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Fattispecie negoziali
particolari, contratti derivati, swap
Cassazione civile, Sez. I – Pres. R. Borruso, Rel. L. Macioce -
14 novembre 1997, n. 11279.
Intermediazione
finanziaria – Contratto swap – Legge SIM – Applicabilità – Requisiti di
forma.
Intermediazione
mobiliare – Contratto swap – Legge 2 gennaio 1991, n. 1 – Applicabilità.
Intermediazione
mobiliare – Legge n. 1/1991 - Doveri informativi dell’intermediario –
Contenuti – Prova.
Intermediazione finanziaria – legge
n. 1/1991 - Doveri informativi –Onere di compilazione della scheda da parte
del cliente – Insussistenza.
Data la sua natura
di strumento finanziario, assimilato ai valori mobiliari, la conclusione del
contratto di "swap" (nella specie, di "domestic currency
swap") va assoggettata alla disciplina di cui alla legge Sim e, in
particolare, ai requisiti di forma previsti all'art. 6 comma 1 e 2. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'art. 1 l. 2
gennaio 1991 n. 1, dopo aver annoverato fra le attività di intermediazione
mobiliare regolate dalla stessa quelle aventi ad oggetto veri e propri titoli
di investimento (lett. a) ed altre per le quali la negoziabilità è meramente
eventuale, pone un'esplicita regola di assimilabilità, ai "valori
mobiliari", di altri specifici strumenti, fra i quali, non ponendo la
norma in questione alcun requisito di standardizzazione e negoziabilità in
mercato aperto, rientra senz'altro il cosiddetto contratto di Swap. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Posto che l'art. 6
comma 1 n. 1 del 1991 dispone il dovere dell'intermediario in valori
mobiliari di assumere dal cliente le più complete ed accurate informazioni
sulla sua situazione finanziaria, senza che sia dato inferire un ulteriore
obbligo in capo allo stesso intermediario di allegare al contratto concluso
con il cliente una scheda descrittiva delle informazioni raccolte, va cassata
la sentenza di rigetto dell'impugnazione di un decreto con cui il ministero
del tesoro aveva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa ad un
intermediario (nella specie, una banca) per non aver allegato, al contratto
avente ad oggetto valori mobiliari, un documento compilato dal cliente
contenente informazioni sulla sua situazione finanziaria (nella specie, la
Corte ha ritenuto contrario al disposto della l. cit., l'art. 6 del
regolamento Consob n. 5387 del 2 luglio 1991, nella parte in cui prescrive un
obbligo per l'intermediario di allegare al contratto una scheda descrittiva
dei dati relativi al cliente). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La norma di cui
all'art. 6. comma 1, lett. d), l. 2 gennaio 1991 n. 1, la quale impone a
colui che svolga attività di intermediazione mobiliare, di assumere dal
cliente le più complete ed accurate informazioni afferenti alla di lui
situazione finanziaria affinché possa meglio valutare se l'operazione dal
cliente proposta (o allo stesso suggerita) sia compatibile con le sua
capacità economiche, in alcun modo prescrive che una tale previa attività di
informazione sia consacrata in un documento compilato dal cliente stesso. Ne
discende - pertanto - la contrarietà, alla legge, del regolamento della
Consob approvato con delibera 2 luglio 1991, n. 5387, il quale, al capo
terzo, prima di regolare le informazioni "dovute ai clienti",
dispose (con prescrizione significativamente non più riproposta nel
successivo regolamento del 9 dicembre 1994, n. 8850), con una rubrica
"informazioni relative ai clienti", che l'intermediario debba
allegare, al contratto, una scheda descrittiva dei dati raccolti,
aggiornandola con le variazioni della situazione e sostituendola con la
dichiarazione sottoscritta dal cliente, relativa all'eventuale rifiuto di
fornire le informazioni stesse. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Fatto
A seguito di esposto presentato il
22.4.93 dai sig.ri VRESPA e BELOTTI a carico della s.p.a. Credito Italiano su
proposta CONSOB del 28.1.94, il Ministro del Tesoro, con decreto n. 388600 in
data 11.11.94, adottato ai sensi dell'art. 13 3 comma della legge 2.1.91 n.
