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Doveri informativi dell’intermediario,
natura e contenuto, disinvestimento
Tribunale di
Mantova, Sez. I – G.U. Mauro Bernardi - 14 aprile 2005.
Custodia ed
amministrazione di strumenti finanziari – Progressivo deterioramento delle
condizioni economiche dell’emittente i titoli – Obbligo di informazione –
Insussistenza.
Nel caso in cui fra
una banca ed un investitore sia in corso un contratto di deposito in custodia
ed amministrazione non sussiste l’obbligo in capo all’istituto di credito di
segnalare al cliente il progressivo deterioramento delle condizioni
economiche dell’emittente dei titoli immessi nel deposito (nel caso di specie
obbligazioni argentine)onde porlo in condizione di smobilizzare
l’investimento, non trovando ciò fondamento né nelle specifiche previsioni
contrattuali né nel disposto di cui all’art. 1375 c.c..
omissis
Svolgimento
del processo
Con atto di
citazione notificato alla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 24-7-2003l'istante
sosteneva a) di essere cointestataria, unitamente alla madre ed alla sorella,
del deposito titoli n. 175695 e del conto corrente n. 160.24.866827 presso
l'agenzia di C. della Banca Agricola Mantovana poi fusasi per incorporazione
nel Monte dei Paschi di Siena; b)che nel marzo del 1998, essendo venute a
scadenza alcune obbligazioni B.I.R.S. per un controvalore di circa £
40.000.000, la banca senza averle chiesto alcuna autorizzazione,aveva
acquistato a suo nome obbligazioni argentine "Arg. 09 10,375 SD
ITL" per un controvalore di £ 42.476.741 prelevando il necessario dal
predetto conto corrente; c) che ogni documento relativo al rapporto veniva
inviato presso l'abitazione delle altre cointestatarie sicché essa non aveva
sollevato contestazioni; d) che il controvalore dei titoli, secondo il
prospetto predisposto dalla banca, si era ridotto da euro 21.937,40investiti
ad euro 5.990,90.
Alla luce di quanto
sopra esposto l'attrice chiedeva che venisse dichiarata la nullità
dell'operazione 1) non essendo stati sottoscritti né il contratto di cui
all'art. 30 reg. Consob n. 11522/98, né compilato il questionario sulla
situazione finanziaria dell'attrice e sulla sua propensione al rischio, né
consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti, né
sottoscritto l'ordine di acquisto; 2) essendo stata l'operazione posta in
essere in conflitto di interessi, in quanto eseguita in contropartita
diretta, senza che la banca l'avesse preventivamente informata dell'esistenza
del conflitto; 3) dovendosi ritenere inadeguato l'acquisto dei titoli per
tipologia e oggetto in relazione al rischio di perdere il capitale investito;
4) avendo la banca omesso ogni doverosa informativa (necessaria ai fini de
ldisinvestimento) sul crescente rischio derivante dal progressivo
deterioramento della situazione finanziaria dell'Argentina: sulla base di
tali considerazioni l'attrice chiedeva che il contratto d'acquisto delle
obbligazioni argentine venisse dichiarato nullo o annullato o dichiarato
risolto con la condanna alla restituzione ovvero al risarcimento del danno
oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.
Mentre il Monte dei
Paschi di Siena rimaneva contumace, si costituiva la Banca Agricola Mantovana
s.p.a. facendo presente che l'originaria Banca Agricola Mantovana s.p.a. si
era fusa nel Monte dei Paschi di Siena e che, per effetto dell'atto di
conferimento di ramo d'azienda bancaria effettuato da quest'ultimo nella
Nuova Banca Agricola Mantovana s.p.a.,tutti i rapporti attivi e passivi già
facenti capo alla Banca Agricola Mantovana s.p.a. erano stati trasferiti alla
Nuova Banca Agricola Mantovana s.p.a. che aveva successivamente mutato la
propria ragione sociale in Banca Agricola Mantovana s.p.a., divenuta per
effetto delle suddette operazioni titolare del rapporto in questione.
