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Tribunale di Mantova, Sez. II –
Sentenza 12 luglio 1999 – Giudice Unico Dott. Laura De Simone.
Revocatoria – Retrocessione di immobile – Datio in solutum – Non
configurabilità – Fattispecie.
omissis
Conclusioni
delle parti:
Per
l’attore: “ Revocarsi ai sensi dell’art. 67 comma 1 n. 21 L.F. ovvero ai
sensi del comma 2 dello stesso articolo o comunque dichiararsi l’inefficacia
ai sensi dell’art.2901 c.c. nei confronti del fallimento attore degli atti di
compravendita indicati in parte narrativa aventi a oggetto l’immobile sotto
descritto con ogni consequenziale statuizione. Descrizione immobile:
…omissis…
In
subordine: condannarsi i convenuti in via tra loro solidale al pagamento
della somma corrispondente al valore del bene compravenduto, da determinarsi
in corso di causa, aumentata di interessi e rivalutazione monetaria. In
ulteriore subordine: condannarsi la convenuta Beta al pagamento della somma
corrispondente al valore del bene compravenduto, da determinarsi in corso di
causa, aumentata di interessi e rivalutazione monetaria. In ulteriore
subordine: condannarsi la convenuta Beta al pagamento della somma
corrispondente al valore del bene compravenduto, da determinarsi in corso di
causa, aumentata di interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso con
vittoria di spese e onorari”.
Per il
convenuto Beta: “Rigettare le domande tutte proposte da parte attrice, vuoi
in via principale vuoi in via subordinata, in quanto infondate in fatto e in
diritto; condannare parte attrice all’integrale rifusione a favore della
convenuta delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per il
convenuto Tizio: “Respingere la domanda avversaria nei confronti del
convenuto perché infondata e non provata. Con vittoria di spese e competenze
di giudizio”
Svolgimento del processo
Con
atto di citazione notificato in data 3 e 5 maggio 1994 il Fallimento Alfa, in
persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio la Beta e Tizio
affinchè fosse revocato, ai sensi dell’art. 67 comma 1 n. 2 L.F. , ovvero ai
sensi del comma 2 dello stesso articolo, o comunque ex art. 2901 c.c., l’atto
di retrocessione del 22 Luglio 1993 ed il successivo atto di compravendita
immobiliare del 30/10/1993 aventi ad oggetto un appartamento sito in
Piacenza, via Scalabrini 122/a-b, con annesse cantina ed autorimessa.
Esponeva
l’attore che la ditta fallita, dopo aver acquistato la Beta S.r.l. l’immobile
sopra indicato in data 11 maggio 1993 al prezzo di £.358.000.000, con atto
pubblico del 22 luglio 1993, lo aveva retrocesso alla società venditrice.
Tale atto di retrocessione era qualificabile come datio in solutum, revocabile ai sensi dell’art. 67 L.F., trovando
il medesimo causa nell’inadempienza dell’acquirente. Successivamente la Beta
S.r.l. aveva alienato lo stesso immobile a Tizio, ma a questi era senz’altro
opponibile la revocatoria dell’atto di acquisto del proprio dante causa,
poiché l’atto di retrocessione era stato
precedentemente trascritto: In ogni
caso doveva ritenersi conosciuto da parte dei convenuti lo stato di
insolvenza della ditta fallita, avendo questa subito diversi protesti
cambiari.
Si
costituiva ritualmente in giudizio la Beta S.r.l. insistendo per il rigetto
della domanda proposta, formulata in assenza dei presupposti di legge.
Osservava la società convenuta che l’atto di retrocessione concluso con la
società fallita configurava non già una,
datio in solutum, bensì una risoluzione consensuale del contratto di
compravendita avendo comportato, a fronte della restituzione dell’immobile,
l’effettiva restituzione alla Alfa S.r.l. di tutte le somme in precedenza
dalla stessa corrisposte e la liberazione della fallita dall’obbligo di
corrispondere le rate di mutuo non ancora scadute.
Eccepiva
inoltre la Beta S.r.l. che non era stata provata l’effettiva conoscenza da
parte dei convenuti dello stato di insolvenza della Alfa S.r.l., poiché la
Beta aveva sede in una provincia diversa rispetto a quella della società fallita, e comunque l’attore non aveva
dimostrato che la pubblicazione dei protesti era avvenuta in epoca anteriore
rispetto all’atto contestato.
Si
costituiva altresì in giudizio Tizio rilevando l’inapplicabilità al terzo subacquirente
delle presunzioni di cui all’art. 67 I comma L.F., dovendosi al contrario
ritenere la curatela onerata della dimostrazione della malafede del terzo.