1, ingiungeva al predetto Credito Italiano il pagamento della sanzione
amministrativa di lire 50.000.000 per violazione dell'art. 6 comma 1 lett. C)
e D) della stessa legge. Assumeva, al proposito, l'ingiungente Autorità, che
la Banca avesse eseguito operazioni di intermediazione di valori mobiliari
(nella specie acquistando per i clienti titoli di stato da costituire in
pegno e concludendo un contratto di "swap") da un canto omettendo
di sottoporre ai clienti - per la stipula - un contratto avente le
caratteristiche ed i requisiti di cui alla cit. lett. C), e, dall'altro
canto, mancando di acquisire, prima di tali atti negoziali, le informazioni
scritte di cui alla lett. D) del pari citata.
Con ricorso 9.12.84 il Credito
Italiano proponeva opposizione innanzi al Pretore di Legnano, che fissava
udienza per la sua trattazione al 16.2.95.
Costituitasi ritualmente
l'Amministrazione del Tesoro, il Pretore adito, all'esito della discussione
orale, pronunziava sentenza - con immediata lettura del dispositivo -
rigettando l'opposizione proposta.
Nella motivazione della pronunzia,
depositata il 21.2.95, il Pretore affermava: che, come pur affermato dal
C.d.S. nel parere 10.5.94 (del resto conforme alla opinione espressa nella
proposta CONSOB), il contratto di "domestic currency swap", anche
se non classificabile alla stregua dei valori mobiliari in quanto titoli di
massa, era comunque ad essi assimilabile per la espressa previsione dell'art.
1 comma 2 della legge 1-91 (contratto a termine su strumenti finanziari
collegati a tassi di interesse e valute); che, pertanto, doveva essere
assoggettato alla disciplina dei requisiti posta all'art. 6 lett. C) e D),
senza che potesse assumere rilievo di sorta il difetto dei caratteri di
standardizzazione e negozialità (previsti solo nell'ambito dei mercati
regolamentati di cui all'art. 23); che certamente intermediazione mobiliare
era ravvisabile nell'acquisto dei titoli di Stato finalizzato alla loro
costituzione in pegno, acquisto da riguardarsi come operazione autonoma e,
come tale, soggetta ai cennati requisiti di legge; che nessuna deroga a tali
norme riveniva alla Banca per il fatto che essa, contestualmente, svolgesse
attività creditizia; che, infine, la Banca aveva anche omesso di previamente
acquisire le informazioni finanziarie da clienti VRESPA e BELOTTI
(informazioni che, comunque, non risultava altrimenti possedere).
Per la cassazione di tale sentenza la
soc. Credito Italia p.a. (*) ha proposto ricorso, con atto notificato il
26.4.95 e fondato su quattro motivi, al quale si è opposto l'intimato Min.
del Tesoro notificando il 30.5.95 rituale controricorso. Il difensore del
ricorrente, ha, infine, illustrato verbalmente le sue deduzioni ed il P.G. -
all'esito delle richieste orali ha concluso per l'accoglimento del solo
quarto motivo.
Diritto
Esaminando, complessivamente, le deduzioni
del ricorrente Credito Italiano, si osserva che con esse si ripropongono per
intero le ragioni di opposizione - disattese dal Pretore - all'intervento
sanzionatorio dell'Amministrazione sulla gestione del complesso accordo di
finanziamento intercorso, nell'estate del 1992, tra la Banca ed i clienti
VRESPA - BELOTTI. Il Ministero del Tesoro, infatti, accogliendo la menzionata
proposta sanzionatoria CONSOB e confortato da parere del C.d.S., ravvisò
distinte violazioni delle norme di "garanzia" poste dalla legge
2.1.91 n. 1 per avere la Banca mancato di apprestare, in alcuni momenti e
sedi della complessa vicenda contrattuale, la strumentazione imposta - alla
stregua delle norme stesse - da quella vicenda. Ditalché, avendo il Pretore
interamente condiviso l'interpretazione data dall'Amministrazione a tali
norme e riproponendo, come dianzi detto, il ricorso le questioni che sin
dall'origine hanno opposto la Banca al Ministero, non può non prendersi le
mosse da una sintetica disamina del rapporto tra banca e clienti per passare,
poi, all'esame delle questioni in ricorso sol riproposte.
