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Tribunale
di Mantova, Sez. II - Giudice unico Dott. Mauro Bernardi - Sentenza del giorno 16
gennaio 2004.
Contestazione
da parte del fideiussore del tasso ultralegale - Ammissibilità - Approvazione
tacita dell'estratto conto - Irrilevanza.
Nullità del contratto di apertura
di credito concluso mediante invio alla banca della relativa richiesta -
Invio delle comunicazioni ex art. 119 t.u.l.b. - Previsione nel contratto di
conto corrente di eventuali aperture di credito - Insussistenza della nullità.
Anatocismo trimestrale - Illegittimità - Modalità di applicazione dei criteri
sostitutivi di cui alla legge 154/1992.
Capitalizzazione trimestrale degli interessi basata su uso negoziale - Nullità
- Inserzione automatica di clausole con diversa periodicità - Mancata
pattuizione - Inammissibilità.
Commissione di massimo scoperto - Mancata pattuizione- Inapplicabilità
Sintesi
delle questioni affrontate:
Il
fideiussore può contestare l’applicazione ultralegale degli interessi poichè
tale aspetto attiene alla validità ed efficacia dei rapporti dai quali
derivano le partite contabili inserite nel conto e tale contestazione non è
preclusa dall’approvazione, sia pure tacita, dell’estratto conto (cfr. Cass.
11-3-1996 n. 1978; Cass. 14-2-1984 n. 1112).
Non
è nullo il contratto di apertura di credito concluso mediante l'invio alla
banca della richiesta di concessione di fido da parte del cliente ove questi
non abbia contestato il mancato invio delle comunicazioni previste dall'art.
119 t.u.l.b. attestanti la volontà della banca di accettare la richiesta del
cliente. Non potrebbe comunque ritenersi sussistente detta nullità ove il
contratto di conto corrente, debitamente sottoscritto e non contestato,
preveda espressamente la possibilità di concessione di apertura di credito
regolandone anche la disciplina di massima.
Il
computo degli interessi non può essere effettuato sulla base del tasso
praticato dalla banca (usi di piazza) ove tale riferimento sia contenuto in
un foglio informativo non unito al contratto di apertura di conto corrente e
che non contiene alcun riferimento specifico al conto stesso. In ogni caso la
clausola che facesse generico riferimento agli usi di piazza sarebbe da
ritenersi nulla ai sensi dell'art. 4, co. 3 della legge n 154/1992.
La
nullità della clausola contrattuale che determina il tasso di interesse
comporta l'applicazione del criterio sostitutivo previsto dall’art. 5 l.
154/92 (sostituito poi dall’art. 117 VII co. lett. a del t.u.l.b. avente
identico contenuto) in quanto norma speciale rispetto all’art. 1284 c.c. e,
quindi, del tasso nominale minimo dei B.O.T. annuali emessi nei dodici mesi
precedenti ogni chiusura trimestrale del conto.
Va
precisato che l’adeguamento del tasso ad ogni chiusura trimestrale del conto
(in tal senso vedasi Trib. Monza 4-2-1999 in Foro It. 1999,I,1340) è
giustificata dal fatto che la previsione contenuta nell’art. 5 l. 154/92 e
poi nell’art. 117 t.u.l.b. si riferisce ad un contratto contemplante un’unica
operazione e non invece a quello che dà luogo (come nell’ipotesi del conto
corrente) ad un rapporto di durata caratterizzato, per sua intrinseca natura,
dalla variazione dei tassi di interesse in relazione alle mutevoli condizioni
del mercato (tanto che la facoltà di variazione dei tassi è prevista in via
generalizzata e con modalità semplificate dagli art. 6 l. 154/92 e 117 co. V
t.u.l.b.), dovendosi inoltre tenere conto del fatto che la finalità
sanzionatoria (per la banca) che sta alla base delle predette disposizioni,
verrebbe ad essere frustrata in caso di difformità per eccesso fra il tasso
calcolato in relazione al rendimento dei B.O.T. emessi nell’anno antecedente
alla stipula del contratto e quello in concreto applicato dall’istituto di
credito durante il corso del rapporto.
