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Procedimenti cautelari - Art. 669-septies cpc –
Riproposizione dell’istanza cautelare
- Deduzione di nuovi elementi di fatto noti all’epoca della precedente –
Ammissibilità.
Concorrenza sleale – Violazione del segreto industriale
– Sistema di qualità ISO 9001 – Utilizzazione della documentazione relativa –
Non sussiste.
Concorrenza sleale – Inibitoria all’ottenimento della
certificazione di qualità ISO 9001 – Inammissibilità
omissis
Il Giudice Istruttore letti gli atti del proc.
5600/2000, sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.
Le
società ricorrenti, Alfa S.A. e GAMMA SRL, premesso, in fatto, di aver
promosso azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente
alla violazione da parte della resistente, Beta SRL, in concorso con il
legale rappresentante Tommasi Roberto e con altri dipendenti, delle norme a
tutela della concorrenza e dei segreti industriali, e richiamata la
narrazione degli eventi riportata in citazione, espongono: che, nell’ambito
dell’attività illecita posta in essere dalla Beta, vi è stato il compimento
di una serie di atti sistematicamente diretti alla acquisizione integrale del
“sistema qualità” elaborato da Alfa e finalizzati ad ottenere da parte di
Beta, sulla base dello stesso manuale, la certificazione di qualità già
riconosciuta alla ricorrente Alfa; che, in particolare, attraverso la
ripetuta sottrazione e conseguente copiatura di tutta la documentazione Alfa
inerente la manualistica, le procedure e la modulistica che compongono il
“sistema qualità”, ritrovata in sede di procedimento penale presso il Tommasi
e presso la società resistente, quest’ultima si apprestava ad ottenere il
riconoscimento della validità del “proprio” sistema qualità, sfruttando il
lavoro triennale faticosamente svolto da Alfa; che tale attività era giunta
allo stadio finale, avendo Beta già redatto un manuale della qualità ed
iniziato il procedimento volto ad ottenere la certificazione relativa; che
ciò comportava la violazione degli artt. 2598, n. 3
c.c. e 6 bis L. Inv. (concorrenza sleale attuata per mezzo
dell’illecita rivelazione di segreti industriali, del compimento di atti
contrari alla correttezza professionale), nonché dell’art. 2598, n. 2 c.c.
(appropriazione di pregi) e delle norme a tutela del diritto di autore; che,
ove tale procedimento giungesse ad esito positivo, entrambe le ricorrenti
subirebbero un danno grave ed irreparabile, non suscettibile di ristoro con
la pronuncia di condanna al risarcimento; che tale danno, in particolare,
sarebbe rappresentato dalle conseguenze negative che deriverebbero per
effetto dell’illecito riconoscimento della corrispondenza del sistema qualità
Beta alle norme relative, in termini sia di incremento del grado di
efficienza e competitività sul mercato di detta società, sia di aumento del
prestigio e della credibilità commerciale di fronte a determinati clienti e
fornitori che richiedono tale certificazione (con conseguente aumento della
clientela di riferimento).
Domandano, pertanto, l’emissione di provvedimento
cautelare in corso di causa, volto ad ottenere l’inibitoria del compimento da
parte della resistente, di ulteriori attività di utilizzazione, anche
parziale, del sistema qualità derivato da Alfa e di ogni atto diretto a
richiedere e/o ottenere la certificazione di qualità attraverso qualsivoglia
materiale di origine o provenienza Alfa, oltre alla pubblicazione del
provvedimento.
La convenuta Beta, regolarmente costituita, chiede il
rigetto della domanda, contestando quanto ex adverso rappresentato, e
rilevando, pregiudizialmente, l’inammissibilità dell’istanza cautelare per
essersi verificato sul punto il giudicato cautelare, in quanto analoga
istanza, proposta con ricorso del 6.3.2000, era già stata in toto rigettata,
in prima battuta, e, poi, accolta parzialmente, in sede di reclamo, con
riferimento al solo sequestro giudiziario e non all’inibitoria.
