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Sezione I - Giurisprudenza

documento 829/1999

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova, Sez. II – Sentenza 12 luglio 1999 – Giudice Unico Dott. Laura De Simone.

 

Revocatoria – Retrocessione di immobile – Datio in solutum – Non configurabilità – Fattispecie.

 

 

omissis

Conclusioni delle parti:

Per l’attore: “ Revocarsi ai sensi dell’art. 67 comma 1 n. 21 L.F. ovvero ai sensi del comma 2 dello stesso articolo o comunque dichiararsi l’inefficacia ai sensi dell’art.2901 c.c. nei confronti del fallimento attore degli atti di compravendita indicati in parte narrativa aventi a oggetto l’immobile sotto descritto con ogni consequenziale statuizione. Descrizione immobile: …omissis…

In subordine: condannarsi i convenuti in via tra loro solidale al pagamento della somma corrispondente al valore del bene compravenduto, da determinarsi in corso di causa, aumentata di interessi e rivalutazione monetaria. In ulteriore subordine: condannarsi la convenuta Beta al pagamento della somma corrispondente al valore del bene compravenduto, da determinarsi in corso di causa, aumentata di interessi e rivalutazione monetaria. In ulteriore subordine: condannarsi la convenuta Beta al pagamento della somma corrispondente al valore del bene compravenduto, da determinarsi in corso di causa, aumentata di interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese e onorari”.

Per il convenuto Beta: “Rigettare le domande tutte proposte da parte attrice, vuoi in via principale vuoi in via subordinata, in quanto infondate in fatto e in diritto; condannare parte attrice all’integrale rifusione a favore della convenuta delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.

Per il convenuto Tizio: “Respingere la domanda avversaria nei confronti del convenuto perché infondata e non provata. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 3 e 5 maggio 1994 il Fallimento Alfa, in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio la Beta e Tizio affinchè fosse revocato, ai sensi dell’art. 67 comma 1 n. 2 L.F. , ovvero ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, o comunque ex art. 2901 c.c., l’atto di retrocessione del 22 Luglio 1993 ed il successivo atto di compravendita immobiliare del 30/10/1993 aventi ad oggetto un appartamento sito in Piacenza, via Scalabrini 122/a-b, con annesse cantina ed autorimessa.

Esponeva l’attore che la ditta fallita, dopo aver acquistato la Beta S.r.l. l’immobile sopra indicato in data 11 maggio 1993 al prezzo di £.358.000.000, con atto pubblico del 22 luglio 1993, lo aveva retrocesso alla società venditrice. Tale atto di retrocessione era qualificabile come datio in solutum, revocabile ai sensi dell’art. 67 L.F., trovando il medesimo causa nell’inadempienza dell’acquirente. Successivamente la Beta S.r.l. aveva alienato lo stesso immobile a Tizio, ma a questi era senz’altro opponibile la revocatoria dell’atto di acquisto del proprio dante causa, poiché l’atto di retrocessione era stato  precedentemente trascritto: In ogni  caso doveva ritenersi conosciuto da parte dei convenuti lo stato di insolvenza della ditta fallita, avendo questa subito diversi protesti cambiari.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Beta S.r.l. insistendo per il rigetto della domanda proposta, formulata in assenza dei presupposti di legge. Osservava la società convenuta che l’atto di retrocessione concluso con la società fallita configurava non già una, datio in solutum, bensì una risoluzione consensuale del contratto di compravendita avendo comportato, a fronte della restituzione dell’immobile, l’effettiva restituzione alla Alfa S.r.l. di tutte le somme in precedenza dalla stessa corrisposte e la liberazione della fallita dall’obbligo di corrispondere le rate di mutuo non ancora scadute.

Eccepiva inoltre la Beta S.r.l. che non era stata provata l’effettiva conoscenza da parte dei convenuti dello stato di insolvenza della Alfa S.r.l., poiché la Beta aveva sede in una provincia diversa rispetto a quella della società  fallita, e comunque l’attore non aveva dimostrato che la pubblicazione dei protesti era avvenuta in epoca anteriore rispetto all’atto contestato.