In
ordine alla questione della capitalizzazione degli interessi merita
condivisione l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità
secondo cui la clausola di un contratto bancario che preveda la
capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è invalida in
quanto basata su di un uso negoziale - e non su un uso normativo (difettando
il requisito soggettivo dell’opinio iuris che non può formarsi in capo ad una
sola parte dei consociati e cioè dei banchieri) come invece esige l’art. 1283
c.c. - nullo in quanto anteriore alla scadenza degli interessi (cfr. Cass.
16-3-1999 n. 2374; Cass. 30-3-1999 n. 3096; Cass. 11-11-1999 n. 12507; Cass.
4-5-2001 n. 6263; Cass. 1-2-2002 n. 1281; Cass. 28-3-2002 n. 4490; Cass.
28-3-2002 n. 4498; Cass. 13-6-2002 n. 8442; Cass. 20-2-2003 n. 2593; Cass.
20-8-2003 n. 12222; Cass. 18-9-2003 n. 13739), né appare fondato il richiamo
al disposto di cui all’art. 25 d. lgs. 342/99 posto che tale norma è stata
dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 9 ottobre 2000
n. 425.
Affermata
la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale ne deriva
che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti
capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l’anatocismo deve
ritenersi consentito soltanto a determinate condizioni ed in presenza di
valida pattuizione fra le parti (App. Milano 4-4-2003 n. 1142; App. Torino
21-1-2002 n. 64 in www.adusbef.it; Trib. Brindisi 13-5-2002 in Foro
It.,2002,I,1887; cfr. anche Cass. S.U. 17-7-2001 n. 9653).
L'istituto
di credito non può applicare la commissione di massimo scoperto ove la misura
di tale compenso non risulti in alcun modo pattuita (nella specie, come si è
detto, il relativo accordo è contenuto in una scheda integrativa non
sottoscritta dalle parti e la banca non ha documentato di avere pubblicizzato
le condizioni a tal fine praticate).
omissis
Svolgimento
del processo
Con
atto di citazione notificato in data 23-11-1998 l’attore affermava di avere
sottoscritto in data 8-6-1992 un contratto di fideiussione con l’Istituto San
Paolo di Torino garantendo l’obbligazione di A. Vincenzo sino alla
concorrenza dell’importo di £ 30.000.000 e di avere interamente ripianato
l’esposizione del garantito versando, il 17-3-1994, la somma di £ 20.925.484.
L’istante
assumeva che, successivamente, l’istituto bancario gli aveva ulteriormente
richiesto di provvedere a saldare l’esposizione del conto corrente n. 10/9475
sempre intestato allo Iacoviello pari a £ 38.500.940 e che, di fronte alla
propria disponibilità subordinata alla richiesta di esaminare la
documentazione comprovante il credito (la quale veniva integralmente prodotta
solo in corso di causa), la banca aveva opposto un netto rifiuto invocando
esigenze di tutela della riservatezza del garantito. La difesa del Bianchi
concludeva contestando di dovere alcunché essendo la richiesta di pagamento
fondata su obbligazione già adempiuta e comunque eccedente il limite della
garanzia rilasciata, rimarcando il comportamento contrario a buona fede tenuto
dalla banca che, con il suo ostruzionistico atteggiamento, aveva
procrastinato nel tempo la soluzione della vertenza addebitando interessi ad
un tasso imprecisato e non conforme alle disposizioni di legge.
La
banca, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda evidenziando che la
somma pretesa si riferiva a diversa esposizione rispetto a quella adempiuta e
fondata sulla fideiussione sottoscritta dall’attore il 7-12-1992 (con limite
di importo garantito sino a £ 40.000.000) relativa al conto corrente n.
