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TRIBUNALE
DI FOGGIA 7 maggio 2002 Giudice
unico PETTI Fall.to ITALSEMOLE Soc. a resp. limo c. ROLO BANCA Soc. a resp.
Lim La
massima: Poichè
la competenza va determinata in base alla prospettazione dell' attore deve
ritenersi di competenza del medesimo tribunale fallimentare, ai sensi dell'art.
24 legge fallim., la domanda del curatore rivolta oltre che all'esercizio di
azioni revocatorie, anche di quelle rivolte all'accertamento della
responsabilità degli enti economici per abusiva concessione del credito
rIferibile alla dichiarazione di fallimento. L'azione
per risarcimento del danno da abusiva concessione del credito
all'imprenditore, che consente la continuazione dell'attività
Imprenditoriale, aggravando il pregiudizio, è un' azione di massa, anche
sotto il profilo della responsabilità ex art. 2394 cod. civ.. I punti salienti della sentenza Il
testo integrale della sentenza: (Omissis)
- Il curatore del fallimento della soc. a resp. Lim. Italsemole, con sede
legale in Foggia, con citazione notificata per mezzo del servizio postale il
31 agosto del 1999, convenne davanti a questo tribunale la Rolo Banca 1473
soc. per az., in persona del suo legale rappresentante, per sentirla
condannare, a norma dell'articolo 2043 cod. civ., al risarcimento del danno
per concessione abusiva del credito nei confronti della fallita, determinato
in misura pari alle passività non bancarie della stessa risultanti dallo
stato passivo, detratte le attività, nonché per sentire revocare: a) tutti
gli atti a titolo oneroso, in considerazione dello «smodato tasso degli
interessi praticato» e delle «finalità non conformi all'attività di credito»;
b) tutti i versamenti effettuati, sia con mezzi propri di pagamento che
mediante dazioni di pegno, cessioni di credito, mandati a riscuotere o altri
mezzi analoghi, e, di conseguenza, per sentirla condannare alla restituzione
della somma di lire 5.890.145.542 per gli anni 1992-1993 e di quella da
determinarsi in corso di causa per l'anno 1994, oltre al rimborso delle spese
di lite. In via subordinata chiese che il tasso degli interessi per il
periodo 1992-1994 fosse ridotto alla misura legale, per la mancanza di
pattuizione scritta del tasso convenzionale ultralegale. A fondamento della
domanda addusse che il fallimento era stato pronunciato l'8 settembre del
1994, con sentenza del tribunale di Nola; che i debiti della fallita erano
notevolmente superiori alla consistenza patrimoniale, che il passaggio a
«sofferenza» nella scheda della Centrale rischi era stato segnalato solo nel
mese di settembre del 1993, benché si sapesse da tempo, quanto meno dalla
fine del 1991, che l'Italsemole era insolvente; che gli istituti di credito
in genere e la convenuta in particolare, pur conoscendo la condizione
d'insolvenza dell'Italsemole e del gruppo Casillo, del quale la fallita era
ritenuta parte, l'avevano «mantenuta artificiosamente in vita», suscitando
negli operatori di mercato la falsa opinione che si trattasse d'impresa
economicamente solvibile; che, per mascherare rapporti economico-finanziari
compromessi, gli istituti di credito avevano chiesto una serie di inutili
garanzie fideiussorie che le diverse società si erano scambiate tra di loro;
che la sproporzione tra la debitoria complessiva verso le banche ed il valore
dei beni messi a disposizione era tale che gli organi eroganti il
finanziamento avrebbero dovuto «compiere un non indifferente sforzo per non
vedere lo stato delle cose e l'impossidenza del cliente»; che la mancata
valutazione dei dati informativi sul cliente o addirittura l'interessata
mancata acquisizione dei dati stessi, faceva presumere che i finanziamenti
fossero concessi, non in base ad una corretta valutazione del rischio, ma per
rapporti anomali con Pasquale Casillo, socio di riferimento del gruppo; che
tale comportamento della convenuta configurava un'ipotesi di concessione
abusiva del credito in applicazione del principio enunciato dalla suprema
Corte con la sentenza n. 343 del 1993; che nel biennio precedente la dichiarazione
di fallimento e quanto meno fino al luglio del 1993 le varie banche e le
società di factoring, spesso collegate agli istituti di credito o loro
diretta emanazione, avevano continuato a prendere tutto ciò che era possibile
prendere rendendosi cessionarie di ogni tipo di credito; avevano venduto
titoli, realizzato quelli offerti in garanzia ecc.; che in particolare, nel
periodo ottobre 1992-dicembre 1993, la fallita aveva effettuato versamenti in
favore della convenuta sul conto n. 1414 per lire 3.660.000.000 per il 1992 e
per complessive lire 2.230.145.542 per il 1993. Instauratosi
il contraddittorio, la convenuta eccepì preliminarmente la nullità dell'atto
di citazione per l'assoluta indeterminatezza dello stesso, sia per quanto
concerneva l'oggetto della domanda, sia per quanto riguardava l'esposizione
dei fatti e degli elementi di diritto. Subordinatamente, relativamente
all'azione risarcitoria ex articolo 2043, eccepì: A) l'incompetenza per
territorio di questo tribunale per essere competente quello di Bologna, dove
la convenuta aveva la sede, trattandosi di azione non rientrante tra quelle
di cui all'articolo 24 della legge fallimentare; B) il difetto di
legittimazione attiva del curatore per essere legittimati i singoli creditori
danneggiati; C) la prescrizione dell'azione perché erano trascorsi oltre
cinque anni dalla cessazione del finanziamento, ritenuto abusivo dal
curatore. Relativamente all'azione revocatoria eccepì l'improponibilità della
domanda giacché il periodo sospetto andava computato, non dalla sentenza del
tribunale di Nola, come erroneamente ritenuto dall'attrice, ma da quella
pronunciata dal tribunale di Foggia il 17 giugno del 1996, posto che quella
del tribunale di Nola era stata annullata senza rinvio dalla suprema Corte
per incompetenza. Nel merito dedusse che le domande erano comunque infondate.
Con
ordinanza dell'8 febbraio 2000, questo giudice respinse l'eccezione di
nullità della citazione ed alla successiva udienza del 30 maggio
2000;ravvisata l'opportunità di definire tutte le questioni preliminari di
rito e di merito, le quali, se ritenute fondate, avrebbero potuto concludere
l'intero giudizio, invitò le parti a precisare le rispettive conclusioni. Con
sentenza n. 2138 del 16 ottobre 2000, dichiarò la competenza di questo tribunale
anche per l'azione risarcitoria, dichiarò il curatore legittimato anche per
l'azione risarcitoria; rigettò l'eccezione di prescrizione dell'azione
risarcitoria; dichiarò proponibile la revocatoria. Contestualmente con
separata ordinanza rimise la causa in istruttoria e, accogliendo un'istanza
già contenuta nell'atto di citazione, ingiunse alla banca convenuta di
esibire alcuni documenti. Espletata l'istruzione con la produzione di
documentazione, l'assunzione di alcuni testimoni e l'espletamento di una
consulenza tecnica, da cui è emerso che il danno, determinato in base alla
differenza tra passivo ed attivo fallimentare, ammontava a lire
164.788.08.3.857, all'udienza del 30 gennaio 2002, questo giudice ha
trattenuto la causa per la decisione previa precisazione delle conclusioni ed
assegnazione dei termini per il deposito di comparse e memorie di replica. Motivi
della decisione Tutte le
questioni preliminari di rito e di merito sono state già decise con la
sentenza non definitiva. Nelle more però la suprema Corte, adita a seguito di
regolamento facoltativo di competenza in altra analoga controversia assegnata
a questo stesso giudice, pur confermando la competenza di questo tribunale ai
sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., ha ritenuto che l'azione risarcitoria
proposta dalla curatela non fosse azione di massa e che il curatore non fosse
legittimato. La decisione della suprema Corte (ord. 9 ottobre 2001, n.
12.368) non potrebbe esplicare alcuna efficacia in questo giudizio,
quand'anche il decidente dovesse condividerne la motivazione, essendo allo
stato vincolante per l'esponente la pronuncia contenuta nella sentenza non
definitiva. Ma la statuizione della suprema Corte non è assolutamente
condivisibile per le ragioni che seguono. La Corte,
chiamata a statuire solo sulla competenza è stata surrettiziamente indotta
dalla banca convenuta a pronunciarsi anche sulla legittimazione del curatore
su una questione cioè che riguarda il merito e sulla quale pendeva
impugnazione davanti alla Corte d'appello di Bari. Come è noto, la competenza
va determinata in base alla prospettazione dell'attore (artt. 5 e 10 cod.
proc. civ.) a prescindere dalla sua fondatezza e dalle eccezioni del
convenuto, le quali rilevano solo come fonte complementare degli elementi
determinativi. Solo quando la prospettazione attorea sia artificiosa, sia
cioè diretta proprio ad eludere i criteri attributivi della competenza, si
può tenere conto delle contestazioni del convenuto (cfr. Cassazione, nn.
2125/86; 6100/88; Il.3 74/95; 6748/96; 789/98; .3546/98). Nella fattispecie
il curatore aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'esercizio, non
solo delle azioni revocatorie, ma anche di quelle rivolte «all' accertamento
delle responsabilità degli enti economici riferibili alla dichiarazione di
fallimento» (cfr. decreto di autorizzazione del giudice delegato allegato al
fascicolo della curatela); al fine di ottenere per la platea dei creditori
diversi da quelli bancari il risarcimento del danno per l'artificiosa
sopravvivenza di una società che sarebbe dovuta fallire quanto meno dalla
fine del 1991: aveva insomma lasciato intendere (per chi avesse voluto
intendere il significato della citazione) che esercitava un'azione di massa,
tanto è vero che aveva determinato il danno in misura pari alle passività non
bancarie, detratte le attività. Questa prospettazione, non essendo
artificiosa, era sufficiente a radicare la competenza funzionale di questo
tribunale a norma dell'articolo 24 legge fallim., posto che le azioni di
massa rientrano, per giurisprudenza consolidata della stessa Corte di
legittimità, nella competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento.
Di conseguenza la Corte regolatrice avrebbe dovuto, ai fini della statuizione
sulla competenza, limitarsi a prendere atto della prospettazione attorea e a
dichiarare la competenza funzionale di questo tribunale, come peraltro
correttamente ritenuto dalla Procura Generale. La suprema Corte, invece, ha
liquidato il principio della prospettazione, assolutamente pacifico in
dottrina e nella stessa giurisprudenza di legittimità, affermando che il
giudice del merito erroneamente aveva attribuito rilievo al fatto «... che il
giudice delegato al fallimento aveva autorizzato "un'azione di
massa"; che la curatela aveva dichiarato di "volere esercitare un'
azione di massa) essendo in ogni caso irrilevante proprio ai fini della
competenza il nomen iuris che la parte ha dato all'azione intrapresa"».
In proposito si osserva che, proprio in base all'insegnamento della Corte di
legittimità, ai fini della competenza, si deve dare rilievo alla
prospettazione attorea: poiché l'azione si esercita con la domanda, è la
domanda che attribuisce la qualità di parte. Se poi la parte che ha domandato
sia anche la titolare dell'interesse sottostante, sia anche cioè quella che
autorevole dottrina chiamava la giusta parte del processo, è questione che
riguarda il merito e non la competenza. Nella fattispecie, non si poneva un
problema di qualificazione giuridica dell'azione, non si poneva cioè un
problema di nomen iuris, come erroneamente ritenuto dalla Corte,
surrettiziamente tratta in errore dalla difesa della convenuta in quel
giudizio, ma si trattava di stabilire se la curatela, la quale assumeva di
agire per la massa, fosse veramente la titolare della pretesa fatta valere e
tale questione riguardava il merito e non la competenza. Sul punto la stessa
suprema Corte ha statuito che «la legittimazione ad agire costituisce una
condizione dell'azione e non un presupposto processuale come la competenza,
una condizione cioè per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di
merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della
fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dall'effettiva
titolarità del rapporto dedotto in causa, onde appartiene al merito della
causa l'accertamento in concreto se l'attore ed il convenuto siano,
rispettivamente dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del
rapporto fatto valere in giudizio (cfr. per tutte Cassazione, 2049 del 2000).