Si costituiva altresì in giudizio Tizio rilevando l’inapplicabilità al terzo subacquirente delle presunzioni di cui all’art. 67 I comma L.F., dovendosi al contrario ritenere la curatela onerata della dimostrazione della malafede del terzo. Peraltro, ai fini dell’operatività nel caso di specie dell’art. 67 II comma L.F. e art. 2901 c.c., non risultava dall’attore provata la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo e neppure la sussistenza dell’ulteriore requisito della consapevolezza del pregiudizio.

Il procedimento veniva adeguatamente istruito mediante le produzioni documentali  effettuate dalle parti e mediante l’espletamento di una consulenza tecnica volta a stimare l’effettivo valore dell’immobile.

Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza del 14.6.1999.

Motivi della decisione

La principale questione che involge il presente giudizio riguarda la qualificazione dell’atto di retrocessione stipulato tra la Alfa e la Beta S.r.l. in data 22 luglio 1993.

Di fronte alla restituzione del bene compravenduto da parte dell’acquirente, poi fallito, all’alienante, si impone la necessità di verificare se l’atto di restituzione sia qualificabile come datio in solutum, ed in quanto tale revocabile ai sensi dell’art. 67 I comma n. 2) L.F., oppure concreti un’ipotesi di risoluzione consensuale del contratto, come tale revocabile unicamente ai sensi dell’art. 67 II comma L.F. .

Per compiere questa indagine è indispensabile verificare, in concreto quale sia stata la comune intenzione dei contraenti estrinsecatasi nella retrocessione dell’immobile.

Dalla lettura dell’atto impugnato emerge chiaramente che i contraenti hanno pattuito che, a fronte della restituzione dell’immobile da parte dell’acquirente allo stesso venga restituito, da parte del venditore, il corrispettivo economico sino a quel momento versato (circostanza quest’ultima completamente trascurata dall’attore in ogni sua difesa nonostante sul punto la convenuta Beta abbia ampiamente dissertato sin dalla comparsa di costituzione).

Il negozio concluso ha dunque comportato obbligazioni corrispettive, di carattere restitutorio, a carico di entrambi i contraenti.

Appare pertanto evidente che le parti con la stipula dell’atto pubblico del 22 luglio 1993 non hanno agito con intento solutorio, per operare l’estinzione del debito dell’acquirente nei confronti del venditore, ma hanno  voluto risolvere consensualmente la compravendita immobiliare del 22 maggio 1993 e riportarsi alla situazione precedente alla stipulazione del contratto di compravendita, come se il medesimo non fosse mai stato concluso.

Orbene, se l’atto in questione non è qualificabile come datio in solutum  e quindi come pagamento di debito pecuniario con mezzi anormali, non può trovare applicazione l’ipotesi prevista dall’articolo 67 I co. n. 2) L.F., bensì unicamente l’ipotesi di cui all’art. 67 II co. L.F.-

In questo senso è anche la prevalente giurisprudenza che appunto configura lo scioglimento consensuale del contratto come atto a titolo oneroso revocabile ex articolo 67, secondo comma, L.F. (Cass. 21.7.1962 n. 2030, Cass.20.4.1959 n.1156).

Nel caso di specie, tuttavia, l’attore non ha provato la sussistenza dei presupposti previsti dal secondo comma della norma citata, non avendo in particolare in alcun modo documentato che i convenuti conoscevano lo stato di insolvenza del debitore.

E’ vero che per giurisprudenza consolidata l’accertamento di tale presupposto può essere fondato su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti di gravità precisione e concordanza (Cass. 28.4.1998 n. 4318, Cass. 3.7.1987 n. 5821) o anche su di un solo elemento quale risulta essere quello offerto in questa sede – e cioè la presenza di una pluralità di protesti a carico della società fallita elevati poco prima dell’atto che si intende revocare (Cass. 13.12.1988 n. 6776, Cass. 14.7.1983 n.4839), ma nel caso concreto il giudicante non può esimersi dal rilevare che la produzione effettuata sul punto non consente di desumere l’effettiva conoscenza da parte dei convenuti dello stato insolvenza dell’imprenditore, poi fallito.

