, di fondare alcuna presunzione su di esso; b) quando vi è la prova che
al trasferimento della sede non corrisponde un reale trasferimento del centro
propulsore dell'impresa; c) quando, infine, al compimento delle formalità
inerenti al trasferimento non si accompagna l'effettivo esercizio
dell'attività d'impresa nella nuova sede"
(Cassazione civile sez. I, 9 maggio 2002,ord. n. 6693; si veda anche
Cassazione civile sez. I 6 dicembre 2001 n. 15474.
Nel caso di specie,
esistono tutte le cennate condizioni che impongono di individuare nel
Tribunale di Mantova il giudice competente a decidere sulle istanze di
fallimento presentate contro SAL.CO. In primo luogo, giova infatti considerare
che il trasferimento venne deliberato dall'assemblea della società oggi
appellante il 27 gennaio 1998 ma che esso non fu materialmente possibile che a
partire dal luglio dello stesso anno allorchè furono presi in affitto in Serra
San Bruno alcuni locali a uso commerciale. All'epoca erano già pendenti le due
istanze di fallimento, difatti presentate nel precedente maggio, chiaramente
rivelatrici dello stato di decozione della società creditrice che sarebbe
stato volutamente dichiarato nel gennaio successivo. La circostanza che, poi,
quelle due istanze siano state ritirate non muta certamente i termini della
situazione atteso che il procedimento conseguentemente Instaurato non venne
per ciò meno ma prosegui, anche per effetto della presentazione della terza
istanza a opera di SIPRA, fino al suo epilogo.
In ogni caso, al
trasferimento della sede legale non si accompagnò lo spostamento del centro
propulsore della società che, infatti, rimase in Bondeno di Gonzaga e infatti,
tutta la documentazione acquisita (fatture, corrispondenza, fax inviati ad
operatori commerciali) indica univocamente che, 'pur dopo il trasferimento
della "sede amministrativa" (così definita nei fax inviati allo spedizioniere
Goldoni – Iorio) in Serra San Bruno, le prassi operative di SAL.CO non
subirono alcuna modificazione atteso che tutta la merce a essa destinata (di
volta in volta: bici elettriche, canfora sintetica, manufatti in … parti di
macchinari, ecc.) veniva sbarcata al porto di Genova e quindi consegnata nel
magazzino di Bondeno di Gonzaga salvo l'invio delle fatture nel centro
calabrese. Per dare poi un'idea dell'importanza, del tutto marginale, della
sede aperta in quest'ultimo comune basti pensare che il contratto di affitto
della stessa prevedeva un canone di sole L. 100.000 al mese e che i
Carabinieri di Serra San Bruno riferirono di non avere mai visto aperti quei
locali. E' certamente vero che ai militari può anche essere sfuggita una
qualche estrinsecazione dell'"ambulatorietà" del legale rappresentante della
società; non può comunque negarsi che il coacervo degli elementi raccolti
induce a ritenere che, pur dopo l'apertura di quell'ufficio, il "centro
propulsore" dell'attività di SAL.CO rimase pur sempre nei vecchi locali di
Bondeno di Gonzaga dai quali veniva diretta l'attività commerciale (i
menzionati fax furono difatti inviati da quella località) e nei quali veniva
recapitata la merce il cui commercio costituiva l'attività di elezione della
società.
Alla luce di queste
concorrenti ragioni, deve quindi escludersi che l'apertura dell'ufficio di
Serra San Bruno, nel quale venne trasferita la sede legale di SAL.CO, possa
valere a radicare la competenza del Tribunale di Vibo Valentia perché, pur
dopo quel trasferimento, la società continuò nondimeno a esercitare la propria
attività commerciale nel circondari del Tribunale di Mantova, quindi
competente a dichiararne il fallimento.
