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Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza del giorno 8 febbraio 2001 – Dr. A. dell’Aringa – Presidente, Dr.
Mauro Bernardi, Giudice relatore, Dr. Laura De Simone, Giudice.
Mutuo fondiaro – Simulazione – Inammissibilità al passivo del
credito – Revocabilità ex art 67 I° comma L.F..
omissis
Il Procuratore dell’ opponente:
“Revocarsi
il provvedimento di esclusione dallo stato passivo (modificando
conseguentemente lo stesso) del credito privilegiato ipotecario di Banca
Delta per £ 354.844.422. In via subordinata ammettersi al passivo il credito
chirografario di Banca Delta di £ 354.844.492.
Respingersi
le domande riconvenzionali del Fallimento in quanto nulle ex art. 164 C.P.C.
e comunque perché tardivamente proposte come precisato nella memoria
autorizzata 19 maggio 1999.
Respingersi
le domande riconvenzionali del fallimento in quanto la loro proposizione non
è stata autorizzata dal Giudice Delegato che, con il provvedimento 10 maggio
1999 ha semplicemente autorizzato il Fallimento medesimo a “resistere nella
causa di cui all’istanza medesima”.
Ammettersi
i mezzi di prova richiesti da Banca Delta con la memoria ex art. 184 C.p.C.
del 26 novembre 1999 punti A,B e C.
Con
vittoria di spese”.
Il Procuratore
dell’opposto:
Dichiararsi,
per le ragioni indicate in premessa, inammissibile e comunque respingersi in
quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate
dall’opponente, confermandosi in toto il provvedimento del Giudice Delegato che
esclude dal passivo il credito insinuato sulla scorta del contratto di mutuo
fondiario citato in premessa.
Svolgimento
del processo
Con
ricorso notificato in data 2-3-1999 la Banca Delta proponeva opposizione ex
art. 98 l.f. avverso il provvedimento con il quale gli organi del fallimento
Gamma s.n.c. avevano ammesso al passivo il suo credito derivante dallo
scoperto di un conto corrente di corrispondenza e di un rapporto di anticipo
di effetti commerciali in castelletto ed escluso invece l’importo richiesto
in via ipotecaria derivante da un mutuo fondiario. Premesso che il rigetto
parziale della domanda veniva adottato in quanto l’ipoteca, per artificio
simulatorio, sarebbe stata iscritta al fine di garantire un debito
preesistente ( negozio ritenuto anche revocabile ex art. 67 I co. n. 2 l.f.)
ed inoltre perché non sarebbe stata fornita la prova della sussistenza di
tutte le condizioni prescritte per il riconoscimento all’operazione in
questione della natura di mutuo fondiario, la banca assumeva l’illegittimità
della decisione affermando di essersi attenuta, nel concedere il mutuo de
quo, alle prescrizioni normative e regolamentari previste dagli artt.38 e
segg. t.u.l.b., contestando inoltre la sussistenza dei presupposti per
l’applicazione delle norme di cui agli artt. 1414 e segg. c.c. e 67 co. I n.
2 l.f..
La
curatela si costituiva asserendo che la somma apparentemente erogata con il
mutuo in questione era in realtà servita, senza che la mutuataria ne avesse
avuto la disponibilità, per ripianare lo scoperto di oltre £ 257.000.000
esistente sul conto corrente n. 160/002/0070062/0: da ciò essa desumeva la
natura simulata del negozio di mutuo atteso che la reale volontà delle parti
(desunta anche dalle espressioni contenute nel contratto) era stata quella di
costituire una garanzia ipotecaria per un debito preesistente utilizzando le
forme del mutuo fondiario sì da sottrarre l’operazione alle ordinarie regole
previste dall’art. 67 l.f..
L’opposta,
così ricostruita in termini di fatto il procedimento negoziale posto in
essere, chiedeva il rigetto dell’opposizione affermando la sussistenza di un
negozio simulato, o in frode alla legge ed ai creditori ovvero comunque la
revocabilità del medesimo ex artt. 67 I co. l.f. o 2901 c.c..
Rigettate
le istanze istruttorie formulate, la causa veniva rimessa al Collegio per la
decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte.
Motivi
della decisione
In primo
luogo occorre verificare la tempestività della proposta opposizione.