Nel merito
l'intervenuta chiedeva il rigetto della domanda assumendo a) che all'epoca
dei fatti l'attrice era titolare del rapporto di corrispondenza n. 85682/7
cointestato con la madre; b) che le titolari del conto avevano conferito in
data 6-8-1990 delega ad operare a favore di B. S. e Z. G.; c) che l'attrice,
Z. G. e la madre erano altresì titolari del rapporto di deposito titoli n.
175695; d) che le predette intestatarie del deposito avevano sottoscritto il
documento sui rischi generali degli investimenti su strumenti finanziari, la
lettera integrativa del contratto di deposito titoli, il questionario
riguardante la richiesta di informazioni sulla situazione finanziaria e sugli
obiettivi di investimento, il contratto per la negoziazione, la ricezione e
la trasmissione di ordini su strumenti finanziari; e) che il 24-3-1998 B. S.,
quale delegato ad operare sul conto, aveva ordinato l'acquisto delle
obbligazioni argentine per cui è causa disponendo l'addebito del controvalore
sul predetto conto cointestato e l'immissione dei titoli sul deposito
parimenti cointestato; f) che nessuna contestazione avevano mai sollevato le
titolari del conto e del deposito alle quali erano state inviate le note
informative previste dalla legge e gli estratti periodici del conto
attestanti il prelevamento disposto dal B. e che, nel corso degli anni,
avevano incassato le cedole del titolo per un importo complessivo di circa £
12.000.000.
Alla stregua di
siffatte deduzioni, la banca chiedeva il rigetto della domanda rilevando che
l'acquisto era stato effettuato nel pieno rispetto delle formalità prescritte
dalla vigente normativa evidenziando inoltre che il B. era marito della
sorella dell'attrice, titolare improprio di rapporti di investimento con la
banca e ben a conoscenza dei meccanismi dei mercati mobiliari.
La difesa
dell'istituto di credito sosteneva inoltre che il dedotto conflitto di
interessi non sussisteva essendosi limitato a vendere, su richiesta del
cliente, bond argentini facenti parte di un più consistente stock acquistato
in pari data e ad applicare un modesto spread di intermediazione.
Quanto alla
violazione del disposto di cui all'art. 28 II co. reg. cit. l'intervenuta
faceva rilevare di avere fornito adeguate informazioni sui titoli che, alla
data dell'operazione, non presentavano alcun connotato di rischiosità tanto
che il mercato li quotava sopra la pari sicché l'operazione doveva ritenersi
adeguata.
Quanto poi alla
mancata informazione circa l'opportunità di disinvestire i titoli in questione,la
difesa della banca rilevava come a tale obbligo essa non potesse ritenersi
contrattualmente tenuta atteso che non era stato stipulato un rapporto di
gestione patrimoniale né di consulenza bensì solo di deposito ed
amministrazione.
Da ultimo la banca
rimarcava il parziale difetto di legittimazione attiva dell'istante stante la
cointestazione del deposito su cui i titoli erano stati immessi sicché
l'attrice avrebbe potuto pretendere unicamente la propria quota limitata ad
un terzo.
Rigettata l'istanza di
ammissione di prova orale dedotta dalla banca, la causa venivatrattenuta in
decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
Motivi
La domanda è
infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente va
individuato quale sia l’istituto di credito passivamente legittimato rispetto
alla domanda attorea a seguito del verificarsi della vicenda successoria
sopra delineata, stante il contrasto insorto fra le parti sul punto.
In proposito va
rilevato che l'intervenuta ha prodotto copia dell’atto notarile in cui si dà
atto essere avvenuta la cessione del ramo d’azienda (autorizzata dalla Banca
d’Italia) fra il Monte dei Paschi di Siena e la Nuova B.A.M. avente ad
oggetto fra l’altro “diritti, rapporti contrattuali, crediti e debiti, azioni
e ragioni, cause relative a giudizi attivi e passivi (azioni giudiziali ed
azioni revocatorie ed altre passività) inerenti e correlati all’esercizio
delle attività proprie del ramo aziendale conferito” sicché deve ritenersi
che il rapporto oggetto della presente controversia sia stato trasferito a
titolo particolare alla Nuova B.A.M. poi denominata Banca Agricola Mantovana,
successione avvenuta in conformità delle disposizioni contenute nell’art. 58
del d. lgs. 385/93 che consente, alle condizioni indicate dalla Banca d’Italia,
la cessione di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuali in
blocco.