20893/1 (di cui al contratto stipulato in data 4-11-1992) poi riconvertito in
quello n. 10/9475 a seguito dell’incorporazione della Banca Provinciale
Lombarda nell’Istituto Bancario San Paolo di Torino s.p.a.: ribadiva inoltre
la legittimità del proprio comportamento di rifiuto di fornire la
documentazione concernente il credito in mancanza di espressa autorizzazione
da parte del garantito ex art. 11 l. 675/96 sottolineando peraltro di avere
informato il Bianchi del comportamento inadempiente del garantito (con
comunicazione inviatagli in prossimità della chiusura del conto) e di averlo
sollecitato a munirsi della prescritta autorizzazione. Infine la banca teneva
a precisare che nessun interesse era stato contabilizzato anteriormente al
passaggio a sofferenza sicchè nessun danno l’attore poteva lamentare.
Con
memoria ex art. 183 u.c. c.p.c. l’attore eccepiva la nullità della clausola
del contratto di apertura del conto corrente che, per la determinazione degli
interessi, faceva riferimento agli usi di piazza nonché di quella che
prevedeva l’applicazione da parte della banca della capitalizzazione
trimestrale degli interessi debitori.
Analoghe
considerazioni venivano poi svolte in relazione alla commissione di massimo
scoperto parimenti determinata con riguardo ai criteri usualmente praticati
dalle aziende di credito sulla piazza.
L’istituto
bancario a propria volta eccepiva che al fideiussore era preclusa ogni
contestazione in ordine agli interessi applicati non essendo mai stato
sollevato, sul punto, alcun rilievo da parte del debitore principale nonché a
causa della decadenza sancita dall’art. 1832 c.c. ed infine rilevava che le
doglianze concernenti la misura degli interessi avrebbero modificato
radicalmente e, pertanto, in modo inammissibile, il petitum.
Nel
corso del giudizio veniva emessa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. in
esecuzione della quale il Bianchi, in data 4-1-2000, provvedeva a versare
all’istituto di credito l’importo di £ 42.778.578.
Effettuate
copiose produzioni documentali e disposta consulenza contabile, affidata al
dott. Verdi, la causa, rimessa in istruttoria a seguito di ordinanza in data
31-10-2002 per l'effettuazione di un supplemento di indagine, veniva quindi
trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
Motivi
Preliminarmente
occorre esaminare l’eccezione di nullità della procura rilasciata al
difensore della banca convenuta (per difetto del potere rappresentativo in
capo al soggetto che ha conferito il mandato) sollevata dall’attore nella
prima memoria conclusionale di replica alla quale era stata allegata una
visura camerale concernente la convenuta, eccezione ribadita anche nella
seconda memoria di replica ex art. 190 c.p.c.: al riguardo va detto che la
persona fisica che, nella sua qualità di organo della persona giuridica,
conferisce il mandato al difensore, non ha l’onere di dimostrare tale sua
qualità, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza di
fornire la relativa prova negativa (in tal senso vedasi Cass. 20-9-2002 n.
13761; Cass. 11-4-2002 n. 5136; Cass. 2-4-2002 n. 4627; Cass. 17-1-2001 n.
575; Cass. 15-12-2000 n. 15820; Cass. 16-2-2000 n. 1708) né il giudice è
tenuto ad accertare d’ufficio l’intrinseca competenza dell’organo sociale che
ha rilasciato la procura in mancanza di elementi contrari risultanti dagli
atti od offerti dalla controparte e ritualmente prodotti (cfr. Cass.
20-2-1992 n. 2099; Cass. 8-8-1986 n. 4973; Cass. 18-11-1981 n. 6123). Nel
caso di specie il dubbio circa la sussistenza in capo al rag. Carlo Rossi dei
poteri di rappresentanza si desume solo dalla visura camerale di cui però non
si può tenere alcun conto in quanto prodotta in palese violazione del
disposto di cui all’art. 184 c.p.c. e quindi la sollevata eccezione di
nullità va respinta.