Il rapporto tra il Credito Italiano
ed i clienti Vrespa - Belotti, certamente riconducibile ad un finanziamento
di durata annuale in D.M. (in entità pari a 1.350.000 e negoziati in lire al
cambio di 754,500), si articolò in distinti, ed autonomi, momenti
contrattuali collegati teleologicamente in un procedimento complesso: a
garanzia del ridetto finanziamento vennero, infatti, costituiti in pegno sia
la somma di lire 300 milioni sia i titoli di Stato specificamente acquistati
su incarico dei clienti; e per regolare il differenziale - da corrispondere
alla sua scadenza - tra l'importo finanziato espresso in moneta italiana alla
data della stipula ed a quella della scadenza stessa, venne concluso un
accordo di "swap" (nella variante di "domestic currency
swap") ove il capitale era ragguagliato al valore convenzionale di DM
5.400.000 al cambio di lire 774,50 ed i contraenti si impegnavano a versare
la differenza alla controparte ove il controvalore in lire di tal importo
fosse - alla scadenza - ad esso inferiore o superiore (restando obbligati,
nel primo caso, la Banca e, nel secondo, i clienti).
Nell'ambito di tal complesso
procedimento, l'Amministrazione del Tesoro ha dunque, da un canto, isolato, i
due distinti segmenti contrattuali dello "swap" e dell'acquisto dei
titoli e, dall'altro, ricondotto il primo al "genus" delle
operazioni su valori mobiliari in forza di espressa norma di equiparazione
(indubbia essendo, per il secondo, l'identificazione piena nella
"specie" di cui all'art. 1 comma 1 lett. a della legge 1-91), per
poi contestare, per entrambi, sia la carenza della forma contrattuale di
garanzia sia l'assenza della previa informativa scritta sulla situazione
finanziaria dei clienti (art. 6 comma 1 lett. C e D). La tesi del Credito
Italiano, processualmente espressa nei quattro motivi di ricorso avverso la
pronunzia pretorile che interamente la disattese, è quindi incentrata sulla
impossibilità di assimilare lo swap seppur "quoad poenam" ai valori
mobiliari e di ravvisare comunque - per esso - il contestato deficit di
garanzie formali (1 e 2 motivo) nonché sulla assenza, nella negoziazione dei
titoli di Stato, della autonomia dal negozio di garanzia necessaria e
sufficiente per rendere quelle garanzie formali anche ad esso applicabili 3
motivo), nonché, infine, sulla regolamentare CONSOB impositivo
all'intermediario di previamente acquisire dal cliente una scheda
informativa.
Ritiene il Collegio che delle
opinioni del Credito Italiano, ampiamente trattate in ricorso ed oralmente
discusse, sia condivisibile solo quella espressa nel quarto motivo, dovendosi
di contro respingere - perché difforme dal disposto di legge - quanto esposto
nei primi tre motivi.
