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Doveri informativi dell’intermediario,
violazione, rimedi, nullità
Tribunale di Ferrara – Pres. D. Stigliano,
Rel. M. Guernelli - Sentenza del giorno 25 febbraio 2005 n. 216.
Cortese segnalazione dell’Avv. Antonio Baldari e dell’Avv.
Marisa F. Costelli
Obbligazioni Cirio e Del Monte – Natura imperativa delle norme poste a
tutela del risparmio – Omessa richiesta di informazioni su esperienza,
situazione finanziaria e obiettivi di investimento dell’investitore – Omessa
informazione sullo specifico prodotto – Mancata stipulazione di contratto per
la prestazione di servizi di investimento – Mancanza di specifico assenso del
cliente alla stipula di operazione in contropartita diretta.
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il
1-2.9.2004 G.G. esponeva di essere primario cliente e di vecchia data della CASSA
DI RISPARMIO. DI CENTO S.P.A.; di essere stato indotto e sollecitato da una
promotrice o dipendente della stessa ad investire, nel febbraio e nel maggio
2001, complessivamente Euro 100.000,00 in obbligazioni Cirio Eur 6,25% 2004
(50.000 Euro) e obbligazioni Del Monte 6,625% 2006 (50.000 Euro), pur avendo
specificato di non voler investire in prodotti finanziari rischiosi e di non
voler mettere a repentaglio iI capitale , e su conforme assicurazione della
promotrice; che successivamente mai era stato avvertito dell'incrementarsi
del rischio e quindi dell'opportunità di disinvestire, sino ai default e
cross default dei titoli del gruppo Cirio nel novembre 2002.
Rilevava la nullità dei predetti
contratti e operazioni concluse con la banca per assenza del prescritto
prospetto informativo nella sollecitazione all'investimento, e per
inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza
(informazione) nella fase precontrattuale, contrattuale, e successiva
(assenza di qualsivoglia informazione sulla rischiosità dell'investimento,
anzi assicurazioni contrarie), nonché più in generale, in violazione di
precise norme imperative poste a tutela del risparmio e di cui al d_leg.
58/98 (artt. 21 e 23, con relativa inversione dell'onere della prova) e artt.
26, 27, 28, 29 reg. Consob 11522/98, con le conseguenti restituzioni.
In subordine chiedeva
l'annullamento dei contratti di "compravendita" dei titoli, essendo
stato ottenuto il consenso per errore essenziale e riconoscibile; qualora
fosse accertato un conflitto di interessi per avere la banca venduto titoli
di sua proprietà , ed accertarsi altresì la ricorrenza di "truffa
contrattuale", con conseguente condanna al risarcimento del danno
patrimoniale e morale.
La convenuta si costituiva con
comparsa notificata il 30.11.2004 in cui respingeva gli assunti avversari e
rilevava che il cliente aveva investito per lungo tempo somme:di gran lunga
superiori in titoli ugualmente rischiosi; che nessuna sollecitazione gli era
stata nel caso di specie rivolta; che nessuna negligeza era imputabile alla
banca e che !a stessa non disponeva in portafoglio dei titoli ma li aveva
acquistati appositamente per l'attore; che il successivo default era al
momento dell'acquisto imprevedibile, e che comunque le obbligazioni Del Monte
avevano conservato un elevato valore di mercato; chiedeva il rigetto della
domanda con vittoria di spese.
Con istanza del 17.12.2004
l’attore chiedeva fissarsi udienza ex art. 9 d.leg. 5/03; il giudice relatore
nominato fissava per la discussione - con decreto 20.1.2005 - l'udienza del
25.2.2005, in cui il Collegio dopo la discussione, si riservava il deposito
della sentenza nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore va
accolta.
In particolare ritiene il
Collegio di dover partire dalla considerazione per la quale le norme invocate
dall'investitore (art. 21 e 23 d.leg. 58/98, artt. da 26 a 30 reg. Consob
11522/98, di diretta derivazione dall' art. 6, 3° co. d.leg. 58/98) hanno
carattere imperativo, essendo poste a tutela del risparmio, bene di sicuro
rilievo costituzionale, e costituiscono il contenuto specifico dei
comportamenti esigibili e degli obblighi inderogabili da parte di chi offre
servizi di investimento, operatori professionali "abilitati" da cui
si richiede alta competenza specifica e una superiore (rispetto a quella
comune del "buon padre di famiglia") diligenza, correttezza e
trasparenza nei rapporti contrattuali.
Sulla predetta linea sembra
attestarsi la più recente giurisprudenza di merito citata anche dall'attore
(cfr. Trib. Mantova 18.3.2004; Trib. Firenze 30.5.2004; Trib. Taranto
27.10.2004; cfr. Cass. 3272/2001 sul rilievo pubblicistico della normativa
previgente) che questo Tribunale condivide. Sulla particolare diligenza e
correttezza richiesta nella particolare materia dell'investimento, e comunque
al "bonus argentarius" nei rapporti con il cliente, anche la
giurisprudenza di legittimità è poi ormai consolidata: si veda in particolare
Cass. 426/2000 citata dall'attore, nonché Cass. 97/108 sui doveri informativi,
98/5659, 99/2284 in motivazione).