Debbono
poi respingersi le istanze istruttorie, proposte in sede di precisazione
delle conclusioni, volte ad ottenere ulteriori indagini di natura contabile,
potendo trarsi dalla relazione in atti e dagli estratti conto dimessi
sufficienti elementi per decidere la controversia.
Va
inoltre disatteso l’assunto difensivo dell’istituto di credito secondo il
quale le contestazioni concernenti la misura degli interessi non potrebbero
costituire oggetto d’esame in quanto implicanti domande nuove tardivamente
introdotte: premesso che tali questioni sono state meglio specificate con la
memoria ex art. 183 u.c. c.p.c. deve rilevarsi che la doglianza circa il
criterio di computo degli interessi era contenuta già nell’atto di citazione
(cfr. Cass. 1-2-2002 n. 1287).
Occorre
altresì aggiungere che il fideiussore ha diritto di contestare l’applicazione
ultralegale degli interessi in quanto ciò attiene alla validità ed efficacia
dei rapporti dai quali le partite contabili inserite nel conto derivano,
contestazione non preclusa dall’approvazione, sia pure tacita, dell’estratto
conto (cfr. Cass. 11-3-1996 n. 1978; Cass. 14-2-1984 n. 1112) nè da tale
facoltà di impugnativa risultava essere decaduto il debitore principale.
Non
può invece essere esaminata l’eccezione (in senso stretto: cfr. Cass.
28-7-1997 n. 7050) di estinzione della fideiussione per presunta violazione
da parte della banca dei criteri di correttezza e buona fede imposti
dall’art. 1956 c.c. in quanto tale doglianza è stata proposta solamente in
comparsa conclusionale e quindi tardivamente.
In
punto di fatto va osservato che la pretesa della banca si riferisce allo
scoperto del conto corrente n. 20893/1 convertito in quello n. 10/9475
garantito, sino alla concorrenza di £ 40.000.000, da fideiussione rilasciata
dal Bianchi con scrittura del 7-12-1992, rapporto quindi diverso da quello a
suo tempo estinto dall’attore e che, dagli atti dimessi e dall’indagine
contabile disposta, emerge come, sul conto in questione, non siano stati più
addebitati interessi passivi dal giugno del 1994.
Quanto
alla dedotta nullità del contratto di apertura di credito concessa sul c/c n.
10/9475 (questione sollevata nella prima comparsa conclusionale) sotto il
profilo che la semplice richiesta di concessione di fido sottoscritta dal
cliente ed indirizzata alla banca non sarebbe idonea a soddisfare il
requisito della forma scritta (cfr. art. 3 l. 154/92) non essendo ravvisabile
in tale documento, difettando l’accettazione scritta da parte della
banca, un contratto, deve ritenersi
che la nullità non ricorra ove la volontà di accettare risulti
inequivocabilmente dalle comunicazioni inviate ex art. 119 t.u.l.b. (il cui
invio deve ritenersi avvenuto non essendo stata contestata tale circostanza
se non in comparsa conclusionale) da cui sia dato desumere l’intervenuta
concessione di fido (per l’affermazione di tale principio in termini generali
vedasi Cass. 10-5-1996 n. 4400 e Cass. 27-3-1996 n. 2712): orbene nel caso di
specie è stata la stessa difesa del Bianchi ad ammettere che l’affidamento
era stato concesso e d’altro canto ciò risulta sia dagli estratti conto
prodotti in giudizio che documentano l’avvenuta esecuzione delle operazioni
poste in essere in attuazione dell’apertura di credito sia dall’indagine
effettuata dal c.t.u..
Va
inoltre aggiunto che l’art. 6 del contratto di conto corrente contemplava già
la possibilità di concessione di aperture di credito regolandone anche la
disciplina di massima sicché la dedotta nullità non sussiste.