Col terzo motivo di
appello, SAL.CO lamenta che il giudice di primo grado abbia respinto
l'opposizione nonostante che la prevalente attività di impresa riguardasse
l'agricoltura "nel suo significato più ampio" e l'allevamento, in tal modo
sottraendo la società all'assoggettabilità alle procedure concorsuali. Ammette
l'appellante di avere interessi in settori diversi ma insiste sul fatto che
prevarrebbe nell'attività sociale quella "inerente l'agricoltura,
l'allevamento e annessi". Premesse alcune annotazioni normative sul concetto
di imprenditore agricolo, l'appellante rivendica a sé tale natura e spiega che
proprio in ragione di questa essa si decise a trasferirsi in Serra San Bruno
"per dare sviluppo a tutta la filiera del settore agricolo, usufruendo anche
dei vantaggi possibili: costruzione in zona agricola con esenzione degli oneri
di urbanizzazione, agevolazioni per l'acquisto di terreni, sviluppo degli
allevamenti, iniziative agroturistiche, commercializzazione di prodotti,
ecc.".
Ritiene il Collegio che
il motivo sia del tutto privo di qualsiasi pregio,risolvendosi lo stesso in
affermazioni apodittiche, pretestuose, patentemente contraddittorie. Già si è
detto che la vocazione agricola di SAL.CO à stato un portato della causa di
opposizione poiché, nella fase prefallimentare, il trasferimento nelle terre
calabresi era stato spiegato con l'interesse della società verso i più
favorevoli noli marittimi praticati presso il porto di Gioia Tauro che
avrebbero favorito i suoi commerci con la lontana Cina. Si aggiunge qui che
non uno dei documenti che sono stati versati in causa parla di un qualche
concreto interesse di SAL.CO per la diretta coltivazione dei campi o, meno
ancora, per l'allevamento del bestiame; tutti, invece, sono eloquenti di una
variegata attività di commercio avente a oggetto i più disparati settori
merceologici nessuno dei quali, peraltro, attinente alle attività agricole.
Questo rilievo è sufficiente a chiudere ogni discussione sul punto, salvo
segnalare come l'assunto di parte appellante di svolgere prevalentemente
attività agricola finisca per risolversi in una patente petizione di principio
laddove chiama a proprio supporto il fatto che la società si sarebbe
trasferita in Calabria appunto per meglio esercitare l'attività di
coltivazione e di allevamento. L'aporia del ragionamento non ha veramente
bisogno di altre chiose per essere appieno disvelata.
Con l'ultimo motivo di
gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado laddove questa ha
ritenuto provata l'esistenza dello stato di insolvenza. Innanzitutto SAL.CO
contesta i numeri che il giudice di primo grado ha utilizzato per motivare il
proprio convincimento: in primo luogo scarsamente significativo sarebbe il
dato di L. 2.500.000.000 relativo al passivo perché esso sarebbe "non
definito, costituito soprattutto da sentenze di primo grado impugnabili e da
pretese creditorie insussistenti"; inoltre avrebbe errato il Tribunale
nell'indicare in L. 300.000 anziché in L. 300 milioni l'ammontare dei crediti
e in L. 150.000 anziché in L. 150 milioni la liquidità monetaria. Quindi
l'appellante sostiene che lo sbilancio tra attività e passività avrebbe dovuto
essere considerato nell'ammontare esistente al momento della delibazione delle
istanze di fallimento e non già alla luce delle altre istanze successivamente
pervenute che hanno contribuito ad appesantire lo stato passivo. Con specifico
riferimento alla stato dei conti esistente a quel momento, sostiene, sarebbe
poi apparso del tutto evidente che la società non versava in stato di
decozione, che era in grado di pagare i suoi creditori (come comprovato dalla
stessa desistenza dei due creditori istanti per il fallimento), che poteva al
più parlarsi di una temporanea difficoltà a soddisfare le proprie obbligazioni
non riconducibile certamente alla definizione di insolvenza. Neppure era
ravvisabile, a detta di SAL.CO, l'esteriorizzazione di suoi comportamenti che
fossero sintomatici dell'impossibilità di fare fronte regolarmente alle
proprie obbligazioni, quali, ad esempio, alienazioni del patrimonio, chiusura
dell'attività, trafugamenti, diminuzione fraudolenta dell'attivo, cessione dei
beni ai creditori e simili. In ogni caso, conclude l'appellante, lo stato di
insolvenza non potrebbe identificarsi col mero sbilancio tra attività e
passività perché a questo l'impresa ben potrebbe fare fronte anche a mezzo del
ricorso al credito.