La Corte, escludendo la legittimazione del curatore, si è pronunciata anche
sul merito perché ha escluso che vi possa essere stata una lesione della
massa, senza peraltro esaminare il fatto che doveva ancora essere accertato. Per
escludere la competenza funzionale del tribunale la Cassazione ha rilevato
che il giudice del merito ossia il sottoscritto avrebbe errato
nell'individuare l'evento dell'abusiva concessione del credito nella
dichiarazione di fallimento mentre esso consiste «nel pregiudizio in concreto
arrecato ai creditori per l'incremento dell'esposizione debitoria, per
l'aggravamento del dissesto economico dell'imprenditore e per l'insufficienza
del patrimonio dello stesso, situazioni queste che ben possono verificarsi in
un tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento (e trovare poi in questa
e nello svolgimento della procedura fallimentare semplicemente una
ricogmzione preordinata, secondo le norme degli artt. 92 segg. legge fallim.
all'ammissione dei creditori alla liquidazione concorsuale ». Non è
vero che l'esponente aveva individuato l'evento della concessione abusiva del
credito nella dichiarazione di fallimento. L'evento era stato individuato
invece nel ritardo con cui tale dichiarazione era stata pronunciata, che è
cosa diversa. In proposito l'esponente aveva precisato che, a mano a mano che
la società assumeva nuove obbligazioni poi non adempiute, il danno per i
creditori anteriori e posteriori all'assunzione del nuovo debito aumentava, e
che esso si era cristallizzato con la dichiarazione di fallimento. Questa
rappresenta il momento finale della fattispecie illecita costituita dalla
condotta concessiva del credito e dal ritardato fallimento. L'esponente aveva
individuato il danno proprio nel pregiudzzio, per i creditori anteriori e
posteriori alla concessione del credito, sottolineato dalla Corte e non aveva
mai affermato che esso fosse posteriore alla dichiarazione di fallimento,
avendo solo sostenuto che il suo accertamento presupponeva la dichiarazione
di fallimento, era influenzato dalla disciplina sostanziale e processuale
della legge speciale e poteva essere effettuato solo dopo la dichiarazione
del fallimento con l'accertamento del passivo e la ricostruzione dell'attivo.
Invero, se il danno da ritardato fallimento consiste nella differenza tra la
percentuale che i creditori non bancari avrebbero potuto recuperare, se il
fallimento fosse stato tempestivamente dichiarato e quella che potranno
conseguire ora, appare evidente a chiunque che tale accertamento non può
prescindere dalla procedura fallimentare poiché non può prescindere
dall'accertamento del passivo e dalla ricostruzione dell'attivo. La stessa
suprema Corte nella decisione che ora si critica ha ribadito che rientrano
nella competenza funzionale del tribunale fallimentare, oltre alle azioni di
massa, tra l'altro anche quelle «che nel fallimento o attraverso
l'applicazione di norme sostanziali e processuali della disciplina speciale,
debbono trovare una nuova sistemazione in relazione alla ricostruzione del
patrimonio del fallito, in funzione dell' attuazione della par condicio
creditorum (dunque cause relative a rapporti destinati ad essere disciplinati
dalle norme sostanziali e processuali della legge fallimentare in relazione
alle finalità della procedura concorsuale: il soddisfacimento dei creditori
attraverso la liquidazione del patrimonio del fallito, ricostruito attraverso
gli strumenti giuridici funzionali al ristabilimento ed all'attuazione della
par condicio creditorum»" Orbene, se così è, all'esponente sembra che
l'azione in questione rientri proprio tra quelle destinate ad essere
influenzate dalla procedura fallimentare perché essa mira a ricostruire
l'attivo quale sarebbe dovuto essere senza l'illecito sostegno delle banche e
senza la ritardata cessazione dell'attività: mira in sostanza a recuperare
con l'azione risarcitoria anche quegli incrementi dell'attivo che il curatore
avrebbe potuto conseguire con le azioni revocatorie, in tutto o in parte
perdute per effetto della ritardata pronuncia del fallimento. Le
considerazioni della Corte sono frutto di una superficiale lettura della
decisione impugnata, la quale era in linea con l'interpretazione della
Cassazione in ordine alla competenza funzionale del tribunale fallimentare.
La riprova è costituita dal fatto che, pur parlando di pregiudizio dei
creditori, di aggravamento del dissesto, di insufficienza del patrimonio,
ecc. la Cassazione ha escluso la legittimazione del curatore nonostante che
l'esponente avesse sottolineato che per il ritardo nella dichiarazione di
fallimento o per l' aggravamento del dissesto e per altri fatti esposti dalla
curatela, potesse configurarsi a carico dei funzionari della banca (del cui
comportamento questa risponde civilmente) il concorso in reati fallimentari a
norma degli artt. 110 o 113 cod. pen. Per tali reati, come è noto, la
legittimazione del curatore ad esercitare l'azione civile nell'interesse
della massa è riconosciuta dallo stesso legislatore con l'art. 240 legge
fallimentare. La qualificata difesa degli istituti di credito, per escludere
la legittimazione del curatore e la competenza funzionale di questo
tribunale, aveva fatto riferimento alla lesione del singolo operatore di
mercato senza mai parlare di aggravamento del dissesto o di ritardata
cessazione dell' attività o di lesione della par condicio, ben sapendo che il
riferimento all' aggravamento del dissesto, al pregiudizio dei creditori
diversi da quelli bancari; avrebbe radicalmente modificato la prospettiva. La
giurisprudenza citata dalla Corte, per escludere la competenza funzionale del
tribunale fallimentare per le azioni risarcitorie proposte dal fallito o
contro il fallito non è pertinente giacché in quei casi non si era verificato
un danno per la massa ed una lesione della par condicio. Del pari improprio è
il richiamo all'azione di cui all'articolo 2394 effettuato dalla Corte per
escludere la competenza funzionale del tribunale fallimentare, giacché
quest'ufficio aveva ritenuto l'azione in esame assimilabile a quella di cui
all'articolo 2394 cod. civ. per avallare la tesi della legittimazione del
curatore e non la competenza funzionale del tribunale fallimentare. In
proposito si era affermato che l'azione di cui all'art. 2394 cod. civ.
rientra o no nella competenza del tribunale fallimentare a seconda della
natura del fatto che viene addebitato all'amministratore: se a questi si
addebita l'aggravamento del dissesto o il ritardo nella pronuncia di
fallimento, la competenza non può che appartenere al tribunale fallimentare,
sia perché l'aggravamento del dissesto costituisce per l'amministratore un
reato fallimentare e per gli illeciti costituenti reati fallimentari l'azione
civile si propone davanti al tribunale che ha dichiarato il fallimento, sia
perché l'aggravamento del dissesto si consuma definitivamente nel momento
della dichiarazione di fallimento e nella sede dove il fallimento viene
dichiarato ossia nella sede dell'impresa, come del resto ritenuto dalla
stessa Corte nella decisione in esame, e perciò coincide con il luogo in cui
viene dichiarato il fallimento. La
suprema Corte ha liquidato la questione della legittimazione del curatore con
sorprendente approssimazione. L'unico argomento addotto a sostegno
dell'esclusione è consistito nell'affermazione che l'azione in esame non può
essere definita azione di massa, perché il danneggiato dall'abusiva
concessione del credito non può, in via generale e di principio ed in
relazione alla struttura dell'illecito in questione, identificarsi con la
«totalità dei creditori», ossia con il ceto creditorio della procedura
concorsuale (del quale, come la dottrina sul tema ha rilevato, è partecipe,
di regola, anche, in quanto creditore, quel banchiere al quale viene imputato
ed addebitato il comportamento abusivo». L'assunto della suprema Corte parte
dall'implicita premessa che le azioni di massa siano solo quelle esercitate
nell'interesse della «totalità dei creditori». La tesi, risalente nel tempo
ed elaborata in un periodo in cui la prassi applicativa non aveva ancora
offerto spunti di riflessione sulla fattispecie in esame, non è stata ripresa
dalla più recente dottrina, sia perché si è rilevato che la stessa situazione
si verifica nell'azione revocatoria rivolta contro le banche e non si è mai
dubitato della legittimazione del curatore per il fatto che la convenuta
farebbe parte della massa dei creditori ai quali l'azione revocatoria
dovrebbe giovare, sia perché si è constatato che il cosiddetto «ceto
creditorio» non è omogeneo, ma al contrario è costituito da diverse categorie
di creditori portatori di diversi e talvolta contrapposti interessi, categorie
che tendono a diversificarsi in relazione all'esistenza e consistenza delle
garanzie e delle cause di prelazione che assistono o non assistono il
credito. Di conseguenza, può accadere ed accade frequentemente che, mentre la
banca, ritardando il fallimento, può evitare le revocatorie e consolidare le
garanzie, talvolta senza correre alcun rischio in quanto le garanzie
personali o reali fornite da terzi o comunque acquisite sul patrimonio dello
stesso debitore le consentono di recuperare il proprio credito, il creditore
non garantito può fare valere le sue pretese solo sul patrimonio sociale che
diventa tanto più incapiente quanto più aumentano i creditori e quanto più
diminuisce la possibilità di esercitare le revocatorie. Se il banchiere ha
erogato abusivamente credito ad un imprenditore già in crisi allo scopo di
lucrare qualche vantaggio, come ad esempio allo scopo di ritardare il
fallimento oltre il termine per ti consolidamento delle garanzie o la perdita
delle revocatorie, nemmeno la dottrina più prudente o più vicina alle banche
dubita dell'illiceità del fatto o della legittimazione del curatore, perché
in tale situazione il curatore interviene per ristabilire il principio di cui
all'articolo 2741 cod. civ. D'altra parte la dottrina penalistica, fin da
quando è entrata in vigore la legge fallimentare, ha sottolineato che non
sempre il curatore che si costituisce parte civile nei processi per reati
fallimentari agisce per la totalità dei creditori: ad esempio non agisce per
la totalità dei creditori allorché si costituisce parte civile in un processo
per bancarotta preferenziale. Per stabilire se il curatore sia o no
legittimato occorre valutare la finalità dell'azione. Poiché il curatore ha
la funzione di gestire e ricostituire il patrimonio del fallito per
distribuirlo tra i creditori secondo il principio della par condicio, si deve
ritenere legittimato tutte le volte in cui l'azione sia diretta a realizzare
tale scopo. Una dottrina autorevole, che da tempo si è occupata del problema,
ha affermato recentemente che nel caso di fallimento dell'impresa alla quale
la banca ha concesso credito, il danno si manifesta anche direttamente sul
patrimonio della stessa impresa fallita, quale danno all'integrità
patrimoniale ed ha aggiunto che «la legittimazione a fare valere tale danno
spetta al curatore in quanto si tratta di un'azione volta sia a ripristinare,
almeno in parte, l'integrità del patrimonio sociale o comunque del fallito,
sta a consentire una tutela ai creditori danneggiati dal ritardato
fallimento». Insomma, accanto alla legittimazione del singolo creditore
sociale, vi può essere anche quella del curatore nelle ipotesi in cui si
verifichi una lesione della par condicio. Nel caso di contemporaneo esercizio
dell'azione da parte del curatore e del credito re sociale spetterà alla
banca, come rilevato dalla dottrina, «eccepire la duplicazione della domanda
con conseguente possibile limitazione quantitativa dell' accoglibilità
dell'una o dell'altra». La
fattispecie della concessione abusiva del credito può offendere più
interessi: quello dei depositanti, quello del singolo operatore di mercato
che ha fornito merce, poi non pagata, alla fallita, perché tratto in errore
dalla solvibilità della stessa ingenerata dall'illecito sostegno bancario,
quello degli stessi azionisti della banca danneggiati dall'illecito
comportamento del funzionario che ha concesso credito e, se interviene il
fallimento, anche quello della platea dei creditori diversi da quelli bancari
nella misura in cui è stato alterato il principio della paritaria
distribuzione dell'attivo. Ciascuno dei danneggiati può agire per la tutela
della propria posizione soggettiva: per la lesione del principio della par
condicio agisce il curatore, la cui legittimazione, quando è diretta a
ristabilire tale principio, non può essere contestata. Fatta
questa premessa, occorre ora accertare in concreto la sussistenza del fatto
addebitato alla convenuta ed in genere al sistema bancario e quindi la
legittimazione della curatela. Sull'astratta configurabilità dell'illecito si
è già osservato che l'attività bancaria, pur essendo di natura privata, non è
espressione della libera attività d'impresa, ma è un'attività d'interesse