Con il primo motivo il Credito
Italiano denunzia violazione dell'art. 6 1 lett. c) della legge 2.1.91 n. 1,
per avere il Pretore imposto al contratto swap requisiti affatto inesigibili,
difettando nella specie: A) da un canto la natura di strumento standardizzato
e negoziabile su mercato aperto, necessario, ai sensi dell'art. 23 della
legge (sulla istituzione al proposito di mercati regolamentati), per
l'assimilazione dello swap ai "valori mobiliari";
B) dall'altro canto il requisito -
non mai presumibile - in capo alla banca di esercente in via professionale
attività di intermediazione mobiliare a beneficio del pubblico. Il motivo è,
come dianzi detto, infondato quanto al profilo A).Si può premettere che la
riconduzione dell'accordo tra Credito Italiano ed i clienti Vrespa - Belotti,
ad oggetto la parametrazione in valute del "flusso" differenziale
restitutorio previsto, può ritenersi riconducibile al contratto di SWAP (in
inglese: scambio) - e nella categoria del "domestic currency swap"
(scambio di divise nazionali) - per l'assimilabilità della causa negoziale
atipica (sopra sintetizzata) allo strumento finanziario ampiamente recepito
dalla prassi sia nella normativa comunitaria sia nella normativa
regolamentare italiana. Ed appare corretta la definizione generale di tale
strumento, rinvenibile nell'art. 49 del reg.to Banca d'Italia 2.7.91, dalla
quale è lecito desumere, immediatamente, da un canto, la estraneità del
predetto strumento dalla categoria concettuale dei valori mobiliari - titoli
di massa (cfr. art. 1 comma 1 lett. a L. 1-91) e, dall'altro, la sua
assimilabilità ai "...contratti a termine e su strumenti finanziari
collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute..." (cfr. art.
1 comma 20 L. cit.).
Orbene, la tesi del reddito Italiano,
per la quale lo swap potrebbesi (*) assimilare agli strumenti finanziari
sottoposti alla riservata gestione delle s.i.m. a patto che esso venga ad
assumere i caratteri specifici dei (veri e propri) valori mobiliari
(standardizzazione - negoziabilità in mercato regolamentato), non trova
riscontro alcuno nelle norme vigenti e confligge con la chiara
"ratio" della legge del 1991, volta ad imporre regole di garanzia
per le negoziazioni previste anche se - come nello swap di specie - siano
intrasferibili o, comunque, non trasferibili per difetto di mercato apposito.
Ed invero, rammentato che la sez. B
dell'allegato alla Dir. CEE 93-22 annoverava tra gli "strumenti",
oggetto dei servizi principali di investimento, gli swaps, alla pari dei
valori mobiliari propri, dei contratti a termine futures) (*) e delle
opzioni, va indubitalmente assegnato valore assorbente - come esattamente
fatto nell'impugnata sentenza - al rilievo per il quale l'art. 1 della
ridetta legge del 1991, dopo aver annoverato tra le attività di
intermediazione regolate dalla stessa quelle aventi ad oggetto veri e propri
titoli di investimento (lett. a) ed altre per le quali la negoziabilità è
meramente eventuale, pone una esplicita regola di assimilabilità ai
"valori mobiliari" di altri specifici "strumenti" una
regola che, non ponendo nessun requisito di standardizzazione e negoziabilità
in mercato aperto ma sol perseguendo l'obiettivo di assicurare pari
protezione e garanzia, appare certamente applicabile allo strumento
"swap". Si tratta, come esattamente rilevato dal Pretore, della
previsione di cui al comma 2 dell'art. 1, a mente della quale "ai fini
della presente legge, i contratti a termine su strumenti finanziari collegati
a valori mobiliari, tassi di interesse e valute (...) sono considerati valori
"mobiliari". E di qui alcune considerazioni. In primo luogo
l'esplicita precisazione che l'assimilazione ai valori mobiliari è operata ai
(soli) fini di legge (tra i quali si staglia quello di assicurare il rispetto
delle pur precisate regole di garanzia) toglie rilevanza alla difficoltà
concettuale di operare una assimilazione tra strumenti di investimento e
contratti a termine su valute. In secondo luogo, non par di ostacolo alla
ricomprensione in discorso la lettera della norma, che fa oggetto della
cennata assimilazione i "contratti a termine su strumenti
finanziari", posto che è se è ben che vero che lo swap è esso stesso uno
strumento finanziario costituito da contratto a termine) è anche vero che è
la cennata disposizione normativa ad essere affetta da palese improprietà
terminologica, agevolmente superabile, al fine di dare all'espressione
l'unico significato possibile, con la mera inversione dei termini della frase
(...gli strumenti costituiti dai contratti a termine collegati a...).