Al
riguardo se deve condividersi l’orientamento della giurisprudenza di merito
che ritiene onerato l’opponente della prova della tempestività
dell’opposizione, va detto che, nel caso di specie, pur essendosi limitata la
Banca Delta a produrre la comunicazione inviata dal Curatore senza la busta
con il timbro postale (laddove essa avrebbe potuto procurarsi una
attestazione della consegna del plico dalla società postale), nondimeno può
ragionevolmente dedursi la tempestività della proposizione del ricorso ex
art. 98 l.f. ove si consideri che lo stato passivo è stato dichiarato
esecutivo il 28-1-1998, che la comunicazione del Curatore reca la medesima
data, che il ricorso è stato depositato il 13-2-1998 e che anche ove la
raccomandata con avviso di ricevimento fosse stata spedita lo stesso giorno,
essa non può esser pervenuta alla banca prima del 29-1-1998: a ciò va inoltre
aggiunto che la Curatela si è limitata a contestare la mancata produzione
della busta con il timbro senza dedurre né provare l’avvenuta ricezione in
data antecedente al 29 gennaio.
Occorre
poi precisare che l’operazione di concessione del mutuo fondiario appare
formalmente corretta sebbene al momento della formazione dello stato passivo
ciò non risultasse: al riguardo va infatti rilevato che su uno dei cespiti
dati in garanzia era iscritta una precedente ipoteca e di qui il dubbio circa
la regolarità dell’operazione alla luce di quanto disposto dall’art. 38 II
co. t.u.l.b. e dalle norme regolamentari emesse dalla Banca d’Italia che
consentono, ma entro certi limiti, la concessione di mutui fondiari ove
l’ipoteca non sia di primo grado. Nel corso dell’istruzione è stata peraltro
prodotta la relazione di stima fatta predisporre dall’istituto bancario (che
la legge non assoggetta a particolari formalità e la congruità delle cui
conclusioni non è stata contestata dal Fallimento) nonché visura ipotecaria
che riporta l’ammontare del precedente mutuo garantito potendosi in tal modo
desumere che tale secondo finanziamento si è mantenuto nei limiti ex lege
concedibili in quanto, sommato a quello già concesso, non supera l’ottanta
per cento del valore dei cespiti dati in garanzia: ne deriva anche
l’inutilità di disporre le indagini tecniche richieste sul punto dalla Banca
Delta.
Ciò
premesso risulta pacifico che la società avesse uno scoperto di conto
corrente pari a £ 257.176.229 (vedasi estratto al 31-5-1996) e che a seguito
del mutuo le sia stato accreditato l’importo di £ 300.000.000 di cui tuttavia
solo £ 50.000.000 concretamente utilizzate per un bonifico a favore di un altro
istituto di credito.
Siffatto
procedimento negoziale, integra a giudizio del Collegio, una simulazione
relativa atteso che, mediante utilizzazione della figura del mutuo fondiario,
in realtà si è voluto perseguire l’intento di trasformare un preesistente
credito chirografario in uno garantito da ipoteca rendendolo inattaccabile di
fronte al possibile futuro esercizio dell’azione revocatoria fallimentare.
Tale
intento traspare non solo dall’esame in sé dell’operazione posta in essere ma
anche dalla esplicita volontà delle parti: a tal fine viene innanzitutto in
considerazione che nella domanda di concessione del mutuo si indica
espressamente, come finalità dello stesso, il consolidamento della
esposizione debitoria in conto corrente il cui significato nel linguaggio
economico e bancario è inequivocabile nel senso di trasformazione di un
debito a breve termine in uno a lungo termine assistito da garanzia reale. Né
vale l’obiezione sollevata sul punto dalla difesa della Banca Delta secondo
cui il modulo risulta firmato dai soli mutuatari e che pertanto l’istituto
sarebbe del tutto estraneo alla realizzazione della predetta finalità: al
riguardo infatti, a parte l’osservazione secondo cui la domanda in questione
è stata redatta su modulo predisposto dalla banca e presenta una serie di
dati ed indicazioni che potevano essere soltanto a sua conoscenza sicché deve
ritenersi che la istanza sia stata integralmente compilata da un funzionario
di essa, va rilevato che nella simulazione ben può la controdichiarazione provenire
anche da una sola parte (vedasi Cass. 10-4-1986 n. 2502).
Parimenti
significativa risulta poi l’espressione contenuta nel contratto secondo cui
“il cliente autorizza altresì la Banca a rendere indisponibile sul conto
corrente la suddetta somma così come previsto dall’art. 1 del capitolato
allegato”: se certo tale clausola deve essere letta alla luce di quanto poi
indicato nel capitolato, nondimeno va detto che mentre alcune delle
condizioni di utilizzo sono esattamente determinate nel loro contenuto,
quella invece che subordina l’utilizzo delle somme erogate alla consegna
della documentazione legale e tecnica ritenuta dalla banca idonea a
comprovare la validità, inoppugnabilità ed efficacia di tutte le obbligazioni
assunte e di tutte le garanzie prestate, di fatto attribuisce alla banca
illimitata discrezionalità circa le concrete possibilità di fruire del mutuo
concesso e ciò di fatto si è verificato nella fattispecie in esame atteso che
solo dell’importo di £ 50.000.000 la società poi fallita ha avuto l’effettiva
disponibilità .