pubblico ed in quanto tale è sottoposta al controllo della Banca d'Italia. La
funzione della banca consiste, come è noto, nella raccolta del risparmio
della collettività per impieghi a loro volta utili per la collettività, anche
se questa ormai non è più la funzione esclusiva: è tuttavia questa funzione a
giustificare la rilevanza pubblica dell'attività bancaria. li banchiere è
anche un professionista e per tale suo status deve osservare le norme
comportamentali proprie della sua professione (art. 1176 capov) e deve
comportarsi secondo le regole della correttezza (articolo 1175). Per la
rilevanza pubblica della sua attività deve osservare anche le prescrizioni
della Banca d'Italia. La concessione del credito ad un soggetto che non lo
merita, perché non è in condizione di restituirlo, lede o può ledere, come
già detto, l'interesse di diversi soggetti e può dare luogo, a seconda dei
casi, ad una responsabilità contrattuale o extra contrattuale: verso i
creditori della società convenuta è extracontrattuale. Il nostro codice
civile già prevede espressamente una forma di concessione abusiva del credito
assimilabile a quella in esame: l'articolo 1956 regola infatti la liberazione
del garante nel caso in cui il creditore abbia continuato ad erogare nuovo
credito al suo debitore, pur sapendo che le sue condizioni patrimoniali erano
divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del
credito. In base a tale principio il garante è tenuto a pagare il debito del
garantito solo quando la concessione del credito sia stata effettuata sulla
base di un criterio di meritevolezza del debitore principale. Anche in questi
casi la suprema Corte ha richiamato i principi della correttezza e della
buona fede (Cassazione, n. 9936 del 1993). Qualcosa di simile ma in una
dimensione più ampia e vasta, come sottolineato dalla dottrina, si verifica
nell'ipotesi di concessione del credito da parte della banca ad un
imprenditore in stato d'insolvenza. La fattispecie della concessione abusiva
del credito presenta indubbie affinità, non solo con l'ipotesi di cui
all'articolo 1956, ma anche con altre fattispecie per le quali da tempo la
dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalenti hanno ravvisato la
responsabilità, per lo più extracontrattuale, dell'operatore professionale in
genere e del banchiere in particolare il quale, con proprie dichiarazioni o
con un proprio comportamento, crei nel pubblico e nel mercato affidamenti
fallaci su una determinata situazione di fatto. Si allude in particolare alla
cosiddetta responsabilità da prospetto (Corte d'appello Milano, 2 febbraio
1990), a quella per false informazioni sulla solvibilità di un proprio
cliente, alla responsabilità di chi dà patronage per una propria controllata
o alla responsabilità della banca trattaria verso la banca negoziatrice, per
un benefondi dato in modo non corrispondente alla situazione economica
dell'emittente (Cassazione, n. 1742 del 1967; Tribunale Viterbo, 4 novembre
1987; Cassazione, n. 4538 del 1978; 820 del 1979). La responsabilità del
banchiere per avere mantenuto artificiosamente in vita un imprenditore
sull'orlo del fallimento si inserisce molto bene in tale tendenza giacché,
alla violazione del dovere generico di astensione di cui all'articolo 2043,
si aggiunge l'inosservanza della prescrizioni proprie della professione. Sulla
base dei principi sopra esposti, per affermare nel caso in esame la
responsabilità della convenuta nei confronti della massa dei creditori e per
condannarla al risarcimento del danno, occorre accertare: A) un comportamento
doloso o colposo diretto a finanziare un imprenditore immeritevole perché non
in condizione di restituire il finanziamento,. B) la causazione del ritardo
nella pronuncia di fallimento per effetto di tale finanziamento
abusivo," C) l'esistenza di un danno per la platea dei creditori diversi
da quelli bancari per la lesione del principio della par condicio; D)
l'esistenza di un nesso causale tra il comportamento del banchiere ed il
danno" Ciascuno di tali elementi della fattispecie formerà oggetto
d'indagine. La
condotta e la colpevolezza. Il finanziamento può considerarsi abusivo in
presenza di una situazione d'insolvenza conosciuta o conoscibile da parte
della banca. In particolare, come sostenuto dallo stesso consulente della
convenuta, la responsabilità della banca «può essere affermata, non solo nel
caso in cui abbia effettiva conoscenza, ma anche nel caso in cui essa avrebbe
dovuto conoscere, In forza della diligenza richiesta al banchiere accorto, la
situazione critica dell'impresa affidata» (fogl. 3 relazione consulente di
parte). Lo stesso consulente di parte ritiene quindi sufficiente la colpa.
Siffatta opinione è in linea con la giurisprudenza di legittimità e di
merito, fermo restando che in questa materia occorre particolare prudenza nel
valutare i comportamenti colposi" Invero nella sentenza della Cassazione
più volte citata dalla curatela (n. 343 del 1993) ed in quella successiva (n.
72 del 1997), nelle quali si è parlato per la prima volta di concessione
abusiva del credito da parte del banchiere, si fa riferimento alla culpa in
omittendo ossia alla mancata adozione di determinati comportamenti che il
banchiere avrebbe dovuto tenere perché la generalità degli operatori di
mercato fa affidamento su tali comportamenti. Nella fattispecie di cui
all'articolo 1956 cod. civ. la giurisprudenza non richiede che il creditore
versi in dolo essendo sufficiente che non si comporti con diligenza
nell'assolvimento dello specifico onere (Tribunale Viterbo, 2 marzo 1982;
Cassazione, 2790 del 1991). Nei casi di cosiddetta lesione della libertà
contrattuale la dottrina e la stessa giurisprudenza ritengono sufficiente la
colpa per affermare la responsabilità della banca, per avere fornito al
proprio cliente notizie inesatte sulla solvibilità del terzo, poi rivelatosi
inadempiente. Anche per il ritardo nella dichiarazione di fallimento si
ritiene sufficiente la colpa. Anzi l'ipotesi dolosa, secondo alcuni, potrebbe
addirittura configurare a carico del fallito e dei suoi complici il reato di
bancarotta fraudolenta perché il patrimonio si distrugge sia facendo sparire
i beni che accumulando consapevolmente e deliberatamente le passività. Va
però detto che i Casillo speravano di evitare con il sostegno bancario il
fallimento. Nella fattispecie la situazione d'insolvenza era però conosciuta
ed il «ceto bancario» ha consapevolmente e deliberatamente agito per ritardare
il fallimento allo scopo di evitare le revocatorie e scaricare in parte su
altri creditori ed in modo particolare sullo Stato quella che era una propria
perdita nei confronti del Gruppo Casillo, come sarà chiarito in seguito. La
curatela assume che l'insolvenza era conosciuta o conoscibile dal sistema
bancario in genere e dalla convenuta in particolare quanto meno dalla fine
del 1991 e fonda tale convincimento sui seguenti elementi: a) su uno
scarsissimo apporto di mezzi propri; b) su carenze organizzative; c) sulla
grave vulnerabilità dell'attività nonché sul comportamento del «ceto
bancario» che aveva concesso i finanziamenti senza osservare le prescrizioni
della Banca d'Italia, senza una seria istruttoria, in base a garanzie
inconsistenti ed a bilanci sostanzialmente inaffidabili. Secondo
la curatela, per l'enorme sproporzione tra il debito complessivo del gruppo e
le garanzie offerte, nessun finanziamento avrebbe dovuto essere concesso
quanto meno a partire da tale data. La situazione d'insolvenza era stata
addirittura confessata nel maggio del 1993 allorché la società in nome
collettivo Casillo Grani, anche per conto delle altre società del gruppo e
quindi anche per conto dell'Italsemole, aveva comunicato alla Direzione
Generale delle Dogane di non potere più effettuare le esportazioni per
l'Algeria, che avrebbero dovuto avere inizio fin dal mese di settembre del
1992 e di non essere quindi in grado di restituire la somma di 222 miliardi
che aveva già riscosso come prefinanziamento comunitario all'esportazione. Di
tanto la capogruppo aveva informato le banche alle quali aveva chiesto un
ulteriore finanziamento altrimenti tutte le società sarebbero fallite. li
sostegno finanziario era stato coordinato dall' ABI e materialmente concesso
dalla Cassa di Risparmio di Puglia anche per conto della Banca Mediterranea
e, secondo la curatela, anche delle altre banche. A fronte di una maggiore
richiesta di circa 220 miliardi, ne erano stati promessi 16 i quali erano poi
serviti «nell'immediato a ridare fiato alle fallende società del gruppo
ovvero, considerato l'avanzato stato di decozione a procrastinare
ulteriormente l'evento fallimento, consentire il parziale "riordino” dei
rapporti Banche cliente, cercare di sottrarsi alle responsabilità conseguenti».
Questo è in sintesi il fatto addebitato alla convenuta ed al sistema bancario
in genere emergente dall'atto introduttivo del giudizio. Dall'esposizione
attorea risulta che il sostegno finanziario si è articolato in due periodi:
nel primo, protrattosi fino al mese di giugno del 1993, ciascuna banca aveva
autonomamente deciso di accordare il finanziamento, nel secondo l'intervento
effettuato nella misura anzidetta era stato coordinato dall' Associazione
bancaria. L'ipotesi
formulata dalla curatela ha trovato ampia conferma nella documentazione
prodotta e nelle indagini peritali. I rapporti con il Credito Romagnolo, poi
confluito nella banca convenuta in questo giudizio, hanno avuto origine nel
mese di giugno del 1990 con la concessione di un fido complessivo di lire
3.750 milioni, costituito da un'apertura di credito in c./c per lire 250
milioni; un fido per anticipazioni s.b.f. per lire 500 milioni ed un fido di
3000 milioni, per «misto scoperto», cioè utilizzabile in qualsiasi forma
tecnica fatta eccezione dello scoperto di conto corrente (pag. 45 relazione
del consulente). Successivamente tale affidamento ha avuto qualche temporaneo
incremento. I
funzionari del soppresso Credito Romagnolo, escussi come testimoni, hanno
lasciato intendere che le istruttorie per la concessione del fido sarebbero
state conformi alle prescrizioni dettate dalla Banca d'Italia ed in genere
alla regole della professione. Invece il consulente d'ufficio, con
riferimento al momento genetico del rapporto, ha rilevato che: a) non
era stata prodotta la richiesta d'affidamento sottoscritta dal legale
rappresentante della società (con l'ordinanza d'esibizione quest'ufficio
aveva ordinato la produzione di tutti i documenti relativi alla domanda di
affidamento) né una situazione patrimoniale aggiornata; b) non erano
state riportate le situazioni patrimoniali dei garanti, ma unicamente un
riepilogo con l'evidenziazione dei cespiti immobiliari dei soci Casillo
Pasquale e Casillo Aniello; c) non era stata prodotta la lettera di
comunicazione degli affidamenti all'Italsemole. Con riferimento all'attività
istruttoria l'ausiliare, dopo avere evidenziato che essa si era basata sul
bilancio del 1988, su una situazione patrimoniale al 31 dicembre 1989 e su un
conto economico relativo all'esercizio 1989 presentato dalla richiedente e
rielaborato secondo la modulistica interna della banca, oltre alle risultanze
della Centrale rischi ed all'evidenziazione dell'esistenza di un gruppo
economico al quale 1'Italsemole partecipava, ha sottolineato che non erano
state formulate note né erano rinvenibili approfondimenti, sia in merito al
conto economico relativo al 1988 che alla modificazione del consiglio
d'amministrazione. Inoltre non era stato esaminato il bilancio relativo al
1989, benché esso fosse già disponibile al momento della concessione del fido
(cfr. fol. 43 relazione). Altre carenze sono state sottolineate durante la
gestione del rapporto, sia con riferimento alla mancanza di poteri
dell'organo che aveva deliberato l'aumento dell'affidamento, che con riguardo
ai rapporti con le società collegate ed in particolare modo con la
controllata Lippolis soc. per az. In particolare non aveva formato oggetto di
analisi l'ammontare delle garanzie prestate dall'Italsemole alle altre
società, garanzie che alla data del 31 dicembre 1991 raggiungevano 1'importo
di 156 miliardi; non erano state formulate indicazioni in merito alla
situazione patrimoniale dei garanti Casillo Pasquale e Casillo Aniello con
riguardo alle garanzie rilasciate a fine luglio del 1991. In capo a Casillo
Pasquale, che disponeva di un modesto accordato di lire 151 milioni,
risultavano in essere impegni indiretti di garanzie per lire 159 miliardi, in
capo ad Aniello Casillo che disponeva di un accordato di lire 50 milioni,
risultavano in essere impegni indiretti di garanzia per lire 134 miliardi.
Non erano state formulate considerazioni in merito alla revoca degli
affidamenti da parte del Banco di Sicilia (settembre 1991) e del San Paolo
IMI (marzo del 1992). Neppure in occasione dell'ultimo aumento temporaneo
degli affidamenti, come sottolineato dal consulente (cfr. pago 48 della
relazione) furono approfondite le indagini sull'affidabilità della società.
