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Art. 80 L.F. - Giusto compenso al
locatore - Prededucibilità - Esclusione - Natura privilegiata – Conferma del
provvedimento del G.D. in sede di reclamo. Tribunale di Mantova –
Provvedimento 14 maggio 1998 - Presidente Dott. A. Dell’Aringa, Giudice
relatore Dott. M. Bernardi, Giudice Dott. Francesco Marino. Il
Tribunale di Mantova, -letto
il ricorso con cui la società Maga S.r.l. ha proposto reclamo ex art. 26 l.f.
avverso il provvedimento emesso in data 21.1.1998 dal Giudice Delegato con il
quale veniva liquidato alla società ricorrente il giusto compenso ex art. 80
l.f.; -rilevato
che la reclamante ha censurato l’impugnato provvedimento dolendosi che
l’importo liquidato sia stato ammesso al passivo in via privilegiata (ex art.
2764 c.c.) anziché, come preteso, in prededuzione ex art. 111 l.f.; -rilevato
che non constano precedenti giurisprudenziali editi e che la dottrina appare
sul punto divisa; -osservato
che l’art. 111 l.f. prevede che le somme ricavate dalla liquidazione dei
cespiti fallimentari siano in primo luogo destinate per il pagamento delle
spese e dei debiti contratti per l’amministrazione del fallimento; -ritenuto
che il contratto di locazione de quo non è stato stipulato dalla curatela
bensì dalla società fallita, al tempo in bonis, sicchè l'obbligazione di
indennizzo (qual è quella derivante dall’art. 80 l.f.) non attiene ad un
debito contratto direttamente dalla massa fallimentare (che invece è tenuta a
pagare in prededuzione i canoni per l’occupazione di un immobile
successivamente alla dichiarazione di fallimento) ma si ricollega al
precedente vincolo negoziale; -ritenuto
inoltre che la lettera della legge appare inequivoca attribuendo
all’indennizzo de quo il privilegio ex art. 2764 c.c. intendendo con ciò
rinviare alla disciplina ivi prevista; -ritenuto
che la tesi sostenuta dal reclamante secondo cui il legislatore, attraverso
il suddetto richiamo, avrebbe voluto graduare i privilegi fra crediti
parimenti prededucibili non può essere condivisa atteso che un siffatto
principio non si trova affermato in alcuna norma della legge fallimentare ed
è stato introdotto dalla elaborazione giurisprudenziale con riguardo alla
fattispecie della graduazione dei crediti di massa nell’ipotesi di
insufficienza di attivo (cfr. Cass. 29-1-1982 n. 569) e, d’altro canto, il
fatto che sia configurabile una graduazione fra tali tipi di crediti non
comporta l’attribuzione di siffatta natura ad un credito che non sia stato
contratto dagli organi fallimentari per le esigenze della procedura; -ritenuto
che l’interpretazione accolta appare l’unica in grado di fornire coerenza al
sistema poiché essendo il giusto compenso volto ad indennizzare il locatore
per l’improvviso recesso e quindi per il mancato rispetto della scadenza
contrattuale e, in definitiva, per il mancato pagamento dei canoni secondo le
originarie pattuizioni, non si vede per quale ragione mentre ai canoni di
locazione pregressi non corrisposti spetta il privilegio ex art. 2764 c.c.
all’equo indennizzo ex art. 80 l.f. (per mancato percepimento di quelli futuri)
dovrebbe invece essere riconosciuta la natura di debito di massa, tanto più
ove si consideri che il curatore, per effetto del subentro automatico nel
contratto di locazione, potrebbe non avere alcuna necessità di disporre dei
locali e, nondimeno, il diritto al giusto compenso non verrebbe meno; ptm respinge
il reclamo. Si comunichi. |