Espone, poi, nel merito, che il sistema qualità Beta è
assolutamente diverso da quello Alfa nelle procedure, atteso il minor numero
di dipendenti delle due società (5, contro i 15 di Alfa) e la conseguente
minore differenziazione di ruoli; che il manuale del sistema qualità non è di
per sé tutelabile ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. e 6 bis L. Inv., né
dell’art. 2598, n. 2 c.c.; che le domande di inibitoria così come formulate,
sono inammissibili ed inattuabili perché dirette a paralizzare totalmente e
genericamente una attività giuridica negoziale in astratto legittima, posto
che Beta non possiede alcun documento Alfa inerente al sistema qualità; che,
comunque, non sussiste il pericolo nel ritardo individuato dalle ricorrenti
nell’imminente ottenimento della certificazione del sistema qualità da parte
di Beta, posto che tale circostanza non corrisponde al vero e che il
documento posto a suffragio della stessa (doc. 52 fasc. ricorrenti) non ha
nessun valore, essendo proveniente da un terzo e non sottoscritto.
Il convenuto Tommasi Roberto, pure ritualmente
costituito, rileva, preliminarmente, l’inammissibilità della tutela richiesta
per difetto di legittimazione passiva, essendo il provvedimento de quo,
tipicamente destinato ad esplicare i propri effetti nei confronti di chi è
imprenditore; nel merito propone le analoghe considerazioni svolte da Beta,
circa la diversità dei due sistemi della qualità, e l’assenza del periculum
in mora, attesa anche la mancata disponibilità dei documenti reperiti presso
la Beta e Tommasi, per effetto del sequestro penale.
La causa, istruita documentalmente, veniva discussa
all’udienza del 5.3.2002, all’esito della quale il Giudice riservava la
decisione.
Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione pregiudiziale
di giudicato cautelare, la quale, si osserva, non è meritevole di
accoglimento, se si considera la limitata portata che nel nostro ordinamento
riveste l’istituto, come riconosciuto da dottrina e giurisprudenza.
L’art. 669 septies c.p.c., nel prevedere che
“l’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il
provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti nelle circostanze o
vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto”, individua le novità in
presenza delle quali può essere riproposta l’istanza.
La norma risponde più di altre agli scopi della riforma
cautelare, e, segnatamente, a quello di recuperare un presupposto di
elasticità, prima assente, che mirasse a soddisfare l’esigenza di adeguamento
della cautela alla situazione, di fatto e processuale, che via via viene
determinandosi.
In questa ottica, deve condividersi l’interpretazione
che parte da una ampia lettura della stessa, e che attribuisce rilevanza,
oltre che ai fatti storici sopravvenuti, anche alle circostanze preesistenti
non dedotte in precedenza.
In particolare, vanno ricomprese non soltanto i
mutamenti che influiscono sul motivo portante della decisione di rigetto (di
rito o di merito), ma anche le semplici allegazioni, nel secondo ricorso, di
ragioni di fatto e/o di diritto riguardanti il fumus e/o il periculum non
proposte a sostegno della prima istanza, seppur in quel momento già
proponibili.
E’ questo il senso dell’espressione secondo cui “il
giudicato copre solo il dedotto ma non anche il deducibile”, avanzata da
insigne dottrina e richiamata dalla difesa Beta, la quale deve essere letta
in coerenza con il solo obiettivo di evitare che la nuova deduzione di fatto
e di diritto, che si presenti del tutto infondata ed inaccoglibile, valga a
riciclare le vecchie deduzioni già respinte, il che non ricorre nel caso in
questione.
Basta, infatti analizzare il contenuto del ricorso e del
reclamo proposti anteriormente al presente procedimento per riconoscere che
il thema decidendum è diverso, poiché in quella sede non è stata avanzata
specificamente domanda di cautela nei confronti dell’attività di Beta di
sottrazione ed utilizzazione del materiale inerente al sistema qualità e
dell’attivazione della procedura volta ad ottenere la relativa
certificazione.