Occorre poi rilevare
che la cessione del ramo aziendale è divenuta efficace a far data
dal31-3-2003 e che, ai sensi dell'art. 58 co. V d. lgs. 385/93, i creditori ceduti
possono esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle
obbligazioni oggetto della cessione entro tre mesi dall'avvenuta
pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale mentre decorso tale
termine il cessionario risponde in via esclusiva: poiché non è stata prodotta
copia di tale avviso né è stato specificato quando la pubblicazione sia
avvenuta,deve ritenersi che l'attrice abbia correttamente convenuto in
giudizio il Monte dei Paschi di Siena essendosi avvalsa della facoltà di
scelta riconosciutale dalla legge mentre la banca costituitasi (cui incombeva
l'onere, non assolto, di essere l'unica passivamente legittimata)va
considerata come intervenuta ad adiuvandum e, in tale sua veste di parte,
titolare di tutti i poteri processuali connessi a siffatta posizione ivi
compresi quelli di dedurre prove sicché, contrariamente a quanto sostenuto
dalla difesa attorea, i documenti dimessi dalla prima nel corso
dell'istruzione debbono considerarsi pienamente utilizzabili.
Va poi rilevato che,
in comparsa conclusionale, la difesa dell'istituto di credito ha chiesto che
venga dato ingresso alle prove orali dedotte nella memoria istruttoria datata
28-5-2004: poiché tali richieste istruttorie non sono state reiterate in sede
di precisazione delle conclusioni l'istanza non può trovare accoglimento
dovendosi peraltro ribadire il giudizio di superfluità ed irrilevanza dei
capitoli dedotti già espresso nel corso dell'istruttoria.
Nel merito va
osservato che l'ordine di acquisto delle obbligazioni argentine è stato
impartito da B. S. il quale ha disposto l'addebitamento della somma
necessaria sul conto corrente n. 86682/7 cointestato a Z. C. ed a M. A. sul
quale egli aveva la delega adoperare e la contestuale immissione dei titoli
nel deposito n. 175695 di cui erano titolari Z.
C., Z. G. e M. A.
(v. docc.2-3-5 e 13 di parte intervenuta).
Ciò premesso occorre
rilevare che, con l'atto datato 6-8-1990 Z. C. e M. A., avevano autorizzato
il B. ad effettuare sotto la loro "completa responsabilità qualsiasi
operazione a valere sul c/c n. 86682/7" nonché "a firmare assegni
tratti sul conto stesso fino alla concorrenza del mio/nostro avere per
capitali e interessi, intendendosi fin d'ora approvate da parte mia/nostra
tutte le operazioni relative"; ed ancora il predetto documento
specificava che "tale mandato da me/noi spontaneamente conferito al sig.
B. S. deve intendersi valido per tutte le operazioni dallo stesso compiute
con codesta banca a valere sul conto di cui sopra e fino a quando non vi
pervenga mia/nostra regolare lettera raccomandata di disdetta": il
contratto di conto corrente rinviava poi alle condizioni rese note mediante
avviso esposto nei locali della banca, per quanto concerne i servizi resi con
regolamento in conto corrente, fra i quali erano previsti anche le operazioni
in titoli.
In considerazione
dell'ampiezza del contenuto del mandato (conferito con forma scritta)che non
conteneva limitazione alcuna (neppure in ordine agli importi) circa le
operazioni bancarie che potevano essere effettuate fra le quali deve
ritenersi rientrino anche quelle di acquisto di strumenti finanziari in
quanto ordinariamente comprese nell'ambito dei rapporti bancari (tanto più
ove si consideri che l'attrice era contitolare di un deposito titoli), deve
quindi inferirsi che l'ordine di acquisto dei bond argentini sia stato
validamente effettuato dal rappresentante con diretta efficacia nel
patrimonio dell'attrice ex art. 1388 c.c. in quanto operazione rientrante nei
limiti dei poteri conferiti ed essendo stata osservata la forma prescritta
dall'art. 1392 c.c. posto che, per il contratto di negoziazione su strumenti
finanziari, era (ed è) richiesta la forma scritta ex art. 6 l. 1/1991 (norma
applicabile ratione temporis atteso che il contratto in vigore fra le parti
al momento dell'operazione oggetto del giudizio era quello stipulato il
9-2-1996).