Peraltro, ai fini dell’operatività nel caso di specie dell’art. 67 II comma
L.F. e art. 2901 c.c., non risultava dall’attore provata la conoscenza dello
stato di insolvenza da parte del terzo e neppure la sussistenza
dell’ulteriore requisito della consapevolezza del pregiudizio.
Il
procedimento veniva adeguatamente istruito mediante le produzioni documentali effettuate dalle parti e mediante
l’espletamento di una consulenza tecnica volta a stimare l’effettivo valore
dell’immobile.
Sulle
conclusioni come sopra riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione
all’udienza del 14.6.1999.
Motivi della decisione
La
principale questione che involge il presente giudizio riguarda la
qualificazione dell’atto di retrocessione stipulato tra la Alfa e la Beta
S.r.l. in data 22 luglio 1993.
Di
fronte alla restituzione del bene compravenduto da parte dell’acquirente, poi
fallito, all’alienante, si impone la necessità di verificare se l’atto di
restituzione sia qualificabile come datio
in solutum, ed in quanto tale revocabile ai sensi dell’art. 67 I comma n.
2) L.F., oppure concreti un’ipotesi di risoluzione consensuale del contratto,
come tale revocabile unicamente ai sensi dell’art. 67 II comma L.F. .
Per
compiere questa indagine è indispensabile verificare, in concreto quale sia
stata la comune intenzione dei contraenti estrinsecatasi nella retrocessione
dell’immobile.
Dalla
lettura dell’atto impugnato emerge chiaramente che i contraenti hanno
pattuito che, a fronte della restituzione dell’immobile da parte
dell’acquirente allo stesso venga restituito, da parte del venditore, il
corrispettivo economico sino a quel momento versato (circostanza quest’ultima
completamente trascurata dall’attore in ogni sua difesa nonostante sul punto
la convenuta Beta abbia ampiamente dissertato sin dalla comparsa di
costituzione).
Il
negozio concluso ha dunque comportato obbligazioni corrispettive, di
carattere restitutorio, a carico di entrambi i contraenti.
Appare
pertanto evidente che le parti con la stipula dell’atto pubblico del 22
luglio 1993 non hanno agito con intento solutorio, per operare l’estinzione
del debito dell’acquirente nei confronti del venditore, ma hanno voluto risolvere consensualmente la
compravendita immobiliare del 22 maggio 1993 e riportarsi alla situazione
precedente alla stipulazione del contratto di compravendita, come se il
medesimo non fosse mai stato concluso.
Orbene,
se l’atto in questione non è qualificabile come datio in solutum e quindi
come pagamento di debito pecuniario con mezzi anormali, non può trovare
applicazione l’ipotesi prevista dall’articolo 67 I co. n. 2) L.F., bensì
unicamente l’ipotesi di cui all’art. 67 II co. L.F.-
In
questo senso è anche la prevalente giurisprudenza che appunto configura lo
scioglimento consensuale del contratto come atto a titolo oneroso revocabile
ex articolo 67, secondo comma, L.F. (Cass. 21.7.1962 n. 2030, Cass.20.4.1959
n.1156).
Nel
caso di specie, tuttavia, l’attore non ha provato la sussistenza dei
presupposti previsti dal secondo comma della norma citata, non avendo in
particolare in alcun modo documentato che i convenuti conoscevano lo stato di
insolvenza del debitore.
E’
vero che per giurisprudenza consolidata l’accertamento di tale presupposto
può essere fondato su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti di
gravità precisione e concordanza (Cass. 28.4.1998 n. 4318, Cass. 3.7.1987 n.
5821) o anche su di un solo elemento quale risulta essere quello offerto in
questa sede – e cioè la presenza di una pluralità di protesti a carico della
società fallita elevati poco prima dell’atto che si intende revocare (Cass.
13.12.1988 n. 6776, Cass. 14.7.1983 n.4839), ma nel caso concreto il
giudicante non può esimersi dal rilevare che la produzione effettuata sul
punto non consente di desumere l’effettiva conoscenza da parte dei convenuti
dello stato insolvenza dell’imprenditore, poi fallito.
