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Fattispecie negoziali
particolari, contratti derivati, swap
Tribunale di Ascoli Piceno – Pres. Rel. Dr. Giuseppe
Marangoni - 14 ottobre 2004.
Contratto di swap – Risoluzione per eccessiva
onerosità dipendente dall’andamento al rialzo dei tassi - Infondatezza.
Difetta del fumus boni iuris la domanda cautelare volta
ad ottenere la sospensione degli effetti di un contratto swap prospettandone
la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta in conseguenza
dell’andamento sfavorevole dei tassi di interesse. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale di Ascoli Piceno
Ordinanza Collegiale del 14 ottobre 2004
F. G. s.r.l. (ricorrente -
reclamante)
UniCredit Banca d'Impresa
S.p.A (resistente reclamata)
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio
nelle persone dei sigg:
dr. Giuseppe Marangoni,
presidente Relatore
dr. Giovanni Boeri, giud.
Dr. Marco Batoli giud.
sciogliendo la riserva assunta
all'udienza del 14.10.04 sul reclamo proposto da F. G. s.r.l. avverso
l'ordinanza 14-8/8-9-04 con la quale è stato respinto ricorso cautelare in
corso di causa;
letti gli atti, sentiti i
procuratori delle parti,
osserva:
il reclamo è infondato e va
respinto per le seguenti considerazioni:
1) inammissibilità della richiesta
cautelare.
Nel giudizio promosso per la
risoluzione per eccessiva onerosità del contratto bancario denominato
"convertible swap", la ricorrente ha instato per la sospensione
degli effetti del contratto prospettandone la nullità per vizio del consenso.
Si tratta di azione nuova e
diversa rispetto a quella contenuta nel giudizio pendente tra le parti,
strumentalmente preordinata ad un diverso giudizio di merito e pertanto non
esperibile nelle forme di cui all'art. 669 quater.
2) In ogni caso, difettano
nella prospettazione del ricorrente sia il fumus che il periculum.
Sul fumus: se quanto affermato
dal ricorrente può essere verosimile, corrispondendo ad un dato di comune
esperienza circa le modalità relative alla sottoscrizione di moduli prestampati
le cui clausole, scritte in caratteri minuti, difficilmente vengono lette e
comprese, è tuttavia da rilevare:
1) che la società reclamante aveva certamente la consapevolezza di
sottoscrivere un contratto di natura aleatoria finalizzato alla copertura del
rischio di un andamento al rialzo dei tassi;
2) che l'asserita (e documentata) onerosità non dipende né
dall'impianto generale del contratto né dalla presenza di una qualche
clausola particolarmente penalizzante (non è allegata alcuna censura di
questo tipo) ma da un fattore esterno quale l'andamento dei tassi, di segno
opposto, che al momento della stipula non poteva essere previsto neppure
dalla Banca resistente.
Sul periculum:
la società ricorrente ha
allegato e documentato una situazione di esposizione debitoria che, di per
sé, non appare idonea a provare la sussistenza del periculum in funzione
della continuazione degli effetti negoziali.
Certamente il maturarsi di
ulteriori impegni finanziari alle scadenze delle future rate aggrava
l'esposizione complessiva della ricorrente; questa, peraltro per provare
l'esistenza del periculum avrebbe dovuto dimostrare anche che tale
aggravamento della complessiva esposizione debitoria è tale da porre in
pericolo la stessa sopravvivenza dell'azienda (danno irreparabile) perché, in
caso contrario, la sicurezza di rimborso di pagamenti che risultassero non
dovuti da parte del debitore, certamente solvibile, configura il danno
lamentato come non irreparabile
PQM
respinge
il reclamo.
Spese
al merito
Deciso
in Ascoli P. il 14.10.04
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