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Sezione I - Giurisprudenza

documento 712/2003

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova, Sez. I civile – Sentenza del Giudice Unico Dott. Andrea Gibelli 14 aprile 2003.

 

Giudizio di cognizione promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito - Domanda riconvenzionale del convenuto - Improcedibilità del giudizio per improponibilità della domanda riconvenzionale di competenza del giudice investito della verifica del passivo fallimentare.

 

 

omissis

...l’orientamento della Suprema Corte è consolidato  - fin da Cass. Civ. Sez. Unite 6/7/79 n. 3878  - nel ritenere che il giudizio di cognizione introdotto dal curatore del fallimento per il recupero di un credito del fallito postula   - qualora il convenuto, invocando opposte ragioni di credito derivanti dal medesimo rapporto, proponga domanda riconvenzionale diretta non soltanto a paralizzare la domanda creditoria del fallimento ma anche ad ottenere una pronuncia di accertamento di una pretesa obbligatoria da far valere nel concorso dei creditori – la devoluzione dell’intera controversia alla cognizione di un giudice unico, ex art. 36 c.p.c., da individuarsi nel Tribunale fallimentare, attesane la competenza funzionale ed inderogabile (da ultimo Cass. Civ. Sez. I. 25/702 n. 10912; Cass . Civ Sez. I. 19/04/02 n. 5725). Si è infatti ritenuto che se la domanda riconvenzionale è diretta all’accertamento di un credito verso il fallito, e con effetti verso il fallimento ai fini del concorso, in altri termini, se è proposta al fine di ottenere una pronuncia giurisdizionale opponibile al fallimento e da far valere nel procedimento fallimentare, la potestà cognitiva del Giudice adito con la domanda principale non può non essere negata perché, affermandola, si darebbe luogo, al di fuori della sede dell’accertamento del passivo (art. 52 I. fall.) e ad opera di un Giudice diverso da quello fallimentare (artt. 93 ss. I. fall. ), ad una inammissibile pronuncia idonea ad acquistare efficacia di giudicato nei confronti della massa e dunque di un titolo utilizzabile dal creditore nella sede concorsuale in contrasto radicale e inammissibile con i principi del diritto concorsuale e con la stessa inderogabile disciplina del procedimento fallimentare.

Si è anche ritenuto che l’adozione di un rito diverso da quello predisposto, in subiecta materia, per l’accertamento dei crediti verso il fallimento in sede di formazione del passivo, determinando l’improponibilità della relativa domanda, è causa di nullità del procedimento, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

omissis

 

 

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