A ciò si aggiunga che, nel ricorso introduttivo del
presente procedimento, si allega, quale circostanza nuova, fondante la
riproposizione della domanda cautelare, la conoscenza avvenuta soltanto in
tempi recenti, e, in ogni caso, successivamente alla conclusione del
precedente procedimento cautelare, del contenuto della documentazione
sequestrata che era racchiusa in supporti magnetici, originariamente
inaccessibili, menzionati anche nella consulenza del perito nominato dal
P.M., aperti solo in un secondo tempo e relativi proprio alla documentazione
inerente al sistema qualità Alfa.
Parimenti infondata si presenta l’eccezione di
inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa Tommasi, per non essere
l’oggetto della richiesta di cautela ricompreso nella domanda di merito.
Analogamente a quanto sopra, si osserva che da una
attenta lettura dell’esposizione dei fatti contenuta in citazione emerge che
gli illeciti denunciati a carico della società resistente trovano il loro
presupposto nella sistematica sottrazione e sfruttamento della documentazione
Alfa, da parte del Tommasi, ivi compresa quella relativa al sistema qualità,
e nella utilizzazione della stessa per i diversi fini cui è oggettivamente
destinata.
Quanto, poi, all’eccezione di difetto di legittimazione
passiva di Tommasi Roberto si osserva che la stessa appare fondata, se si
considera che petitum immediato del ricorso in esame è da un lato,
l’inibitoria dell’utilizzazione della documentazione relativa al sistema
qualità, della quale si dà per compiuta ed esaurita l’attività di
sottrazione, asseritamente posta materialmente in essere dal Tommasi, nei
confronti del quale, dunque, un provvedimento cautelare in proposito
risulterebbe inammissibile, dall’altro l’inibitoria dell’esercizio di atti
diretti a raggiungere il perfezionamento del procedimento destinato a
concludersi con la certificazione di qualità, atti riferibili unicamente al
soggetto giuridico beneficiario della stessa, e, cioè, Beta SRL.
Ciò posto, e venendo al merito della questione, osserva
il Giudicante che la domanda non è fondata.
Con riferimento al fumus della pretesa, va, in primo
luogo, rilevata l’inapplicabilità al caso in questione della norma di cui
all’art. 6 bis R.D. 29.6.1939, n. 1127, così come introdotto dall’art. 14 del
D. Lgs. 19,3,1996 n. 198.
La fattispecie di concorrenza sleale disciplinata da
detta norma ruota intorno alla condotta di rivelazione a terzi ovvero di
acquisizione o utilizzazione da parte di terzi di informazioni aziendali,
carpite abusivamente, ovvero in modo contrario alla correttezza
professionale, e che siano “segrete”, nel senso spiegato dalla stessa norma,
e cioè, “che non siano generalmente note o facilmente accessibili agli
esperti e agli operatori del settore”.
Ciò posto si osserva che non è condivisibile l’assunto
di parte ricorrente secondo cui la documentazione inerente al sistema qualità
rivesta i requisiti sopra menzionati.
Sul punto, deve premettersi che il sistema qualità
conforme al modello previsto dalla normativa ISO, assolve alla funzione di
assicurare la qualità di una azienda e di dimostrare la sua capacità di
fornire determinati prodotti e/o servizi all’esterno, ossia a clienti,
organismi di certificazione, assicurazioni ed altri enti.
La politica della qualità, definita e documentata a
livello dirigenziale, deve essere attinente agli obiettivi aziendali ed alle
esigenze ed aspettative dei clienti, e per fare ciò “il fornitore deve
assicurare che tale politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i
livelli dell’organizzazione” (ISO 9001, ed. 1994, 4.1.1.).