Le argomentazioni così riassunte non possono trovare consenziente la Corte,
almeno con specifico riferimento al caso concreto.
Il dato, evidenziato dal
Tribunale, rappresentato dall'ammontare complessivo dei crediti insinuati al
passivo fallimentare non può essere utilmente contestato nella sua valenza
probatoria; esso, passato al vaglio degli organi fallimentari, non è invero
suscettibile di diverso apprezzamento allegando che nello stesso sarebbero
confluiti anche crediti inesistenti o portati da sentenze che avrebbero potuto
essere utilmente impugnate: non risulta infatti che i primi, regolarmente
ammessi, siano stati espunti a mezzo dei rimedi a ciò preordinati o che le
seconde siano state impugnate dal solo organo a ciò abilitato e cioè dal
curatore.
Per quanto invece
riguarda l'attivo, è significativo che la procedura abbia reperito ed
acquisito quale solo cespite di proprietà della società fallita un vecchio
macchinario arrugginito, alienabile solamente a peso. Per il resto, rileva la
Corte che anche ammesso che il Tribunale abbia errato nell'indicare
l'ammontare dei crediti e della liquidità e anche ammesso che queste voci
siano pari all'ammontare indicato dall'appellante, rimarrebbe pur sempre
assodata l'impossibilità per le voci attive di coprire, neppure in
significativa parte, il passivo quale definitivamente assestatosi. Resta
quindi affidata alla valutazione della Corte la realtà di un'impresa in cui le
voci attive sono tali da coprire solamente una minima parte delle passività
accumulate e che, quindi, disvela una strutturale debolezza finanziaria che è
il primo presupposto dello stato di insolvenza
Può certamente convenirsi coll'appellante che quest'ultimo non ricorre
tutte le volte in cui il passivo patrimoniale non risulta coperto dall'attivo,
ben potendo l'impresa reperire risorse onde fare fronte a temporanee crisi
finanziarie. Queste prospettive, va però sottolineato, sono strettamente
collegate a una situazione di sostanziale solidità finanziaria dell'impresa
stessa perchè è notorio che imprese deboli o fortemente indebitate non
riescono ad attivare ulteriori canali di finanziamento. Nel caso di specie, il
forte sbilancio tra passività e attività è appunto sintomatico di uno stato di
profonda crisi che non appare suscettibile di utile risanamento. Né
l'appellante ha fornito, al di là di generiche illazioni, precise e concrete
indicazioni sul come avrebbe potuto soddisfare quei tanto ingenti debiti
potendo fare conto – stando alle sue stesse difese – su risorse pari a poche
centinaia di milioni. D'altra parte, vi è la prova in atti che lo stato di
grave dissesto finanziario di SAL.CO che si è così individuato effettivamente
si tradusse nella patente impossibilità, per la stessa, di fare fronte con
regolarità alle proprie obbligazioni. Si comincia con l'osservare che due
creditori furono soddisfatti, in via transattiva (come ha ammesso la stessa
società), solo dopo che essi presentarono istanza di fallimento. Anche col
terzo istante e cioè con SIPRA venne raggiunto un accordo transattivo nel
novembre 1997 che indusse lo stesso a ritirare una precedente istanza di
fallimento. Detto accordo prevedeva un piano di pagamento rateale del debito
già risalente all'anno precedente che però SAL.CO non fu in grado di
rispettare, tanto che la società creditrice si determinò a presentare una
nuova istanza di fallimento; a fronte di questa, peraltro, la debitrice,
anziché assolvere sollecitamente e senza esitazioni al proprio debito, preferì
accampare infondate e dilatorie eccezioni relative alla incompetenza del
Tribunale adito. L'affannosa rincorsa delle scadenze azionate dai creditori
davanti al tribunale fallimentare, il raggiungimento di intese transattive
comportanti dilazioni di pagamento e il mancato rispetto di tali accordi
costituiscono, a giudizio della Corte, sintomi inequivocabili del venir meno
della possibilità per la debitrice di regolare ordinatamente e regolarmente le
proprie posizioni debitorie insorgenti nell'ambito dell'attività commerciale.