L'ausiliare ha concluso affermando che i bilanci dell'Italsemole non erano
affidabili, che l'inaffidabilità poteva essere rilevata da un funzionario di
media diligenza e che nell'erogazione del fido non erano state osservate le
prescrizioni della Banca d'Italia o le regole della professione. I rilievi
del consulente sulle carenze istruttorie collimano con le dichiarazioni rese
al curatore dai dipendenti della fallita che curavano i rapporti con le
banche. Costoro in particolare hanno confermato che le banche si erano sempre
dimostrate disponibili ad accogliere le richieste di Casillo Pasquale, socio
di maggioranza, senza particolari approfondimenti, anche se non avevano mai
inteso ridurre i tassi d'interesse che oscillavano dal 18 % al 23 % (cfr.
foll. 71 e segg. documentazione attorea). Le
valutazioni del consulente e le dichiarazioni dei dipendenti in ordine alla
completa disponibilità delle banche nei confronti dei Casillo coincidono
altresì con le indagini compiute in sede penale a carico di funzionari della
Caripuglia. Alla pagina 10 dello stralcio della perizia svolta per conto del
GIP di Bari si legge: «La complessità della posizione del Gruppo Casillo e la
scarsa trasparenza che connotava il rapporto, come peraltro già rilevato,
erano ben presenti ai massimi organi amministrativi della Banca. Ad esempio
nell'ambito del Comitato di Gestione del 2 dicembre 1991, in occasione di
richiesta di affidamento, su relazione del Vice Direttore Generale Dr.
Aurelio Valente, il Comitato interessato per il rinnovo di una fideiussione
di 5 milioni di $ USA delega il Presidente a chiedere chiarimenti alla Casillo
Grani in merito al rapporto complessivamente considerato, nonché alle
modalità di rientro degli sconfinamenti. Invita la direzione Generale a
procedere ad un riesame del rapporto per condurlo ad una situazione di
maggiore equilibrio (all. 12). Alle petizioni di principio in tema di
riequilibrio e prudenza, non sembrano tuttavia seguire quasi mai
provvedimenti concludenti. L'atteggiamento prevalente della Cassa è di tipo
attendista, fortemente improntato alla tolleranza, scarsamente attento ad una
verifica puntuale dei termini contrattuali e normativi nell'ambito dei quali
si muovevano i rapporti di affidamento. Gli ispettori della Cariplo
definiscono nei seguenti termini le modalità di Gestione del rapporto
"(..) un atteggiamento sostanzialmente passivo degli organi aziendali;
esecutivo ed amministrativo che subivano oltre ogni limite l'iniziativa della
clientela, dimostrando eccessiva tolleranza nella gestione dei rapporti ed in
particolare nell'adozione dei provvedimenti cautelativi; pur in presenza di elementi
fortemente pregiudizievoli"». Nella nota a pie' di pagina si segnala:
«Le conseguenze di un tale atteggiamento si evidenziano in modo particolare
nel corso del 1993, quando a decozione ormai conclamata, Caripuglia prende
atto della non regolarità formale delle garanzie sulla base delle quali il
Consiglio aveva deliberato gli affidamenti» (cfr. pagg. l0 ed 11 della
perizia penale). Insomma i funzionari della Caripuglia solo quando
l'insolvenza era conclamata fingono di accorgersi dell'irregolarità delle
garanzie in base alle quali avevano in precedenza concesso i finanziamenti.
Lo stesso atteggiamento sostanzialmente passivo nei confronti della clientela
il consulente ha riscontrato anche per quanto concerne il Credito Romagnolo. Tuttavia
l'ausiliare, dopo avere rilevato le anzidette omissioni e dopo avere dato
atto che verso la fine del 1992 la situazione economica dell'Italsemole si
era profondamente deteriorata, ha collocato al 30 giugno del 1993 ad una data
cioè successiva alla stessa confessione della Capo gruppo, sia l'epoca della
conoscenza dello stato d'insolvenza che quella della sua conoscibilità. La
data del 30 giugno segna invece il momento a partire dal quale il fallimento
può considerarsi ritardato mentre la data della conoscenza ed ancora più
quella della conoscibilità è senz'altro anteriore e si poteva desumere dalle
stesse carenze evidenziate dall'ausiliare. L'accertata negligenza
nell'esaminare l'affidabilità del cliente costituiva di per sé indizio della
conoscenza ed ancora più della conoscibilità dello stato d'insolvenza. Quella
indicata dal consulente è la data in cui il fallimento poteva essere
realisticamente dichiarato, sia per la confessione dell'imprenditore di non
essere in grado di adempiere, sia per l'inadempimento del debito verso le
Dogane che ammontava per l'intero gruppo ad oltre 200 miliardi (in seguito
saranno accertate ulteriori indebite anticipazioni), inadempimento che si era
già manifestato all'esterno ancora prima del 31 maggio 1993. Se si facesse
coincidere la conoscenza o conoscibilità dello stato d'insolvenza con la data
della dichiarazione di fallimento, la norma che prevede la revocabilità degli
atti compiuti prima del fallimento previa dimostrazione della scientia
decoctionis non avrebbe senso perché il curatore non potrebbe mai dimostrare
tale elemento. La data indicata dall' ausiliare segna il momento a partire
dal quale diventa incontestabile l'imputabilità alle banche del ritardo nella
dichiarazione di fallimento, ma non coincide con la conoscenza e ancor più
con la conoscibilità dello stato d'insolvenza da parte delle stesse banche,
segna cioè il momento a partire dal quale gli istituti di Credito hanno posto
in essere comportamenti idonei a favorire se stessi in danno degli altri
creditori al fine di alterare la par condicio. Sulla
base delle stesse considerazioni del consulente si può con uguale prudenza ma
con maggiore realismo collocare al mese di settembre del
1992 la data della
conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del «ceto bancario» in genere e
del Credito Romagnolo in particolare avuto riguardo: a) alle omissioni già
segnalate dal consulente ed in modo particolare all'inaffidabilità dei
bilanci, inaffidabilità che era percepibile dal funzionario di media
diligenza: infatti il bilancio costituisce il principale mezzo d'informazione
per il banchiere ed in base alla consapevole inaffidabilità del bilancio la
giurisprudenza spesso presume la scientia decoctionis; b) al fatto che a
partire dal mese di agosto del 1992 la situazione economica, come risulta
dalla stessa consulenza, si era profondamente deteriorata; c) al fatto che
almeno una società del gruppo (la SEICA) era stata già segnalata a sofferenza
dal sistema; d) al fatto che alcune banche non particolarmente legate a
Casillo Pasquale avevano già revocato gli affidamenti; e) al fatto che i
finanziamenti a breve proprio in quel periodo avevano subito un incremento e
non venivano estinti puntualmente ma sistematicamente prorogati, come risulta
dalla stessa consulenza di parte; f) al fatto che nell'autunno del 1992
l'Italsemole inspiegabilmente avevano rinunciato all'esportazione di grano
verso l'Algeria manifestando all'esterno la propria inadempienza verso
l'Amministrazione finanziaria; g) alla mancanza di capitale circolante al
quale si sopperiva con indebitamenti verso le banche che aumentavano
progressivamente ed in misura sproporzionata alle garanzie offerte; h) al
fatto che proprio tra la fine del 1992 e gli inizi del 1993 il Credito
Romagnolo, quale fideiussore dell'Italsemole, è dovuto intervenire per
l'inadempimento del debitore principale (si allude alla garanzia prestata per
la Nestlé). Il
consulente d'ufficio ha collocato la conoscibilità dello stato d'insolvenza
al giugno del 1993 sulla base d'un'ispezione eseguita a carico della
Caripuglia a seguito della quale la partita del Gruppo Casillo era stata
considerata incagliata con riferimento alla fine del 1992. All'epoca di
quell'ispezione il «ceto bancario» e la Banca d'Italia non avevano interesse
ad allarmare il mercato facendo emergere le consistenti negligenze
attribuibili alle banche ed in parte allo stesso organo di vigilanza, anche
perché allora, rispetto all'esigenza di eliminare dal mercato un'impresa
decotta, prevaleva quella di assicurare i livelli di occupazione (alle
dipendenze del Gruppo lavoravano circa 1300 dipendenti). Il consulente
d'ufficio avrebbe dovuto stabilire la conoscenza o conoscibilità dello stato
d'insolvenza in base a proprie valutazioni e non sulla scorta di quelle
effettuate dagli ispettori della Banca d'Italia o della Cariplo. Prima del
giugno del 1993, non sono emersi altri segni esteriori dell'insolvenza
(l'inadempienza verso le Dogane era già palese), quali ad esempio le azioni
esecutive individuali o i protesti perché le banche avevano fatto in modo che
non emergessero tollerando continui sconfinamenti, concedendo indiscriminate
proroghe o rinnovi, incrementando i fidi ed intervenendo in garanzia senza un
corrispondente aumento del capitale di rischio o dell'entità delle garanzie o
omettendo di attribuire importanza ai protesti. Dalla perizia penale svolta
nel procedimento a carico dei funzionari della Cariplo e degli stessi Casillo
alla pag. 31 emerge che in occasione dell'ennesimo incremento dei fidi il
direttore della sede di Foggia, nella comunicazione del 4 marzo 1992, aveva
omesso di riportare la notizia dell'invio di assegni al protesto. Alla
successiva pago 36 i periti penali segnalano che a partire dal mese di
gennaio 1993 era iniziata la prassi di un cospicuo giro di assegni incrociati
per svariati miliardi. In relazione a tale prassi la filiale di Foggia
scrisse al direttore generale: «... Nel significarVi di avere cercato in ogni
modo di contattare il cliente per la dovuta relativa copertura senza esito
positivo, restiamo in attesa di Vostre superiori determinazioni. Il Direttore
generale mostrò di non avere colto il valore segnaletico del giro incrociato
di assegni ed annotò manualmente: «Il problema è del cliente e non può essere
riversato sulla banca senza preavviso». Si è fatto riferimento a tali
circostanze, che riguardano in modo particolare la Cariplo, sia per
evidenziare la colpevole disponibilità manifestata dall'intero «ceto
bancario» nei confronti dei Casillo, sia per sottolineare che, quando si
finanzia una società facente parte di un gruppo, non si può prescindere da
una seria valutazione della posizione di tutto il gruppo e dall'esposizione
verso le altre banche. Per quanto concerne in particolare il Credito
Romagnolo, le negligenze sottolineate dal consulente d'ufficio portano, come
rilevato dalla difesa della curatela, a due sole conclusioni plausibili: o il
Credito Romagnolo conosceva perfettamente la reale situazione dell'Italsemole
ed ha fatto in modo di non farla emergere all'esterno, adeguandosi al
comportamento di tutte le altre banche oppure ha fatto di tutto per evitare
di conoscere tale situazione, contravvenendo alle minimali regole di
diligenza e prudenza proprie della professione, omettendo dolosamente di
svolgere le più banali attività d'indagine e verifica. Allorché il
Dipartimento delle Dogane ha chiesto la restituzione dei prefinanziamenti
minacciando l'azione esecutiva v'è stato il crollo perché il «ceto bancario»)
non ha voluto sborsare altri 200 miliardi per consentire al Gruppo Casillo di
adempiere. Quel dissesto, reso palese nel maggio del 1993, non è sorto
all'improvviso e non è divenuto conosciuto dalle banche solo a partire da
tale data, perché gli istituti di credito hanno canali d'informazione che
altri non hanno ed erano a conoscenza, per le ragioni sopra esposte, della
cronica mancanza di liquidità del Gruppo. La riprova, sia pure ex post, della
conoscenza dello stato d'insolvenza quanto meno a partire dal mese di
settembre del 1992 si trae dal fatto che quasi tutti i finanziamenti
effettuati in quel periodo non sono stati restituiti: se un credito può
considerarsi abusivamente concesso quando la mancata restituzione è
probabile, l'inadempimento posteriore, valutato unitamente a tutti gli altri
elementi già evidenziati e preventivamente conosciuti dal «ceto bancario»,
costituisce indizio idoneo a fornire la prova della conoscenza dello stato
d'insolvenza al momento del finanziamento. Dalla consulenza emerge che il
debito bancario dai 56 miliardi circa del giugno del 1993 è passato a 362
miliardi circa alla data della sentenza di fallimento pronunciata dal
tribunale di Nola con un incremento di oltre 300 miliardi verificatosi nel
giro di poco più di un anno (cfr. consulenza alla pago 76).Tale incremento
non può ovviamente essere riferito solo alla capitalizzazione trimestrale
degli interessi ancorché a tassi elevati, ma è dovuto, oltre che
