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Ricorso ex art. 2409 c.c. – Richiesta di ispezione amministrazione
di società – Gravi irregolarità – Insussistenza – Spese di lite non
liquidabili. Tribunale di Mantova, Sez. II – Provvedimento
del 9 ottobre 2002 – Presidente Dott. Attilio Dell’Aringa – Giudice relatore
Dott. Mauro Bernardi – Dott. Luigi Bettini Giudice. …omissis… letto il ricorso ex art. 2409 c.c. promosso da Luigi
Rossi nei confronti della società Delta s.r.l. in liquidazione; viste le
conclusioni del P.M.; sentita la relazione del Giudice Relatore; esaminate le
difese delle parti; ritenuto che anche nei confronti delle società in
liquidazione sia ammissibile la procedura di cui all’art. 2409 c.c.(cfr.
Cass. 18-4-2000 n. 5001; Trib. Genova 10-1-1996 in Soc.,1996,689; App. Milano
28-7-1990 in Giur. Comm.,1992,II,676; Trib. Milano 9-4-1990 ibidem; Trib.
Pavia in Giur. Comm.,1986,II,609); ritenuto che il ricorrente ha richiesto l’ispezione dell’amministrazione della società
assumendo da un lato che la stessa avrebbe effettuato vendite sottocosto di
propri prodotti alla società Beta s.p.a. la quale nel corso del tempo era
divenuta la cliente quasi esclusiva della Delta e che ciò sarebbe accaduto
nel corso delle trattative intervenute per l’ingresso in quest’ultima di
persone già socie della Beta e, dall’altro, che il liquidatore avrebbe posto
in essere nuove operazioni in violazione del disposto di cui agli artt. 2497,
2452 e 2279 c.c.; rilevato, quanto al primo profilo, che la fondatezza
dell’assunto si desumerebbe dal confronto dei prezzi applicati in due fatture
(cfr. docc. n. 19 e 20 di parte ricorrente); ritenuto al riguardo che la riscontrata differenza di
prezzo concerne due soli articoli, riguardanti fatture di assai modesto
importo e poste in essere ben sette mesi prima dell’ingresso nella Delta di
nuovi soci e che siffatta differenza può trovare spiegazione nelle diverse
condizioni di mercato, nel diverso quantitativo della merce venduta e
comunque appare di per sé non significativa per le ragioni sopra evidenziate; ritenuto in ordine all’ulteriore aspetto evidenziato
che, secondo il ricorrente, elementi sintomatici della effettuazione di nuove
operazioni nel corso della liquidazione troverebbero conforto nelle seguenti
circostanze: a) nella vendita di cui alla fattura n. 11/01; b) nelle
risultanze degli estratti conto bancari prodotti; c) nella misura del consumo
di gas metano nei primi sei mesi di quest’anno pari a circa 26.000 metri cubi
contro una media degli ultimi due anni pari a circa 42-42.000 metri cubi; considerato al riguardo che, quanto al punto a), si
tratta della vendita di un manufatto della società resistente, operazione in
sé del tutto legittima atteso che la liquidazione non comporta certo l’interruzione
di ogni attività, dovendosi intendere per nuove operazioni quelle che si
traducono in nuove iniziative imprenditoriali con assunzione di ulteriori
rischi e che pertanto non sono necessarie allo scopo della liquidazione che è
quello di definire i rapporti pendenti e realizzare le attività esistenti
(cfr. Cass. 8-10-1979 n. 5190); osservato, quanto al punto b), che possono svolgersi
analoghe considerazioni atteso che dall’esame degli estratti conto non è dato
evincere che siano stati effettuati degli acquisti e che la documentazione
dimessa dalla società dimostra anzi come le singole partite contabili
riguardino incassi relativi a vendite concluse nel periodo antecedente alla
messa in liquidazione, dovendosi da ultimo notare che neppure assumono rilievo,
ai fini sopra indicati, i conferimenti di denaro da parte dei soci posto che
tali esborsi di per sé non possono considerarsi nuove operazioni societarie e
possono finanche rendersi indispensabili per la prosecuzione dell’attività di
liquidazione ad esempio per provvedere al pagamento dei debiti ovvero
all’acquisto delle materie prime necessarie per completare le lavorazioni in
corso di esecuzione; rilevato, quanto al punto c), che la evidenziata
differenza nel consumo di gas non appare significativa in quanto rapportata
ad una frazione temporale non omogenea e suscettibile di trovare spiegazione
nella necessità di ultimare l’attività di produzione al fine poi di procedere
alla liquidazione; considerato che, anche alla stregua di una valutazione
unitaria, gli elementi sopra elencati non sono tali da far ritenere
sussistente il sospetto dell’esistenza di gravi irregolarità nella gestione; ritenuto quindi che il ricorso deve essere rigettato e
che peraltro la natura della controversia impedisce di pronunciare in ordine
alle spese essendo il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. diretto al
riassetto amministrativo e contabile della società e non alla risoluzione di
un conflitto su diritti contrapposti (in tal senso vedasi Cass. 23-1-1996 n.
498; Cass. 2-10-1997 n. 9636; Cass. 15-3-2001 n. 3750); P.T.M. respinge il ricorso. Si comunichi. Tribunale
di Mantova – Sezione distaccata di Castiglione delle Siviere - Ordinanza del
giorno 10 aprile 2001 – Giudice Dr. Carla D’Ambrosio. |