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Sezione I - Giurisprudenza

documento 946/2005

 

 

 

 

 

Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto, disinvestimento

 

Tribunale di Mantova, Sez. I – G.U. Mauro Bernardi - 14 aprile 2005.

 

Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari – Progressivo deterioramento delle condizioni economiche dell’emittente i titoli – Obbligo di informazione – Insussistenza.

 

Nel caso in cui fra una banca ed un investitore sia in corso un contratto di deposito in custodia ed amministrazione non sussiste l’obbligo in capo all’istituto di credito di segnalare al cliente il progressivo deterioramento delle condizioni economiche dell’emittente dei titoli immessi nel deposito (nel caso di specie obbligazioni argentine)onde porlo in condizione di smobilizzare l’investimento, non trovando ciò fondamento né nelle specifiche previsioni contrattuali né nel disposto di cui all’art. 1375 c.c..

 

 

omissis

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato alla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 24-7-2003l'istante sosteneva a) di essere cointestataria, unitamente alla madre ed alla sorella, del deposito titoli n. 175695 e del conto corrente n. 160.24.866827 presso l'agenzia di C. della Banca Agricola Mantovana poi fusasi per incorporazione nel Monte dei Paschi di Siena; b)che nel marzo del 1998, essendo venute a scadenza alcune obbligazioni B.I.R.S. per un controvalore di circa £ 40.000.000, la banca senza averle chiesto alcuna autorizzazione,aveva acquistato a suo nome obbligazioni argentine "Arg. 09 10,375 SD ITL" per un controvalore di £ 42.476.741 prelevando il necessario dal predetto conto corrente; c) che ogni documento relativo al rapporto veniva inviato presso l'abitazione delle altre cointestatarie sicché essa non aveva sollevato contestazioni; d) che il controvalore dei titoli, secondo il prospetto predisposto dalla banca, si era ridotto da euro 21.937,40investiti ad euro 5.990,90.

Alla luce di quanto sopra esposto l'attrice chiedeva che venisse dichiarata la nullità dell'operazione 1) non essendo stati sottoscritti né il contratto di cui all'art. 30 reg. Consob n. 11522/98, né compilato il questionario sulla situazione finanziaria dell'attrice e sulla sua propensione al rischio, né consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti, né sottoscritto l'ordine di acquisto; 2) essendo stata l'operazione posta in essere in conflitto di interessi, in quanto eseguita in contropartita diretta, senza che la banca l'avesse preventivamente informata dell'esistenza del conflitto; 3) dovendosi ritenere inadeguato l'acquisto dei titoli per tipologia e oggetto in relazione al rischio di perdere il capitale investito; 4) avendo la banca omesso ogni doverosa informativa (necessaria ai fini de ldisinvestimento) sul crescente rischio derivante dal progressivo deterioramento della situazione finanziaria dell'Argentina: sulla base di tali considerazioni l'attrice chiedeva che il contratto d'acquisto delle obbligazioni argentine venisse dichiarato nullo o annullato o dichiarato risolto con la condanna alla restituzione ovvero al risarcimento del danno oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.

Mentre il Monte dei Paschi di Siena rimaneva contumace, si costituiva la Banca Agricola Mantovana s.p.a. facendo presente che l'originaria Banca Agricola Mantovana s.p.a. si era fusa nel Monte dei Paschi di Siena e che, per effetto dell'atto di conferimento di ramo d'azienda bancaria effettuato da quest'ultimo nella Nuova Banca Agricola Mantovana s.p.a.,tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla Banca Agricola Mantovana s.p.a. erano stati trasferiti alla Nuova Banca Agricola Mantovana s.p.a. che aveva successivamente mutato la propria ragione sociale in Banca Agricola Mantovana s.p.a., divenuta per effetto delle suddette operazioni titolare del rapporto in questione.

Nel merito l'intervenuta chiedeva il rigetto della domanda assumendo a) che all'epoca dei fatti l'attrice era titolare del rapporto di corrispondenza n. 85682/7 cointestato con la madre; b) che le titolari del conto avevano conferito in data 6-8-1990 delega ad operare a favore di B. S. e Z. G.; c) che l'attrice, Z. G. e la madre erano altresì titolari del rapporto di deposito titoli n. 175695; d) che le predette intestatarie del deposito avevano sottoscritto il documento sui rischi generali degli investimenti su strumenti finanziari, la lettera integrativa del contratto di deposito titoli, il questionario riguardante la richiesta di informazioni sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, il contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari; e) che il 24-3-1998 B. S., quale delegato ad operare sul conto, aveva ordinato l'acquisto delle obbligazioni argentine per cui è causa disponendo l'addebito del controvalore sul predetto conto cointestato e l'immissione dei titoli sul deposito parimenti cointestato; f) che nessuna contestazione avevano mai sollevato le titolari del conto e del deposito alle quali erano state inviate le note informative previste dalla legge e gli estratti periodici del conto attestanti il prelevamento disposto dal B. e che, nel corso degli anni, avevano incassato le cedole del titolo per un importo complessivo di circa £ 12.000.000.