Ne deriva
pertanto la simulazione relativa parziale del negozio che sussiste quando
l’accordo simulatorio investe solo uno degli elementi del contratto (cfr.
Cass. 24-4-1996 n. 3857; Cass. 23-1-1998 n. 526; Cass. 2-10-1978 n. 4366
nonché per fattispecie analoghe Cass. 22-3-1994 n. 2742; Cass. 19-11-1997 n.
11495; Cass. 8-1-1999 n. 84) atteso che lo scopo prioritariamente perseguito
(come si desume anche dalla proporzione fra l’importo del mutuo, la
precedente esposizione e la somma effettivamente messa a disposizione) è
stato quello di trasformare una precedente esposizione chirografaria in un
debito garantito da privilegio ipotecario reso immediatamente inattaccabile
da una possibile azione revocatoria, cui si è aggiunta la erogazione di un
finanziamento per la quale parte il contratto è pienamente valido ed
efficace. Ne deriva pertanto che il credito azionato va ammesso al passivo
della società in via chirografaria per £ 50.000.000 oltre agli interessi
convenzionali maturati dal 24-8-1996 sino al giorno antecedente la
dichiarazione di fallimento (avvenuta il 26-5-1998) ed in via privilegiata
ipotecaria al passivo personale dei soci Aldo P., Emma P. e Carla G. per £
50.000.000 oltre agli interessi maturati dal 24-8-1996 sino al 24-8-1998
nella misura contrattualmente stabilita ed al tasso legale da tale data sino
a quella della vendita.
Ad
analoghe conclusioni si perviene inoltre ove si configuri il procedimento
negoziale sopra considerato come anormale strumento di pagamento (tale
essendo quello in cui il denaro è impiegato non quale mezzo di immediata e
diretta soluzione ma in via indiretta e mediata quale risultato finale di
altre forme negoziali: cfr. Cass. 22-4-1996 n. 10347; Cass. 8-3-1995 n. 2706;
Cass. 13-7-1994 n. 6569; Cass. 5-2-1982 n. 652) del debito preesistente ai
sensi dell’art. 67 co. I n. 2 l.f. come già rilevato in sede di formazione
dello stato passivo e come eccepito in via subordinata dalla curatela sia
pure con riguardo a tutte le ipotesi previste dall’art. 67 co. I l.f., non
avendo la banca dato prova dell’ignoranza dello stato d’insolvenza della
società ed anzi emergendo dagli atti la piena consapevolezza della stessa
come si desume dall’entità dello scoperto di conto, dalla richiesta di
prestazione di garanzie da parte dei soci e dal medesimo meccanismo negoziale
utilizzato con l’immediato consolidamento dell’ipoteca.
Non può
per contro esser accolta la domanda svolta in via subordinata dalla banca di
ammissione dell’intero credito in via chirografaria in virtù del pregresso
scoperto di conto atteso che siffatta richiesta (formulata solo con l’atto di
opposizione) è fondata su causa petendi completamente diversa da quella fatta
valere con la istanza ex art. 93 l.f. nella quale si chiedeva l’ammissione al
passivo per la mancata restituzione delle rate del mutuo fondiario( cfr.
Cass. 25-1-1993 n. 845; Cass. 5-1-1992 n. 10241).
Sussistono
giusti motivi per compensare nella misura di un quinto le spese di lite che
vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale
di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni
altra domanda ed eccezione reietta così provvede:
in
parziale accoglimento della proposta opposizione e fermi restando gli importi
già riconosciuti, ammette la Banca Delta al passivo del fallimento Gamma in
via chirografaria per £ 50.000.000 oltre ad interessi nella misura
contrattualmente convenuta dal 24-8-1996 sino al 25-5-1998 nonché in via
privilegiata ipotecaria per £ 50.000.000, oltre ad interessi nella misura
convenzionalmente pattuita dal 24-8-1996 sino al 24-8-1998 ed al tasso legale
da tale data sino a quella di trasferimento degli immobili, al passivo
personale dei soci Aldo P., Emma P. e Carla G. ordinando la conseguente
modificazione degli stati passivi;
condanna la Banca Delta a rifondere al fallimento
opposto le spese di lite compensate nella misura di un quinto e per l’effetto
liquidate in complessive £ 12.484.800 di cui £ 484.800 per spese, £ 2.760.000
per diritti e £ 9.240.000 per onorari oltre al rimborso forfetario delle
spese ex art. 15 T.P., IVA e CPA come per legge.
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