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Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza del giorno 20 settembre 2001 – Giudice Unico Dr. A. dell’Aringa.
Fallimento – Revocatoria ex art. 67 2° comma L.F. – Versamento del
terzo sul conto del fallito – revocabilità - Partite bilanciate – Conoscenza
stato di insolvenza.
omissis
Conclusioni per il Fallimento
Delta S.p.a.: - Nel merito: Revocarsi ai sensi dell’art.67 2° comma L.F. le
rimesse indicate in premessa della
citazione sul conto corrente
n.10/6740 intestato alla Delta S.p.A. presso la sede di Mantova dell’Istituto
Bancario Omega, in quanto effettuate a ripianamento della scopertura sulla
apertura di credito concessa dalla banca, fino a concorrenza di
£.422.578.650. Per l’effetto condannare l’Istituto Bancario Omega in persona
del legale rappresentante pro tempore a pagare al fallimento della Delta
S.p.a. in persona del curatore la somma di £.422.578.650, oltre interessi ed
eventuale maggior danno da svalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con
rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.
Conclusioni per l’Istituto
Bancario Omega S.p.a.: - A) Respingersi le domande proposte dalla attrice,
siccome infondate in fatto ed in diritto. - - B) Con vittoria di spese,
diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con citazione 12.3.1999 il
Fallimento della Delta .
S.p.A., premesso:
- che la Delta S.p.A.,
dichiarata fallita con sentenza 2.5.1996 del Tribunale di Mantova, aveva
versato sul proprio c/c. n.10/6740, aperto presso l’Istituto Bancario Omega,
£.260.000.000 il 24.5.1995, £.190.000.000 il 14.5.1995, £.140.000.000 il
19.7.1995, £.25.000.000 il 25.7.1995;
- che con le anzidette rimesse
era stato eliminato o ridotto per il complessivo ammontare di £.422.578.650
lo scoperto del conto corrente assistito da un’apertura di credito di
£.200.000.000;
- che la banca anche per il
fatto di essere un ente economico particolarmente qualificato non poteva
ignorare lo stato di insolvenza della fallenda, palesato dal suo bilancio al
31.12.1994 gravemente deficitario, dai reiterati mancati pagamenti delle
retribuzioni ai propri dipendenti, dalle notizie divulgate dalla stampa sulla
sua crisi, dall’andamento del conto corrente permanentemente in situazione di
scopertura;
evoca l’Istituto Bancario Omega
S.p.A. dinanzi al Tribunale intestato per sentirlo condannare a corrispondere
in proprio favore la somma di £.422.578.650 oltre agli interessi e alla
rivalutazione monetaria, previamente revocando in forza dell’art.67 com. 2°
1. fall. gli atti solutori del 24.5.95, del 14.5.95, del 19.7.95, del
25.7.95.
Il convenuto si costituiva e
resisteva alla domanda replicando:
- che i versamenti sul conto
erano stati effettuati dalla Alfa S.p.A. con 4 bonifici per assicurare alla
Delta i mezzi con cui pagare i propri debiti contributivi come si desumeva
anche dall’esecuzione in pari data delle rimesse e dei prelievi;
- che trattandosi di “operazioni
bilanciate” non doveva tenersene conto nel determinare l’entità degli
sconfinamenti dal tetto dell’apertura di credito in ragione – come insegnava
la S.C. – del c.d. “saldo disponibile”, anziché del “saldo contabile” o del
“saldo per valuta”;
- che un corretto calcolo
circoscriveva a £.3.451.030 l’importo della rimessa suscettiva di revoca;
- che il ritardato pagamento
degli stipendi ben poteva essere dipeso da una illiquidità temporanea e non
irreversibile;
- che gli organi di stampa
avevano dato risonanza a sviluppi positivi delle iniziative per scongiurare
la crisi del gruppo Delta, traendone auspici per un superamento delle sue
difficoltà;
- che era perciò indimostrata la
conoscenza dello stato di dissesto economico della Delta S.p.A..