In
ordine al computo degli interessi va osservato che essi non possono essere
calcolati al tasso convenzionale praticato dalla banca in quanto il foglio
informativo analitico che si trova allegato alla relazione peritale è stato
prodotto nel corso dell’espletamento della c.t.u. dal consulente di parte
della banca e quindi oltre i termini perentori previsti (anche per le
produzioni documentali) dall’art. 184 c.p.c., produzione questa
immediatamente contestata dalla difesa dell’attore anche sotto il profilo
della violazione del disposto di cui all’art. 87 disp. att. c.p.c.. Né può
ritenersi che l’acquisizione del documento rientrasse nei compiti del
consulente atteso che la consulenza tecnica non può supplire al mancato
assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla banca che doveva provare il
fondamento della propria pretesa, evidenziandosi inoltre che l’attività di
indagine che il c.t.u. può svolgere anche di iniziativa è ristretta
all'accertamento dei fatti accessori (cfr. Cass. 6-6-2003 n. 9060; Cass.
15-4-2002 n. 5422; Cass. 10-5-2001 n. 6502) e tale non può certo ritenersi la
pattuizione degli interessi.
Né
vale invocare il disposto di cui all’art. 198 c.p.c. posto che,
pacificamente, l’attore non ha prestato il consenso all’esame di atti non
prodotti in causa.
Da
ultimo non può comunque andare sottaciuto il fatto che il foglio in questione
non risulta unito al contratto di apertura del conto corrente né esso
contiene alcun riferimento al conto oggetto della presente controversia
cosicché, in ogni caso, manca la prova che tale scritto si riferisca al
rapporto in questione.
Quanto
alla determinazione degli interessi va osservato che la clausola contenuta
nell’art. 7 del contratto stipulato il 4-11-1992 fa riferimento alle
condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza,
clausola da ritenersi nulla per violazione del disposto di cui all’art. 4 co.
III della l. 154/92.
Né
vale a superare tali conclusioni il riferimento operato dalla difesa della
banca all’appendice contrattuale datata 4-11-1992 sottoscritta dallo A.
atteso che, secondo la stessa, “gli interessi dovuti dal correntista
all’azienda di credito si intendono determinati nella misura indicata nel
presente contratto e producono a loro volta interessi nella stessa misura”,
laddove appare evidente che siffatta dizione non contempla alcuna concreta
determinazione del saggio di interesse praticato.
In
conseguenza della ritenuta nullità della clausola contrattuale determinativa
del tasso degli interessi trova applicazione il criterio sostitutivo previsto
dall’art. 5 l. 154/92 (sostituito poi dall’art. 117 VII co. lett. a del
t.u.l.b. avente identico contenuto) in quanto norma speciale rispetto
all’art. 1284 c.c. e, quindi, il tasso nominale minimo dei B.O.T. annuali
emessi nei dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale del conto
trattandosi di operazione attiva (tale dovendosi qualificare quella di
erogazione del credito secondo l’elencazione contenuta nell’allegato
richiamato dall’art. 2 della l. 154/92 operante in virtù della disposizione di
cui all’art. 161 co. II t.u.l.b.).
Va
precisato che l’adeguamento del tasso ad ogni chiusura trimestrale del conto
(in tal senso vedasi Trib. Monza 4-2-1999 in Foro It. 1999,I,1340) si
giustifica alla stregua della considerazione secondo cui la previsione
contenuta nell’art. 5 l. 154/92 e poi dall’art. 117 t.u.l.b. si riferisce ad
un contratto contemplante un’unica operazione e non invece a quello che dà
luogo (come nell’ipotesi del conto corrente) ad un rapporto di durata
caratterizzato, per sua intrinseca natura, dalla variazione dei tassi di
interesse in relazione alle mutevoli condizioni del mercato (tanto che la
facoltà di variazione dei tassi è prevista in via generalizzata e con
modalità semplificate dagli art. 6 l. 154/92 e 117 co. V t.u.l.b.), dovendosi
inoltre tenere conto del fatto che la finalità sanzionatoria (per la banca)
che sta alla base delle predette disposizioni, verrebbe ad essere frustrata
in caso di difformità per eccesso fra il tasso calcolato in relazione al
rendimento dei B.O.T. emessi nell’anno antecedente alla stipula del contratto
e quello in concreto applicato dall’istituto di credito durante il corso del
rapporto (eventualità che si risolve in certezza ove si consideri la
progressiva caduta, nel corso degli ultimi anni, dei tassi di interesse,
fenomeno che ha indotto il legislatore a intervenire in materia di mutui
bancari come si desume dal preambolo al d.l. 29-12-2000 n. 394).