In terzo luogo, condizionare l'assimilazione
"de qua" alla esistenza del mercato regolamentato, come propone il
Credito Italiano (registrando l'assenza - pur dopo il reg. CONSOB 8509-94 -
di una esplicita regolamentazione - delle negoziazioni di contratti
"swap") appare una indebita forzatura, tanto dell'art. 1 comma 2
cit. - quanto dell'art. 23 della ridetta legge 1-91. Dell'art. (*) 1 comma 2
perché ignora il limitato fine dell'assimilazione e l'assenza, nella
disposizione che la opera, di alcuna condizione ulteriore (afferente i requisiti
di "massa" degli strumenti assimilati).
Dell'art. 23 (che al 1 comma
prescrive che "la CONSOB può autorizzare, nell'ambito delle borse
valori, le negoziazioni di contratti uniformi a termine su strumenti
finanziari..."posto che ignora tanto il carattere facoltativo della
istituzione di mercati regolamentati per i ridetti strumenti quanto la
riserva ai soli contratti uniformi a termine (quali "futures" ed
"options"), per poi affermare che, in difetto di tal previa
regolamentazione, non si avrebbe alcuna attività di intermediazione di
contratti swap ma solo "iniziativa individuale" di negoziazione: e
ciò in difetto di alcuna indicazione - nelle ridette norme di legge - che
condizioni al "mercato regolamentato" esistenza dell'attività di
intermediazione di swaps o, quantomeno, la sua sottoposizione alle regole
della stessa legge ("ai fini della presente legge").
Quanto al secondo profilo della
doglianza (sub. B) l'ipotesi per la quale - indubbia l'autorizzazione in capo
al Credito Italiano necessiterebbe, per i fini di causa, la prova (non
offerta) della professionalità ed abitudinarietà del suo agire come
intermediario mobiliare, pare inaccoglibile sia perché per quel che rileva
appare necessario e sufficiente che sia svolta quell'attività di negoziazione
di swap assimilata - ai fini di legge - alla intermediazione sia perché, nel
sistema della legge, non assume alcuna decisiva rilevanza l'elemento
quantitativo ma solo la legittimità del singolo comportamento
dell'intermediario (come affermato, con specifico riguardo alla
"sollecitazione del pubblico risparmio" di cui all'art. 1 lett. f
L. 1-91, da cass. 10.12.1996 n. 10976).
Con il secondo mezzo la ricorrente
società denunzia, poi, la violazione dello stesso art. 6 1 comma lett. c) per
avere, comunque, il Pretore (anche ammettendo l'assimilazione contestata)
ignorato - neanche pronunziando al proposito - che lo swap in discorso
presentava tutti i requisiti formali di legge.
Il motivo è del tutto fuor di segno:
esso ipotizza una falsa applicazione della sanzione ad una ipotesi nella
quale, contrariamente alla immotivata valutazione pretorile, il precetto
sarebbe stato osservato, senza però farsi carico - per eventualmente
contrastarla - della precisa motivazione offerta al proposito dall'impugnata
sentenza. Il Pretore, infatti, ha ben precisato (pag. 9 che il contratto in
atti "...di certo nulla ha a che fare, quanto a contenuto, con il
contratto scritto imposto dalla legge per la prestazione di servizi di
intermediazione mobiliare e non contiene alcuna delle avvertenze
analiticamente ivi previste a tutela del cliente". Appare pertanto di
totale evidenza che, se il Pretore ha specificamente motivato sulla
difformità delle forme contrattuali adottate da quelle imposte dal precetto,
la doglianza di errata applicazione di legge (e non già quella, pur
ipotizzabile, di vizio logico della motivazione) è frutto di mero errore e,
come tale, va respinta.