In ordine poi al
fatto che il B. abbia disposto l'immissione dei titoli nel deposito di
custodia e amministrazione sul quale egli non aveva la delega ad operare va
osservato che, ex art.
1708 I co. c.c., il
mandato comprende tutti gli atti che si riconnettono all'attività
espressamente consentita e ne costituiscono l'ulteriore svolgimento naturale
(ed era certamente tale l'operazione in questione anche perché il contratto
di negoziazione prevedeva espressamente l'immissione degli strumenti
finanziari in un deposito amministrato presso la banca) sicché, anche sotto
tale profilo, le violazioni di legge lamentate dall'attrice non sussistono.
Peraltro va anche
osservato che, al momento dell'acquisto dei titoli, né il menziona to
contratto di negoziazione né l'art. 10 del regolamento Consob n. 30-9-1997 n.
10943 (al tempo vigente) contenevano particolari disposizioni circa le
modalità per il conferimento degli ordini di borsa sicché la previsione della
libertà delle forme per la comunicazione degli ordini comporta l'applicazione
delle regole generali in tema di ratifica dell'operato del falsus procurator.
Nel caso di specie va rilevato che parte attrice ha riconosciuto che gli
estratti del conto venivano inviati al domicilio delle altre due
cointestatarie (in conformità peraltro di quanto previsto in contratto)
nonché di avere incassato (senza quantificarla) la quota parte degli
interessi maturati sulle obbligazioni argentine: tali circostanze e l'avvenuto
incasso delle cedole per tre anni senza che dall'attrice fosse stato
sollevato rilievo alcuno né nei confronti del B. né nei confronti della banca
unitamente al fatto che, per l'ordine di borsa, non erano richieste forme
particolari, comporta che, anche a volere considerare il B.
come falsus
procurator, deve ritenersi verificata, per fatti concludenti, la ratifica del
suo operato ex art. 1399 c.c. (nel medesimo senso v. Trib. Monza, 27-7-2004).
La domanda è inoltre
infondata anche in relazione agli altri profili formali avendo l'investitrice
sottoscritto il contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di
ordini su strumenti finanziari (v. doc. 11 interv.), ricevuto il documento
sui rischi generali degli investimenti su strumenti finanziari (v. doc. 6
interv.) ed inoltre sottoscritto il questionario volto ad acquisire
informazioni sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di
investimento(v. doc. 10 interv.) in relazione alla quale essa si era avvalsa della
facoltà, normativamente prevista, di non fornire alcuna notizia. Va peraltro
precisato che il B., presso la medesima banca, aveva sottoscritto altro
contratto di negoziazione su strumenti finanziari edichiarato, quanto agli
obiettivi di investimento, che intendeva effettuare operazioni caratterizzate
dalla compresenza di redditività e rivalutabilità con il rischio di andamento
dei corsi nonché da prevalenza della rivalutabilità rapportata al rischio
dell'oscillazione dei corsi (v. doc. 1 e 3 allegati alla memoria istruttoria
di parte intervenuta datata 28-5-2004).
In considerazione
del fatto che l'operazione in questione non risulta (e neppure è stato
dedotto) che fosse stata consigliata dalla banca, deve escludersi che la
negoziazione dei titoli, sebbene realizzata in contropartita diretta, sia
stata effettuata in conflitto di interessi,essendosi limitata la banca a dare
esecuzione all'ordine impartito dal cliente, non essendovi prova che
l'istituto di credito abbia perseguito un interesse proprio ulteriore e
confliggente rispetto a quello dell'investitrice (in proposito va rammentato
che la Consob con comunicazione DAL 97006042 del 9-7-1997 ha ritenuto
insussistente il conflitto di interessi nel caso di ordine, eseguito in
contropartita diretta, conferito spontaneamente dal cliente) e non integrando
la figura vietata dalla legge il mero percepimento della commissione di
negoziazione in quanto consequenziale alla natura onerosa a prestazioni
corrispettive del contratto di negoziazione.
