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Tribunale di Mantova, Sez. I
civile – Sentenza del Giudice Unico Dott. Andrea Gibelli 14 aprile 2003.
Giudizio di cognizione promosso
dal curatore per il recupero di un credito del fallito - Domanda
riconvenzionale del convenuto - Improcedibilità del giudizio per
improponibilità della domanda riconvenzionale di competenza del giudice
investito della verifica del passivo fallimentare.
omissis
...l’orientamento
della Suprema Corte è consolidato - fin da Cass. Civ. Sez. Unite 6/7/79
n. 3878 - nel ritenere che il giudizio di cognizione introdotto dal
curatore del fallimento per il recupero di un credito del fallito
postula - qualora il convenuto, invocando opposte ragioni di
credito derivanti dal medesimo rapporto, proponga domanda riconvenzionale
diretta non soltanto a paralizzare la domanda creditoria del fallimento ma
anche ad ottenere una pronuncia di accertamento di una pretesa obbligatoria
da far valere nel concorso dei creditori – la devoluzione dell’intera
controversia alla cognizione di un giudice unico, ex art. 36 c.p.c., da individuarsi
nel Tribunale fallimentare, attesane la competenza funzionale ed inderogabile
(da ultimo Cass. Civ. Sez. I. 25/702 n. 10912; Cass . Civ Sez. I.
19/04/02 n. 5725). Si
è infatti ritenuto che se la domanda riconvenzionale è diretta all’accertamento
di un credito verso il fallito, e con effetti verso il fallimento ai fini del
concorso, in altri termini, se è proposta al fine di ottenere una pronuncia
giurisdizionale opponibile al fallimento e da far valere nel procedimento
fallimentare, la potestà cognitiva del Giudice adito con la domanda
principale non può non essere negata perché, affermandola, si darebbe luogo,
al di fuori della sede dell’accertamento del passivo (art. 52 I. fall.) e ad
opera di un Giudice diverso da quello fallimentare (artt. 93 ss. I. fall. ),
ad una inammissibile pronuncia idonea ad acquistare efficacia di giudicato
nei confronti della massa e dunque di un titolo utilizzabile dal creditore
nella sede concorsuale in contrasto radicale e inammissibile con i principi
del diritto concorsuale e con la stessa inderogabile disciplina del
procedimento fallimentare.
Si è
anche ritenuto che l’adozione di un rito diverso da quello predisposto, in
subiecta materia, per l’accertamento dei crediti verso il fallimento in sede
di formazione del passivo, determinando l’improponibilità della relativa
domanda, è causa di nullità del procedimento, rilevabile d’ufficio in ogni
stato e grado del giudizio.
omissis
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