In questa ottica il fornitore deve predisporre,
documentare mantenere attivo un sistema qualità come mezzo per assicurare che
il prodotto sia conforme ai requisiti specificati ed in particolare
“predisporre procedure documentate in accordo con i requisiti della presente
norma e con la politica per la qualità da lui stabilita” nonché “attuare
effettivamente il sistema qualità e le relative procedure documentate”.
Ebbene, alla luce di tali considerazioni, si osserva che
mancano alla documentazione inerente al sistema qualità sia il requisito
della segretezza sia il requisito del valore economico.
Quanto al primo, si osserva, che essa, prima
dell’ottenimento della certificazione è comunque nota a terzi, quanto meno al
consulente incaricato della revisione delle procedure al fine di ottenere la
certificazione ed all’ispettore dell’ente certificatore, e successivamente,
ai dipendenti ed a tutti i soggetti che verranno in contatto con l’azienda
(ad es. clienti e fornitori).
I dati relativi, una volta acquisiti, possono essere
ricreati e riformulati da altro consulente per costituire il presupposto di
un altro sistema, sulla base delle informazioni in possesso di ciascuno dei
soggetti sopra menzionati.
Quanto al secondo, deve porsi mente alla circostanza per
cui le procedure ed il modello organizzativo che compongono il sistema
qualità hanno valore solo ed in quanto vengano in concreto conosciute ed
applicate dai singoli soggetti dell’azienda medesima.
In proposito, va rilevato che, non basta, ai fini
dell’ottenimento della certificazione, possedere il manuale, le procedure o
la modulistica, i quali contengono semplicemente una descrizione delle
attività con individuazione dei soggetti deputati allo svolgimento delle
stesse (rispondendo al principio del “chi fa che cosa”), senza presentare
alcun carattere creativo (il che vale anche a ritenere del tutto fuorviante
il richiamo di parte ricorrente della normativa a tutela del diritto
d’autore), ma è necessario che le prescrizioni ivi contenute siano in
concreto osservate, dalla base al vertice.
Da ciò consegue, altresì, l’infondatezza del richiamo
alla norma di cui all’art. 2598, n. 2, c.c. ed alla fattispecie di
concorrenza sleale ivi prevista (appropriazione di pregi) posto che ogni
sistema qualità è diverso dall’altro e che ciascun sistema deve da un lato,
possedere i requisiti in astratto previsti dalla normativa ISO e dall’altro,
rispondere alle peculiarità della singola azienda, per essere in concreto
applicabile, e divenendo, in tal modo sistema “proprio” dell’azienda che lo
applica, e che non è configurabile, quale illecito concorrenziale, la
condotta di “appropriazione astratta” del sistema altrui.
Sul punto, risulta chiara la lettera della norma ISO
9001, la quale, dopo aver specificato che i requisiti del sistema qualità
permettono di individuare quali elementi un sistema qualità deve comprendere,
ma non hanno finalità di imporre l’uniformità ai sistemi medesimi, stabilisce
che “La progettazione e l’attuazione di un sistema qualità saranno
influenzate dalle svariate esigenze di una organizzazione, dai suoi
particolari obiettivi, dai prodotti e servizi forniti, dai processi e dalle
specifiche modalità operative” (Introduzione pag.2).
Devono, in proposito, condividersi le considerazioni
svolte dalla difesa dei convenuti, circa l’assoluta diversità dei sistemi
della qualità predisposti dalle due aziende in causa, riscontrabile sulla
base di un esame di dati oggettivi.
In primo luogo, le dimensioni delle aziende: Alfa si
compone di 15 dipendenti, Beta di 5. Ciò, inevitabilmente si riflette sulla
capacità organizzativa, e, quindi, produttiva, nonché sulla ripartizione e
differenziazione dei ruoli. In secondo luogo, la differenza di contenuto dei
due sistemi: Alfa ha previsto l’attività di progettazione, assente nel
sistema Beta; quest’ultima ha previsto procedure diverse o inesistenti nel
sistema Alfa (ad es. in tema di gestione della produzione delle macchine
inseritici).