all'inaffidabilità dei bilanci segnalata dall'ausiliare, anche o
all'adempimento di obbligazioni di garanzia assunte dalle banche a favore
dell'Italsemole a cavallo tra il 1972 ed il 1973, come ad esempio è avvenuto
per l'attuale convenuta, la quale nel mese di ottobre del 1992 ha prestato
fideiussione in favore della Nestlé fino alla somma di un miliardo somma che
ha dovuto poi sborsare in più riprese a partire dal mese di gennaio 1993 a
seguito dell'inadempimento della debitrice principale, come risulta dalla
documentazione allegata alla domanda d'insinuazione e dai documenti prodotti
dalla stessa Rolo. Non si comprende quindi come il consulente di parte abbia
potuto considerare professionalmente accorti, prudenti e periti i funzionari
che avevano concesso quei finanziamenti o quelle garanzie, causando al
proprio istituto una perdita di circa 4 miliardi, perdita che avrebbero
potuto evitare, se avessero osservato le regole di diligenza previste dal
codice e quelle proprie della professione. In realtà, come è emerso dalla
dichiarazione dei dipendenti della fallita, dalle indagini compiute dal
consulente tecnico e dalla perizia penale, i funzionari dei vari istituti di
credito finanziatori del gruppo hanno tenuto nei confronti del cliente
un'ingiustificata e colpevole disponibilità ad accogliere qualsiasi richiesta
a danno non solo dei creditori sociali non garantiti ma anche degli stessi
istituti da loro rappresentati. Retrodatare il periodo di conoscenza dello
stato d'insolvenza al mese di settembre del 1992 non significa però affermare
che a quella data poteva essere realisticamente dichiarato il fallimento,
perché questo può essere pronunciato quando l'insolvibilità è manifesta e non
quando è solo prevedibile o conosciuta dal banchiere che finanzia un'impresa
sottocapitalizzata. Nella fattispecie l'insolvenza, già nota al «ceto
bancario», si è manifestata esteriormente nel mese di giugno del 1993, come
accertato dal consulente per le ragioni già dette. Solo a partire da tale
data a carico degli istituti di credito si è cominciata a profilare la
responsabilità per avere ritardato il fallimento a vantaggio proprio ed a
danno degli altri creditori e quindi solo a partire da tale momento si è
delineata la lesione della par condicio. il periodo precedente rileva
nell'azione del singolo creditore sociale eventualmente tratto in errore
dall'apparente solvibilità dell'impresa ingenerata dalle banche, ma l'azione
a tutela della libertà contrattuale deve essere fatta valere dal singolo
creditore e non dal curatore. Questi può fare valere le ragioni dei creditori
anteriori al mese di giugno del 1993, non perché è stata lesa la loro libertà
contrattuale, ma perché hanno subito un danno per la lesione della par
condicio e nella misura della loro insoddisfazione per il ritardato arresto
nell'attività d'impresa .Nella sentenza non definitiva si era già
sottolineato che non bisogna confondere il credito concorsuale çon il danno
da ritardato fallimento. Per quest'ultimo danno è legittimato ad agire il
curatore, per il primo il singolo creditore. In conclusione il periodo
anteriore alla data in cui il fallimento avrebbe potuto essere dichiarato
rileva al fine di individuare gli atti per i quali la curatela, sia pure in
base a presunzioni, avrebbe potuto dimostrare la scientia decoctionis del
banchiere e quindi ottenere la revoca. Rileva cioè ai fini dell'entità del
danno, se si adotta un criterio di liquidazione diverso da quello della
differenza tra passivo ed attivo finale, ma non ha alcuna rilevanza se si
determina il danno in base alla differenza anzidetta. Nella sentenza non
definitiva si è sottolineato che nella fattispecie in esame il danno si è
cristallizzato al momento della dichiarazione di fallimento. Di conseguenza
sono danneggiati solo i creditori che a tale momento sono rimasti
insoddisfatti. Coloro che hanno fornito merce alla fallita nel 1991 o agli
inizi del 1992 probabilmente sono stati pagati sia pure a spese delle banche
nei cui confronti l'indebitamento aumentava progressivamente. I dirigenti
degli istituti di credito che hanno autorizzato i finanziamenti alla fallita
dopo il mese di settembre del 1992 hanno danneggiato anche le società da loro
amministrate e rappresentate. Tra i creditori sociali il maggiore danneggiato
nella vicenda in esame è lo Stato per mezzo dell' Amministrazione
Finanziaria. Questa è stata danneggiata, non per avere fatto affidamento
sulla solvibilità del Gruppo Casillo, ingenerata dall'illecito sostegno delle
banche, ma perché i Casillo hanno rinunciato all'esportazione. Il sostegno
bancario nel rapporto tra il Gruppo Casillo e l'Amministrazione finanziaria
non ha avuto alcuna incidenza perché la restituzione del prefinanziamento, in
caso di mancata esportazione, era garantita da una polizza fideiussoria.
Nella fattispecie è accaduto che sia stata presentata una polizza
fideiussoria che poi si è scoperto essere invalida per ragioni che non hanno
formato oggetto d'indagine in questo processo. L'Amministrazione è stata
danneggiata dai Casillo che hanno presentato una polizza invalida e non dalle
banche. L'inadempimento è imputabile ai Casillo e non alle banche. Tuttavia
l'Amministrazione ha subito un ulteriore danno da ritardato fallimento nella
misura della sua insoddisfazione sull'attivo patrimoniale ossia nella misura
in cui per effetto del ritardo nella pronuncia di fallimento, ritardo
attribuibile al «ceto bancario», recupererà una percentuale di credito
inferiore a quella che avrebbe ottenuto, se il fallimento fosse stato
tempestivamente dichiarato. Tale danno presuppone il credito concorsuale ma
non si identifica con esso. Legittimato ad agire per ottenere tale
risarcimento è il curatore. Concludendo, relativamente alla prima fase, i
dirigenti del Credito Romagnolo, quanto meno a partire dal mese di settembre
del 1992, hanno concesso credito alla fallita in presenza di una situazione
d'insolvenza conosciuta o che avrebbero potuto conoscere, se avessero usato
la diligenza richiesta dal proprio status. A partire
dal mese di giugno del 1993, come già accennato, l'attività è stata diretta
dall'ABI. Questa ha coordinato ed organizzato le proprie associate per
realizzare un intervento apparentemente diretto al salvataggio del «Gruppo
Casillo», ma in realtà finalizzato a creare le condizioni perché le banche
potessero recuperare ulteriori somme e tentare poi di sottrarsi alle
revocatorie ed alle proprie responsabilità (si allude alle responsabilità
degli amministratori). Siffatta valutazione si fonda sui seguenti elementi. La
società in nome collettivo Casillo Grani, il 31 maggio 1993, anche per conto
delle altre società del gruppo e, quindi, anche per conto dell'ltalsemole,
aveva comunicato alla Direzione Generale delle Dogane di non potere più
effettuare le esportazioni verso 1'Algeria, che avrebbero dovuto avere inizio
fin dal settembre del 1992 e di non essere quindi in grado di restituire la
somma di lire 200 miliardi che aveva già riscosso come prefinanziamento
all'esportazione. Chiese pertanto una con grua rateizzazione del debito (doc.
n. 5). Di tanto aveva informato anche le banche alle quali aveva chiesto un
ulteriore finanziamento ed una fideiussione in favore delle Dogane,
altrimenti tutte le società del gruppo sarebbero fallite. A fondamento della
richiesta aveva allegato un progetto di riassetto predisposto dalla società
Peat Marwick (doc. 15 e segg.). Dalla documentazione prodotta è emerso che i
Casillo, a scomputo delle anticipazioni ricevute, avevano girato le bollette
di prefinanziamento all'esportazione ad alcuni istituti di credito i quali,
agendo quali mandatari delle società del gruppo, in forza di tali bollette,
avevano riscosso i finanziamenti dall' Amministrazione delle Dogane. La
polizza fideiussoria rilasciata a favore delle Dogane ed a garanzia della
restituzione del finanziamento, nell'eventualità che l'esportazione non
avesse avuto luogo, non è stata ritenuta valida perché emessa da una società
che al momento dell'emissione non esisteva e non faceva parte peraltro di
quelle accreditate presso l'Amministrazione. Dopo la comunicazione della
mancata esportazione da parte della capogruppo, l'Associazione bancaria
italiana, per conto delle proprie associate, aveva chiesto a due esperti - un
civilista ed un penalista - un parere, sull'opportunità di una garanzia in
favore delle Dogane e sull'esistenza di eventuali rischi per le banche che
avevano ricevuto dall' Amministrazione le somme anticipate ai Casillo. Gli
esperti, con nota del 30 luglio del 1993, tra l'altro sconsigliarono «un
intervento in garanzia delle banche, meramente sostitutivo di quello in tesi
inficiato da irregolarità penalmente rilevanti, quando meno sino a quando non
si fosse accertata l'estraneità dei Casillo e a fortiori dell'Amministrazione
nelle irregolarità» (cfr. pag 10 del parere) ed evidenziarono che le banche
erano state investite di un mandato ad incassare anche nel proprio interesse
e, quindi, l'unico rischio astrattamente configurabile nei confronti degli
istituti, era rappresentato dalla possibilità di chiedere, in caso di
fallimento, la revoca dell'incasso (cfr. parere alla pago 18). Infine si
suggeriva di valutare se negli atti di concessione dei finanziamenti vi
fossero elementi reperibili mediante gli ordinari canali d'informazione
bancaria dai quali fosse possibile desumere l'esistenza di una situazione di
crisi del Gruppo Casillo (pag. 19). Dopo la formulazione del parere il
direttore dell'ABI inviò al Dipartimento delle Dogane una lettera con cui
auspicò una dilazione della richiesta di restituzione per consentire alle
banche di esprimersi in ordine alla decisione di nuovi finanziamenti. Intanto
la Caripuglia, che si era dichiarata disponibile ad ulteriori finanziamenti a
determinate condizioni, aveva chiesto ad un proprio consulente un parere
sulla proposta di ulteriore credito avanzata dal Gruppo Casillo. il
consulente della predetta banca nel parere formulato nel mese di agosto del
1993, precisò: a) che non esisteva un Gruppo Casillo come soggetto giuridico
diverso dalle singole società che lo componevano; b) che il credito dell'
Amministrazione delle Dogane non era assistito da privilegio; c) che per la
restituzione dei prefinanziamenti, 1'Amministrazione non aveva azione nei
confronti delle banche che avevano anticipato i relativi importi; e) che,
anche se fosse stata accolta la proposta di consolidamento dell'esposizione
debitoria e di nuovo finanziamento, avanzata dal gruppo Casillo per evitare
il fallimento, non si poteva escludere che altri creditori potessero
autonomamente agire sia pure in base a crediti di importo modesto e che tale
pericolo poteva essere scongiurato solo se il «ceto bancario» fosse stato
disposto a tamponare ogni falla del sistema; f) che in ogni caso l'apertura
di un'eventuale procedura concorsuale si sarebbe immediatamente arrestata almeno
fino a quando non si fosse stabilito quale tribunale avrebbe dovuto
occuparsene. Tanto premesso, il consulente legale, dopo avere manifestato
perplessità sul fatto che la causa determinante la crisi fosse attribuibile
all' impossibilità di restituire in tempi brevi il finanziamento comunitario
indebitamente riscosso e, dopo avere legittimamente avanzato il sospetto che
l'esigenza di soddisfare il credito dell'Amministrazione Doganale fosse stata
utilizzata dal Gruppo Casillo al fine di sollecitare il consolidamento
dell'esposizione pregressa e l'apertura di nuove linee di credito (lo stesso
consulente ha sottolineato che all'epoca l'esposizione debitoria del gruppo
nei confronti delle sole banche ammontava a circa mille miliardi e che i
diretti interessati avevano affermato di non avere liquidità neppure per le
spese correnti – foll. 10 e 17 del parere), concluse affermando che
spettava comunque alla Caripuglia decidere se accettare tout court la
proposta del Gruppo, che non prevedeva la gestione diretta della
ristrutturazione da parte del «ceto bancario»; se imporre la gestione diretta
o assumere iniziative per la dichiarazione di fallimento. Suggerì comunque
«il preventivo conferimento di tutte le partecipazioni societarie ad un unico
ente» al fine di consentire al «ceto bancario» il controllo gestionale delle
società. Evidenziò
infine l'opportunità che l'incarico alla società di revisione Peat Marwick,
la quale aveva già predisposto una relazione su incarico dei Casillo, fosse
conferito direttamente dal «ceto bancario» in modo da risultare reso alle