Alla stregua di siffatte deduzioni, la banca chiedeva il rigetto della domanda rilevando che l'acquisto era stato effettuato nel pieno rispetto delle formalità prescritte dalla vigente normativa evidenziando inoltre che il B. era marito della sorella dell'attrice, titolare improprio di rapporti di investimento con la banca e ben a conoscenza dei meccanismi dei mercati mobiliari.

La difesa dell'istituto di credito sosteneva inoltre che il dedotto conflitto di interessi non sussisteva essendosi limitato a vendere, su richiesta del cliente, bond argentini facenti parte di un più consistente stock acquistato in pari data e ad applicare un modesto spread di intermediazione.

Quanto alla violazione del disposto di cui all'art. 28 II co. reg. cit. l'intervenuta faceva rilevare di avere fornito adeguate informazioni sui titoli che, alla data dell'operazione, non presentavano alcun connotato di rischiosità tanto che il mercato li quotava sopra la pari sicché l'operazione doveva ritenersi adeguata.

Quanto poi alla mancata informazione circa l'opportunità di disinvestire i titoli in questione,la difesa della banca rilevava come a tale obbligo essa non potesse ritenersi contrattualmente tenuta atteso che non era stato stipulato un rapporto di gestione patrimoniale né di consulenza bensì solo di deposito ed amministrazione.

Da ultimo la banca rimarcava il parziale difetto di legittimazione attiva dell'istante stante la cointestazione del deposito su cui i titoli erano stati immessi sicché l'attrice avrebbe potuto pretendere unicamente la propria quota limitata ad un terzo.

Rigettata l'istanza di ammissione di prova orale dedotta dalla banca, la causa venivatrattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Preliminarmente va individuato quale sia l’istituto di credito passivamente legittimato rispetto alla domanda attorea a seguito del verificarsi della vicenda successoria sopra delineata, stante il contrasto insorto fra le parti sul punto.

In proposito va rilevato che l'intervenuta ha prodotto copia dell’atto notarile in cui si dà atto essere avvenuta la cessione del ramo d’azienda (autorizzata dalla Banca d’Italia) fra il Monte dei Paschi di Siena e la Nuova B.A.M. avente ad oggetto fra l’altro “diritti, rapporti contrattuali, crediti e debiti, azioni e ragioni, cause relative a giudizi attivi e passivi (azioni giudiziali ed azioni revocatorie ed altre passività) inerenti e correlati all’esercizio delle attività proprie del ramo aziendale conferito” sicché deve ritenersi che il rapporto oggetto della presente controversia sia stato trasferito a titolo particolare alla Nuova B.A.M. poi denominata Banca Agricola Mantovana, successione avvenuta in conformità delle disposizioni contenute nell’art. 58 del d. lgs. 385/93 che consente, alle condizioni indicate dalla Banca d’Italia, la cessione di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuali in blocco.

Occorre poi rilevare che la cessione del ramo aziendale è divenuta efficace a far data dal31-3-2003 e che, ai sensi dell'art. 58 co. V d. lgs. 385/93, i creditori ceduti possono esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto della cessione entro tre mesi dall'avvenuta pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale mentre decorso tale termine il cessionario risponde in via esclusiva: poiché non è stata prodotta copia di tale avviso né è stato specificato quando la pubblicazione sia avvenuta,deve ritenersi che l'attrice abbia correttamente convenuto in giudizio il Monte dei Paschi di Siena essendosi avvalsa della facoltà di scelta riconosciutale dalla legge mentre la banca costituitasi (cui incombeva l'onere, non assolto, di essere l'unica passivamente legittimata)va considerata come intervenuta ad adiuvandum e, in tale sua veste di parte, titolare di tutti i poteri processuali connessi a siffatta posizione ivi compresi quelli di dedurre prove sicché, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, i documenti dimessi dalla prima nel corso dell'istruzione debbono considerarsi pienamente utilizzabili.

Va poi rilevato che, in comparsa conclusionale, la difesa dell'istituto di credito ha chiesto che venga dato ingresso alle prove orali dedotte nella memoria istruttoria datata 28-5-2004: poiché tali richieste istruttorie non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni l'istanza non può trovare accoglimento dovendosi peraltro ribadire il giudizio di superfluità ed irrilevanza dei capitoli dedotti già espresso nel corso dell'istruttoria.

Nel merito va osservato che l'ordine di acquisto delle obbligazioni argentine è stato impartito da B. S. il quale ha disposto l'addebitamento della somma necessaria sul conto corrente n. 86682/7 cointestato a Z. C. ed a M. A. sul quale egli aveva la delega adoperare e la contestuale immissione dei titoli nel deposito n. 175695 di cui erano titolari Z.