Con il terzo mezzo, quindi, la Banca
denunzia violazione della norma più volte citata per avere il primo Giudice
indebitamente conferito autonomia - deducendone la riferibilità ad una
negoziazione di valori mobiliari - all'acquisto di titoli di Stato che,
invece, essendo meramente strumentale alla costituzione dei titoli in pegno,
a tal negoziazione non poteva avvicinarsi, rimanendo, di contro, assorbito
nella finale attività creditizia.
Il motivo è, anch'esso, infondato.
Come - nella pur sintetica
motivazione colto dal Pretore, la inequivoca riconducibilità dell'acquisto di
titoli di Stato, su incarico dei clienti, alla "species" della più
tipica operazione di intermediazione mobiliare non venne certo meno per il
fatto che fossero state (pre)determinate le modalità di impiego dei valori
mobiliari stessi (in una operazione di garanzia del credito concesso).
L'inserimento del contratto (nella
specie: un mandato di acquisto, in nome e nell'interesse dei mandanti, di
valori mobiliari quali i titoli di Stato) nell'ambito di un ben più
articolato procedimento complesso (l'intera operazione di finanziamento o,
più esattamente, all'interno di un particolare segmento di quel procedimento
(quello ad oggetto la costituzione di garanzia reale), non par proprio
rilevare sulla "causa" tipica del contratto in questione anche se
al limitato fine di escluderne la rilevanza ai fini degli obblighi imposti
dalla legge 1-91.
Sotto un primo profilo, non può non
rilevarsi che quei titoli - il cui acquisto era stato oggetto del predetto
incarico "strumentale" non potevano certo ritenersi automaticamente
costituiti in pegno ma sol oggetto di un accordo - ad effetti obbligatorii
(*) - volto alla costituzione in pegno (regolare od irregolare, non rileva)
di cosa futura (cfr. al proposito cass. 1.8.96 n. 6969): e ciò impedisce di
ritenere i titoli negoziati immediatamente acquisiti nella detenzione del creditore
garantito che ne abbia procurato al mandante la disponibilità.
Sotto un secondo profilo, non pare
proprio rilevare che l'acquisto di titoli in discorso non fosse segnato da
una finalità di specifico investimento posto che, da un canto, l'assenza di tal
precipua finalità è pur possibile nell'uso di svariati strumenti finanziari
(quali "futures" ed "options" o, come sopra visto, lo
stesso swap) cionondimeno attratti nella disciplina legale dei valori
mobiliari, e che, dall'altro canto, ai fini della ridetta regolamentazione di
legge rileva solo che alcuni strumenti abbiano astratta idoneità
all'investimento.
Sotto un terzo profilo, l'obiezione
relativa alla inesistenza nell'operazione di acquisto dei ridetti titoli di
Stato dei rischi, ad elidere i quali sono apprestate le garanzie legali in
discorso, appare non condivisibile là dove trasferisce al livello della
rischiosità concreta quella valutazione legislativa di rischiosità che è, e
non può non essere, generale, astratta e presunta nei riguardi di tutte
quelle operazioni di negoziazione di valori mobiliari od assimilati, che, per
essa, impongono di apprestare le specifiche regole della vigilanza
prudenziale.
Sotto ogni profilo, pertanto, la
doglianza appare non condivisibile.
Fondato, è, a parere del Collegio, il
quarto motivo del ricorso, con il quale il Credito Italiano denunzia l'errata
applicazione della lett. d) del comma 1 dell'art. 6 più volte citato, per
avere il Pretore interpretato la norma di legge come impositiva di un
inesistente, obbligo di acquisire informazioni sulla situazione finanziaria
del cliente a mezzo di schede predisposte.
Rileva, esattamente, la ricorrente
che la finalità della norma è quella di imporre all'intermediario di assumere
dal cliente le più complete ed accurate informazioni afferenti la di lui
situazione finanziaria affinché possa meglio valutare se l'operazione dal
cliente proposta (o allo stesso suggerita sia compatibili con le sue capacità
economiche (*). Questo (ben sintetizzato nella riportata formulazione inglese
di "Know your customer"), e non certo l'acquisizione di strumenti
di salvaguardia dei limiti della responsabilità dell'intermediario, è
l'obiettivo perseguito nella disposizione di legge in esame.