Nel caso concreto invece non
risulta:
a) che la banca abbia mai, prima della stipulazione del contratto
relativo alla prestazione di servizi di investimento o prima della
prestazione del relativo servizio, chiesto all'investitore notizie circa la
sua esperienza e situazione finanziaria, obiettivi di investimento e che le
stesse siano state ottenute, ovvero rifiutati per iscritto (né la banca ha
provato od offerto di provare alcunché in proposito) ex art. 28, 1° co. lett.
a) reg. 1152/98;
b) che la banca abbia mai consegnato all'attore il documento sui
rischi generali degli investimenti ex art. 28, 1° co. lett. b) cit.;
c) che la banca abbia mai fornito informazioni (specifiche)
adeguate sulle obbligazioni de quibus prima delle operazioni (specifiche) per
cui é causa, ex art. 28 2° co. cit. (né la banca ha offerto di provare
alcunché in proposito);
d) che la banca abbia mai stipulato per iscritto con il cliente un
contratto avente le caratteristiche ed il contenuto di cui agli artt. 23, 1°
co. d.leg. 58/98 e 30 reg. 11522/98 (né la banca ha offerto di provare
alcunché in proposito), posto che i doc. 1 c 2 della banca sono
"conferme di esecuzione di ordini" (già effettuati) e neppure
"ordini";
e) che la banca, eseguendo operazioni in contropartita diretta (e
quindi vendendo titoli di proprietà, sia pure acquistati per rivenderli al
cliente come la stessa assume) e fuori dai mercati regolamentati, abbia
ottemperato alla necessità di ottenere un espresso e preventivo assenso del
cliente ex art. 27 reg. Consob cit..
Cautele tutte (e ciascuna) poste
ad evidente tutela dell'investitore ai fini dell'effettuazione di un
investimento consapevole, e la cui omissione si riverbera in una palese
nullità delle operazioni stesse (nella specie, sembra, di compravendita; la
conclusione non muterebbe tuttavia - salvo che per il precedente punto sub
(e) - se si fosse in presenza di contratti di mandato, in cui la proprietà
dei titoli fosse stata acquisita per opera del mandante in nome e per conto
del mandatario).
Alla luce di quanto sopra,
appaiono irrilevanti i fatti asseritarnente dati per "pacifici"
dalla banca nella sua memoria conclusionale (peraltro il d.leg. 310104 è
entrato in vigore dopo l'istanza di fissazione di udienza dell'attore), nonché
le prove tutte richieste dalle parti; appaiono viceversa assorbite tutte le
ulteriori domande e le considerazioni dell'attore su una omessa informativa
successiva alla conclusione delle operazioni (non senza osservare in
proposito che fatti successivi non comporterebbero nullità o annullabilità
dei contratti, bensì un inadempimento, fonte di risoluzione e/o risarcimento
del danno; ovvero un illecito extracontrattuale ugualmente fonte di
risarcimento; mentre i comportamenti sopra descritti specificamente, da un
punto di vista diverso da quello della nullità potrebbero comunque costituire
fonte di responsabilità contrattuale o precontrattuale, con simmetriche
conseguenze, peraltro mai tratte dall'attore con le conseguenti domande in
citazione: l'unica ipotesi risarcitoria avanzata dall'attore riguarda invece
una indeterminata "truffa contrattuale", a cui sola formalmente si
applicherebbe l'invocata regola processuale ex art. 23, 6° co. d.ieg. 58/98.
Solo nell'istanza di fissazione di udienza si richiede del tutto
genericamente un "risarcimento danni" anche in ogni ipotesi di
nullità , annullabilità ecc.).
Alla declaratoria di nullità dei
contratti consegue la condanna della convenuta alla restituzione della somma
a suo tempo utilizzata per l'acquisto dei titoli (Euro 100.000,00) oltre interessi
legali sino al saldo, respinta ogni altra domanda (non è provato alcun danno
ulteriore, né si tratta di debito di valore).
Non va disposta la restituzione
dei titoli alla banca, nessuno avendo formulato la relativa richiesta. Le
spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni
diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa, dichiara la
nullità degli "ordini di acquisto" 822001 e 17.5.2001 intercorsi
fra l'attore e la convenuta, e.conseguentemente condanna quest'ultima alla
restituzione all'attore della somma complessiva di Euro 100.000,00 oltre
interessi legali sino al saldo.
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite
dell'attore, liquidate in Euro 3.500 per onorari, 700 per diritti, 419 per
spese…omissis
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