|
Tribunale di Mantova, Sez. II –
Provvedimento del 10 maggio 2001 – Giudice Delegato Dott. M. Bernardi.
Misura cautelare ex art. 146 L.F. – Amministratore di fatto –
Presupposti – Responsabilità ex art. 2043 - Incompetenza.
omissis
Il Giudice Delegato,
letto il
ricorso ex art. 146 l.f. proposto dal Curatore del fallimento Delta s.r.l.;
ritenuta
la propria competenza;
esaminati
gli atti difensivi ed i documenti dimessi dalle parti;
osservato
che la misura cautelare è stata richiesta nei confronti di Verdi M. quale
amministratore di fatto della menzionata società sulla scorta essenzialmente
della sentenza penale di primo grado emessa nei suoi confronti (peraltro
dallo stesso impugnata) che ne ha pronunciato la condanna per bancarotta per
distrazione e documentale, nonché degli atti formati nel corso di tale
procedimento;
rilevato
che gli unici elementi per fondare la responsabilità del resistente vanno
rinvenuti nelle dichiarazioni rese dai testi assunti nel corso del processo
penale non esistendo riscontri di natura documentale ed avendo il Curatore
attinto le proprie informazioni unicamente dall’amministratore di diritto
Bianchi e dal rag. Rossi che in precedenza aveva assistito la Delta s.r.l.;
ritenuto
che, anche a prescindere dal rilievo che la sentenza penale in questione non
è passata in giudicato, appaiono comunque atteggiarsi diversamente i
presupposti per l’affermazione della responsabilità sul piano rispettivamente
civile e penale solo che si consideri, sotto quest’ultimo profilo, la
molteplicità delle condotte che possono integrare il concorso nel reato di
bancarotta;
rilevato
che sulla scorta degli atti penali appare evidente che vari soggetti si sono
a vario titolo ingeriti nella società fallita oltre all’amministratore di
diritto;
considerato
che va condiviso quell’orientamento giurisprudenziale che non reputa
necessario per ravvisare la figura dell’amministratore di fatto che sia stato
posto in essere un atto di investitura tacito o invalido da parte dei
competenti organi societari e che
ritiene sussistere siffatta ipotesi nel caso di ingerenza stabile che si
protragga per un significativo arco di tempo e che si manifesti attraverso il
ripetuto compimento di atti tipici dell’amministratore (cfr. Cass. 6-3-1999
n. 1925; App. Milano 9-12-1994 in Le Soc.,1995,925);
considerato
che dagli atti sinora acquisiti ed in particolare dagli estesi accertamenti
disposti dal P.M. nel corso del dibattimento emerge unicamente che il Verdi,
socio con una quota del 10% della fallita nonché della società proprietaria
dell’immobile in cui l’attività commerciale veniva svolta, in relazione ad un
numero esiguo di fornitori avrebbe effettuato direttamente acquisti per conto
della Delta s.r.l. (atti questi che possono essere compiuti anche da soggetti
che non rivestono la carica di amministratori) mentre con riguardo ad altri
si sarebbe limitato a garantire la serietà della compagine sociale;
rilevato
che ad agosto del 1996 (allorquando si erano in gran parte perfezionate le
forniture poi rimaste insoddisfatte) egli aveva fatto protestare un assegno
della Delta consegnatogli per il pagamento dei propri crediti così facendo
emergere una posizione di forte contrasto nei confronti degli altri soggetti
operanti nella e per la fallita ampiamente spiegabile con la propria
posizione di socio e creditore della medesima per ingenti importi; che
l’interessamento presso il rag. Rossi al fine di raggiungere un concordato
stragiudiziale con i creditori della Delta, peraltro non andato a buon fine,
non integra comunque un atto di gestione; che parimenti l’approssimativa
documentazione contabile della fallita non era nella disponibilità del Verdi
(v. dichiarazioni rese dal rag. Rossi di cui al doc. 2) degli allegati alla memoria
dimessa dalla curatela), sicché pur tenendo conto del breve tempo in cui la
società fallita ha operato (maggio - settembre 1996) non appaiono sussistere
sufficienti elementi per considerare il Verdi amministratore di fatto della
Delta s.r.l. essendo solo sporadici e comunque spiegabili con la qualità di
socio gli atti di ingerenza nell’attività sociale;
considerato
che il comportamento tenuto dal Verdi nei confronti dei creditori può fare
ipotizzare una responsabilità ex art. 2043 c.c. in relazione alla quale
fattispecie tuttavia difetta in capo a questo Giudice ogni potere di emettere
misure cautelari;
considerato
pertanto che manca il fumus per la concessione del sequestro conservativo;
ritenuto
che sussistano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le
spese della presente fase;
ptm
respinge
il ricorso ex art. 146 l.f. e compensa integralmente fra le parti le spese di
lite.
Si
comunichi.
|