La grave situazione di squilibrio patrimoniale che più sopra si è sottolineata
offre appagante e ragionevole spiegazione di tali difficoltà negli ordinari
adempimenti.
A ciò si aggiunga che,
come dimostrato dalla documentazione prodotta da SIPRA a corredo dell'istanza
di fallimento, nell'aprile 1997 pendevano a carico di SAL.CO ben tredici
procedure esecutive mobiliari e che lo stesso amministratore della società
fallita, sentito dal curatore, non ebbe remore nell'affermare — circostanza
non smentita e peraltro coerente con quanto appena sopra descritto — che
l'azienda si trovava in stato di crisi economica non godendo più di
affidamenti bancari e avendo gli oneri finanziari e gli interessi passivi
ingigantito il debito sino a rendere impossibile il rientro completo.
Non vale peraltro
sostenere che la situazione di insolvenza andrebbe verificata al momento della
presentazione delle istanze di fallimento e non già in esito al consolidamento
dello stato passivo. L'assunto è comunque inconferente perché si è accertato
che già a quel momento SAL.CO non poteva dirsi in grado di pagare con
regolarità i propri debiti. Se è vero che la realtà contabile della decozione
venne fotografata in un momento successivo e cioè all'atto della conta dei
crediti, non è men vero che essa doveva essere attuale anche in quel
precedente frangente temporale atteso che le difficoltà, per la società, di
osservare puntualmente le sue scadenze (dimostrata tangibilmente dalle
procedure esecutive e dagli stessi accordi transattivi raggiunti con gli
istanti per il fallimento e solo dopo la presentazione delle istanze stesse)
non può Trovare adeguata giustificazione se non in una situazione di impotenza
finanziaria già in atto. Lungi quindi dal concretare una mera difficoltà
temporanea, la crisi in cui versava SAL.CO presenta tutti i caratteri dello
strutturale dissesto finanziario e integra quindi quella condizione di
decozione che impone la declaratoria di fallimento.
Rigettato anche l'ultimo mezzo di gravame, ritiene dunque la Corte che la
sentenza di primo grado che, sulla base di osservazioni in larga parte
coincidenti con quelle qui confermate, ha rigettato l'opposizione alla
sentenza dichiarativa di fallimento proposta dalla debitrice meriti piena
conferma.
Al rigetto del gravame
consegue la condanna dell'appellante alla rifusione in favore dei costituiti
appellati delle spese del grado. In ragione dell'attività effettivamente
espletata quale risulta dai fascicoli di parte e dai verbali di causa, esse si
liquidano, per ciascuno, in euro 6.537,60 (di cui 1.156,88 per diritti e
4.650,00 per onorari).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo,
rigetta l'appello proposto da SAL.CO S.r.l. avverso la sentenza n. 130101
del Tribunale di Mantova in data 30 novembre 2000 – 9 febbraio 2001;
condanna l'appellante
SAL.CO S.r.l. a rifondere a SIPRA S.p.A. e a FALLIMENTO SAL.CO S.R.L. le spese
del grado liquidate, per ciascuno, in euro 6.537,60.
Così deciso in Brescia, 1'11
giugno 2003.
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