Espletata l’istruttoria orale e
precisate le conclusioni la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Le rimesse del terzo sul conto
corrente dell’imprenditore poi fallito sono equiparate a quelle eseguite da
quest’ultimo ai fini della revocabilità ex art.67 1. fall. (v. Cass.
16.11.1998 n.11520), dando esse luogo in capo al correntista ad un
“accreditamento” che estingue, per un uguale ammontare, l’eventuale passivo
extra fido; pertanto la provenienza dalla Alfa S.p.A. del danaro affluito sul
conto bancario della Delta S.p.A. non esclude il danno per la messa
creditoria e l’accoglibilità, sotto questo profilo, dell’attorea domanda, che
appare fondata anche laddove fa leva sulla funzione solutoria degli atti
revocandi, negata dal convenuto, che li configura come “operazioni
bilanciate”, cioè come operazioni a credito immediatamente
“controbilanciate”, per l’appunto, da speculari operazioni a debito.
La Corte Suprema nella sentenza
26.1.1999 n.686 ha invero enunciato i criteri individuativi della sfera di
operatività del principio che sottrae alla revocatoria fallimentare i
versamenti compiuti dal debitore dissestato sul proprio conto scoperto per
consentire alla banca di adempiere ad un ordine di pagamento a terzi
contestualmente conferito, puntualizzando: ( I ) che le rimesse nel conto con
il limite dell’affidamento superato acquisiscono automaticamente, sin dall’origine,
la natura di atti solutori, in difetto di un contrario accordo fra le parti,
volto a lasciare intatto lo sconfinamento ed a creare a favore del
correntista una nuova “provvista”, del tutto momentanea e destinata,
vincolativamente, a soddisfare il credito del terzo), ( II ) che siffatto
accordo va provato dal convenuto in revocatoria essendo derogatorio della
regola generale dell’automatica imputazione a pagamento ( III ) la prova deve
racchiudere quella della contestualità del versamento della somma rispetto
all’ordine di pagarla a terzi accettato dalla banca, poiché un ordine non
coevo eviterebbe l’anzidetto prodursi automatico dell’effetto solutorio, ( IV
) che la sola contiguità temporale fra la rimessa ed i prelevamenti di
importo quasi identico non assurge perciò a dimostrazione sufficiente del
patto preclusivo dell’estinzione del preesistente credito dell’istituto
bancario, altrimenti conseguita al versamento in conto corrente.
Ossia gli estratti conto recanti
l’annotazione di rimesse a favore della Delta seguite nella stessa data, o a
distanza di qualche giorno, dai prelievi delle somme non di molto inferiori,
impiegate dalla banca per provvedere, su mandato della cliente, ai pagamenti
di contributi agli enti previdenziali, non forniscono una piena prova delle
asserite operazioni bilanciate, non risultando da essi che la rimessa e
l’ordine di utilizzarla a favore dell’I.N.P.S. siano stati contestuali e si
siano reciprocamente condizionati, così da fondersi in un unico atto, invece
di sostanziarsi in atti distinti e non collegati, ancorchè vicini nel tempo,
nel qual caso la banca nel ricevere il versamento non avrebbe rinunziato a
farne valere l’effetto solutorio ed anziché esprimere la volontà di mantenere
inalterato lo sconfinamento esistente sino a quel momento avrebbe tollerato
uno sconfinamento ulteriore dopo il totale o parziale rientro da quello
precedente.
