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Sezione I - Giurisprudenza

documento 797/2001

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova, Sez. II – Provvedimento del 10 maggio 2001 – Giudice Delegato Dott. M. Bernardi.

 

Misura cautelare ex art. 146 L.F. – Amministratore di fatto – Presupposti – Responsabilità ex art. 2043 - Incompetenza.

 

 

omissis

Il Giudice Delegato,

letto il ricorso ex art. 146 l.f. proposto dal Curatore del fallimento Delta s.r.l.;

ritenuta la propria competenza;

esaminati gli atti difensivi ed i documenti dimessi dalle parti;

osservato che la misura cautelare è stata richiesta nei confronti di Verdi M. quale amministratore di fatto della menzionata società sulla scorta essenzialmente della sentenza penale di primo grado emessa nei suoi confronti (peraltro dallo stesso impugnata) che ne ha pronunciato la condanna per bancarotta per distrazione e documentale, nonché degli atti formati nel corso di tale procedimento;

rilevato che gli unici elementi per fondare la responsabilità del resistente vanno rinvenuti nelle dichiarazioni rese dai testi assunti nel corso del processo penale non esistendo riscontri di natura documentale ed avendo il Curatore attinto le proprie informazioni unicamente dall’amministratore di diritto Bianchi e dal rag. Rossi che in precedenza aveva assistito la Delta s.r.l.;

ritenuto che, anche a prescindere dal rilievo che la sentenza penale in questione non è passata in giudicato, appaiono comunque atteggiarsi diversamente i presupposti per l’affermazione della responsabilità sul piano rispettivamente civile e penale solo che si consideri, sotto quest’ultimo profilo, la molteplicità delle condotte che possono integrare il concorso nel reato di bancarotta;

rilevato che sulla scorta degli atti penali appare evidente che vari soggetti si sono a vario titolo ingeriti nella società fallita oltre all’amministratore di diritto;

considerato che va condiviso quell’orientamento giurisprudenziale che non reputa necessario per ravvisare la figura dell’amministratore di fatto che sia stato posto in essere un atto di investitura tacito o invalido da parte dei competenti organi societari   e che ritiene sussistere siffatta ipotesi nel caso di ingerenza stabile che si protragga per un significativo arco di tempo e che si manifesti attraverso il ripetuto compimento di atti tipici dell’amministratore (cfr. Cass. 6-3-1999 n. 1925; App. Milano 9-12-1994 in Le Soc.,1995,925); 

considerato che dagli atti sinora acquisiti ed in particolare dagli estesi accertamenti disposti dal P.M. nel corso del dibattimento emerge unicamente che il Verdi, socio con una quota del 10% della fallita nonché della società proprietaria dell’immobile in cui l’attività commerciale veniva svolta, in relazione ad un numero esiguo di fornitori avrebbe effettuato direttamente acquisti per conto della Delta s.r.l. (atti questi che possono essere compiuti anche da soggetti che non rivestono la carica di amministratori) mentre con riguardo ad altri si sarebbe limitato a garantire la serietà della compagine sociale;

rilevato che ad agosto del 1996 (allorquando si erano in gran parte perfezionate le forniture poi rimaste insoddisfatte) egli aveva fatto protestare un assegno della Delta consegnatogli per il pagamento dei propri crediti così facendo emergere una posizione di forte contrasto nei confronti degli altri soggetti operanti nella e per la fallita ampiamente spiegabile con la propria posizione di socio e creditore della medesima per ingenti importi; che l’interessamento presso il rag. Rossi al fine di raggiungere un concordato stragiudiziale con i creditori della Delta, peraltro non andato a buon fine, non integra comunque un atto di gestione; che parimenti l’approssimativa documentazione contabile della fallita non era nella disponibilità del Verdi (v. dichiarazioni rese dal rag. Rossi di cui al doc. 2) degli allegati alla memoria dimessa dalla curatela), sicché pur tenendo conto del breve tempo in cui la società fallita ha operato (maggio - settembre 1996) non appaiono sussistere sufficienti elementi per considerare il Verdi amministratore di fatto della Delta s.r.l. essendo solo sporadici e comunque spiegabili con la qualità di socio gli atti di ingerenza nell’attività sociale;

considerato che il comportamento tenuto dal Verdi nei confronti dei creditori può fare ipotizzare una responsabilità ex art. 2043 c.c. in relazione alla quale fattispecie tuttavia difetta in capo a questo Giudice ogni potere di emettere misure cautelari;

considerato pertanto che manca il fumus per la concessione del sequestro conservativo;

ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese della presente fase;

ptm

respinge il ricorso ex art. 146 l.f. e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunichi.














 

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