In ordine alla pretesa
inadeguatezza dell'operazione va osservato che l'acquisto di obbligazioni
emesse da uno stato sovrano in un momento (marzo 1998) in cui il mercato non
considerava rischioso tale tipo di investimento (il default è stato infatti
dichiarato nel dicembre del 2001) tanto che i titoli in questione venivano
quotati sopra la pari (nel caso di specie il prezzo praticato è stato di
105,70), non consente di ravvisare la violazione di cui all'art. 6 del reg.
Consob n. 10943/97.
Da ultimo parimenti
infondato deve ritenersi l'assunto secondo cui la banca avrebbe dovuto
segnalare all'investitrice il progressivo deterioramento delle condizioni
finanziarie dell'Argentina onde porla in condizione di smobilizzare
l'investimento.
Fra le parti non era
infatti in corso né un contratto di gestione patrimoniale né di consulenza
bensì solo di deposito in custodia ed amministrazione in relazione al quale
la banca aveva assunto l'obbligazione unicamente di a) custodire i titoli ed
i valori; b) per i titoli, di esigere gli interessi ed i dividendi, di
verificare i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del
capitale, curare le riscossioni per conto del depositante ed il rinnovo del
foglio cedole ed in generale di provvedere alla normale tutela dei diritti
inerenti ai titoli stessi; per i titoli non quotati nelle borse italiane
(come quelli in questione) il contratto prevedeva inoltre che il depositante
fosse tenuto a dare alla banca,tempestivamente, le opportune istruzioni in
mancanza delle quali essa non era tenuta a compiere alcuna operazione (v.
art. 2 del contratto di deposito).
Né in proposito vale
richiamare il disposto di cui all'art. 5 del citato regolamento (di contenuto
pressoché identico a quello di cui all'art. 28 reg. Consob n. 11522/98) che
obbligava l'intermediario a fornire all'investitore informazioni adeguate
sulle implicazioni della specifica operazione la cui conoscenza sia
necessaria per effettuare consapevoli scelte di disinvestimento atteso che la
banca, nell'ambito di un rapporto di mero deposito titoli, è tenuta ad
effettuare la c.d. consulenza incidentale (prevista dalla norma sopra
citata)solamente nel momento in cui il cliente, per effetto di propria
scelta, intende disinvestire e non invece prima non essendovi tenuta né
contrattualmente né in virtù di disposizione normativa: né in proposito può
invocarsi il disposto di cui all'art. 1375 c.c. atteso che gli obblighi
accessori connaturati all'esecuzione in buona fede del contratto non possono
assurgere a rilievo tale da comportare il mutamento del tipo di contratto in
essere fra le parti (che diverrebbe di consulenza ovvero di gestione
patrimoniale) e, d'altro canto, va sottolineato che il regolamento n.
10943/97 come quello n. 11522/98 prevede specificamente le ipotesi in cui la
banca è tenuta, in corso di rapporto, a fornire all'investitore informazioni
concernenti lo svolgimento dello stesso (vedasi in proposito quanto
prescritto in tema di rifiuto o di mancata esecuzione di ordini, di obbligo
di rendicontazione delle operazioni eseguite nonchè di perdite su operazioni
in derivati o conseguenti ad una gestione patrimoniale), laddove nell'ambito
del contratto di negoziazione su strumenti finanziari gli obblighi
informativi (oltre a quelli generali sui rischi degli investimenti) sono solo
quelli che vengono dati, come sopra evidenziato, in
via"incidentale".
Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di
Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni
altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:dichiara ammissibile
l'intervento di Banca Agricola Mantovana s.p.a.;rigetta la domanda
attorea;condanna l'attrice a rifondere alla Banca Agricola Mantovana s.p.a.
le spese di lite liquidandole in complessivi euro 4.000,00 di cui € 1.800,00
per diritti ed € 2.200,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle
spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A.
come per legge.
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