A ciò si aggiunga che anche il consulente per la
qualità, incaricato da Beta ai fini dell’ottenimento della certificazione de
qua è diverso da quello scelto da Alfa.
A questo proposito, va rilevato che il manuale della
qualità è il risultato di una attività professionale intellettuale del
consulente il quale, in ogni parte del manuale medesimo si relaziona
personalmente e singolarmente con ciascun dipendente, quale particella
costitutiva del complesso sistema operativo dell’azienda.
Nello svolgimento di tale attività il consulente si
avvale della normativa ISO la quale costituisce un contenitore vuoto che va
riempito dal professionista stesso, di contenuti afferenti alla pratica
scaturente dal colloquio con i dipendenti e/o i dirigenti, a seconda della
parte di norma che va ad applicare in quel momento.
La norma, come s’è detto, va applicata dalla base al
vertice.
Ciò posto, si osserva, non è possibile che il frutto
della relazione personale fra due individui nella suddetta attività possa
risultare identico a quello derivante dalle relazione intervenuta fra altri
soggetti in altra azienda, ancorché l’oggetto della produzione sia lo stesso,
ed ancorchè i dipendenti Beta siano tutti di provenienza Alfa. Tali ultime
coincidenze generano, invero, una errata suggestione se si considera che il
trasferimento del patrimonio di conoscenze dei singoli dipendenti da una
azienda all’altra, circostanza, peraltro, ritenuta lecita, in assenza di
convenzioni pattizie limitative della concorrenza, già dal Giudice della
cautela ante causam, non vale da solo a determinare l’identità del manuale
della qualità che, si ribadisce, nella fattispecie è stato redatto da altro
consulente e all’esito di un complesso di relazioni interpersonali e di
verifiche e valutazioni soggettive inerenti la conoscenza e l’applicazione
dello stesso da parte dei dipendenti.
Da tali considerazioni emerge che la certificazione di
un sistema qualità costituisce il traguardo di un complesso procedimento che
si compone di molteplici fattori, diversi per ciascuna azienda ed “infungibili”,
in relazione al quale la predisposizione della documentazione costituisce
soltanto il primo passo.
La condotta illecita denunciata non vale, dunque, ad
integrare, neppure alla stregua di una valutazione sommaria, le fattispecie
normative invocate, non essendovi un nesso di causalità, ovvero di stretta
consequenzialità, fra la asserita sottrazione sistematica della
documentazione inerente al sistema qualità, l’utilizzazione della stessa e
l’ottenimento della relativa certificazione.
Quanto al periculum,
risulta superflua ogni valutazione, attesa l’infondatezza, nel merito, della
domanda.
Si osserva, peraltro, che appaiono condivisibili le
argomentazioni svolte dai convenuti circa la assoluta genericità ed
inattuabilità del provvedimento richiesto (inibitoria del compimento di
attività dirette ad ottenere la certificazione del sistema qualità sulla base
dei documenti Alfa asseritamente sottratti).
A ciò si aggiunga che non è stata fornita la prova del
fatto che Beta sia prossima ad ottenere la certificazione de qua (non potendo
la stessa essere desunta sic et simpliciter dalla circostanza che detta
società ha attivato il procedimento e si è rivolta ad un consulente per la
qualità) e che, comunque, deve ritenersi che, quand’anche fosse imminente il
rilascio della certificazione, il pregiudizio che ne deriverebbe alle
ricorrenti, oltre ad apparire meramente eventuale, risulterebbe, comunque,
riconducibile alla logica della concorrenza e del libero mercato, proprio
perchè (come sopra esposto) l’attività denunciata come illecita rappresenta
solo uno dei fattori che concorrono all’esito positivo del procedimento.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni la domanda
va rigettata e le spese liquidate con la decisione di merito.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 septies e 700 c.p.c.,
rigetta il ricorso.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Castiglione
delle Stiviere, 10.4.2001.
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