Il
riferimento temporale al trimestre trova poi la propria ragione nella
previsione contrattuale di tale termine (v. art. 7) per la chiusura periodica
del conto e la determinazione del saldo.
In
ordine alla questione della capitalizzazione degli interessi merita
condivisione l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità
secondo cui la clausola di un contratto bancario che preveda la
capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è invalida in
quanto basata su di un uso negoziale - e non su un uso normativo (difettando
il requisito soggettivo dell’opinio iuris che non può formarsi in capo ad una
sola parte dei consociati e cioè dei banchieri) come invece esige l’art. 1283
c.c. - nullo in quanto anteriore alla scadenza degli interessi (cfr. Cass.
16-3-1999 n. 2374; Cass. 30-3-1999 n. 3096; Cass. 11-11-1999 n. 12507; Cass. 4-5-2001
n. 6263; Cass. 1-2-2002 n. 1281; Cass. 28-3-2002 n. 4490; Cass. 28-3-2002 n.
4498; Cass. 13-6-2002 n. 8442; Cass. 20-2-2003 n. 2593; Cass. 20-8-2003 n.
12222; Cass. 18-9-2003 n. 13739): né appare fondato il richiamo, operato
dalla difesa della banca, al disposto di cui all’art. 25 d. lgs. 342/99 posto
che tale norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con
sentenza 9-10-2000 n. 425.
Affermata
la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale ne deriva
che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti
capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l’anatocismo è permesso
dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida
pattuizione fra le parti, esso rimane non pattuito fra le medesime (in tali
termini vedasi App. Milano 4-4-2003 n. 1142; App. Torino 21-1-2002 n. 64 in
www.adusbef.it; Trib. Brindisi 13-5-2002 in Foro It.,2002,I,1887; cfr. anche
Cass. S.U. 17-7-2001 n. 9653): la banca potrà quindi pretendere unicamente
l’interesse semplice sicchè, applicando tale criterio, il saldo del conto
corrente in questione viene ad essere determinato in £ 64.173.055 (di cui £
56.499.968 per capitale e £ 7.673.087 per interessi).
Per
quanto concerne poi l’applicazione da parte dell’istituto di credito della
commissione di massimo scoperto va rilevato che la misura di tale compenso
non risulta in alcun modo regolata posto che la disciplina contenuta
nell’art. 7 co. V del contratto è stata eliminata per effetto della scheda
contrattuale integrativa contestualmente stipulata né la banca ha documentato
di avere pubblicizzato le condizioni a tal fine praticate sicché per tale
voce, ai sensi degli artt. 5 lett. b l. 154/92 e 117 co. VII lett. b
t.u.l.b., nulla è dovuto.
In
ordine alle doglianze circa i criteri di applicazione delle valute da parte
dell’istituto di credito, va evidenziato che si tratta di questione sollevata
dalla difesa del Bianchi nella prima comparsa conclusionale e che non può
essere esaminata avendo tale atto difensivo la sola funzione di illustrare le
domande e le eccezioni già ritualmente proposte senza poterne contenere di
nuove che costituiscano un ampliamento del thema decidendum (cfr. Cass.