I pagamenti revocatoriamente
impugnati dalle curatele sono inoltre stati incontestamente effettuati, senza
eccezioni, in periodo sospetto e l’eventuale contratto di apertura di credito
in ampliamento rispetto a quello anteriormente stipulato andava dimostrato
dalla banca, anche perché non desumibile “per facta concludentia” dalle
fluttuazioni del saldo debitore oltre l’ammontare del fido, interpretabili,
anche se ripetute, come mera tolleranza dello scoperto ( v. Cass.11.9.1998
n.9018 ), onde sussistono tutti i presupposti soggettivi dell’azione
intrapresa dall’attore e rimane da accertare se ricorre altresì il presupposto
soggettivo, che viceversa si rivela non adeguatamente provato sulle base
delle seguenti considerazioni:
i
contributi I.N.P.S. per l’aprile 1995 sono stati corrisposti il 22.5.1995,
cioè entro il termine fissato dall’art.3 d.l. 30.1.1979 n.20 conv. in 1.
31.3.1979 n.92,
le
rimesse sul conto della Delta eseguite il 24.5.95, il 14.6.95, il19.7.95,
il25.7.95 sono tutte antecedenti al trimestre agosto – settembre – ottobre
1995, in cui attraverso le cronache giornalistiche degli eventi furono rese
di pubblico dominio le vicende relative ai conflitti sindacali insorti tra la
Delta S.p.A. ed i suoi dipendenti rimasti senza paga nonché, salvo forse le
due del 14 e del 25.7., anche ai contatti tra il gruppo Delta e le loro
banche, avviati nel luglio 1995 per un esame delle situazione in cui
versavano le società da loro gestite e che necessitava di rimedi,
il
teste Tizio Bianchi ha dichiarato di non sapere se la odierna convenuta,
partecipò tramite un proprio rappresentante alla suaccennata riunione del
luglio 1995, durante la quale funzionari locali delle banche intervenute
suggerirono ai dirigenti della Delta di presentare un piano finanziario
ed industriale che giustificasse
maggiori sovvenzioni bancarie alle imprese del gruppo,
ha
poi aggiunto il Bianchi di non ricordare se la banca fu tra gli istituti di
credito che sul finire del 1994 iniziarono ad esigere delle società del
gruppo Delta l’assoggettamento a pegno di quote dei prestiti erogati sino al
buon esito della commessa finanziaria;
sempre
il Bianchi ha infine precisato che fin dai primi mesi del 1994 le ricevute
bancarie emesse dai creditori delle società del gruppo Delta cominciarono a
restare insolute per la mancanza di fondi sufficienti presso la banca e le
altre banche, senza indicare neppure approssimativamente la frequenza di
quelle a carico della Delta , che
essendo una “holding” aveva minori rapporti con i fornitori, i quali,
verosimilmente, avevano posto all’incasso la quasi totalità delle ricevute
bancarie dianzi menzionate, siccome appartenenti alla categoria usa, più di
ogni altra, ad adottare quel sistema di riscossione delle proprie spettanze,
il
bilancio al 31.12.1994 della Delta, redatto il 24.3.1995, può essere stato
approvato a fine giugno 1995, a norma dell’art. 2364 com.2° c.c., ed essere
stato conosciuto dalla convenuta dopo il mese di luglio 1995, se per la
fallenda scadeva in epoca posteriore il termine per la consegna del suo
bilancio all’istituto bancario, imposta con periodicità annuale dalla
Istruzioni di Vigilanza alla lett. G. par. 23,
i
reiterati sconfinamenti sono valorizzabili come indizi della scientia
decoctionis solo in corso con ulteriori elementi (v. Cass. 21.1.2000 n.656)
in quanto isolatamente sono indici non privi di una certa ambivalenza potendo
essere il sintomo, se tollerati, anche della fiducia riposta dalla banca
nella capacità del cliente di far fronte alle proprie obbligazioni nonostante
l’appesantimento delle sua esposizione debitoria.
La domanda viene dunque
rigettata.
Appare equo compensare interamente
le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente
giudicando
respinge le domande del
Fallimento delle Delta S.p.A. nei confronti dell’Istituto Bancario Omega
S.p.A.
compensa per intero le spese di
lite.
Mantova, lì 20/9/2001
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