|
Tribunale di Mantova, Sez. II –
Provvedimento del 28 agosto 2001 – Giudice Dott. L. De Simone.
Fallimento – Ricorso ex artt. 669 sexies e 669 octies, 700
c.p.c. per esibizione documentazione
inerente ai rapporti bancari del fallito – Diritto sostanziale -
Legittimazione del curatore – Sussistenza – Fumus boni iuris – Sussistenza.
omissis
a scioglimento della riserva
di cui al verbale d’udienza del 20 agosto 2001
IN ORDINE ALLE
QUESTIONI PREGIUDIZIALI SOLLEVATE
La società resistente nel costituirsi in giudizio
ha preliminarmente dedotto la nullità del ricorso per mancata individuazione
dell’azione di merito in funzione della quale è richiesta la misura
cautelare. L’eccezione, allo stato, appare infondata emergendo chiaramente
dal contesto dell’atto introduttivo del giudizio la prospettazione della
successiva causa di merito, il cui petitum consisterà quantomeno nella
domanda di accertamento del diritto della curatela fallimentare ad ottenere
dall’Istituto di Credito la documentazione attestante i rapporti bancari
intercorsi con il fallito nell’anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento e nella domanda di condanna dello stesso convenuto alla consegna
della documentazione indicata.
La Banca del Credito ha altresì eccepito
l’inammissibilità del ricorso per uso improprio del procedimento cautelare,
finalizzato ad ottenere un ordine di esibizione anticipata ed autonoma
rispetto al giudizio di merito. Anche questa contestazione può non essere
condivisa, apparendo indiscutibile che il diritto azionato in questa sede è
di carattere sostanziale e non processuale, essendo esplicazione del diritto
soggettivo riconosciuto e disciplinato dall’art. 119 D.lg. 1.9.1993 n. 385 a
ricevere dall’Istituto di Credito la documentazione inerente alle operazioni
bancarie poste in essere dal cliente nel corso del rapporto.
Diversamente, la possibilità di ottenere dalle
parti e dai terzi l’esibizione di documentazione ai sensi dell’art. 210
c.p.c. costituisce strumento di natura esclusivamente istruttoria, finalizzato
a favorire la prova dei fatti controversi della causa e prescinde
dall’esistenza di un diritto soggettivo dell’istante ad ottenere il rilascio
della documentazione di cui chiede l’esibizione.
Il resistente contesta l’ammissibilità del
ricorso pure sotto il diverso profilo per cui il provvedimento cautelare
sarebbe completamente satisfativo dell’interesse fatto valere, modificando in
modo integrale ed irreversibile l’assetto degli interessi esistenti tra le
parti. L’eccezione non è fondata sia in quanto l’accoglimento del ricorso non
esaurisce la materia del contendere, almeno con riguardo all’aspetto delle
spese processuali che non possono essere liquidate in questa sede, sia in
quanto permane l’interesse di parte ricorrente ad ottenere l’accertamento del
proprio diritto e la condanna alla consegna dei documenti mediante una
pronuncia suscettibile di passaggio in giudicato.
La società resistente rileva l’inammissibilità
del ricorso anche per la genericità dell’oggetto e per il carattere
esplorativo dell’istanza. Questa osservazione non può esser condivisa,
essendo stata la domanda formulata in maniera tale da individuare agevolmente
la documentazione richiesta quand’anche non specificatamente indicata.
IN ORDINE AL FUMUS BONI IURIS
L’art. 119 D.lg.1.9.1993 n.385, come sostituito
dall’art.24.2 del D.lg.4.8.1999 n. 342, al comma 4 espressamente prevede che
il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra
nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese,
entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi
dieci anni. Non vi è dubbio, e non è contestato dal resistente, che la
documentazione richiesta in questa sede rientri nella tipologia prevista
dalla norma indicata e così pure è pacifico che la disposizione di legge
menzionata attribuisca espressamente al curatore la legittimazione
all’esercizio di tale diritto, in quanto soggetto subentrato nell’amministrazione
dei beni del cliente dell’Istituto di Credito (art. 31 L. Fall.). L’art. 119
configura in capo al cliente, così come al curatore del fallimento medesimo,
un diritto sostanziale, la cui tutela è riconosciuta come situazione
giuridica “finale” e non strumentale, onde, per il suo riconoscimento non
assume alcun rilievo l’utilizzazione che viene fatta della documentazione una
volta ottenuta (Cassazione civile sez. I, 19 ottobre 1999, n. 11733).
IN ORDINE AL PERICULUM IN MORA
La sussistenza di un pregiudizio imminente ed
irreparabile per i diritti del ricorrente deve riscontrarsi nella particolare
esigenza di celerità che contraddistingue la procedura fallimentare, stante
la necessità per il curatore di avere la disponibilità immediata di ogni
documentazione inerente i rapporti intrattenuti dal fallito al fine di
intraprendere le azioni a tutela degli interessi della massa.
Per i motivi suesposti
Visti gli artt. 669 sexies e 669 octies, 700
c.p.c.,
ORDINA
Alla Banca del Credito, nella sua qualità di procuratore di Banca Alfa, società incorporante
la Banca Beta di consegnare al curatore del fallimento della Società di Fatto
Bianchi Claudio e Bianchi Sergio, nonché dei soci, la documentazione relativa
ai rapporti bancari intrattenuti dalla Banca Beta con i soggetti falliti, in
proprio e nell’esercizio dell’azienda agricola, relativamente al periodo
16.9.1998-16.9.1999, così come richiesta dal curatore dott. Sergio Mantovani
nella raccomandata in data 18.4.2000 in atti,
FISSA
Il termine di giorni 30
dalla comunicazione della presente ordinanza per l’inizio della causa di
merito.
Manda alla Cancelleria
per la comunicazione alle parti.
|