banche e non al Gruppo Casillo. Con
missiva dell'Il agosto 1993 l'avv. D'Albora per conto del Gruppo Casillo mise
in evidenza la necessità di un pronto intervento in assenza del quale le
conseguenze sarebbero state incalcolabili (doc. n. 37). il «ceto bancario»,
dopo avere appreso che l'Amministrazione finanziaria per la restituzione
delle somme riscosse per conto delle società del gruppo non aveva azione
diretta ma, in caso di fallimento, il curatore avrebbe potuto chiedere la
revoca di quei mandati ad incassare, a seguito di alcune riunioni
interlocutorie, alle quali prese parte anche la convenuta, decise di
concedere un nuovo finanziamento. A fronte di una richiesta di circa 210
miliardi, di cui 50 da restituire immediatamente alle Dogane, ritenuta
assolutamente indispensabile per un tentativo di risanamento, con contratto
dell 10 settembre 1993, è stata aperta una linea di credito mista per cassa e
firma per un importo di 16 miliardi. Nel preambolo dell'atto si è precisato
che la Caripuglia interveniva anche per conto della Banca Mediterranea e
nella prospettiva della stipulazione di una convenzione interbancaria con gli
altri istituti di credito sovventori del gruppo Casillo per la
ristrutturazione ed il risanamento. A garanzia del finanziamento venivano
date in pegno le quote di partecipazione sociale indicate nel contratto di
mutuo. Tale garanzia veniva accordata anche nell'interesse di altri istituti
di credito creditrici del gruppo nella prospettiva della stipulazione della
convenzione anzidetta e sarebbe stata estesa alle altre banche finanziatrici
(doc. n. 43). Nella riunione del 17 settembre 1993 i rappresentanti degli
istituti di credito che avevano finanziato il gruppo, compreso quello del
Credito Romagnolo presero atto dell'erogazione straordinaria di 16 miliardi
effettuata da Caripuglia e Banca Mediterranea e del fatto che i1 pegno era
estensibile a favore di tutte le banche anche a fronte delle esposizione
pregresse, si impegnarono a concedere una moratoria .fino al mese di febbraio
del 1994 ed a riconoscere in prededuzione i 16 miliardi già erogati e quelli
che sarebbe stati successivamente versati (doc. 44). Una copia del verbale di
tale riunione venne trasmessa anche a Casillo Pasquale, il quale si premurò
di spedirla anche agli istituti che avevano avuto rapporti marginali con il
gruppo, come emerge dal documento n. 48, prodotto dalla curatela. Il pronto
intervento sollecitato dall' avv. D'Albora è consistito quindi solo nel
versamento della somma anzidetta, la quale era assolutamente insufficiente
per il risanamento, ma è servita unicamente per indurre i Casillo a dare in
pegno le loro quote o azioni e a cedere la gestione delle società nonché a
tacitare qualche credito re privato come ad esempio Tozzoli Elisa, la quale,
dopo avere il 17 dicembre 1993 presentato istanza di fallimento nei confronti
della Casillo Grani s.n.c., ha rinunciato al ricorso, presumibilmente perché
era stata pagata (n. 972/93 Ric. fall.). Sottratti
i beni ai Casillo e tacitato qualche creditore privato, occorreva convincere
l'Amministrazione delle Dogane a non assumere iniziative dirette a fare
dichiarare il fallimento. A tal fine il3 novembre 1993 il Presidente dell'ABI
inviò al Dipartimento delle Dogane una comunicazione nella quale si
affermava: «un complessivo piano d'intervento bancario non può essere messo a
repentaglio da iniziative autonome d'importanti creditori quale è questa
Amministrazione, a tutela dei propri crediti. Si ritiene quindi opportuno
richiamare l'attenzione di codesta Amministrazione, creditrice chirografaria
alla stregua delle banche, sulla necessità che venga assunto un atteggIamento
coerente con quello del "ceto bancario" in particolare per quanto
attiene alla concessione di una moratoria della posizione debitoria fino alla
fine di febbraio del 1994 (doc. 53). li 5
gennaio 1994 vi fu un'altra riunione alla quale prese parte il rappresentante
del Credito Romagnolo... Nel relativo verbale si legge: «... in riferimento
al pegno sulle partecipazioni nella società direttamente e indirettamente
controllate dai sigg. Pasquale ed Aniello Casulo, acquisito da Caripuglia
anche nell'interesse degli altri istituti e delle altre aziende di credito
(..) le banche presenti hanno preso atto dell'attività svolta in questa lunga
fase transitorIa da Caripuglia soc. per az.». In quella circostanza le banche
diedero mandato al presidente dell' ABI di trasmettere la bozza di piano
all'Amministrazione finanziaria ed all'organo di Vigilanza (doc. 58). L'11
gennaio 1994 il Presidente dell'ABI, nell'interesse e per conto del «ceto
bancario» e quindi anche del Credito Romagnolo presente alle relative sedute,
inviò al Ministro delle Finanze il piano della Peat Marwick (concordato con
il Gruppo Casillo e le Banche) chiedendogli di «mantenere un comportamento
coerente con le iniziative che il "ceto bancario" creditore andrà
ad assumere» (doc. n. 62). Il piano
non è stato attuato né si è dato corso ad altre proposte avanzate dai
Casillo, compresa la messa a disposizione dei propri beni. Della mancata
attuazione del Piano l'Amministrazione delle Dogane, che era la principale
creditrice del Gruppo, non risulta essere stata informata. Con nota
del 24 marzo 1994 diretta all'ABI ed alle banche che avevano accettato la
proposta di risanamento, i fratelli Casillo, dopo avere premesso che le loro
quote di partecipazione nelle società del Gruppo erano state date in pegno a
condizione che si pervenisse alla definizione del piano di riassetto e che, a
distanza di circa sei mesi dal pegno, la costituzione della garanzia aveva
prodotto come risultato unicamente il blocco di ogni attività decisionale
all'interno delle varie società con conseguenti ulteriori ingenti perdite,
chiesero di potere rientrare in possesso della piena titolarità delle loro
quote e/o s azioni. Successivamente, con altra missiva del 29 luglio 1994,
rivolta alla sola Caripuglia, Pasquale Casillo, dopo avere ribadito che la
predetta banca nessun tentativo di risanamento aveva in concreto attuato e
dopo avere precisato che le passività erano aumentate anche per gli oneri
finanziari pretesi dalle stesse banche) ha accusato la destinataria della
missiva di avere con le «sterili riunioni interbancarie» fatto trascorrere
tempo prezioso per il «maturare di prescrizioni» a vantaggio esclusivo del
«ceto bancario». Le
istanze di fallimento sono state presentate nel mese di agosto del 1994, dopo
un anno dalla revoca degli affidamenti e dopo che Casillo Pasquale era stato
arrestato: il Banco di Napoli ha depositato la sua istanza presso questo
tribunale mentre altri istituti di credito l'hanno presentata presso il
tribunale di NoIa. Mentre presso questo tribunale era in corso la procedura
prefallimentare, 1'8 settembre del 1994, il tribunale di NoIa dichiarò il
fallimento dell'ltalsemole e della Casillo Grani. Come previsto dal
consulente della Caripuglia, la procedura fallimentare aperta a Nola si è
immediatamente arenata per individuare il giudice competente, avendo il
tribunale di Foggia sollevato conflitto di competenza. È, quindi, obiettivamente
accaduto che un fallimento, il quale secondo le stesse ammissioni degli
interessati e secondo le valutazioni espresse dallo stesso consulente della
Caripuglia, avrebbe dovuto essere dichiarato a maggio o giugno del 1993, è
stato invece pronunciato dal tribunale di Nola - ritenuto poi incompetente
dalla Cassazione -1'8 settembre del 1994 e da quello di Foggia nel giugno del
1996 cioè dopo tre anni dal riconoscimento dello stato d'insolvenza da parte
degli stessi padroni delle società. A causa della ritardata pronuncia del
fallimento la curatela ha perduto la possibilità di esperire le revocatorie
con conseguente danno per la massa. Nel corso dei vari giudizi instaurati
contro le banche tutti i difensori degli istituti convenuti, oltre ad eccepire
la prescrizione dell'azione risarcitoria, hanno dedotto che il periodo
sospetto dovesse essere computato dalla sentenza del tribunale di Foggia e
non da quella del tribunale di Nola. Dai fatti
sopraesposti emerge chiaramente che il «ceto bancario», come arguito dallo
stesso Casillo Pasquale, non aveva alcuna intenzione di risanare il Gruppo
ma, dopo avere compreso che le Dogane non avevano azione diretta contro le
banche e che l'unico rischio era costituito dalla possibilità di chiedere la
revoca dei mandati ad incassare, hanno ritardato il fallimento per il tempo
strettamente necessario ad evitare le revocatorie. Si tenga conto che nel
parere rilasciato dagli esperti all'ABI i mandati ad incassare erano stati
ritenuti revocabili a norma del comma 2 dell'articolo 67 legge fallimentare
ossia erano stati ritenuti revocabili quelli eseguiti nell'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento (fol. 18 del parere). Compartecipazione
della convenuta. La difesa della banca convenuta assume che il Credito Romagnolo,
per avere revocato l'affidamento nel giugno del 1993 e per non avere concesso
in proprio ulteriori finanziamenti, sarebbe estraneo al finanziamento
successivamente erogato dalla Cassa di Risparmio di Puglia e dalla Banca
Mediterranea. In proposito si osserva che il creditore non ha l'obbligo di
chiedere il fallimento del proprio debitore, ma non deve tenere neppure
comportamenti dolosi o colposi idonei a ritardare il fallimento a vantaggio
proprio ed a danno di altri creditori. La convenuta risponde dell'ulteriore
finanziamento perché ha concorso nella concessione del credito materialmente
erogato dalla Cassa di Risparmio di Puglia e dalla Banca Mediterranea quando
lo stato d'insolvenza era evidente e ciò al fine di ritardare il fallimento
anche a proprio vantaggio. Come è noto l'illecito plurisoggettivo richiede
due condizioni: una oggettiva, nel senso che tra gli atti -omissivi o
commissivi - deve sussistere una connessione causale rispetto all'evento
voluto e l'altra soggettiva consistente nella consapevolezza di ciascuno del
collegamento dei vari atti. Nella fattispecie ricorrono entrambi gli
elementi. In ordine a quello oggettivo si osserva che l'intervento della
Cassa di Risparmio di Puglia era subordinato al riconoscimento in
prededuzione pattizia delle somme che sarebbero state sborsate ed
all'assunzione dell'obbligo di non intraprendere iniziative individuali per
la dichiarazione di fallimento. Tale impegno è stato formalmente assunto
dalla convenuta nelle riunioni alle quali ha partecipato ed è stato ribadito
anche per iscritto con la nota del 24 febbraio 1994, prodotta dalla stessa
convenuta. Senza tale impegno la Cassa di Risparmio di Puglia e la Banca
Mediterranea non avrebbero concesso ulteriori finanziamenti. In ordine
all'elemento soggettivo si rileva che il presidente dell'ABI aveva
sollecitato l'Amministrazione delle Dogane e lo stesso Ministro delle Finanze
a non intraprendere iniziative individuali su espressa delega degli istituti
che avevano preso parte alla seduta del 3 gennaio 1994, tra i quali istituti
figura la banca convenuta in questo giudizio. Lo stesso intervento dei
vertici dell' ABI sta a dimostrare che il finanziamento, materialmente
effettuato dalla Cassa di Risparmio di Puglia anche per conto della Banca
Mediterranea, non costituiva un'iniziativa autonoma di tale istituto, ma era
stato voluto e concordato dal ceto bancario» che aveva finanziato il gruppo,
come si desume dal tenore dell'atto di mutuo tanto è vero che si era previsto
che le garanzie sarebbero state estese anche agli altri istituti al momento
dell'ulteriore finanziamento. La riprova dell'adesione della convenuta al
progetto è costituita, oltre che dalla partecipazione alle varie riunioni,
dal fatto che, come già accennato, nonostante l'ultimo incremento dell'affidamento
sia rimasto totalmente inadempiuto e nonostante che a seguito di tale
inadempienza l'istituto convenuto abbia dovuto versare alla Nestlè oltre un
miliardo, non ha iniziato le azioni di rigore. Anzi ha scritto la partita a
sofferenza solo il 28 settembre del 1994, quando il fallimento era stato già
dichiarato da venti giorni, come risulta dalla consulenza d'ufficio e dalla
stessa consulenza di parte (pag. 63 consulenza d'ufficio e pago 32 consulenza
della convenuta). L'istituto
convenuto in questo giudizio ed in genere le altre banche che hanno condiviso
l'operazione devono rispondere anche del finanziamento materialmente
effettuato dalla Cassa di Risparmio di Puglia al pari di quest'ultima. ...