Ha
recentemente osservato la Suprema Corte (Cass. 27 aprile 1998 n. 4277), che
“in tema di revocatoria fallimentare, i protesti cambiari (e, più in
generale, i titoli di credito), in virtù del loro carattere di “anomalia”
rispetto al normale adempimento dei debiti d’impresa, e della loro idoneità a
cagionare grave pregiudizio all’imprenditore in termini di perdita
dell’indispensabile credito commerciale, possono legittimamente ascriversi al
novero degli elementi rilevanti, in via indiziaria, agli effetti della prova
presuntiva della scientia decoctionis
da parte del terzo acquirente, attesane la natura di precoce manifestazione
di quello stato di insolvenza riconosciuto e sanzionato – con provvedimento ex post – dalla sentenza dichiarativa
di fallimento. Il carattere non già di presunzione iuris et de iure, bensì di mera
presunzione semplice di detti protesti ne impone, peraltro, una concreta e
puntuale analisi, quoad
probationem, da parte del giudice di merito, da compiersi, in ossequio al
disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., attraverso una compiuta e approfondita
valutazione di tutti gli aspetti della vicenda processuale a lui sottoposta,
con la conseguenza, sul piano della distribuzione dell’onere della prova, che
l’avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti a carico del fallito
può sì assumere rilievo presuntivo tale da esimere il curatore dall’onere di
una ulteriore e più analitica dimostrazione del thema probandum (e, più in particolare, dalla prova che
l’esistenza degli stessi fosse completamente conosciuta dal convenuto in via
revocatoria, con conseguente dimostrazione su quest’ultimo dell’onere di una
– ben possibile – controdimostrazione), ma senza che ciò esima il giudicante
dall’obbligo di una complessiva valutazione caso per caso, nella quale possa
trovare ampio spazio e adeguata rilevanza (qualora i protesti non siano
riferibili a titoli rilasciati proprio al medesimo convenuto in revocatoria)
il numero di protesti stessi, la qualità dei titoli insoluti (presentandosi
il protesto di assegni maggiormente significativo del protesto di cambiali ),
l’ammontare degli stessi, la loro collocazione cronologica, l’eventuale
diversità del luogo della pubblicazione rispetto a quello di residenza o
domicilio del soggetto che avrebbe dovuto averne conoscenza, lo status professionale
del medesimo (per la differenziazione che questo può comportare in ordine
alla valutazione della normale diligenza da lui esigibile, con correlata
attenuazione dell’onere di conoscenza nei confronti del quisque de populo ed accentuazione di esso con riferimento
all’operatore economico qualificato)”.
Condivise
le considerazioni che precedono, ritornando al caso di specie, deve
osservarsi che non risulta provata la conoscenza da parte dei convenuti dello
stato di insolvenza della società fallita atteso che dalla documentazione in
atti si evince solo l’elevazione di potesti nel luglio 1993 a carico della
Alfa S.r.l., senza neppure che risulti fornita la prova della pubblicazione
dei medesimi prima del 22 luglio 1993 data del primo atto che si intende
revocare. Poiché i titoli protestati non risultano essere stati rilasciati
agli stessi convenuti in revocatoria, la documentazione offerta risulta
inoltre ancor più inadeguata a provare l’effettiva conoscenza del dissesto
dell’impresa fallita se si consideri che le pubblicazioni dei protesti
sembrerebbero avvenute a Mantova, mentre i convenuti hanno sede in Parma e
per il tipo di attività dagli stessi esercitata (non sono Istituti di
Credito) non può presumersi che essi consultassero abitualmente i bollettini
dei protesti di province diverse da quella della propria sede (in questo
senso Trib. Milano 26.9.1988).
Tutto
questo valutato, in assenza dei
presupposti di legge per l’applicazione dell’art.67, I (comma n. 2)
oppure II comma, L.F., l’azione revocatoria fallimentare proposta deve essere
rigettata.
Deve
essere altresì rigettata l’azione revocatoria ordinaria proposta in via
subordinata dal fallimento attore, non avendo il medesimo né dedotto, né
provato la sussistenza degli specifici presupposti previsti dall’art. 2901
c.c. (in particolare l’eventus damni ed
il consillum fraudis).
Le
spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pqm
il
Tribunale di Mantova, nella persona del giudice unico dott. Laura De Simone,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così giudica:
-Rigetta
la domanda proposta;
-Condanna
il Fallimento Alfa alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Beta e
liquidate in L.9.788.000 di cui L. 950.000 per spese, L.3.035.000 per
diritti, L.5.000.000 per onorari L.803.000 per spese generali, oltre IVA e
CAP come per legge;
-Condanna
il Fallimento Alfa alla rifusione delle spese di lite sostenute da Tizio e
liquidate in L. 9.083.000 di cui L.245.000 per spese, L.3.035.000 per
diritti, L.5.000.000 per onorari, L. 803.000 per spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge;
-Pone
definitivamente a carico dell’attore le spese relative alla consulenza
tecnica nel corso del giudizio.
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