C., Z. G. e M. A. (v. docc.2-3-5 e 13 di parte intervenuta).

Ciò premesso occorre rilevare che, con l'atto datato 6-8-1990 Z. C. e M. A., avevano autorizzato il B. ad effettuare sotto la loro "completa responsabilità qualsiasi operazione a valere sul c/c n. 86682/7" nonché "a firmare assegni tratti sul conto stesso fino alla concorrenza del mio/nostro avere per capitali e interessi, intendendosi fin d'ora approvate da parte mia/nostra tutte le operazioni relative"; ed ancora il predetto documento specificava che "tale mandato da me/noi spontaneamente conferito al sig. B. S. deve intendersi valido per tutte le operazioni dallo stesso compiute con codesta banca a valere sul conto di cui sopra e fino a quando non vi pervenga mia/nostra regolare lettera raccomandata di disdetta": il contratto di conto corrente rinviava poi alle condizioni rese note mediante avviso esposto nei locali della banca, per quanto concerne i servizi resi con regolamento in conto corrente, fra i quali erano previsti anche le operazioni in titoli.

In considerazione dell'ampiezza del contenuto del mandato (conferito con forma scritta)che non conteneva limitazione alcuna (neppure in ordine agli importi) circa le operazioni bancarie che potevano essere effettuate fra le quali deve ritenersi rientrino anche quelle di acquisto di strumenti finanziari in quanto ordinariamente comprese nell'ambito dei rapporti bancari (tanto più ove si consideri che l'attrice era contitolare di un deposito titoli), deve quindi inferirsi che l'ordine di acquisto dei bond argentini sia stato validamente effettuato dal rappresentante con diretta efficacia nel patrimonio dell'attrice ex art. 1388 c.c. in quanto operazione rientrante nei limiti dei poteri conferiti ed essendo stata osservata la forma prescritta dall'art. 1392 c.c. posto che, per il contratto di negoziazione su strumenti finanziari, era (ed è) richiesta la forma scritta ex art. 6 l. 1/1991 (norma applicabile ratione temporis atteso che il contratto in vigore fra le parti al momento dell'operazione oggetto del giudizio era quello stipulato il 9-2-1996).

In ordine poi al fatto che il B. abbia disposto l'immissione dei titoli nel deposito di custodia e amministrazione sul quale egli non aveva la delega ad operare va osservato che, ex art.

1708 I co. c.c., il mandato comprende tutti gli atti che si riconnettono all'attività espressamente consentita e ne costituiscono l'ulteriore svolgimento naturale (ed era certamente tale l'operazione in questione anche perché il contratto di negoziazione prevedeva espressamente l'immissione degli strumenti finanziari in un deposito amministrato presso la banca) sicché, anche sotto tale profilo, le violazioni di legge lamentate dall'attrice non sussistono.

Peraltro va anche osservato che, al momento dell'acquisto dei titoli, né il menziona to contratto di negoziazione né l'art. 10 del regolamento Consob n. 30-9-1997 n. 10943 (al tempo vigente) contenevano particolari disposizioni circa le modalità per il conferimento degli ordini di borsa sicché la previsione della libertà delle forme per la comunicazione degli ordini comporta l'applicazione delle regole generali in tema di ratifica dell'operato del falsus procurator. Nel caso di specie va rilevato che parte attrice ha riconosciuto che gli estratti del conto venivano inviati al domicilio delle altre due cointestatarie (in conformità peraltro di quanto previsto in contratto) nonché di avere incassato (senza quantificarla) la quota parte degli interessi maturati sulle obbligazioni argentine: tali circostanze e l'avvenuto incasso delle cedole per tre anni senza che dall'attrice fosse stato sollevato rilievo alcuno né nei confronti del B. né nei confronti della banca unitamente al fatto che, per l'ordine di borsa, non erano richieste forme particolari, comporta che, anche a volere considerare il B.

come falsus procurator, deve ritenersi verificata, per fatti concludenti, la ratifica del suo operato ex art. 1399 c.c. (nel medesimo senso v. Trib. Monza, 27-7-2004).

La domanda è inoltre infondata anche in relazione agli altri profili formali avendo l'investitrice sottoscritto il contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari (v. doc. 11 interv.), ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti su strumenti finanziari (v. doc. 6 interv.) ed inoltre sottoscritto il questionario volto ad acquisire informazioni sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento(v. doc. 10 interv.) in relazione alla quale essa si era avvalsa della facoltà, normativamente prevista, di non fornire alcuna notizia. Va peraltro precisato che il B., presso la medesima banca, aveva sottoscritto altro contratto di negoziazione su strumenti finanziari edichiarato, quanto agli obiettivi di investimento, che intendeva effettuare operazioni caratterizzate dalla compresenza di redditività e rivalutabilità con il rischio di andamento dei corsi nonché da prevalenza della rivalutabilità rapportata al rischio dell'oscillazione dei corsi (v. doc. 1 e 3 allegati alla memoria istruttoria di parte intervenuta datata 28-5-2004).