1-2-2000 n. 1074; Cass. 3-4-1987 n. 3234; Cass. 24-1-1986 n. 455; Cass. 9-6-1983
n. 3964).
Non
merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno formulata
dall’attore e collegata al fatto che la banca, invocando il disposto di cui all’art. 11 della legge 675/96,
non avrebbe consentito al garante di esaminare la documentazione posta a
fondamento del credito: pur dubitandosi della legittimità di tale
comportamento alla stregua dell’art. 12 della predetta normativa, nondimeno
nessun danno in concreto è derivato al Bianchi che aveva chiesto informazioni
sul debito del garantito nel settembre del 1998, posto che il conto era stato
reso improduttivo di interessi sin dal giugno del 1994.
Alla
luce delle considerazioni sopra svolte il credito della banca, per capitale,
viene determinato in £ 28.855.305 dovendo detrarsi dal saldo del conto alla
data del 31-5-1994 (pari a £ 64.173.055) l’importo costituito dai successivi
versamenti (£ 35.317.750): a tale somma debbono aggiungersi gli interessi
legali maturati dal 27-5-1998 (data di messa in mora) al pagamento (avvenuto
il 4-1-2000) pari a £ 3.037.112 ottenendosi così il totale di £ 31.892.417
corrispondente ad euro 16.471,06.
Atteso
che l’attore ha versato alla banca, in esecuzione dell’ordinanza emessa ex
art. 186 ter c.p.c., £ 42.778.578 e detratte le spese e competenze legali ivi
liquidate pari a £ 1.860.700, ne deriva che all’attore debbono essere
restituite £ 9.025.461 (40.917.878 - 31.892.417) corrispondenti ad euro
4.661,26 oltre agli interessi legali su tale importo dal 4-1-2000 sino al
saldo definitivo.
Deve
essere invece respinta la domanda formulata dalla banca volta ad ottenere il
pagamento degli interessi (calcolati secondo il criterio stabilito dall’art.
117 VII co. t.u.l.b.) sulla somma capitale dal 1-6-1994 (e cioè dal momento
successivo all’operato unilaterale congelamento del conto) sino al saldo
effettivo, trattandosi di domanda nuova formulata per la prima volta
all’udienza del 6-5-2003 e quindi tardivamente come immediatamente eccepito
dalla difesa dell’attore.
Va
infine rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal
convenuto atteso che tale norma presuppone la soccombenza totale dell’agente
(cfr. Cass. 2-3-2001 n. 3035; Cass. 15-9- 2000 n. 12177).
Stante
la parziale reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per compensare le
spese nella misura di un quinto che vengono liquidate come da dispositivo e
quindi poste a carico dell’attore per la restante parte, rimanendo inoltre
interamente a carico di costui quelle liquidate con l’ordinanza ex art. 186
ter c.p.c.: all’attore vanno inoltre rimborsate nella medesima misura (€
405,93) le spese di c.t.u. dallo stesso anticipate in corso di causa.
P.Q.M.
il
Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:
dichiara
che il debito dell’attore nei confronti della banca convenuta, in relazione
al contratto per cui è causa, ammontava complessivamente ad euro 16.471,06 e
che tale debito si è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento da parte del
Bianchi in corso di causa;
ordina
all’Istituto Bancario San Paolo IMI s.p.a. in persona del legale
rappresentante di restituire a Silvio Bianchi l’importo di euro 4.661,26
maggiorato degli interessi legali dal 4-1-2000 sino al saldo definitivo
nonché quello di euro 405,93 a titolo di concorso nelle spese di consulenza
tecnica;
condanna
l’attore a rifondere al convenuto le spese di lite compensandole nella misura
di un quinto e, per l’effetto, liquidandole in complessivi euro 5.223,36 di
cui € 343,36 per spese, € 2.320,00 per diritti ed € 2.560,00 per onorari,
oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Così
deciso in Mantova, lì 16-1-2004.
Il
Giudice dott. Mauro Bernardi
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