Dispone l'articolo 2055 cod. civ. che, se il fatto dannoso è imputabile a più
persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. La giurisprudenza ha
chiarito che il legislatore si è riferito all'ipotesi in cui il medesimo
danno sia conseguenza dell'azione di più soggetti, anche tra loro
indipendenti ed anche ove costituiscano, violazioni di norme diverse, purché
concorrenti alla sua produzione (cfr. per tutte Cassazione, 13039 del 1991).
Si è ammessa la solidarietà anche quando si risponde per titoli diversi (per
tutte Cassazione, n. 418 del 1996). A fortiori quindi sussiste la
responsabilità solidale quando le varie azioni o omissioni sono state
concertate e dirette per raggiungere uno scopo comune. In base al principio
di solidarietà, chi per primo paga libera gli altri e può esercitare l'azione
di regresso. Il danno
ed il nesso causale. Il danno evento causato dall'abusiva concessione del
credito è costituito dalla ritardata pronunciata di fallimento. L'Italsemole,
se non fosse stata artificiosamente mantenuta in vita, sarebbe fallita nel
giugno del 1993, allorché lo stato d'insolvenza era stato confessato dallo
stesso imprenditore e si era manifestata la grave inadempienza verso
l'Amministrazione delle Dogane. La condotta illecita è servita a
procrastinare la dichiarazione di fallimento ed è quindi cessata con tale
pronuncia. Il danno conseguenza consiste nel pregiudizio economico arrecato
ai creditori della società, sia posteriori alla data in cui il fallimento
avrebbe dovuto essere dichiarato che anteriori. In proposito poiché il
curatore agisce per la platea dei creditori danneggiati dall'artificiosa
sopravvivenza dell'attività e non per il singolo creditore danneggiato per
avere per colpa del banchiere fatto affidamento sulla solvibilità della
fallita, si deve fare riferimento al danno collettivamente causato alla massa
e non a quello subito dal singolo creditore. I creditori posteriori sono
stati danneggiati nella misura in cui le obbligazioni assunte dopo la data
anzi detta sono rimaste inadempiute. Il nesso causale va ravvisato nel fatto
che, dichiarato il fallimento, sarebbe cessata l'attività negoziale e quindi
la possibilità stessa di contrarre nuovi debiti. 1 creditori posteriori alla
data anzidetta non dovevano proprio partecipare alla liquidazione
concorsuale, a prescindere dall'eventuale affidamento sulla solvibilità della
fallita. La loro partecipazione ha automaticamente inciso sulla distribuzione
dell'attivo e quindi sul rispetto del principio della par condicio. Se il
fallimento fosse stato dichiarato nel mese di giugno del 1993 i dipendenti
sarebbero stati licenziati; non vi sarebbero state altre forniture, ecc. I
creditori anteriori sono stati danneggiati perché riusciranno a recuperare
una somma inferiore a quella che avrebbero recuperato se il fallimento fosse
stato tempestivamente dichiarato. Il danno collettivamente causato alla massa
non è costituito dalla somma dei crediti ammessi al passivo, detratte le
attività, bensì dalla differenza tra la percentuale di credito concorsuale,
che sarebbe stata soddisfatta, se il fallimento fosse stato tempestivamente
dichiarato, e quella ottenibile a seguito della ritardata pronuncia. A
partire dal mese di giugno del 1993 la situazione dei creditori non bancari è
progressivamente peggiorata perché è diminuita la percentuale del credito che
sarà soddisfatta nella procedura concorsuale, anche perché le poche risorse
investite nel finanziamento del gruppo dopo il mese di giugno del 1993 sono
servite solo a ritardare il fallimento, a consolidare le garanzie ad evitare
le revocatorie a vantaggio esclusivo del «ceto bancario» con danno degli
altri creditori chirografari ed in primo luogo con danno per lo Stato che è
il maggiore creditore per la mancata restituzione dei prefinanziamenti
all'esportazione. Il «ceto bancario», evitando in tutto o in parte le revocatorie
dei mandati ad incassare, ha trasferito in tutto o in parte allo Stato quella
che era una propria perdita nei confronti della società fallita, mentre
continuavano a maturare a suo vantaggio gli esosi interessi pattuiti. Gli
amministratori degli istituti di credito, come già detto, con l'abusiva
concessione del credito, hanno danneggiato, non solo i creditori chirografari
della fallita, ma gli stessi azionisti delle società bancarie. Del loro
comportamento rispondono civilmente nei confronti dei terzi gli istituti.
L'azione esercitata dal curatore è sorta con la dichiarazione di fallimento
ed è autonoma rispetto a quella dei creditori alla quale si potrebbe
aggiungere. La
determinazione del danno. Il danno cagionato alla massa, essendo costituito dalla
differenza tra la percentuale di credito che i creditori non bancari
avrebbero recuperato, se il fallimento fosse stato tempestivamente
dichiarato, e quella che potranno ottenere a fallimento chiuso, come appare
evidente, non può essere determinato nel suo preciso ammontare. Di
conseguenza si deve necessariamente fare ricorso al criterio equitativo (cfr.
ex multis Cassazione, 3596 del 1997). Nell'esercizio di tale potere
ufficioso, come già precisato con le ordinanze istruttorie, il giudice non è
vincolato ai documenti prodotti dalle parti, ma può espletare proprie
indagini dirette a reperire elementi idonei allo scopo. Insomma il
danneggiato deve dimostrare di avere subito un danno mentre la sua
liquidazione, se è impossibile o difficoltosa, può essere effettuata dal
giudice mediante il ricorso a criteri equitativi (art. 1226 richiamato
dall'art. 2056). Per tale ragione si era invitato il consulente d'ufficio ad
esaminare all'occorrenza anche il fascicolo fallimentare ed a chiedere
chiarimenti alle parti, allo scopo di evidenziare elementi utili per una
liquidazione aderente alla fattispecie in esame, diversa dalla differenza tra
passivo ed attivo fallimentare proposta dalla curatela. Ovviamente lo stesso
invito doveva intendersi esteso anche al consulente della convenuta, posto
che, come già detto, l'attrice aveva già avanzato la propria proposta, avendo
determinato il danno in misura pari alla differenza tra passivo ed attivo
fallimentare. Sennonché né il consulente d'ufficio né quello della convenuta hanno
avanzato una proposta alternativa alla differenza anzidetta. TaIe criterio
equitativo, come è noto, viene applicato in Francia e Belgio dove da tempo le
banche sono chiamate a rispondere dei danni cagionati alla massa dei credi
tori per avere sovvenuto un imprenditore insolvibile. Esso spesso viene
utilizzato anche nel nostro Paese nelle azioni di responsabilità contro gli
amministratori specialmente in quelle nelle quali agli organi sociali si
addebita di avere, con il compimento di nuove operazioni, causato il dissesto
della società e di conseguenza si addebitano anche le conseguenze proprie
della liquidazione fallimentare (cfr. Cassazione, n. 9252 del 1997). Tale
criterio però non può essere recepito nella fattispecie o almeno non può
essere recepito senza alcuni correttivi, poiché al «ceto bancario» non si
addebita la causazione del dissesto, ma solo il ritardo nella dichiarazione
di fallimento. Di conseguenza al danneggiante non potrebbero essere
addebitate quelle che sono conseguenze naturali della liquidazione
concorsuale, che si sarebbero comunque verificate anche senza la ritardata
cessazione dell'attività, come ad esempio le minusvalenze delle liquidazioni
fallimentari o quegli incrementi del passivo che non sono una conseguenza del
comportamento del «ceto bancario», come ad esempio le sanzioni amministrative
per le mancate esportazioni che sono addebitabili alla fallita o anche quella
parte del trattamento di fine rapporto relativa agli anni pregressi. Alcuni
rilievi mossi dal difensore della convenuta sulla determinazione del danno
sono senza dubbio fondati e saranno tenuti presenti ai fini della
liquidazione. Non è invece assolutamente vero che la massa non abbia subito
danni e che anzi i creditori non bancari abbiano riportato vantaggi. Il danno
esiste e si è già chiarito in cosa consista. Per rendersene conto è
sufficiente richiamare la perdita delle revocatorie, perdita che costituisce
una conseguenza diretta ed immediata della ritardata pronuncia di fallimento
voluta dal «ceto bancario». L'ausiliare, supponendo il fallimento dichiarato
il 30 giugno 1993, quando cioè l'insolvenza era stata confessata dallo stesso
imprenditore, ha calcolato in lire 1.372.822.740 le rimesse oggettivamente
revocabili ossia quelle aventi natura solutoria, su un affidamento
complessivo con il Credito Romagnolo alla data del mese di giugno del 1990 di
lire 3.750.000.000. Ora, se si considera che l'Italsemole era finanziata da
circa venti banche e che, secondo l'assunto della stessa convenuta, nel 1990,
ossia all'epoca dell'inizio del rapporto con il Credito Romagnolo,
l'affìdamento complessivo accordato dalle altre banche ammontava a lire 180
miliardi, (successivamente si è incrementato), facendo le debite proporzioni,
si può avere la misura delle rimesse delle quali la curatela avrebbe potuto
ottenere la revoca, se il fallimento fosse stato dichiarato nel mese di
giugno del 1993. In proposito il consulente di parte ha fatto rilevare che,
collocando alla data del 3 O giugno 1993 sia la conoscenza che la
conoscibilità dello stato d'insolvenza non ci sarebbero state rimesse
revocabili nel periodo anteriore per l'assenza della scientia decoctionis.