In considerazione del fatto che l'operazione in questione non risulta (e neppure è stato dedotto) che fosse stata consigliata dalla banca, deve escludersi che la negoziazione dei titoli, sebbene realizzata in contropartita diretta, sia stata effettuata in conflitto di interessi,essendosi limitata la banca a dare esecuzione all'ordine impartito dal cliente, non essendovi prova che l'istituto di credito abbia perseguito un interesse proprio ulteriore e confliggente rispetto a quello dell'investitrice (in proposito va rammentato che la Consob con comunicazione DAL 97006042 del 9-7-1997 ha ritenuto insussistente il conflitto di interessi nel caso di ordine, eseguito in contropartita diretta, conferito spontaneamente dal cliente) e non integrando la figura vietata dalla legge il mero percepimento della commissione di negoziazione in quanto consequenziale alla natura onerosa a prestazioni corrispettive del contratto di negoziazione.

In ordine alla pretesa inadeguatezza dell'operazione va osservato che l'acquisto di obbligazioni emesse da uno stato sovrano in un momento (marzo 1998) in cui il mercato non considerava rischioso tale tipo di investimento (il default è stato infatti dichiarato nel dicembre del 2001) tanto che i titoli in questione venivano quotati sopra la pari (nel caso di specie il prezzo praticato è stato di 105,70), non consente di ravvisare la violazione di cui all'art. 6 del reg. Consob n. 10943/97.

Da ultimo parimenti infondato deve ritenersi l'assunto secondo cui la banca avrebbe dovuto segnalare all'investitrice il progressivo deterioramento delle condizioni finanziarie dell'Argentina onde porla in condizione di smobilizzare l'investimento.

Fra le parti non era infatti in corso né un contratto di gestione patrimoniale né di consulenza bensì solo di deposito in custodia ed amministrazione in relazione al quale la banca aveva assunto l'obbligazione unicamente di a) custodire i titoli ed i valori; b) per i titoli, di esigere gli interessi ed i dividendi, di verificare i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, curare le riscossioni per conto del depositante ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale di provvedere alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi; per i titoli non quotati nelle borse italiane (come quelli in questione) il contratto prevedeva inoltre che il depositante fosse tenuto a dare alla banca,tempestivamente, le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non era tenuta a compiere alcuna operazione (v. art. 2 del contratto di deposito).

Né in proposito vale richiamare il disposto di cui all'art. 5 del citato regolamento (di contenuto pressoché identico a quello di cui all'art. 28 reg. Consob n. 11522/98) che obbligava l'intermediario a fornire all'investitore informazioni adeguate sulle implicazioni della specifica operazione la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di disinvestimento atteso che la banca, nell'ambito di un rapporto di mero deposito titoli, è tenuta ad effettuare la c.d. consulenza incidentale (prevista dalla norma sopra citata)solamente nel momento in cui il cliente, per effetto di propria scelta, intende disinvestire e non invece prima non essendovi tenuta né contrattualmente né in virtù di disposizione normativa: né in proposito può invocarsi il disposto di cui all'art. 1375 c.c. atteso che gli obblighi accessori connaturati all'esecuzione in buona fede del contratto non possono assurgere a rilievo tale da comportare il mutamento del tipo di contratto in essere fra le parti (che diverrebbe di consulenza ovvero di gestione patrimoniale) e, d'altro canto, va sottolineato che il regolamento n. 10943/97 come quello n. 11522/98 prevede specificamente le ipotesi in cui la banca è tenuta, in corso di rapporto, a fornire all'investitore informazioni concernenti lo svolgimento dello stesso (vedasi in proposito quanto prescritto in tema di rifiuto o di mancata esecuzione di ordini, di obbligo di rendicontazione delle operazioni eseguite nonchè di perdite su operazioni in derivati o conseguenti ad una gestione patrimoniale), laddove nell'ambito del contratto di negoziazione su strumenti finanziari gli obblighi informativi (oltre a quelli generali sui rischi degli investimenti) sono solo quelli che vengono dati, come sopra evidenziato, in via"incidentale".

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:dichiara ammissibile l'intervento di Banca Agricola Mantovana s.p.a.;rigetta la domanda attorea;condanna l'attrice a rifondere alla Banca Agricola Mantovana s.p.a. le spese di lite liquidandole in complessivi euro 4.000,00 di cui € 1.800,00 per diritti ed € 2.200,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A.

come per legge.













 

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