E coerente con la "ratio" è
la lettera della disposizione, che in nessun luogo impone che la attività di
informazione precedente l'operazione sui valori mobiliari sia consacrata in
documento compilato dal cliente stesso (garanzia di intuitiva necessità quando
il documento deve assumere ruolo di prova della informazione in favore di chi
lo riceva).
Ma se tale è l'interpretazione da
dare alla ridetta disposizione (a contrastare la quale non può certo valere
il richiamo ad indeterminate esigenze di trasparenza "erga omnes",
quali quelle prospettate dall'Avvocatura Erariale con poca aderenza al
contesto bilaterale di riferimento), ne discende la contrarietà alla legge
autorizzatoria del regolamento Consob approvato con del 2.7.91 n. 5387 (G.U.
s.o. 173 del 25.7.91), in attuazione della delega conferita per la disciplina
delle regole imponibili alle s.i.m. per l'esercizio delle attività
autorizzate. Ed infatti, tal regolamento, al capo III, prima di regolare le
informazioni dovute ai clienti (art. 7), dispone, con la rubrica "informazioni
relative ai clienti" (art. 6), e dopo la esposizione dei contenuti
(conformi al testo di legge: comma 1) delle finalità (comma 2) delle
informazioni, che l'intermediario debba allegare al contratto una scheda
descrittiva dei dati così raccolti, aggiornandola con le variazioni della
situazione e sostituendola con la dichiarazione sottoscritta dal cliente
relativa al rifiuto di fornire le informazioni stesse (comma 3 e 4).
È di tutta evidenza, quindi, che gli
oneri di compilazione, aggiornamento, allegazione di scheda e di
sottoscrizione "sostitutiva", in quanto estranei alla "ratio
legis" (alla cui attuazione sarebbe stata sufficiente la lettera della
norma primaria e comunque non collidente la posizione dei commi 1 e 2) rappresentano
un precetto indebito: ed è assai significativo che di tanto ebbe a prendere
atto la stessa CONSOB che, all'atto dell'approvazione del nuovo regolamento
disciplinante le attività in discorso (approvato con del 9.12.94 n. 8850),
ebbe ad eliminare del tutto la cennata regolamentazione delle informazioni
"dovute ai clienti" dal capo III relativo ai rapporti con i
clienti.
Ne consegue, quindi, che,
disapplicato - perché contrario a legge - il disposto regolamentare sub commi
3 e 4, deve essere cassata l'impugnata sentenza per avere, nell'erronea
supposizione che tali oneri fossero dalla legge imposti, ritenuto violato il
precetto, e ben applicata la sanzione, non avendo riscontrato negli atti la
prova scritta della prescritta informativa (pag. 10), mancando, conseguentemente,
al dovere di indagare se la Banca avesse comunque previamente acquisito piena
e completa informazione sulla situazione dei Vrespa - Belotti (come la stessa
sentenza afferma essere stato sostenuto dalla Banca in fase amministrativa)
(*) Il giudice del rinvio, pertanto, designato in altro magistrato della
Pretura Circ.le di Milano, dovrà riesaminare il motivo di opposizione in
discorso attenendosi al testè formulato principio di diritto e quindi
scrutinando se le indicate informazioni sia provato - anche avvalendosi delle
presunzioni - essere state dalla Banca comunque acquisite. E su tali
premesse, ove la valutazione sarà conclusa con esito positivo, dovrà
accogliere parzialmente l'opposizione, rideterminando la sanzione ai sensi
dell'art. 23 della L. 689-81.
Spetterà al giudice del rinvio anche
regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M
la Corte di Cassazione, rigetta il
primo, secondo e terzo motivo di ricorso ed accoglie il quarto motivo; cassa
l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la
regolamentazione delle spese, alla Pretura Circondariale di Milano.
Così deciso in Roma, il 14.7.1997
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