IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 791/2001

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova, Sez. II – Provvedimento del 28 agosto 2001 – Giudice Dott. L. De Simone.

 

Fallimento – Ricorso ex artt. 669 sexies e 669 octies, 700 c.p.c.  per esibizione documentazione inerente ai rapporti bancari del fallito – Diritto sostanziale - Legittimazione del curatore – Sussistenza – Fumus boni iuris – Sussistenza.

 

 

omissis

a scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza del 20 agosto 2001 

IN ORDINE ALLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI SOLLEVATE

La società resistente nel costituirsi in giudizio ha preliminarmente dedotto la nullità del ricorso per mancata individuazione dell’azione di merito in funzione della quale è richiesta la misura cautelare. L’eccezione, allo stato, appare infondata emergendo chiaramente dal contesto dell’atto introduttivo del giudizio la prospettazione della successiva causa di merito, il cui petitum consisterà quantomeno nella domanda di accertamento del diritto della curatela fallimentare ad ottenere dall’Istituto di Credito la documentazione attestante i rapporti bancari intercorsi con il fallito nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e nella domanda di condanna dello stesso convenuto alla consegna della documentazione indicata.

La Banca del Credito ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per uso improprio del procedimento cautelare, finalizzato ad ottenere un ordine di esibizione anticipata ed autonoma rispetto al giudizio di merito. Anche questa contestazione può non essere condivisa, apparendo indiscutibile che il diritto azionato in questa sede è di carattere sostanziale e non processuale, essendo esplicazione del diritto soggettivo riconosciuto e disciplinato dall’art. 119 D.lg. 1.9.1993 n. 385 a ricevere dall’Istituto di Credito la documentazione inerente alle operazioni bancarie poste in essere dal cliente nel corso del rapporto.

Diversamente, la possibilità di ottenere dalle parti e dai terzi l’esibizione di documentazione ai sensi dell’art. 210 c.p.c. costituisce strumento di natura esclusivamente istruttoria, finalizzato a favorire la prova dei fatti controversi della causa e prescinde dall’esistenza di un diritto soggettivo dell’istante ad ottenere il rilascio della documentazione di cui chiede l’esibizione.

Il resistente contesta l’ammissibilità del ricorso pure sotto il diverso profilo per cui il provvedimento cautelare sarebbe completamente satisfativo dell’interesse fatto valere, modificando in modo integrale ed irreversibile l’assetto degli interessi esistenti tra le parti. L’eccezione non è fondata sia in quanto l’accoglimento del ricorso non esaurisce la materia del contendere, almeno con riguardo all’aspetto delle spese processuali che non possono essere liquidate in questa sede, sia in quanto permane l’interesse di parte ricorrente ad ottenere l’accertamento del proprio diritto e la condanna alla consegna dei documenti mediante una pronuncia suscettibile di passaggio in giudicato.

La società resistente rileva l’inammissibilità del ricorso anche per la genericità dell’oggetto e per il carattere esplorativo dell’istanza. Questa osservazione non può esser condivisa, essendo stata la domanda formulata in maniera tale da individuare agevolmente la documentazione richiesta quand’anche non specificatamente indicata.

IN ORDINE AL FUMUS BONI IURIS

L’art. 119 D.lg.1.9.1993 n.385, come sostituito dall’art.24.2 del D.lg.4.8.1999 n. 342, al comma 4 espressamente prevede che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Non vi è dubbio, e non è contestato dal resistente, che la documentazione richiesta in questa sede rientri nella tipologia prevista dalla norma indicata e così pure è pacifico che la disposizione di legge menzionata attribuisca espressamente al curatore la legittimazione all’esercizio di tale diritto, in quanto soggetto subentrato nell’amministrazione dei beni del cliente dell’Istituto di Credito (art. 31 L. Fall.). L’art. 119 configura in capo al cliente, così come al curatore del fallimento medesimo, un diritto sostanziale, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica “finale” e non strumentale, onde, per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l’utilizzazione che viene fatta della documentazione una volta ottenuta (Cassazione civile sez. I, 19 ottobre 1999, n. 11733).

IN ORDINE AL PERICULUM IN MORA

La sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per i diritti del ricorrente deve riscontrarsi nella particolare esigenza di celerità che contraddistingue la procedura fallimentare, stante la necessità per il curatore di avere la disponibilità immediata di ogni documentazione inerente i rapporti intrattenuti dal fallito al fine di intraprendere le azioni a tutela degli interessi della massa.

Per i motivi suesposti

Visti gli artt. 669 sexies e 669 octies, 700 c.p.c.,

ORDINA

Alla Banca del Credito, nella sua qualità di procuratore di Banca Alfa, società incorporante la Banca Beta di consegnare al curatore del fallimento della Società di Fatto Bianchi Claudio e Bianchi Sergio, nonché dei soci, la documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti dalla Banca Beta con i soggetti falliti, in proprio e nell’esercizio dell’azienda agricola, relativamente al periodo 16.9.1998-16.9.1999, così come richiesta dal curatore dott. Sergio Mantovani nella raccomandata in data 18.4.2000 in atti,

FISSA

Il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per l’inizio della causa di merito.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.














 

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