Sul punto si è già precisato che, mentre la data a partire dalla quale il
fallimento si può considerare realisticamente ritardato coincide con il mese
di giugno 1993, il periodo della conoscibilità ai fini della prova della
scientia decoctionis deve retroagire quanto meno al mese di settembre del
1992, per le considerazioni già espresse. Si tenga conto che, anche se la
scientia decoctionis coincide in definitiva con la stessa conoscenza o
conoscibilità dell'insolvenza riscontrabile nella concessione abusiva del
credito, le due situazioni richiedono valutazioni diverse. L'affermazione
della responsabilità del banchiere per la concessione abusiva del credito
richiede maggiore prudenza da parte del giudice e quindi un elevato grado di
colpa. Nelle azioni revocatorie contro le banche, ai fini della prova della
scientia decoctionis, si fa largo uso di presunzioni, anche perché il banchiere
dispone d'informazioni che altri non hanno. Se in questa controversia,
anziché di concessione abusiva del credito, si fosse discusso della
revocabilità delle rimesse bancarie, nessun consulente avrebbe fatto
coincidere il periodo della conoscenza o conoscibilità con quello della
dichiarazione di fallimento. Ai fini
probatori la curatela aveva chiesto che fosse ingiunto a tutti gli istituti
di credito che avevano avuto rapporti con la fallita l'esibizione degli
estratti conti. Da tali estratti conto si sarebbe potuto desumere il
presumibile ammontare delle rimesse revocabili. A tale richiesta la difesa
della convenuta si è opposta. il decidente ha ritenuto inutile
l'acquisizione, perché essa non era necessaria né ai fini dell'accertamento
della responsabilità della convenuta, per il principio dell'equivalenza delle
cause e della solidarietà passiva, né al fine di determinare il danno nella
misura indicata dalla curatela. Inoltre non si è voluto interferire nella
gestione di processi affidati ad altri colleghi. Si era però sottolineato che
quella documentazione poteva essere eventualmente utile per determinare il
danno in misura diversa da quella pretesa dalla curatela. Quel suggerimento
non ha avuto seguito perché, da un lato, la convenuta non ha avanzato neppure
in via subordinata una proposta liquidatori a alternativa a quella indicata
dalla curatela e, dall'altro, il consulente ha ritenuto utilizzabile il
metodo francese. Il
fallimento è stato ritardato, non solo per evitare le revocatorie delle
rimesse in conto corrente, ma anche e soprattutto per evitare quelle dei
mandati ad incassare irrevocabili e senza obbligo di rendiconto emessi in
favore delle banche dalle varie società del gruppo. il consulente con
riferimento al periodo compreso tra il mese di settembre del 1992 ed il mese
di aprile 1993 ha calcolato in lire 47.962.652.515 l'ammontare dei
prefinanziamenti, esclusa la sanzione amministrativa. Tale importo ha subito
un notevole incremento a seguito dell'accertamento di nuove mancate
esportazioni e, escluse le sanzioni amministrative non addebitabili, come già
evidenziato, alle banche ma alle società fallite, è stato determinato in lire
84.392.839.539. Il difensore della convenuta ha sollecitato la convocazione
del consulente a chiari menti allo scopo di accertare se l'incremento sia
dipeso da ulteriori indebiti rimborsi ovvero da ulteriori accertamenti di
pregressi indebiti rimborsi ed in quest'ultimo caso a quale periodo essi sarebbero
riferibili... il difensore della curatela in proposito ha replicato che solo
lire 10.732.124.284 sarebbero riferibili al 1991. Dal verbale di
constatazione prodotto dalla curatela emerge che quei rimborsi si riferiscono
al periodo compreso tra la fine del 1991 ed il mese di aprile del 1993. Se
così è, non è necessario convocare il consulente giacché quei mandati ad
incassare anche nell'interesse del mandatario, avendo avuto una funzione
solutoria, sono mezzi anormali di pagamento revocabili a norma del comma 1,
n. 2, dell'art. 67 legge fallimentare. Di conseguenza il periodo sospetto è
di due anni e la scientia decoctionis si presume proprio per l'anormalità del
pagamento. Si tratta di mezzi anormali di pagamento, sia perché la banca
utilizzava le somme riscosse a progressiva decurtazione delle linee di fido,
sia perché il credito delle società verso l'Amministrazione era subordinato
all'esportazione. Proprio con riferimento alle bollette doganali la
Cassazione ha statuito che «... è revocabile ex art. 67, comma l, n. 2 la
cessione del credito verso la dogana attuata con la girata delle bollette
doganali di pagamento dei diritti che devono essere restituiti». In senso
conforme per quanto riguarda la cessione delle polizze di pegno (Cassazione,
4568 del 1982) ed in generale per i mandati di pagamento aventi natura
solutoria (Cassazione, 6559 del 1994; 2330 del 1993). Le banche accettavano
in compensazione crediti che non erano allora certi. Questo è un ulteriore
indizio delle difficoltà finanziarie e della mancanza di liquidità
dell'impresa finanziata. Comunque anche a volere considerare quei mandati
revocabili a norma del comma 2 la somma recuperabile non sarebbe stata
inferiore ai 47 miliardi circa indicati dall'ausiliare per il periodo
compreso tra il mese di settembre del 1992 ed il mese di giugno del 1993. Gli
indizi dai quali desumere la scientia decoctionis del banchiere sono stati
già evidenziati. li fatto stesso che il credito verso le Dogane non fosse
all'epoca della girata delle bollette certo, avrebbe dovuto indurre il
diligente banchiere ad una maggiore cautela. Se il
fallimento fosse stato tempestivamente dichiarato, le somme recuperabili
attraverso le revocatorie sarebbero state distribuite tra tutti i creditori
comprese le banche. Quindi solo una parte di tali somme sarebbe andata ai
creditori non bancari. Peraltro gli importi recuperati dovevano essere
accreditati alle banche. Si è fatto riferimento alle obbligazioni assunte
dopo il mese di giugno del 1993, nella misura in cui non sono state adempiute,
ed all'ammontare delle somme che il curatore avrebbe potuto distribuire ai
creditori non bancari a seguito delle revocatorie, per dimostrare che un
danno esiste; che esso non può essere inferiore agli importi anzidetti, anche
se non è possibile determinarlo nel suo preciso ammontare. L'unico criterio
utilizzabile è quello equitativo, calibrato sulla fattispecie concreta.
Tenuto conto delle risultanze della consulenza, del presumibile ammontare
degli importi ricavabili dalle revocatorie che sarebbe andato a beneficio dei
creditori non bancari, delle passività non bancarie sorte dopo il mese di
giugno del 1993, si ritiene di determinare in settanta miliardi di lire, pari
ad euro 36.151.980,00 il danno complessivamente cagionato dalle banche ai creditori
non bancari dell'Italsemole, con riferimento alla data della dichiarazione di
fallimento pronunciata dal tribunale di Nola. Tale liquidazione equitativa
corrisponde in definitiva alla differenza tra passivo ed attivo fallimentare
con alcuni correttivi, ossia escludendo dal passivo le sanzioni
amministrative ammontanti a circa 70 miliardi, non essendo esse addebitabili
alle banche, valutando gli immobili ed in macchinari in base al valore di
stima, perché il deprezzamento si sarebbe verificato anche con un fallimento
non ritardato ed apportando qualche altra correzione di lieve entità. La somma
liquidata anche se oggetto di un'azione risarcitoria non va automaticamente
rivalutata giacché con la dichiarazione di fallimento tutti i crediti si
cristallizzano. Quindi anche questa conseguenza del fallimento, ossia la
mancata rivalutazione del credito durante la procedura, non può essere
addebitata al «ceto bancario». D'altra parte le componenti del danno già
costituivano all'origine debiti di valuta, quali ad esempio il corrispettivo
della merce acquistata dai fornitori (grano), le somme recuperabili dalle
revocatorie ecc. Per le somme recuperabili con la revocatoria delle rimesse o
dei mandati a riscuotere il curatore avrebbe potuto ottenere gli interessi o
il maggior danno ex articolo 1224 cod. civ., ma non la rivalutazione
automatica del credito. D'altra parte, se si riconoscesse la rivalutazione
automatica, i creditori diversi da quelli bancari, anziché un equo
indennizzo, conseguirebbero un indebito arricchimento in danno delle banche. Sulla
somma anzidetta sono dovuti gli interessi dalla data dell'illecito ossia da
quando è cessata la condotta diretta a ritardare il fallimento e più
precisamente dall'8 settembre 1994. Quello innanzi indicato rappresenta ovviamente
il danno complessivamente cagionato ai creditori da tutte le banche che hanno
finanziato la fallita e che hanno condiviso la successiva operazione
apparentemente diretta al salvataggio. Per il principio di equivalenza delle
cause concorrenti alla produzione dello stesso evento e per quello di
solidarietà, la banca convenuta in questo giudizio è tenuta a corrispondere
l'intero, a prescindere dal suo grado di colpa, salva l'azione di regresso
nei confronti di tutti gli altri soggetti che hanno concorso a cagionare lo
stesso danno. Azione
revocatoria. Dalle indagini del consulente è emerso che nel periodo sospetto,
che va computato dalla data in cui venne pronunciato il fallimento, sia pure
dal giudice incompetente e non da quella virtuale considerata ai soli fini
risarcitori, non vi sono rimesse di alcun genere nel primo anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento. Occorre quindi stabilire se nel secondo
anno anteriore alla dichiarazione di fallimento vi siano stati atti
revocabili. Le rimesse in conto corrente bancario come mezzi normali di
pagamento sono revocabili a norma del comma 2 dell'articolo 67 legge
fallimentare, ossia se effettuate entro il primo anno dalla dichiarazione di
fallimento e se aventi natura solutoria e non ripristinatoria della
provvista. La concessione abusiva dell'affidamento non le trasforma in mezzi
anormali di pagamento, ma dispensa il curatore dal provare per ogni singola
rimessa avente natura solutoria la scientia decoctionis, essendo essa in re
ipsa per il fatto che il credito era stato concesso in una situazione
d'insolvenza conosciuta o conoscibile. Di conseguenza una volta provato
l'ammontare delle rimesse solutorie effettuate entro l'anno dalla
dichiarazione di fallimento, la domanda sarebbe stata automaticamente accolta.
Questo è il significato del passo della decisione non definitiva estrapolato
dalla curatela. Della illiceità del finanziamento si sarebbe potuto
eventualmente tenere conto al momento dell'ammissione del credito allo stato
passivo. D'altra parte per quanto riguarda il periodo compreso tra il mese di
settembre del 1992 ed il mese di giugno del 1993, ai fini del risarcimento
del danno, questo giudice ha già tenuto conto della perdita delle
revocatorie. La curatela non può pretendere, per lo stesso periodo, il
risarcimento del danno, per avere perduto le revocatorie, e poi esercitare la
relativa azione come se quella perdita non si fosse verificata. In realtà i
creditori rappresentati dalla curatela hanno perduto, a causa del
comportamento del «ceto bancario», le revocatorie e nella misura in cui sono
stati danneggiati per tale perdita, sono stati risarciti. È ben
vero che il curatore nell'atto di citazione ha chiesto la revoca degli atti a
titolo oneroso a norma dell'articolo 67, comma 1, n. 1 legge fallimentare in
considerazione «dello smodato tasso degli interessi praticato e delle
finalità non conformi all'attività di credito». Nella sentenza non
definitiva, allorché si è esaminato il problema della determinatezza della
domanda, si è sottolineato che il curatore con il riferimento allo smodato
tasso degli interessi ed alle finalità non confermi all'attività di credito,
aveva inteso riferirsi alle rimesse effettuate per estinguere il
finanziamento ritenuto abusivo. Ave va cioè lasciato intendere che le rimesse
potessero essere revocate a norma del comma 1, n. 1, art. 67 legge
fallimentare ossia che fossero revocabili tutte quelle compiute nel biennio e
che dovesse essere la convenuta a provare l’inscientia decoctionis. In quella
circostanza si sottolineò che non bisognava sovrapporre le questioni relative
alla determinatezza della domanda con quelle relative al merito. La domanda
nella sua prospettazione era sufficientemente chiara: la curatela chiedeva la
revoca di tutti i pagamenti effettuati in favore della convenuta per la
sproporzione della prestazione ed aveva anche determinato l'importo
complessivo a prescindere dalla natura, solutoria o ripristinatoria della
rimessa stessa. Ora si deve invece rilevare che le rimesse effettuate per
estinguere il finanziamento ritenuto illecito, a prescindere dall'indagine
sulla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa, indagine peraltro già
compiuta dall'ausiliare per rispondere al quesito n. 7, non costituiscono
atti con prestazioni sproporzionate. Invero la sproporzione deve essere
valutata con riferimento al momento della conclusione del contratto e non a
quello in cui viene proposta l'azione (cfr. Cassazione, 4408 del 1995).
All'epoca dei negozi in questione non era stato ancora fissato il tasso
soglia dell'interesse e la capitalizzazione trimestrale degli interessi
stessi era ritenuta legittima dalla dottrina e giurisprudenza prevalenti,
perché considerata conforme ad un uso normativo. Lo stesso tasso del 20 o 22
% non era allora considerato usurario. Di conseguenza i negozi in esame non
possono considerarsi atti con prestazioni sproporzionate. Nella citazione s'è
parlato altresì genericamente di mezzi anormali di pagamento quali ad esempio
le cessioni di credito ed i mandati a riscuotere, ma tali atti non sono stati
indicati. I mandati a riscuotere i prefinanziamenti comunitari dei quali si è
discusso a proposito dell'azione risarcitoria, non risultano emessi in favore
del Credito Romagnolo. Subordinatamente alla revocatoria la curatela ha
chiesto che per il periodo 1992-1994 il tasso praticato fosse ridotto a
quello legale per la mancanza di prova scritta della pattuizione del tasso
ultralegale. La domanda è inammissibile perché il credito è stato già ammesso
al passivo ed il decreto con cui il giudice dichiara esecutivo lo stato
passivo a norma dell'articolo 97 legge fallimentare ha, quanto meno
nell'ambito della procedura, efficacia di giudicato in ordine all'esistenza,
all'entità del credito ed alle cause di prelazione e copre perciò il dedotto
ed il deducibile. Avuto riguardo all'esito finale della lite le spese vanno
compensate per un terzo. Gli altri due terzi vanno posti a carico della
convenuta e si liquidano per l'intero come nel dispositivo che segue. Il
valore della causa è quello determinato in sentenza per la domanda
risarcitoria che è quella accolta. Esso supera l'ultimo scaglione della
tariffa professionale. Di conseguenza gli onorari medi dell'ultimo scaglione
vanno aumentati nella misura dello 0,50% del valore della causa ritenuto in
sentenza. Nella stessa misura vanno addebitate alla convenuta le spese della
consulenza d'ufficio, già liquidate e quelle della consulenza di parte della
curatela, che si liquidano nel dispositivo che segue. P.Q.M. il
tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla
domanda proposta dalla curatela del Fallimento Italsemole soc. a resp. limo
con atto del 31 agosto 1999 nei confronti della Rolo Banca 1473 soc. per az.,
richiamate le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva, così provvede:
Accoglie
la domanda risarcitoria per quanto di ragione e di conseguenza condanna la
convenuta al pagamento in favore della curatela della somma di lire 7
miliardi, pari ad euro 3.615.980,00 corrispondente al danno complessivamente
cagionato ai creditori non bancari del fallimento anzidetto da tutti gli
istituti di crediti, con gli interessi sulla somma anzidetta dall'8 settembre
1994 e fino al saldo. Rigetta la domanda revocatoria.
Dichiara inammissibile quella diretta alla rideterminazione del tasso degli
interessi. (Omissis) |