Ha recentemente osservato la Suprema Corte (Cass. 27 aprile 1998 n. 4277), che “in tema di revocatoria fallimentare, i protesti cambiari (e, più in generale, i titoli di credito), in virtù del loro carattere di “anomalia” rispetto al normale adempimento dei debiti d’impresa, e della loro idoneità a cagionare grave pregiudizio all’imprenditore in termini di perdita dell’indispensabile credito commerciale, possono legittimamente ascriversi al novero degli elementi rilevanti, in via indiziaria, agli effetti della prova presuntiva della scientia decoctionis da parte del terzo acquirente, attesane la natura di precoce manifestazione di quello stato di insolvenza riconosciuto e sanzionato – con provvedimento ex post – dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Il carattere non già di presunzione iuris et de iure, bensì di mera presunzione semplice di detti protesti ne impone, peraltro, una concreta e puntuale analisi, quoad probationem, da parte del giudice di merito, da compiersi, in ossequio al disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., attraverso una compiuta e approfondita valutazione di tutti gli aspetti della vicenda processuale a lui sottoposta, con la conseguenza, sul piano della distribuzione dell’onere della prova, che l’avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti a carico del fallito può sì assumere rilievo presuntivo tale da esimere il curatore dall’onere di una ulteriore e più analitica dimostrazione del thema probandum (e, più in particolare, dalla prova che l’esistenza degli stessi fosse completamente conosciuta dal convenuto in via revocatoria, con conseguente dimostrazione su quest’ultimo dell’onere di una – ben possibile – controdimostrazione), ma senza che ciò esima il giudicante dall’obbligo di una complessiva valutazione caso per caso, nella quale possa trovare ampio spazio e adeguata rilevanza (qualora i protesti non siano riferibili a titoli rilasciati proprio al medesimo convenuto in revocatoria) il numero di protesti stessi, la qualità dei titoli insoluti (presentandosi il protesto di assegni maggiormente significativo del protesto di cambiali ), l’ammontare degli stessi, la loro collocazione cronologica, l’eventuale diversità del luogo della pubblicazione rispetto a quello di residenza o domicilio del soggetto che avrebbe dovuto averne  conoscenza, lo status professionale del medesimo (per la differenziazione che questo può comportare in ordine alla valutazione della normale diligenza da lui esigibile, con correlata attenuazione dell’onere di conoscenza nei confronti del quisque de populo ed accentuazione di esso con riferimento all’operatore economico qualificato)”.

Condivise le considerazioni che precedono, ritornando al caso di specie, deve osservarsi che non risulta provata la conoscenza da parte dei convenuti dello stato di insolvenza della società fallita atteso che dalla documentazione in atti si evince solo l’elevazione di potesti nel luglio 1993 a carico della Alfa S.r.l., senza neppure che risulti fornita la prova della pubblicazione dei medesimi prima del 22 luglio 1993 data del primo atto che si intende revocare. Poiché i titoli protestati non risultano essere stati rilasciati agli stessi convenuti in revocatoria, la documentazione offerta risulta inoltre ancor più inadeguata a provare l’effettiva conoscenza del dissesto dell’impresa fallita se si consideri che le pubblicazioni dei protesti sembrerebbero avvenute a Mantova, mentre i convenuti hanno sede in Parma e per il tipo di attività dagli stessi esercitata (non sono Istituti di Credito) non può presumersi che essi consultassero abitualmente i bollettini dei protesti di province diverse da quella della propria sede (in questo senso Trib. Milano 26.9.1988).

Tutto questo valutato, in assenza dei  presupposti di legge per l’applicazione dell’art.67, I (comma n. 2) oppure II comma, L.F., l’azione revocatoria fallimentare proposta deve essere rigettata.

Deve essere altresì rigettata l’azione revocatoria ordinaria proposta in via subordinata dal fallimento attore, non avendo il medesimo né dedotto, né provato la sussistenza degli specifici presupposti previsti dall’art. 2901 c.c. (in particolare l’eventus damni ed il consillum fraudis).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

pqm

il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice unico dott. Laura De Simone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

-Rigetta la domanda proposta;

-Condanna il Fallimento Alfa alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Beta e liquidate in L.9.788.000 di cui L. 950.000 per spese, L.3.035.000 per diritti, L.5.000.000 per onorari L.803.000 per spese generali, oltre IVA e CAP come per legge;

-Condanna il Fallimento Alfa alla rifusione delle spese di lite sostenute da Tizio e liquidate in L. 9.083.000 di cui L.245.000 per spese, L.3.035.000 per diritti, L.5.000.000 per onorari, L. 803.000 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;

-Pone definitivamente a carico dell’attore le spese relative alla consulenza tecnica nel corso del giudizio.














 

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